Articolo 2 della Legge 8 giugno 1949, n. 428
Articolo 1Articolo 3
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7 agosto 1949
Art. 2.
E' ricostituita l'Unione accademica nazionale con lo scopo di offrire la collaborazione nazionale - anche attraverso un coordinamento di varie attivita' accademiche - alle ricerche e pubblicazioni promosse dalla Unione accademica internazionale, nell'ordine delle scienze filologiche, archeologiche, storiche, morali, politiche e sociali, in conformita' agli statuti di detta Unione accademica internazionale.
L'Unione accademica nazionale ha personalita' giuridica, di diritto pubblico ed e' sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Entrata in vigore il 7 agosto 1949