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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/05/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1655/2024 R.G. promossa da
Parte_1
(cf: ), in persona del legale rappr. pro tempore, rappresentato e
[...] P.IVA_1
difeso, per procura in atti, dall'avv. Giuseppe Rossitto, presso il cui studio in Siracusa
è elettivamente domiciliato;
appellante contro
(cf: ), Controparte_1 CodiceFiscale_1 CP_2
(cf: ); CodiceFiscale_2
appellati contumaci
All'udienza collegiale del 23.5.2025 la causa è stata posta in decisione senza termini.
___________ In fatto e diritto
Con atto di citazione notificato il 5.12.2024 l' Parte_1
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Siracusa n.
[...]
2151/2024, pubblicata il 23.10.2024, notificata il 6.11.2024, per i motivi ivi specificati.
Sono rimasti contumaci gli appellati, pur ritualmente citati.
All'udienza di prima comparizione del 16.5.2025 nessuna delle parti è comparsa, sicchè questa Corte ha rinviato la causa, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., all'udienza del
23.5.2025, con ordinanza comunicata il 19.5.2025.
All'udienza del 23.5.2025 nessuno è comparso e il collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Ciò premesso, ricorrono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 348 comma secondo c.p.c. con la conseguenza che il giudizio va dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese delle parti appellate, non costituite.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: dichiara l'improcedibilità dell'appello; nulla per le spese;
dà atto della sussistenza dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1655/2024 R.G. promossa da
Parte_1
(cf: ), in persona del legale rappr. pro tempore, rappresentato e
[...] P.IVA_1
difeso, per procura in atti, dall'avv. Giuseppe Rossitto, presso il cui studio in Siracusa
è elettivamente domiciliato;
appellante contro
(cf: ), Controparte_1 CodiceFiscale_1 CP_2
(cf: ); CodiceFiscale_2
appellati contumaci
All'udienza collegiale del 23.5.2025 la causa è stata posta in decisione senza termini.
___________ In fatto e diritto
Con atto di citazione notificato il 5.12.2024 l' Parte_1
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Siracusa n.
[...]
2151/2024, pubblicata il 23.10.2024, notificata il 6.11.2024, per i motivi ivi specificati.
Sono rimasti contumaci gli appellati, pur ritualmente citati.
All'udienza di prima comparizione del 16.5.2025 nessuna delle parti è comparsa, sicchè questa Corte ha rinviato la causa, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., all'udienza del
23.5.2025, con ordinanza comunicata il 19.5.2025.
All'udienza del 23.5.2025 nessuno è comparso e il collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Ciò premesso, ricorrono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 348 comma secondo c.p.c. con la conseguenza che il giudizio va dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese delle parti appellate, non costituite.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: dichiara l'improcedibilità dell'appello; nulla per le spese;
dà atto della sussistenza dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo