Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/06/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1691/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore
Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 22.05.2025 nel procedimento in grado di appello, iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. 1691/2024, promosso da
( ), nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] C.F._1
Scommegna R. n. 106, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Marco d'Alesio e con domicilio eletto presso il suo studio in Bari alla Via Putignani n.56, come da procura allegata all'atto di appello.
Appellante
Contro
( , nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] CodiceFiscale_2
Gelso n.21, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Isabella Dambra e Francesco Fiorella e con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore in Barletta alla Via Milite Ignoto n.16, come da mandato depositato in allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata in appello.
Appellato
Con la partecipazione del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Bari.
Ha pronunziato la seguente pagina 1 di 5
All'udienza del 22.05.2025 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, con concessione di un termine di 10 giorni per il deposito di note conclusive e di successivi 5 giorni per repliche.
Con sentenza n. 1602/2024, pubblicata il 18.11.2024 e notificata in pari data al procuratore domiciliatario della , il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando all'esito del giudizio ivi iscritto con il Pt_1
n. di R.G. 1585/2017, così provvedeva: “
1. Preliminarmente dichiara l'inammissibilità della domanda restitutoria e di quelle ulteriori formulate nella memoria integrativa nei termini sopra chiariti dalla ricorrente.
2. Rigetta la domanda della ricorrente di riconoscimento di assegno divorzile in proprio favore e per l'effetto revoca l'ordinanza presidenziale del 18 luglio 2017. 3. Il minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori e collocato presso la madre alla quale resta assegnata la casa coniugale.
4. Gli incontri tra e il padre sono regolati nei termini di cui in parte motiva e per Per_1
l'effetto revoca l'ordinanza presidenziale del 18 luglio 2017. 5. Pone a carico del resistente l'obbligo di corresponsione della somma di €.350,00 a titolo di contribuzione nel mantenimento del figlio minore da corrispondere entro il 1° di ogni mese, oltre aggiornamento ISTAT ed al 50% delle spese Per_1 straordinarie giusta protocollo siglato da Tribunale con il COA di Trani e, per l'effetto, revoca
l'ordinanza presidenziale del 18 luglio 2017. 6. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente e che liquida nella misura di €.7.616,00, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CAP.”.
Tale sentenza veniva appellata dalla SI.ra nella parte in cui aveva gravato il Parte_1 CP_1 del versamento del contributo per il mantenimento del figlio nella misura di €.350 ed in quella in cui l'aveva condannata al pagamento delle ridette spese legali.
Quanto al primo motivo di appello, sosteneva che il Tribunale non avesse fatto buon governo dei principi in subiecta materia tenuto conto che: 1) ella aveva perso il lavoro, prima esercitato part time, sicché le era venuta meno la sua compartecipazione alle spese per il mantenimento del figlio;
2) soffre di un Per_1 disturbo di attenzione, sicché era costretta a sostenere costi per farlo supportare da insegnanti privati nelle ore pomeridiane;
3) il Collegio di prime cure aveva errato nel ritenere che la donna avesse estinto il mutuo per l'acquisto della sua abitazione, sebbene l'ultima rata prevista nel piano di rientro andasse a scadere al
31.08.2030; 4) l'aumento dell'assegno per la prole era dovuto in ragione dei redditi dell'onerato, della sua titolarità di un discreto patrimonio immobiliare e della crescita delle esigenze del ragazzo.
Corollario di ciò era la necessità che la Corte rideterminasse il contributo paterno per il mantenimento di pagina 2 di 5 nella misura di €.750 o comunque in quella superiore all'importo fissato con la gravata sentenza, Per_1 censurata altresì nella parte in cui la era stata dichiarata totalmente soccombente in punto di Pt_1 spese, quantunque parte delle di lei domande fossero state accolte.
Sarebbe stato perciò corrispondente a giustizia compensarle in toto in ossequio ai criteri sanciti dalle
SS.UU. della Suprema Corte con la Sentenza n. 32061 del 31.10.2022.
E dunque, nel formulare preliminare istanza di inibitoria della sentenza nella parte in cui era stata pronunciata la soccombenza ex art. 91 c.p.c., la rassegnava le sue conclusioni nel senso innanzi Pt_1 indicato ed insisteva per la condanna dell'appellato al pagamento delle spese del grado di appello.
In data 22.04.2025 il si costituiva innanzi la Corte e, dopo aver richiamato le domande CP_1 formulate dalle parti in prime cure ed elencato gli eventi processuali ivi succedutisi, evidenziava che l'atto di appello, formulato con citazione e non già con ricorso, dopo essere stato notificato via pec ai procuratori e difensori, era stato depositato nella competente cancelleria soltanto in data 27.12.2024, con la conseguenza che trattavasi di impugnazione proposta tardivamente dalla e da dichiararsi Pt_1 perciò inmmissibile.
Le doglianze dovevano tuttavia essere ritenute infondate anche nel merito sicché l'appellato concludeva affinché la Corte volesse rigettare l'istanza di inibitoria, dichiarare poi l'inammissibilità del gravame e comunque la sua infondatezza nel merito, con condanna della al pagamento delle spese legali Pt_1 dovute per questo grado del giudizio.
L'udienza del 13.05.2025 veniva celebrata in modalità cartolare e rinviata al successivo 22.05.2025 per la precisazione delle conclusioni, con la conseguenza che, stante la rapidissima definizione del procedimento, la decisione sull'istanza di inibitoria è stata assorbita in quella di merito.
E, all'esito di tale ultima udienza, la causa veniva riservata a sentenza concedendo alle parti un primo termine di 10 giorni per il deposito di note conclusive e successivi 5 giorni per repliche.
Tali prime note venivano depositate da entrambe le parti mentre il solo appellato provvedeva a versare in atti anche quelle di replica.
Infine, con nota del 23.01.2024, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede concludeva per il parziale accoglimento dell'appello.
Riepilogate le principali attività assertive delle parti e richiamati gli eventi che hanno caratterizzato questo grado del giudizio, in punto di rito è opportuno chiarire quanto segue.
Ai sensi dell'art. 325 c.p.c., il termine per impugnare la sentenza di primo grado è di 30 giorni, ove la stessa sia stata notificata su iniziativa della parte al procuratore costituito in primo grado o, in mancanza di notifica, di 6 mesi decorrenti dalla comunicazione di tale provvedimento a cura della cancelleria.
pagina 3 di 5 Nel rito camerale di famiglia, peraltro, l'impugnazione deve essere proposta con il deposito del ricorso presso la Cancelleria della Corte di Appello e nel rispetto di detti termini, atteso che solo con l'espletamento di tale adempimento si ha cognizione dell'interposizione del gravame avverso la sentenza di primo grado.
Ove poi l'impugnazione dovesse essere erroneamente eseguita mediante notifica di un atto di citazione e non già con il deposito del ricorso, in applicazione del principio di conservazione degli atti il gravame è da ritenersi comunque validamente proposto ove l'iscrizione a ruolo della causa sia avvenuta entro e non oltre i suddetti termini (cfr. Cass. Civ. Sez. III, Sentenza n. 1228 dell'8.02.2013, Cass. Civ. Sez. III;
Ordinanza n. 19754 del 17.07.2024, Corte di Appello di Bologna, Sez. I n. 3077 del 17.10.2011).
Nel caso di specie la notifica della sentenza è stata eseguita via pec il giorno stesso dell'intervenuta sua pubblicazione, ossia il 18.11.2024, così come emerge dal relativo documento in formato .eml depositato dall'appellato unitamente alle ricevute di accettazione e consegna.
Tale notifica era stata eseguita nei confronti degli Avv.ti Isabella Dambra e Emanuella Maria Chiara
Falcone, procuratori e difensori in primo grado della SI.ra Parte_1
Costei provvedeva poi a notificare via pec l'atto di citazione in appello, diretto ai procuratori del CP_1
, e tale adempimento veniva effettuato il 17.12.2024 (anche tale notifica veniva depositata nel
[...] ridetto formato informatico con le relative ricevute di accettazione e consegna).
Infine, l'iscrizione a ruolo dell'appello veniva effettuata solo in data 27.12.2024, ossia quando era abbondantemente decorso il ridetto termine breve per l'impugnazione.
Ne consegue che l'appello è da dichiararsi inammissibile perché tardivamente proposto.
In ragione di tanto, la deve essere condannata anche al pagamento delle spese per Parte_1 questo grado del giudizio, da rifondersi nei confronti del SI. nella misura di €.3.010,50 CP_1 per compenso, con l'aggiunta del rimborso spese forfettarie al 15%, dell'IVA e del CAP come per legge.
Da ultimo, si applica al presente procedimento, proposto dopo il 30.01.2013, il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità n. 228/2012), che obbliga la parte che proponga un'impugnazione, anche incidentale, inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando all'esito del procedimento di secondo grado quivi iscritto con il n. di R.G. 16915/2024, così provvede.
pagina 4 di 5 1) Dichiara inammissibile l'appello promosso dalla SI.ra avverso la sentenza n. Parte_1
1602/2024, pubblicata il 18.11.2024, emessa dal Tribunale di Trani all'esito del giudizio ivi iscritto con il n. di R.G. 1585/2017
2) Condanna la SI.ra al pagamento delle spese per questo grado del giudizio, da Parte_1 rifondersi nei confronti del SI. nella misura di €.3.010,50 per compenso, con CP_1
l'aggiunta del rimborso spese forfettarie al 15%, dell'IVA e del CAP come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il procedimento di appello, a carico di in Parte_1 osservanza dell'art. 13 co. 1 –quater del D.P.R. n. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17° della
L. 228/2012. L'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13.06.2025
Il Presidente
Il G.A. estensore Dott.ssa Maria Mitola
Dott.ssa Giuseppina Dinisi
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