Art. 2.
E' ricostituita l'Unione accademica nazionale con lo scopo di offrire la collaborazione nazionale - anche attraverso un coordinamento di varie attivita' accademiche - alle ricerche e pubblicazioni promosse dalla Unione accademica internazionale, nell'ordine delle scienze filologiche, archeologiche, storiche, morali, politiche e sociali, in conformita' agli statuti di detta Unione accademica internazionale.
L'Unione accademica nazionale ha personalita' giuridica, di diritto pubblico ed e' sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
E' ricostituita l'Unione accademica nazionale con lo scopo di offrire la collaborazione nazionale - anche attraverso un coordinamento di varie attivita' accademiche - alle ricerche e pubblicazioni promosse dalla Unione accademica internazionale, nell'ordine delle scienze filologiche, archeologiche, storiche, morali, politiche e sociali, in conformita' agli statuti di detta Unione accademica internazionale.
L'Unione accademica nazionale ha personalita' giuridica, di diritto pubblico ed e' sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.