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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 08/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1008/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1008/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. STEFANIA Parte_1 C.F._1
LINGUA
e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. STEFANIA LINGUA con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“che l'Ill.mo Tribunale di Lecco, preso atto dei documenti depositati, Voglia pronunciare la sentenza di separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento, che qui si trascrivono:
1. pronunciare la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati, nel mutuo e reciproco rispetto;
[...]
2. assegnare la casa familiare alla madre con ogni arredo e pertinenza, che continuerà ad abitarla con i figli e;
Per_1 Per_2
3. i figli minori e saranno affidati Persona_3 Persona_4 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Annone di Brianza (LC) via S. Antonio, 8, ove manterranno la propria residenza anagrafica;
i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relative alla salute, all'educazione e all'istruzione, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, impegnandosi a concordare ed attuare la medesima linea educativa mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, quando i figli saranno collocati presso ciascuno di essi;
4. i genitori si impegnano, altresì, a scambiarsi ogni informazione relativa alla cura, alla salute, all'educazione ed all'istruzione dei figli, incluso il rendimento scolastico e a condividere ogni scelta educativa;
5. i figli minori avranno i seguenti tempi di permanenza con i genitori:
a. i figli trascorreranno con il padre, compatibilmente con le esigenze lavorative di quest'ultimo, nonché con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, due fine settimana alternati al mese, dal venerdì all'uscita della scuola, oppure in altro orario confacente al padre prima di cena, fino alla domenica sera, con rientro presso l'abitazione della madre, entro le ore 19.30, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale con pernotto presso la casa paterna e riaccompagnamento la mattina successiva a scuola;
b. nel corso delle vacanze natalizie i figli trascorreranno ad anni alterni la Vigilia di
Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro; chi trascorrerà con e Per_1
il giorno di Natale terrà con sé i minori fino al 30.12, ad ora di cena;
il genitore Per_2 che, invece, trascorrerà con e il giorno della Vigilia terrà i figli con Per_1 Per_2 sé dal 30.12 all'ora di cena fino alla ripresa della scuola, al termine delle vacanze;
c. le vacanze scolastiche pasquali verranno trascorse dai minori, alternandosi di anno in anno, con un genitore dall'inizio delle vacanze scolastiche al giorno di Pasqua fino all'ora di cena e con l'altro da dopo la cena del giorno di Pasqua fino al termine delle vacanze scolastiche;
d. nel corso delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori tre settimane, anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
e. il criterio dell'alternanza verrà utilizzato per tutte le altre festività scolastiche, civili, religiose e relativi ponti: durante tali festività verrà concordato di volta in volta, l'orario degli spostamenti dei figli, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori;
f. riguardo ad ogni pattuizione di cui sopra, saranno sempre fatti salvi i diversi migliorativi accordi tra i genitori
6. si obbliga a corrispondere, a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento dei figli minori, fino alla loro indipendenza economica, alla madre l'importo mensile complessivo pari ad € 500,00 da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, per dodici mensilità; tale importo verrà corrisposto con decorrenza dalla sottoscrizione del presente accordo, tramite bonifico da effettuarsi alle coordinate bancarie che comunicherà a Parte_1 Controparte_1
7. i genitori si obbligano a concorrere, per la quota del 50% ciascuno, al pagamento di tutte le spese straordinarie in favore dei figli secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Lecco per le spese extra assegno che si allega e che si considera parte integrante del presente atto.
Entrambi i genitori si impegnano, entro la fine di ogni mese, ad inviare all'altro il dettaglio delle spese straordinarie sostenute, unitamente ai relativi giustificativi e ad effettuare tra loro gli eventuali conguagli con apposito ed autonomo bonifico a favore di chi ne ha diritto;
8. i genitori convengono che l'assegno unico e/o strumento ad esso equipollente e/o equiparabile, se spettante, verrà percepito interamente e direttamente dalla madre, concordando gli stessi sin d'ora che, fino a che l'importo corrispondente non verrà erogato direttamente alla madre, dovrà essere alla stessa rimborsato dal padre per la quota dallo stesso percepita;
9. i genitori prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo a favore di ciascuno di essi e dei figli di passaporto o documento di identità valido per l'espatrio o ad esso equipollente;
10. i coniugi riconoscono di essere economicamente indipendenti e dichiarano di avere tra di loro definito ogni questione economica e patrimoniale, anche con riguardo alla divisione della comunione legale e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra;
11. i coniugi concordano che ciascuna delle parti sosterrà la spesa per il proprio legale, precisando che la sig.ra è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
Ordinando all'ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile il 01/08/2015 a ANNONE DI BRIANZA e dalla loro unione sono nati i figli a Sesto San Giovanni il 04/05/2016 e Persona_3 Persona_4
a Erba il 09/04/2013.
[...]
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 29/07/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio con rito civile a Annone di Brianza (LC) il
[...]
01/08/2015, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2015, parte I, numero 2;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Annone di Brianza per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 17 dicembre 2024
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1008/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. STEFANIA Parte_1 C.F._1
LINGUA
e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. STEFANIA LINGUA con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“che l'Ill.mo Tribunale di Lecco, preso atto dei documenti depositati, Voglia pronunciare la sentenza di separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento, che qui si trascrivono:
1. pronunciare la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati, nel mutuo e reciproco rispetto;
[...]
2. assegnare la casa familiare alla madre con ogni arredo e pertinenza, che continuerà ad abitarla con i figli e;
Per_1 Per_2
3. i figli minori e saranno affidati Persona_3 Persona_4 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Annone di Brianza (LC) via S. Antonio, 8, ove manterranno la propria residenza anagrafica;
i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relative alla salute, all'educazione e all'istruzione, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, impegnandosi a concordare ed attuare la medesima linea educativa mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, quando i figli saranno collocati presso ciascuno di essi;
4. i genitori si impegnano, altresì, a scambiarsi ogni informazione relativa alla cura, alla salute, all'educazione ed all'istruzione dei figli, incluso il rendimento scolastico e a condividere ogni scelta educativa;
5. i figli minori avranno i seguenti tempi di permanenza con i genitori:
a. i figli trascorreranno con il padre, compatibilmente con le esigenze lavorative di quest'ultimo, nonché con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, due fine settimana alternati al mese, dal venerdì all'uscita della scuola, oppure in altro orario confacente al padre prima di cena, fino alla domenica sera, con rientro presso l'abitazione della madre, entro le ore 19.30, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale con pernotto presso la casa paterna e riaccompagnamento la mattina successiva a scuola;
b. nel corso delle vacanze natalizie i figli trascorreranno ad anni alterni la Vigilia di
Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro; chi trascorrerà con e Per_1
il giorno di Natale terrà con sé i minori fino al 30.12, ad ora di cena;
il genitore Per_2 che, invece, trascorrerà con e il giorno della Vigilia terrà i figli con Per_1 Per_2 sé dal 30.12 all'ora di cena fino alla ripresa della scuola, al termine delle vacanze;
c. le vacanze scolastiche pasquali verranno trascorse dai minori, alternandosi di anno in anno, con un genitore dall'inizio delle vacanze scolastiche al giorno di Pasqua fino all'ora di cena e con l'altro da dopo la cena del giorno di Pasqua fino al termine delle vacanze scolastiche;
d. nel corso delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori tre settimane, anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
e. il criterio dell'alternanza verrà utilizzato per tutte le altre festività scolastiche, civili, religiose e relativi ponti: durante tali festività verrà concordato di volta in volta, l'orario degli spostamenti dei figli, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori;
f. riguardo ad ogni pattuizione di cui sopra, saranno sempre fatti salvi i diversi migliorativi accordi tra i genitori
6. si obbliga a corrispondere, a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento dei figli minori, fino alla loro indipendenza economica, alla madre l'importo mensile complessivo pari ad € 500,00 da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, per dodici mensilità; tale importo verrà corrisposto con decorrenza dalla sottoscrizione del presente accordo, tramite bonifico da effettuarsi alle coordinate bancarie che comunicherà a Parte_1 Controparte_1
7. i genitori si obbligano a concorrere, per la quota del 50% ciascuno, al pagamento di tutte le spese straordinarie in favore dei figli secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Lecco per le spese extra assegno che si allega e che si considera parte integrante del presente atto.
Entrambi i genitori si impegnano, entro la fine di ogni mese, ad inviare all'altro il dettaglio delle spese straordinarie sostenute, unitamente ai relativi giustificativi e ad effettuare tra loro gli eventuali conguagli con apposito ed autonomo bonifico a favore di chi ne ha diritto;
8. i genitori convengono che l'assegno unico e/o strumento ad esso equipollente e/o equiparabile, se spettante, verrà percepito interamente e direttamente dalla madre, concordando gli stessi sin d'ora che, fino a che l'importo corrispondente non verrà erogato direttamente alla madre, dovrà essere alla stessa rimborsato dal padre per la quota dallo stesso percepita;
9. i genitori prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo a favore di ciascuno di essi e dei figli di passaporto o documento di identità valido per l'espatrio o ad esso equipollente;
10. i coniugi riconoscono di essere economicamente indipendenti e dichiarano di avere tra di loro definito ogni questione economica e patrimoniale, anche con riguardo alla divisione della comunione legale e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra;
11. i coniugi concordano che ciascuna delle parti sosterrà la spesa per il proprio legale, precisando che la sig.ra è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
Ordinando all'ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile il 01/08/2015 a ANNONE DI BRIANZA e dalla loro unione sono nati i figli a Sesto San Giovanni il 04/05/2016 e Persona_3 Persona_4
a Erba il 09/04/2013.
[...]
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 29/07/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio con rito civile a Annone di Brianza (LC) il
[...]
01/08/2015, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2015, parte I, numero 2;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Annone di Brianza per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 17 dicembre 2024
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada