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Sentenza 3 maggio 2024
Sentenza 3 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/05/2024, n. 1921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1921 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Eugenio Forgillo - Presidente
- dott. Pasquale Maria Cristiano - Consigliere rel.
- dott.ssa Natalia Ceccarelli - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello iscritto al n. 5217/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, rimesso in decisione con ordinanza del 14-2-2024, emessa all'esito dell'udienza tenutasi in data 6-2-2024 mediante deposito di note di trattazione scritta, con termini per conclusionali scadenti il 15-4-2024 e pendente tra
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
(P.Iva , rappresentata e difesa, come da procura allegata in calce al giudizio P.IVA_1 di primo grado ed all'atto di appello, dall'Avv. Gianluca Caporaso, (C.F.
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via C.F._1
M. Cervantes n. 55/27;
Appellante
E
p.iva , con sede in Napoli, alla via Eleonora Duse n. 29, in CP_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa nel giudizio di prime cure dall'avv. Bruno Cimadomo, presso lo studio del quale era elettivamente domiciliata in Napoli alla via F. Lomonaco n. 3;
Appellata contumace SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con citazione notificata in data 10-10-2017, la società in Parte_1 proprio e nella qualità di mandataria dell' costituita con la società la Pt_2 Parte_3 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la al fine di “ 1) in via CP_1 principale, accertare e dichiarare il grave inadempimento della e, per tale CP_1 via, dichiarare ex art. 1453 e 1455 c.c., il contratto del 23.03.2012 risolto per fatto e responsabilità esclusiva della con ogni conseguenza di legge;
2) per l'effetto, CP_1 condannare la convenuta in favore dell'attrice al risarcimento dei danni nella misura descritta in atti ovvero in quella risultante in corso di causa, anche a mezzo CTU e/o da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. e/o ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi anche ex D.L.vo 231/02 e/o di interessi e rivalutazione, con ogni conseguenza di legge;
con salvezza di spese e compensi del giudizio. In via istruttoria si deposita la documentazione come da foliario”.
A sostegno della domanda, esponeva che:
- l' era costituita da due società di rilievo nazionale Controparte_2 specializzate nel trasporto di valori e, in data 23-03-2012, stipulava con la CP_1
nella qualità di committente, un contratto d'appalto di servizi avente ad oggetto
[...] il “trasporto valori per un importo massimo di € 100.000,00 in assegni, moneta cartacea e metallica, dalla propria sede di Napoli Via Eleonora Duse 29 agli Istituti
di Napoli…e ...”; Parte_4 Organizzazione_1
- l'art. 8 del suddetto contratto prevedeva una durata di anni 3 “a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e s'intenderà tacitamente rinnovato per egual periodo se non interverrà disdetta da una delle parti contrattuali almeno 60 gg. prima della scadenza, a mezzo di raccomandata con avviso di ricezione”;
- il secondo disposto di cui all'art. 8 consentiva, inoltre, alla di recedere CP_1 dal contratto per “inadempienza riferita al presente contratto”, da comunicare con racc.a.r. e con effetti decorrenti a far data dal successivo secondo mese di ricezione del recesso scritto;
- il contratto di appalto veniva regolarmente posto in esecuzione da parte dell' Pt_2 allorquando – in difetto di qualsivoglia disdetta e/o legittimo recesso – la CP_1
dal 18-07-2012, impediva alla società attrice di svolgere le prestazioni, per un
[...] presunto inadempimento della ditta esecutrice;
- a fronte di tale condotta della committente, l' (e la Capogruppo mandataria Pt_2
convenivano innanzi al Tribunale di Napoli, giudizio iscritto con R.G. n. CP_2 14235/2013, la concludendo per l'accertamento della illegittimità del CP_1 suo recesso, in difetto di qualsiasi inadempimento della ditta esecutrice, con conseguente condanna al risarcimento dei danni, il tutto con vittoria di spese.
- radicatasi la lite, si costituiva la in persona del l.r.p.t., eccependo in via CP_1 preliminare il difetto di legittimazione attiva della parte attrice;
nel merito, deduceva di aver esercitato regolarmente il proprio diritto al recesso ex art. 1671 c.c., in presenza di inadempimento della ditta esecutrice, e che il mancato espletamento della sua prestazione era dipeso da impossibilità sopravvenuta della prestazione;
- con sentenza n. 10821/2016, depositata il 03-07-2020, non notificata, il Tribunale di
Napoli pronunciava sulle domande ed eccezioni proposte dichiarando illegittimo il recesso della committente dal contratto di appalto, esercitato in violazione della previsione contrattuale, in difetto di inadempimento imputabile all'appaltatore, con rigetto della domanda risarcitoria;
- la sentenza non era appellata e, anche dopo il suo passaggio in cosa giudicata, la impediva alla ditta esecutrice la regolare esecuzione delle sue CP_1 prestazioni permanendo nel proprio inadempimento;
- il contratto si era rinnovato tacitamente ex art. 8 (con scadenza il 23-3-2018) in assenza di formale disdetta della committente;
Deduceva l'attrice la gravità del perdurante inadempimento della tale da CP_1 legittimare la proposizione, in un successivo giudizio, della domanda di risoluzione dal contratto unita al risarcimento del danno.
Agiva, dunque, l' al fine di accertare il grave inadempimento della e Pt_2 CP_1 dichiarare il contratto di appalto di servizi risolto ex art. 1453 e 1455 c.c. per esclusiva responsabilità dell'appaltatrice, con conseguente risarcimento del danno, nella misura di: a) euro 7.656,25/mese per almeno 68 mesi e cioè dal luglio 2012 alla prossima scadenza del contratto del 23.3.2018; importo risultante dalla media del fatturato dell'ATI nel periodo di esecuzione del contratto, al netto dei costi di gestione dell'appalto; b) il 50% della somma sub a) a titolo di danno cd. curriculare, con riguardo ai requisiti per la partecipazione a gare per l'affidamento di appalti pubblici;
c) i costi sostenuti per l'acquisto delle attrezzature e dei beni utilizzati per l'appalto; d) l'importo, da determinarsi anche in via equitativa, dei costi mensili di costituzione e gestione dell'ATI, spese generali e danni di immagine;
importi da maggiorare di interessi moratori ex D.Lgs. 231/02, e/o, in via gradata, di interessi legali e rivalutazione. Infine, asseriva che non era più esperibile il tentativo di conciliazione previsto all'art. 10 del contratto, per effetto della cessazione dell'Organismo disciplinato dalla predetta disposizione negoziale.
Con comparsa depositata in data 12-12-2017 si costituiva la eccependo CP_1
l'inammissibilità della domanda attrice – relativamente alla pretesa risarcitoria dal 2012 al
2015 – in quanto preclusa, in parte, dal giudicato formatosi con la sentenza n. 10821/2016
(di rigetto della pretesa risarcitoria) e, per altra parte, infondata. Nel merito, contestava l'avversa argomentazione di parte attrice, relativa ad una prosecuzione dei rapporti contrattuali per assenza di una formale diffida da parte della committente, avendo quest'ultima manifestato la propria volontà di recedere dal contratto, desumibile, in ogni caso, anche dalle proprie difese processuali;
sicché, il rapporto contrattuale doveva intendersi interrotto, alla data del 31-3-2015, e non tacitamente rinnovato per il triennio successivo. In subordine, deduceva l'infondatezza della domanda anche in ordine al quantum debeatur siccome infondata, e comunque non provata;
il tutto con vittoria di spese.
Concessi i termini per le memorie ex art. 183 VI co. c.p.c., la causa veniva decisa con la sentenza n. 5969/2021, depositata il 25-06-2021, e non notificata, con la quale il Tribunale di Napoli così statuiva: “rigetta le domande della società attrice;
condanna la parte attrice
a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 6.738,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa, come per legge”.
A fondamento della decisione, il Tribunale rilevava come dalla sentenza n. 10821/2016, passata in cosa giudicata, risultasse accertato l'inadempimento della committente, per aver impedito, dal mese di luglio 2012, l'esecuzione del contratto, in assenza dei presupposti previsti dal regolamento, quale l'inadempimento dell'ATI appaltatrice, che solo avrebbe legittimato il recesso della committente ex art. 8 del contratto inter partes.
Riteneva, tuttavia, che la domanda di risoluzione del contratto fosse da rigettare “essendo il contratto già venuto meno per effetto della disdetta operata dalla convenuta, con gli atti processuali nell'ambito del predetto giudizio, diretti a manifestare in maniera inequivoca la volontà di non rinnovare, dopo la scadenza del 23/3/2015, il contratto. Ed invero, pur mancando gli atti del giudizio conclusosi con la sentenza passata in giudicato, emerge dalla sentenza del Tribunale (prodotta in atti dall'attrice) che la società convenuta si costituiva nel detto procedimento escludendo un proprio inadempimento, pur ribadendo di non voler dare esecuzione al rapporto contrattuale per motivi e fattori esterni e chiedendo, in via subordinata, accertarsi la legittimità del proprio recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., legittimità che veniva esclusa dal Tribunale, in considerazione delle disposizioni contrattuali. Dunque, non può dubitarsi che la società convenuta, nel predetto giudizio abbia manifestato la propria volontà di recedere dal contratto e, comunque, di non voler rinnovare lo stesso alla scadenza del 23/3/2015”.
Seguiva, per l'effetto, il rigetto della domanda risarcitoria per le seguenti ragioni: “va, altresì, rigettata la domanda di risarcimento danni, non solo per gli anni successivi al marzo 2015
- stante il mancato rinnovo del contratto, a decorrere da tale data - ma anche per gli anni precedenti il marzo del 2015, essendo inammissibile la domanda, per intervenuto giudicato”. In conclusione, “anche la domanda risarcitoria va, dunque, rigettata, in parte perché non sussistente la condotta illecita della convenuta, in parte per l'intervenuto giudicato”.
Avverso la citata pronuncia, con citazione del 16-12-2021, ha proposto appello la società
in persona del l.r.p.t., insistendo per l'accoglimento della Parte_1 domanda di risoluzione del contratto, unitamente al risarcimento del danno, e deducendo l'erroneità della decisione impugnata per erronea delimitazione del giudicato formatosi nel giudizio precedente, errores in procedendo ed in iudicando e di travisamento nel presupposto di diritto e di fatto.
Concludeva, pertanto, per l'integrale riforma della pronuncia appellata, previa sospensione della esecutività, con conseguente accoglimento delle domande da essa formulate in prime cure;
il tutto con il favore delle spese del doppio grado e attribuzione.
È rimasta contumace la società benché regolarmente citata in giudizio. CP_1
Con ordinanza del 10-5-2022 veniva rigettata la istanza di parte appellante di sospensione della efficacia esecutiva della impugnata sentenza, in assenza dei presupposti.
All'udienza del 6-2-2024, tenutasi mediante deposito di note di trattazione scritta, la Corte riservava la decisione all'esito degli adempimenti di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Scaduti i termini per il deposito della comparsa conclusionale, e rilevata altresì la ammissibilità dell'appello, e l'assenza di ulteriori questioni preliminari, la causa può essere decisa come segue.
1) Con il primo motivo di gravame, articolato in diversi profili, l'appellante censura il capo della sentenza che rigetta la domanda di risoluzione per erronea applicazione del giudicato maturato con la sentenza n. 10821/2016. A tal fine, indica come il primo giudice abbia recepito il suddetto giudicato, salvo ritenere che la avesse manifestato la CP_1 volontà di recedere il contratto, o comunque di non voler rinnovare lo stesso, alla scadenza del 23-3-2015.
Deduce, in proposito, la erroneità della motivazione in base alle seguenti argomentazioni:
- è documentale che il precedente giudizio (n. R.G. 14235/2013), concluso con sentenza passata in giudicato, avesse accertato l'assenza di inadempimento della appaltatrice, costituente il presupposto legittimante il recesso anticipato della come da CP_1 contratto (art. 8), sicché, in assenza di inadempimento della esecutrice, il recesso della committente era stato ingiustificatamente esercitato;
- pertanto, l'accertamento formatosi in forza del precedente giudizio – a far data dal 6-
10-2016 – consentiva all'appellante di domandare, in un successivo giudizio, ed in via autonoma, la risoluzione del contratto, essendo la relativa domanda fondata proprio in ragione del grave inadempimento della committente;
- il rapporto contrattuale doveva intendersi come tacitamente rinnovato, attesa la mancanza agli atti di una formale disdetta, non allegata né desumibile dalle difese processuali, fatta pervenire con le modalità indicate dall'art. 8 del contratto;
richiama al riguardo l'appellante l'inciso “pur mancando gli atti del giudizio conclusosi con la sentenza passata in giudicato” contenuto nella stessa parte motiva della impugnata sentenza;
- la previsione esplicita di cui all'art. 8 del regolamento contrattuale escludeva, in ogni caso, il ricorso alla disciplina generale di cui all'art. 1671 c.c., come accertato dalla sentenza passata in giudicato, vertendosi nella specie in ipotesi di “recesso”, non già di “disdetta”.
Lamenta altresì l'appellante la violazione del divieto di praesumptio de praesumpto, oltre il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il primo giudice, per aver ritenuto equivalente un
“recesso per inadempimento” con una “disdetta”, nonché ritenendo che la seconda potesse essere surrogata da scritti difensivi nell'interesse della non depositati. Nello CP_1 specifico, il primo giudice avrebbe desunto da un fatto ignoto – mancanza di atti del giudizio
– un ulteriore fatto ignoto – volontà della di voler disdire il contratto alla prima CP_1 scadenza;
né tale volontà poteva inferirsi dalla domanda di recesso ex art. 1671 c.c. la cui illegittimità era stata, in ogni caso, accertata dal primo giudice, oltre ad essere esclusa dal regolamento contrattuale. Lamenta l'appellante, sotto un terzo profilo, l'inammissibilità del rimando operato dal primo giudice alla disciplina in materia locatizia, vertendosi, di contro, in ambito di appalto di servizi ad esecuzione continuata.
Deduce, infine, l'appellante il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il primo giudice per aver interpretato come disdetta il recesso contemplato all'art. 8 del contratto.
Le censure sono infondate.
Occorre in primo luogo procedere all'esame del giudicato di cui alla sentenza n. 10821/2016, in forza della quale risulta accertato che: a) l'interruzione del rapporto contrattuale da parte della doveva intendersi alla stregua di un recesso dal contratto;
b) le parti CP_1 avevano consensualmente escluso l'applicabilità della disciplina dell'art. 1671 c.c., ammettendo il recesso del committente solo in presenza di inadempimento dell'appaltatore, nel caso di specie ritenuto non sussistente nemmeno in forma lieve;
c) in assenza di inadempimento dell'appaltatore, il recesso esercitato dalla committente andava dichiarato illegittimo e obbligava la committente al risarcimento dei danni;
d) la conseguente domanda di risarcimento danni era tuttavia da respingere per difetto di allegazione e di prova dei fatti costitutivi della stessa.
Sul punto, occorre precisare che, come indicato dalla Suprema Corte (Cassazione civile sez.
I, 17/04/2013, n.9317), il "deducibile" coperto dal giudicato non corrisponde a quanto l'attore avrebbe potuto dedurre in forma di domanda, ma a quanto costituisce necessaria premessa ovvero presupposto logico e indefettibile del decisum (e plurimis Cass. 16 agosto
2012, n. 14535; Cass. 28 ottobre 2011, n. 22520). Infatti, l'autorità del giudicato copre le ragioni giuridiche che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione.
L'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto (cfr. Cass. Sez.
3 - Ordinanza
n. 5486 del 26/02/2019).
Tale è il caso di specie, nel quale l'accertamento a compiersi - circa la sussistenza del presupposto per domandare la risoluzione del contratto di appalto, in via autonoma, ovvero la ingiustificata interruzione del rapporto da parte della appaltante unitamente al CP_1 risarcimento del danno per effetto dell'inadempimento della committente dal 2012 in avanti
- involge una situazione di fatto, prima ancora che di diritto, già oggetto del giudizio definito con la sentenza passata in cosa giudicata. La stessa appellante del resto, alle pagine 9 e 17, riconosce come la sentenza passata in cosa giudicata abbia “accertato l'inadempimento della società convenuta per non aver consentito l'esecuzione del contratto”, ovvero “conclamato l'inadempimento di , della quale peraltro nel primo giudizio l'attuale appellante CP_1 non ha chiesto la condanna all'adempimento.
Le ragioni delle domande azionate nel primo giudizio e in quello di prime cure, muovono dai medesimi assunti, per avere infatti parte appellante chiesto, nel giudizio di prime cure, il risarcimento del danno previa risoluzione del contratto del 23-3-2012 per inadempimento dell'appaltante dal 2012, stante la illegittimità del recesso dalla stessa intimato;
assunti già delibati in forza della sentenza passata in cosa giudicata.
Ad ogni modo, indipendentemente dai rilievi che precedono circa l'efficacia preclusiva del giudicato in relazione alla domanda di risoluzione, non ignora la Corte, quanto alle modalità del recesso effettuato dalla committente (rectius: disdetta, come meglio di seguito precisato), nonché alla dedotta violazione della forma richiesta dall'art. 8 del contratto di appalto, l'orientamento secondo cui, ai fini di un corretto esercizio del diritto di recesso convenzionale, in conformità al principio della buona fede ed al legittimo affidamento, corollari del più ampio principio solidaristico ex art. 2 Cost., si debba rispettare la forma richiesta nel regolamento contrattuale, ai fini della sua validità ed efficacia. Pratica ricaduta di tale principio è la necessità dell'adozione di una lettera raccomandata, ovvero di altro atto unilaterale recettizio, in grado di produrre gli effetti di una interruzione/estinzione del rapporto una volta giunto nella sfera di conoscenza del destinatario.
Tuttavia si rileva per contro come il primo giudice abbia dato rilievo non solo alle suddette argomentazioni, ma anche all'orientamento, del pari ammesso in giurisprudenza, circa la possibilità di ravvisare un intervenuto recesso (nella specie disdetta) da parte della ditta appaltatrice, mediante una interruzione dei rapporti per fatti concludenti, unitamente all'assenza di contestazioni del destinatario delle prestazioni. A tal fine, il primo giudice ha indicato come dalle difese processuali potesse desumersi, comunque, la effettiva volontà della di interrompere i rapporti. CP_1
Nel caso di specie, è documentale che l'art. 8 del contratto di appalto – “durata e recesso” – richieda una certa forma per la disdetta. Ed è altrettanto corretto precisare che non si rinviene in atti alcuna documentazione della committente, depositata nel giudizio RG. 14235/2013, da cui poter desumere la presenza di una disdetta, esercitata con la forma di cui all'art. 8 del contratto di appalto, di tal ché si sconosce l'esatto tenore della comparsa di costituzione della nel giudizio concluso con sentenza passata in giudicato;
CP_1 oltretutto, lo stesso giudice di prime cure ha rilevato la mancata produzione degli atti del giudizio conclusosi con la sentenza passata in giudicato.
Tuttavia, come correttamente indicato dal primo giudice, emerge comunque dalla sentenza passata in cosa giudicata (n. 10821/2016) la volontà della di recedere dal CP_1 contratto (rectius: di avvalersi della facoltà di disdetta di cui all'art. 8, prima parte, del contratto di appalto di servizi). Tale manifestazione negoziale può essere ricostruita grazie alla parte della sentenza passata in cosa giudicata (pagina 3) che riporta nei seguenti termini la prospettazione in via subordinata della convenuta: “essa committente era libera di recedere dal contratto, recesso che doveva considerarsi legittimo a prescindere da qualsivoglia inadempimento della controparte”; ciò, previo richiamo all'art. 1671 cod. civ. in tema di recesso unilaterale dal contratto. Al riguardo, occorre precisare che anche una difesa processuale che sia incompatibile con l'affermazione della sussistenza della regolarità di un rapporto contrattuale, e della sua prosecuzione, può essere sufficiente al fine di confermare la volontà di interrompere lo stesso, avendo soddisfatto il proprio onere di contestazione.
Il contenuto delle difese formulate dall'attuale appellata nei termini testé precisati, CP_1 nel giudizio definito con la sentenza del Tribunale di Napoli 10821/2016 può dunque ritenersi acclarato, giacché la volontà di disdettare il rapporto è inferibile dal richiamo alle detta difese contenuto nella sentenza passata in cosa giudicata, formulate dalla committente nel primo giudizio, mercé la comparsa di costituzione;
difese, giova soggiungere, volte a contestare la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda, ritualmente riproposte nel primo grado del presente giudizio dalla convenuta che infatti alla pagina 5 della CP_1 comparsa di costituzione non ha omesso di ribadire come nel primo giudizio avesse resistito all'avversa domanda di declaratoria di inadempimento e di immotivato recesso, deducendo sia pure in via gradata “lo scioglimento del contratto pe effetto del recesso dalla stessa legittimamente esercitato, ai sensi dell'art. 1671 cod. civ., non intendendo ulteriormente proseguire nel rapporto di appalto”.
Ad abundantiam, non appare superfluo rilevare come la produzione della stessa appellante comprenda una comunicazione a mezzo pec, datata 14-11-2012, da cui può inferirsi come l'appaltatrice, attuale appellante, avesse in sostanza già preso atto dell'intenzione dell'altro contraente di non proseguire l'esecuzione del contratto, stante la interruzione del rapporto senza che ne fossero state esplicitate le ragioni;
laddove è anche incontroverso che il servizio di trasporto valori è stato effettuato per pochi mesi, fino al 18-7-2012, senza che la appellata abbia omesso di onorare le fatture relative ai servizi forniti. CP_1
Fermo quanto precede, sono condivisibili le considerazioni sviluppate dal primo giudice in ordine alla possibilità di intendere il rapporto interrotto per intervenuta disdetta secondo la previsione dell'art. 8 del contrato di appalto, a mente del quale, in uno alla facoltà del committente di recedere per inadempienza della controparte, era stata convenuto il tacito rinnovo della durata triennale “se non interverrà disdetta da una delle parti contrattuali almeno 60 giorni prima della scadenza”.
L'infondatezza dell'appello, quanto alla domanda di risoluzione, discende dall'essere venuto meno il rapporto contrattuale a seguito di disdetta ai sensi dell'art. 8, prima parte, del contratto di appalto, manifestata dalla convenuta nel giudizio definito con la CP_1 sentenza del Tribunale di Napoli 10821/2016, passata in cosa giudicata, mercé la comparsa di costituzione. Né è ragionevolmente revocabile in dubbio la tempestività della disdetta – facoltà della quale il committente poteva avvalersi almeno 60 giorni prima della scadenza del 2015 –, considerato come il primo giudizio tra le parti sia stato iscritto a ruolo nel 2013, laddove della disdetta, comunque in forma scritta, l'attuale appellante è comunque venuto a conoscenza con largo anticipo rispetto alla scadenza del 2015.
La validità e l'efficacia della disdetta – indipendentemente dalla legittimità del recesso da parte della convenuta ancorché esclusa dalla sentenza passata in cosa giudicata per CP_1 difetto di inadempimento ascrivibile all'appaltatrice – non è, in definitiva, fondatamente contestabile.
Né il primo giudice è incorso, anche sotto altro profilo, nel lamentato vizio di ultrapetizione, che ricorre allorquando il giudice di merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione sostituendo i fatti costitutivi della pretesa ovvero pronunci oltre i limiti della prospettazione delle parti. Per contro il primo giudice – lungi da
“reinterpretare suo auctore un recesso come disdetta” – in funzione della statuizione di rigetto della domanda, proposta in primo grado dalla attuale appellante, di risoluzione contrattuale, ha individuato, quale ragione ostativa, nella disdetta, in alternativa al recesso, la fonte della interruzione del rapporto;
e ciò, alla stregua delle difese, innanzi richiamate, formulate dalla convenuta CP_1
Neppure è pertinente la censura circa l'inopportunità del rimando alla disciplina della locazione. Sul punto, è corretto il principio enucleato dal primo giudice secondo cui "va, infatti, ricordato che la disdetta può essere contenuta anche in un atto processuale che logicamente e giuridicamente presupponga la volontà del locatore di non rinnovare il contratto alla scadenza o che, comunque, nel caso concreto, esprima anche tale volontà, quale l'intimazione di licenza o sfratto per finita locazione (Cass. n. 9666/1997 e Cass. n.
843/1995) o la citazione in giudizio (da ultimo, Cass. n. 26526/2009)”; ciò, atteso che trattasi, in entrambi i casi, di contratti a prestazione prolungata nel tempo nei quali il recesso, di previsione pattizia o legale, consente al committente/locatore di interrompere la prosecuzione del rapporto.
2) Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura il capo della sentenza che rigetta, dopo aver respinto la domanda di risoluzione del contratto, la domanda di risarcimento;
deduce vizi di errores in procedendo e iudicando, oltre il travisamento nel presupposto di diritto e di fatto. Assume in particolare l'appellante che la fondatezza delle argomentazioni poste a sostegno della domanda di risoluzione fonderebbero la richiesta risarcitoria per il periodo di riferimento dal 2012 al 23-3-2021, dal momento che, sul presupposto della assenza di una formale disdetta ovvero del recesso ex art. 8, il rapporto contrattuale non sarebbe mai cessato.
3) L'appellante fa valere altresì l'erroneità della sentenza nella parte in cui non sono stati ammessi mezzi istruttori, richiesti da parte attrice in prime cure (interrogatorio formale e prova testi).
In ordine alla domanda risarcitoria, si rilevato – in uno alla ininfluenza dei mezzi istruttori proposti in primo grado dalla attuale appellante con le note del 11-6-2018, in quanto vertenti su circostanze pacifiche, comunque non atte ad incrinare la ratio decidendi – la formazione del giudicato esterno, qui richiamate le considerazioni in diritto che precedono, perché avente ad oggetto, detta domanda, lo stesso presupposto di quella già rigettata per genericità alla pagina 7 della sentenza 10821/2016 passata in cosa giudicata;
presupposto consistente nell'inadempimento contrattuale dell'appaltante, attuale appellata a seguito della CP_1 ingiustificata interruzione del rapporto.
In particolare, si precisa alla pagina 5 della sentenza 10821/2016, come la convenuta avesse senza motivo affidato il servizio ad altra ditta;
rilievo cui è conseguita la statuizione di illegittimità del recesso intimato il 18-7-2012 dalla convenuta Non è tuttavia CP_1 superfluo rilevare per completezza come il primo giudizio, nel quale la attuale appellante si
è costituita con comparsa di intervento, sia stato promosso dall'ATI (della quale è stata dichiarata in sentenza la carenza di legittimazione), sempre per conseguire la declaratoria di inadempimento dell'appaltatrice alle obbligazioni scaturenti dal contratto di CP_1 prestazione di servizi a causa dell'immotivato recesso, con la conseguente condanna al risarcimento del danno, richiesta, quest'ultima, dall'attuale appellante formulata anche nel primo giudizio sulla scorta di identica prospettazione.
In sintesi, non è configurabile il lamentato nocumento patrimoniale sia successivamente alla prima scadenza del 2015, stante la già intervenuta cessazione del vincolo contrattuale in forza di valida ed efficace disdetta sin dal 2013, nonché, dalla interruzione del rapporto nel luglio del 2012 fino alla prima scadenza del 2015, stante l'intervenuto giudicato.
Non è superfluo soggiungere come l'eventuale risarcimento sarebbe a tutto concedere da commisurare al ristretto intervallo dalla ingiustificata interruzione del rapporto da parte dell'appaltante (2012), alla valida disdetta dalla stessa appaltante manifestata nel primo giudizio definito con la sentenza passata in cosa giudicata (2013). La domanda è anche carente sul piano probatorio, in quanto fondata su documentazione proveniente dalla stessa appaltatrice, non supportata da elementi, atti quantomeno a consentire una valutazione equitativa, relativamente al cosiddetto danno curriculare, ai costi eventualmente sostenuti, al lamentato danno all'immagine, nonché all'asserito mancato utile (riferito, quest'ultimo, unicamente al periodo di esecuzione del contratto, in mancanza di allegazioni di sorta circa un'eventuale proficua attività comunque svolta dopo la interruzione del vincolo contrattuale con l'appellata).
Pertanto, rigettato l'appello, va confermata l'impugnata sentenza, stante la infondatezza anche dell'ultimo motivo, afferente la condanna alla rifusione delle spese: statuizione non specificamente censurata quanto alla liquidazione in concreto operata dal primo giudice, genericamente definita “abnorme” dall'appellante, tuttavia in realtà congrua in relazione alla elevata misura del risarcimento richiesto.
Attesa la contumacia dell'appellata alcuna determinazione va adottata in CP_1 ordine al governo delle spese.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, a mente del quale
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”, disposizione, giusta il successivo comma
18, applicabile “ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore”, ovvero – attesa la entrata in vigore della cennata novella dal 1-1-2013 – dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società Parte_1
in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in
[...] composizione monocratica, n. 5969/2021, pubblicata il 25-06-2021, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattese, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto dalla e, per l'effetto, Parte_1 conferma la sentenza appellata;
- Nulla sulle spese;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012;
Così deciso il 24-4-2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Pasquale Cristiano Dott. Eugenio Forgillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Eugenio Forgillo - Presidente
- dott. Pasquale Maria Cristiano - Consigliere rel.
- dott.ssa Natalia Ceccarelli - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello iscritto al n. 5217/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, rimesso in decisione con ordinanza del 14-2-2024, emessa all'esito dell'udienza tenutasi in data 6-2-2024 mediante deposito di note di trattazione scritta, con termini per conclusionali scadenti il 15-4-2024 e pendente tra
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
(P.Iva , rappresentata e difesa, come da procura allegata in calce al giudizio P.IVA_1 di primo grado ed all'atto di appello, dall'Avv. Gianluca Caporaso, (C.F.
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via C.F._1
M. Cervantes n. 55/27;
Appellante
E
p.iva , con sede in Napoli, alla via Eleonora Duse n. 29, in CP_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa nel giudizio di prime cure dall'avv. Bruno Cimadomo, presso lo studio del quale era elettivamente domiciliata in Napoli alla via F. Lomonaco n. 3;
Appellata contumace SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con citazione notificata in data 10-10-2017, la società in Parte_1 proprio e nella qualità di mandataria dell' costituita con la società la Pt_2 Parte_3 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la al fine di “ 1) in via CP_1 principale, accertare e dichiarare il grave inadempimento della e, per tale CP_1 via, dichiarare ex art. 1453 e 1455 c.c., il contratto del 23.03.2012 risolto per fatto e responsabilità esclusiva della con ogni conseguenza di legge;
2) per l'effetto, CP_1 condannare la convenuta in favore dell'attrice al risarcimento dei danni nella misura descritta in atti ovvero in quella risultante in corso di causa, anche a mezzo CTU e/o da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. e/o ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi anche ex D.L.vo 231/02 e/o di interessi e rivalutazione, con ogni conseguenza di legge;
con salvezza di spese e compensi del giudizio. In via istruttoria si deposita la documentazione come da foliario”.
A sostegno della domanda, esponeva che:
- l' era costituita da due società di rilievo nazionale Controparte_2 specializzate nel trasporto di valori e, in data 23-03-2012, stipulava con la CP_1
nella qualità di committente, un contratto d'appalto di servizi avente ad oggetto
[...] il “trasporto valori per un importo massimo di € 100.000,00 in assegni, moneta cartacea e metallica, dalla propria sede di Napoli Via Eleonora Duse 29 agli Istituti
di Napoli…e ...”; Parte_4 Organizzazione_1
- l'art. 8 del suddetto contratto prevedeva una durata di anni 3 “a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e s'intenderà tacitamente rinnovato per egual periodo se non interverrà disdetta da una delle parti contrattuali almeno 60 gg. prima della scadenza, a mezzo di raccomandata con avviso di ricezione”;
- il secondo disposto di cui all'art. 8 consentiva, inoltre, alla di recedere CP_1 dal contratto per “inadempienza riferita al presente contratto”, da comunicare con racc.a.r. e con effetti decorrenti a far data dal successivo secondo mese di ricezione del recesso scritto;
- il contratto di appalto veniva regolarmente posto in esecuzione da parte dell' Pt_2 allorquando – in difetto di qualsivoglia disdetta e/o legittimo recesso – la CP_1
dal 18-07-2012, impediva alla società attrice di svolgere le prestazioni, per un
[...] presunto inadempimento della ditta esecutrice;
- a fronte di tale condotta della committente, l' (e la Capogruppo mandataria Pt_2
convenivano innanzi al Tribunale di Napoli, giudizio iscritto con R.G. n. CP_2 14235/2013, la concludendo per l'accertamento della illegittimità del CP_1 suo recesso, in difetto di qualsiasi inadempimento della ditta esecutrice, con conseguente condanna al risarcimento dei danni, il tutto con vittoria di spese.
- radicatasi la lite, si costituiva la in persona del l.r.p.t., eccependo in via CP_1 preliminare il difetto di legittimazione attiva della parte attrice;
nel merito, deduceva di aver esercitato regolarmente il proprio diritto al recesso ex art. 1671 c.c., in presenza di inadempimento della ditta esecutrice, e che il mancato espletamento della sua prestazione era dipeso da impossibilità sopravvenuta della prestazione;
- con sentenza n. 10821/2016, depositata il 03-07-2020, non notificata, il Tribunale di
Napoli pronunciava sulle domande ed eccezioni proposte dichiarando illegittimo il recesso della committente dal contratto di appalto, esercitato in violazione della previsione contrattuale, in difetto di inadempimento imputabile all'appaltatore, con rigetto della domanda risarcitoria;
- la sentenza non era appellata e, anche dopo il suo passaggio in cosa giudicata, la impediva alla ditta esecutrice la regolare esecuzione delle sue CP_1 prestazioni permanendo nel proprio inadempimento;
- il contratto si era rinnovato tacitamente ex art. 8 (con scadenza il 23-3-2018) in assenza di formale disdetta della committente;
Deduceva l'attrice la gravità del perdurante inadempimento della tale da CP_1 legittimare la proposizione, in un successivo giudizio, della domanda di risoluzione dal contratto unita al risarcimento del danno.
Agiva, dunque, l' al fine di accertare il grave inadempimento della e Pt_2 CP_1 dichiarare il contratto di appalto di servizi risolto ex art. 1453 e 1455 c.c. per esclusiva responsabilità dell'appaltatrice, con conseguente risarcimento del danno, nella misura di: a) euro 7.656,25/mese per almeno 68 mesi e cioè dal luglio 2012 alla prossima scadenza del contratto del 23.3.2018; importo risultante dalla media del fatturato dell'ATI nel periodo di esecuzione del contratto, al netto dei costi di gestione dell'appalto; b) il 50% della somma sub a) a titolo di danno cd. curriculare, con riguardo ai requisiti per la partecipazione a gare per l'affidamento di appalti pubblici;
c) i costi sostenuti per l'acquisto delle attrezzature e dei beni utilizzati per l'appalto; d) l'importo, da determinarsi anche in via equitativa, dei costi mensili di costituzione e gestione dell'ATI, spese generali e danni di immagine;
importi da maggiorare di interessi moratori ex D.Lgs. 231/02, e/o, in via gradata, di interessi legali e rivalutazione. Infine, asseriva che non era più esperibile il tentativo di conciliazione previsto all'art. 10 del contratto, per effetto della cessazione dell'Organismo disciplinato dalla predetta disposizione negoziale.
Con comparsa depositata in data 12-12-2017 si costituiva la eccependo CP_1
l'inammissibilità della domanda attrice – relativamente alla pretesa risarcitoria dal 2012 al
2015 – in quanto preclusa, in parte, dal giudicato formatosi con la sentenza n. 10821/2016
(di rigetto della pretesa risarcitoria) e, per altra parte, infondata. Nel merito, contestava l'avversa argomentazione di parte attrice, relativa ad una prosecuzione dei rapporti contrattuali per assenza di una formale diffida da parte della committente, avendo quest'ultima manifestato la propria volontà di recedere dal contratto, desumibile, in ogni caso, anche dalle proprie difese processuali;
sicché, il rapporto contrattuale doveva intendersi interrotto, alla data del 31-3-2015, e non tacitamente rinnovato per il triennio successivo. In subordine, deduceva l'infondatezza della domanda anche in ordine al quantum debeatur siccome infondata, e comunque non provata;
il tutto con vittoria di spese.
Concessi i termini per le memorie ex art. 183 VI co. c.p.c., la causa veniva decisa con la sentenza n. 5969/2021, depositata il 25-06-2021, e non notificata, con la quale il Tribunale di Napoli così statuiva: “rigetta le domande della società attrice;
condanna la parte attrice
a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 6.738,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa, come per legge”.
A fondamento della decisione, il Tribunale rilevava come dalla sentenza n. 10821/2016, passata in cosa giudicata, risultasse accertato l'inadempimento della committente, per aver impedito, dal mese di luglio 2012, l'esecuzione del contratto, in assenza dei presupposti previsti dal regolamento, quale l'inadempimento dell'ATI appaltatrice, che solo avrebbe legittimato il recesso della committente ex art. 8 del contratto inter partes.
Riteneva, tuttavia, che la domanda di risoluzione del contratto fosse da rigettare “essendo il contratto già venuto meno per effetto della disdetta operata dalla convenuta, con gli atti processuali nell'ambito del predetto giudizio, diretti a manifestare in maniera inequivoca la volontà di non rinnovare, dopo la scadenza del 23/3/2015, il contratto. Ed invero, pur mancando gli atti del giudizio conclusosi con la sentenza passata in giudicato, emerge dalla sentenza del Tribunale (prodotta in atti dall'attrice) che la società convenuta si costituiva nel detto procedimento escludendo un proprio inadempimento, pur ribadendo di non voler dare esecuzione al rapporto contrattuale per motivi e fattori esterni e chiedendo, in via subordinata, accertarsi la legittimità del proprio recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., legittimità che veniva esclusa dal Tribunale, in considerazione delle disposizioni contrattuali. Dunque, non può dubitarsi che la società convenuta, nel predetto giudizio abbia manifestato la propria volontà di recedere dal contratto e, comunque, di non voler rinnovare lo stesso alla scadenza del 23/3/2015”.
Seguiva, per l'effetto, il rigetto della domanda risarcitoria per le seguenti ragioni: “va, altresì, rigettata la domanda di risarcimento danni, non solo per gli anni successivi al marzo 2015
- stante il mancato rinnovo del contratto, a decorrere da tale data - ma anche per gli anni precedenti il marzo del 2015, essendo inammissibile la domanda, per intervenuto giudicato”. In conclusione, “anche la domanda risarcitoria va, dunque, rigettata, in parte perché non sussistente la condotta illecita della convenuta, in parte per l'intervenuto giudicato”.
Avverso la citata pronuncia, con citazione del 16-12-2021, ha proposto appello la società
in persona del l.r.p.t., insistendo per l'accoglimento della Parte_1 domanda di risoluzione del contratto, unitamente al risarcimento del danno, e deducendo l'erroneità della decisione impugnata per erronea delimitazione del giudicato formatosi nel giudizio precedente, errores in procedendo ed in iudicando e di travisamento nel presupposto di diritto e di fatto.
Concludeva, pertanto, per l'integrale riforma della pronuncia appellata, previa sospensione della esecutività, con conseguente accoglimento delle domande da essa formulate in prime cure;
il tutto con il favore delle spese del doppio grado e attribuzione.
È rimasta contumace la società benché regolarmente citata in giudizio. CP_1
Con ordinanza del 10-5-2022 veniva rigettata la istanza di parte appellante di sospensione della efficacia esecutiva della impugnata sentenza, in assenza dei presupposti.
All'udienza del 6-2-2024, tenutasi mediante deposito di note di trattazione scritta, la Corte riservava la decisione all'esito degli adempimenti di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Scaduti i termini per il deposito della comparsa conclusionale, e rilevata altresì la ammissibilità dell'appello, e l'assenza di ulteriori questioni preliminari, la causa può essere decisa come segue.
1) Con il primo motivo di gravame, articolato in diversi profili, l'appellante censura il capo della sentenza che rigetta la domanda di risoluzione per erronea applicazione del giudicato maturato con la sentenza n. 10821/2016. A tal fine, indica come il primo giudice abbia recepito il suddetto giudicato, salvo ritenere che la avesse manifestato la CP_1 volontà di recedere il contratto, o comunque di non voler rinnovare lo stesso, alla scadenza del 23-3-2015.
Deduce, in proposito, la erroneità della motivazione in base alle seguenti argomentazioni:
- è documentale che il precedente giudizio (n. R.G. 14235/2013), concluso con sentenza passata in giudicato, avesse accertato l'assenza di inadempimento della appaltatrice, costituente il presupposto legittimante il recesso anticipato della come da CP_1 contratto (art. 8), sicché, in assenza di inadempimento della esecutrice, il recesso della committente era stato ingiustificatamente esercitato;
- pertanto, l'accertamento formatosi in forza del precedente giudizio – a far data dal 6-
10-2016 – consentiva all'appellante di domandare, in un successivo giudizio, ed in via autonoma, la risoluzione del contratto, essendo la relativa domanda fondata proprio in ragione del grave inadempimento della committente;
- il rapporto contrattuale doveva intendersi come tacitamente rinnovato, attesa la mancanza agli atti di una formale disdetta, non allegata né desumibile dalle difese processuali, fatta pervenire con le modalità indicate dall'art. 8 del contratto;
richiama al riguardo l'appellante l'inciso “pur mancando gli atti del giudizio conclusosi con la sentenza passata in giudicato” contenuto nella stessa parte motiva della impugnata sentenza;
- la previsione esplicita di cui all'art. 8 del regolamento contrattuale escludeva, in ogni caso, il ricorso alla disciplina generale di cui all'art. 1671 c.c., come accertato dalla sentenza passata in giudicato, vertendosi nella specie in ipotesi di “recesso”, non già di “disdetta”.
Lamenta altresì l'appellante la violazione del divieto di praesumptio de praesumpto, oltre il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il primo giudice, per aver ritenuto equivalente un
“recesso per inadempimento” con una “disdetta”, nonché ritenendo che la seconda potesse essere surrogata da scritti difensivi nell'interesse della non depositati. Nello CP_1 specifico, il primo giudice avrebbe desunto da un fatto ignoto – mancanza di atti del giudizio
– un ulteriore fatto ignoto – volontà della di voler disdire il contratto alla prima CP_1 scadenza;
né tale volontà poteva inferirsi dalla domanda di recesso ex art. 1671 c.c. la cui illegittimità era stata, in ogni caso, accertata dal primo giudice, oltre ad essere esclusa dal regolamento contrattuale. Lamenta l'appellante, sotto un terzo profilo, l'inammissibilità del rimando operato dal primo giudice alla disciplina in materia locatizia, vertendosi, di contro, in ambito di appalto di servizi ad esecuzione continuata.
Deduce, infine, l'appellante il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il primo giudice per aver interpretato come disdetta il recesso contemplato all'art. 8 del contratto.
Le censure sono infondate.
Occorre in primo luogo procedere all'esame del giudicato di cui alla sentenza n. 10821/2016, in forza della quale risulta accertato che: a) l'interruzione del rapporto contrattuale da parte della doveva intendersi alla stregua di un recesso dal contratto;
b) le parti CP_1 avevano consensualmente escluso l'applicabilità della disciplina dell'art. 1671 c.c., ammettendo il recesso del committente solo in presenza di inadempimento dell'appaltatore, nel caso di specie ritenuto non sussistente nemmeno in forma lieve;
c) in assenza di inadempimento dell'appaltatore, il recesso esercitato dalla committente andava dichiarato illegittimo e obbligava la committente al risarcimento dei danni;
d) la conseguente domanda di risarcimento danni era tuttavia da respingere per difetto di allegazione e di prova dei fatti costitutivi della stessa.
Sul punto, occorre precisare che, come indicato dalla Suprema Corte (Cassazione civile sez.
I, 17/04/2013, n.9317), il "deducibile" coperto dal giudicato non corrisponde a quanto l'attore avrebbe potuto dedurre in forma di domanda, ma a quanto costituisce necessaria premessa ovvero presupposto logico e indefettibile del decisum (e plurimis Cass. 16 agosto
2012, n. 14535; Cass. 28 ottobre 2011, n. 22520). Infatti, l'autorità del giudicato copre le ragioni giuridiche che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione.
L'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto (cfr. Cass. Sez.
3 - Ordinanza
n. 5486 del 26/02/2019).
Tale è il caso di specie, nel quale l'accertamento a compiersi - circa la sussistenza del presupposto per domandare la risoluzione del contratto di appalto, in via autonoma, ovvero la ingiustificata interruzione del rapporto da parte della appaltante unitamente al CP_1 risarcimento del danno per effetto dell'inadempimento della committente dal 2012 in avanti
- involge una situazione di fatto, prima ancora che di diritto, già oggetto del giudizio definito con la sentenza passata in cosa giudicata. La stessa appellante del resto, alle pagine 9 e 17, riconosce come la sentenza passata in cosa giudicata abbia “accertato l'inadempimento della società convenuta per non aver consentito l'esecuzione del contratto”, ovvero “conclamato l'inadempimento di , della quale peraltro nel primo giudizio l'attuale appellante CP_1 non ha chiesto la condanna all'adempimento.
Le ragioni delle domande azionate nel primo giudizio e in quello di prime cure, muovono dai medesimi assunti, per avere infatti parte appellante chiesto, nel giudizio di prime cure, il risarcimento del danno previa risoluzione del contratto del 23-3-2012 per inadempimento dell'appaltante dal 2012, stante la illegittimità del recesso dalla stessa intimato;
assunti già delibati in forza della sentenza passata in cosa giudicata.
Ad ogni modo, indipendentemente dai rilievi che precedono circa l'efficacia preclusiva del giudicato in relazione alla domanda di risoluzione, non ignora la Corte, quanto alle modalità del recesso effettuato dalla committente (rectius: disdetta, come meglio di seguito precisato), nonché alla dedotta violazione della forma richiesta dall'art. 8 del contratto di appalto, l'orientamento secondo cui, ai fini di un corretto esercizio del diritto di recesso convenzionale, in conformità al principio della buona fede ed al legittimo affidamento, corollari del più ampio principio solidaristico ex art. 2 Cost., si debba rispettare la forma richiesta nel regolamento contrattuale, ai fini della sua validità ed efficacia. Pratica ricaduta di tale principio è la necessità dell'adozione di una lettera raccomandata, ovvero di altro atto unilaterale recettizio, in grado di produrre gli effetti di una interruzione/estinzione del rapporto una volta giunto nella sfera di conoscenza del destinatario.
Tuttavia si rileva per contro come il primo giudice abbia dato rilievo non solo alle suddette argomentazioni, ma anche all'orientamento, del pari ammesso in giurisprudenza, circa la possibilità di ravvisare un intervenuto recesso (nella specie disdetta) da parte della ditta appaltatrice, mediante una interruzione dei rapporti per fatti concludenti, unitamente all'assenza di contestazioni del destinatario delle prestazioni. A tal fine, il primo giudice ha indicato come dalle difese processuali potesse desumersi, comunque, la effettiva volontà della di interrompere i rapporti. CP_1
Nel caso di specie, è documentale che l'art. 8 del contratto di appalto – “durata e recesso” – richieda una certa forma per la disdetta. Ed è altrettanto corretto precisare che non si rinviene in atti alcuna documentazione della committente, depositata nel giudizio RG. 14235/2013, da cui poter desumere la presenza di una disdetta, esercitata con la forma di cui all'art. 8 del contratto di appalto, di tal ché si sconosce l'esatto tenore della comparsa di costituzione della nel giudizio concluso con sentenza passata in giudicato;
CP_1 oltretutto, lo stesso giudice di prime cure ha rilevato la mancata produzione degli atti del giudizio conclusosi con la sentenza passata in giudicato.
Tuttavia, come correttamente indicato dal primo giudice, emerge comunque dalla sentenza passata in cosa giudicata (n. 10821/2016) la volontà della di recedere dal CP_1 contratto (rectius: di avvalersi della facoltà di disdetta di cui all'art. 8, prima parte, del contratto di appalto di servizi). Tale manifestazione negoziale può essere ricostruita grazie alla parte della sentenza passata in cosa giudicata (pagina 3) che riporta nei seguenti termini la prospettazione in via subordinata della convenuta: “essa committente era libera di recedere dal contratto, recesso che doveva considerarsi legittimo a prescindere da qualsivoglia inadempimento della controparte”; ciò, previo richiamo all'art. 1671 cod. civ. in tema di recesso unilaterale dal contratto. Al riguardo, occorre precisare che anche una difesa processuale che sia incompatibile con l'affermazione della sussistenza della regolarità di un rapporto contrattuale, e della sua prosecuzione, può essere sufficiente al fine di confermare la volontà di interrompere lo stesso, avendo soddisfatto il proprio onere di contestazione.
Il contenuto delle difese formulate dall'attuale appellata nei termini testé precisati, CP_1 nel giudizio definito con la sentenza del Tribunale di Napoli 10821/2016 può dunque ritenersi acclarato, giacché la volontà di disdettare il rapporto è inferibile dal richiamo alle detta difese contenuto nella sentenza passata in cosa giudicata, formulate dalla committente nel primo giudizio, mercé la comparsa di costituzione;
difese, giova soggiungere, volte a contestare la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda, ritualmente riproposte nel primo grado del presente giudizio dalla convenuta che infatti alla pagina 5 della CP_1 comparsa di costituzione non ha omesso di ribadire come nel primo giudizio avesse resistito all'avversa domanda di declaratoria di inadempimento e di immotivato recesso, deducendo sia pure in via gradata “lo scioglimento del contratto pe effetto del recesso dalla stessa legittimamente esercitato, ai sensi dell'art. 1671 cod. civ., non intendendo ulteriormente proseguire nel rapporto di appalto”.
Ad abundantiam, non appare superfluo rilevare come la produzione della stessa appellante comprenda una comunicazione a mezzo pec, datata 14-11-2012, da cui può inferirsi come l'appaltatrice, attuale appellante, avesse in sostanza già preso atto dell'intenzione dell'altro contraente di non proseguire l'esecuzione del contratto, stante la interruzione del rapporto senza che ne fossero state esplicitate le ragioni;
laddove è anche incontroverso che il servizio di trasporto valori è stato effettuato per pochi mesi, fino al 18-7-2012, senza che la appellata abbia omesso di onorare le fatture relative ai servizi forniti. CP_1
Fermo quanto precede, sono condivisibili le considerazioni sviluppate dal primo giudice in ordine alla possibilità di intendere il rapporto interrotto per intervenuta disdetta secondo la previsione dell'art. 8 del contrato di appalto, a mente del quale, in uno alla facoltà del committente di recedere per inadempienza della controparte, era stata convenuto il tacito rinnovo della durata triennale “se non interverrà disdetta da una delle parti contrattuali almeno 60 giorni prima della scadenza”.
L'infondatezza dell'appello, quanto alla domanda di risoluzione, discende dall'essere venuto meno il rapporto contrattuale a seguito di disdetta ai sensi dell'art. 8, prima parte, del contratto di appalto, manifestata dalla convenuta nel giudizio definito con la CP_1 sentenza del Tribunale di Napoli 10821/2016, passata in cosa giudicata, mercé la comparsa di costituzione. Né è ragionevolmente revocabile in dubbio la tempestività della disdetta – facoltà della quale il committente poteva avvalersi almeno 60 giorni prima della scadenza del 2015 –, considerato come il primo giudizio tra le parti sia stato iscritto a ruolo nel 2013, laddove della disdetta, comunque in forma scritta, l'attuale appellante è comunque venuto a conoscenza con largo anticipo rispetto alla scadenza del 2015.
La validità e l'efficacia della disdetta – indipendentemente dalla legittimità del recesso da parte della convenuta ancorché esclusa dalla sentenza passata in cosa giudicata per CP_1 difetto di inadempimento ascrivibile all'appaltatrice – non è, in definitiva, fondatamente contestabile.
Né il primo giudice è incorso, anche sotto altro profilo, nel lamentato vizio di ultrapetizione, che ricorre allorquando il giudice di merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione sostituendo i fatti costitutivi della pretesa ovvero pronunci oltre i limiti della prospettazione delle parti. Per contro il primo giudice – lungi da
“reinterpretare suo auctore un recesso come disdetta” – in funzione della statuizione di rigetto della domanda, proposta in primo grado dalla attuale appellante, di risoluzione contrattuale, ha individuato, quale ragione ostativa, nella disdetta, in alternativa al recesso, la fonte della interruzione del rapporto;
e ciò, alla stregua delle difese, innanzi richiamate, formulate dalla convenuta CP_1
Neppure è pertinente la censura circa l'inopportunità del rimando alla disciplina della locazione. Sul punto, è corretto il principio enucleato dal primo giudice secondo cui "va, infatti, ricordato che la disdetta può essere contenuta anche in un atto processuale che logicamente e giuridicamente presupponga la volontà del locatore di non rinnovare il contratto alla scadenza o che, comunque, nel caso concreto, esprima anche tale volontà, quale l'intimazione di licenza o sfratto per finita locazione (Cass. n. 9666/1997 e Cass. n.
843/1995) o la citazione in giudizio (da ultimo, Cass. n. 26526/2009)”; ciò, atteso che trattasi, in entrambi i casi, di contratti a prestazione prolungata nel tempo nei quali il recesso, di previsione pattizia o legale, consente al committente/locatore di interrompere la prosecuzione del rapporto.
2) Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura il capo della sentenza che rigetta, dopo aver respinto la domanda di risoluzione del contratto, la domanda di risarcimento;
deduce vizi di errores in procedendo e iudicando, oltre il travisamento nel presupposto di diritto e di fatto. Assume in particolare l'appellante che la fondatezza delle argomentazioni poste a sostegno della domanda di risoluzione fonderebbero la richiesta risarcitoria per il periodo di riferimento dal 2012 al 23-3-2021, dal momento che, sul presupposto della assenza di una formale disdetta ovvero del recesso ex art. 8, il rapporto contrattuale non sarebbe mai cessato.
3) L'appellante fa valere altresì l'erroneità della sentenza nella parte in cui non sono stati ammessi mezzi istruttori, richiesti da parte attrice in prime cure (interrogatorio formale e prova testi).
In ordine alla domanda risarcitoria, si rilevato – in uno alla ininfluenza dei mezzi istruttori proposti in primo grado dalla attuale appellante con le note del 11-6-2018, in quanto vertenti su circostanze pacifiche, comunque non atte ad incrinare la ratio decidendi – la formazione del giudicato esterno, qui richiamate le considerazioni in diritto che precedono, perché avente ad oggetto, detta domanda, lo stesso presupposto di quella già rigettata per genericità alla pagina 7 della sentenza 10821/2016 passata in cosa giudicata;
presupposto consistente nell'inadempimento contrattuale dell'appaltante, attuale appellata a seguito della CP_1 ingiustificata interruzione del rapporto.
In particolare, si precisa alla pagina 5 della sentenza 10821/2016, come la convenuta avesse senza motivo affidato il servizio ad altra ditta;
rilievo cui è conseguita la statuizione di illegittimità del recesso intimato il 18-7-2012 dalla convenuta Non è tuttavia CP_1 superfluo rilevare per completezza come il primo giudizio, nel quale la attuale appellante si
è costituita con comparsa di intervento, sia stato promosso dall'ATI (della quale è stata dichiarata in sentenza la carenza di legittimazione), sempre per conseguire la declaratoria di inadempimento dell'appaltatrice alle obbligazioni scaturenti dal contratto di CP_1 prestazione di servizi a causa dell'immotivato recesso, con la conseguente condanna al risarcimento del danno, richiesta, quest'ultima, dall'attuale appellante formulata anche nel primo giudizio sulla scorta di identica prospettazione.
In sintesi, non è configurabile il lamentato nocumento patrimoniale sia successivamente alla prima scadenza del 2015, stante la già intervenuta cessazione del vincolo contrattuale in forza di valida ed efficace disdetta sin dal 2013, nonché, dalla interruzione del rapporto nel luglio del 2012 fino alla prima scadenza del 2015, stante l'intervenuto giudicato.
Non è superfluo soggiungere come l'eventuale risarcimento sarebbe a tutto concedere da commisurare al ristretto intervallo dalla ingiustificata interruzione del rapporto da parte dell'appaltante (2012), alla valida disdetta dalla stessa appaltante manifestata nel primo giudizio definito con la sentenza passata in cosa giudicata (2013). La domanda è anche carente sul piano probatorio, in quanto fondata su documentazione proveniente dalla stessa appaltatrice, non supportata da elementi, atti quantomeno a consentire una valutazione equitativa, relativamente al cosiddetto danno curriculare, ai costi eventualmente sostenuti, al lamentato danno all'immagine, nonché all'asserito mancato utile (riferito, quest'ultimo, unicamente al periodo di esecuzione del contratto, in mancanza di allegazioni di sorta circa un'eventuale proficua attività comunque svolta dopo la interruzione del vincolo contrattuale con l'appellata).
Pertanto, rigettato l'appello, va confermata l'impugnata sentenza, stante la infondatezza anche dell'ultimo motivo, afferente la condanna alla rifusione delle spese: statuizione non specificamente censurata quanto alla liquidazione in concreto operata dal primo giudice, genericamente definita “abnorme” dall'appellante, tuttavia in realtà congrua in relazione alla elevata misura del risarcimento richiesto.
Attesa la contumacia dell'appellata alcuna determinazione va adottata in CP_1 ordine al governo delle spese.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, a mente del quale
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”, disposizione, giusta il successivo comma
18, applicabile “ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore”, ovvero – attesa la entrata in vigore della cennata novella dal 1-1-2013 – dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società Parte_1
in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in
[...] composizione monocratica, n. 5969/2021, pubblicata il 25-06-2021, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattese, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto dalla e, per l'effetto, Parte_1 conferma la sentenza appellata;
- Nulla sulle spese;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012;
Così deciso il 24-4-2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Pasquale Cristiano Dott. Eugenio Forgillo