Ordinanza cautelare 19 giugno 2023
Rigetto
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 03/04/2025, n. 2870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2870 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02870/2025REG.PROV.COLL.
N. 04595/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4595 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Pascuzzi, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Riccardo Carpino;
Nessuno è comparso per le parti costituite, come da verbale quanto al passaggio in decisione.
FATTO e DIRITTO
1.La questione controversa riguarda il diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato emesso dall’Ambasciata d’Italia in Egitto in data 11 maggio 2022.
Il diniego è fondato sui seguenti motivi:
“- non è comprovata alcuna esperienza lavorativa nel campo delle costruzioni o in nessun altro campo;
- non ha sottoscritto alcun contratto di lavoro;
- non è in grado di comunicare che in lingua araba”.
Avverso detto diniego è stato proposto ricorso innanzi al Tribunale ammnistrativo regionale per il Lazio, sezione quarta, che, con la sentenza n. -OMISSIS- qui appellata, lo ha respinto.
2. Il ricorrente propone ora appello per i seguenti motivi di ricorso:
I) Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto ed erronea interpretazione dell’art. 22, comma 6, d. l.gs. n. 286/98;
II) Travisamento dei presupposti in diritto ed erronea applicazione del d.lgs. 286/98, del d.P.R. 394/99 e del decreto interministeriale 80/2011;
III) Difetto di motivazione e di istruttoria.
2.1 Con il primo motivo di ricorso, l’appellante rileva che il giudice di primo grado ha fatto riferimento alla circostanza che il ricorrente “ non ha sottoscritto alcun contratto di lavoro ”, compiendo a suo avviso un errore, poiché la procedura in esame prevede che lo straniero sottoscriva il contratto dopo aver fatto ingresso sul territorio nazionale (art. 22, comma 6, d. l.gs. n. 286/1998) e che sia richiesto al datore di lavoro unicamente di indicare, all’atto di presentazione della domanda di flussi, le mansioni a cui dovrà essere adibito il lavoratore, l’orario di lavoro, la sede di lavoro, la tipologia di contratto applicato e la sistemazione alloggiativa, adempimenti tutti espletati nella domanda di flussi
Rileva, inoltre, che il diniego si fonda sulla circostanza che “ non è comprovata alcuna esperienza lavorativa nel campo delle costruzioni o in nessun altro campo ”, ma che la vigente normativa non prevede in alcun modo che l’autorità consolare o anche, nella fase precedente, il datore di lavoro, debba dimostrare tali requisiti soggettivi in capo al lavoratore; censura inoltre il diniego motivato dalla conoscenza della sola lingua araba.
Il motivo è infondato.
2.2 Al riguardo occorre premettere che l’art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998 dispone:
“Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente. ”
Detta disposizione fa chiaro riferimento al contratto di soggiorno che è disciplinato dall’art. 5 - bis del medesimo decreto legislativo e che contiene:
a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
Sotto questo profilo è quindi evidente che il contratto di soggiorno è diverso dal contratto di lavoro e che quindi è infondata la censura dell’appellante.
2.3 Quanto poi all’ambito delle competenze dell’autorità consolare occorre fare riferimento all’art 31, comma 8, d.P.R. 394/1999 il quale dispone che:
“La rappresentanza diplomatica o consolare, alla quale sia pervenuta la documentazione di cui al comma 6, comunica allo straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro e rilascia, previa verifica dei presupposti di cui all' articolo 5, il visto d'ingresso…”
Lo stesso art 22, comma 6, d.lgs 286/1998 dispone che “ Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito” al rilascio del visto di ingresso, facendo riferimento agli accertamenti di rito ossia a quelli previsti dall’art 5 d.lgs. 286/1998.
La conseguente disciplina regolamentare - ossia l’art. 5 d.P.R. 394/1999 - fa quindi riferimento alla competenza al rilascio dei visti delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane a ciò abilitate.
Nella relativa domanda di visto dovrà essere indicata la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno; ciò determina l’ambito del controllo del quale è titolare la rappresentanza diplomatica ( ex comma 8 della medesima disposizione) indipendentemente dal rilascio del nulla osta dello sportello unico dell’immigrazione.
2.4 Quanto alla mancata conoscenza della lingua l’appellante ha segnalato che la presenza del fratello del ricorrente come collega di lavoro lo avrebbe certamente aiutato.
Nel caso in questione va preliminarmente evidenziato che la conoscenza della lingua è espressamente richiesta per il permesso di lungo soggiornante ( cfr. art. 9, d.lgs. 286/1999). Nello specifico, invece, la mancata conoscenza della lingua italiana se non può da sola avere valenza escludente, può essere uno degli elementi che concorre unitamente agli altri elementi indicati nel diniego qui impugnato, come nel caso in questione, a formare un giudizio negativo ai fini del rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato; e ciò indipendentemente dall’attività lavorativa che il richiedente va a svolgere.
Va considerato in particolare che la discrezionalità amministrativa, in subiecta materia, è particolarmente lata e, dunque, può essere sindacata in sede giurisdizionale per la palese violazione del principio di ragionevolezza.
In questo contesto anche la assenza di una qualsiasi esperienza lavorativa nel campo delle costruzioni o in nessun altro campo contribuisce legittimamente a fornire un quadro sfavorevole alla concessione del visto.
Solo per completezza poi occorre segnalare che l’appellante non indica quale documento avrebbe sottoscritto, redatto solo in italiano; a prescindere dall’esigenza, ex art. 64 c.p.a. che ogni fatto che si adduce nel processo amministrativo deve essere provato deve rilevarsi che il diniego del visto di ingresso è regolarmente redatto nella lingua del richiedente e in italiano.
3. Con il secondo motivo di ricorso (rubricato: Travisamento dei presupposti in diritto ed erronea applicazione del d.lgs. 286/98, del d.P.R. 394/99 e del d.i. 80/2011) l’appellante rileva che la vigente normativa non prevedrebbe che l’autorità consolare svolga delle verifiche nel merito della domanda di ingresso dello straniero per lavoro subordinato, poiché i presupposti in fatto e in diritto vengono già verificati dalla Prefettura che rilascia, in caso di esito positivo, apposito nulla-osta all’ingresso sul territorio nazionale.
Il secondo motivo riprende quanto già evidenziato dall’appellante nel primo motivo ed anche questo è infondato.
A tale riguardo, si richiama quanto sopra già evidenziato in ordine all’applicazione degli artt. 22, comma 6, d.lgs 286/1998 e 31, comma 8, d.P.R 394/1999 secondo quanto sopra già rilevato.
3.1 Nè rileva l’erroneità - come evidenzia l’appellante - delle indicazioni delle norme nel provvedimento impugnato atteso che tra le norme richiamate vi sono quelle direttamente applicabili nella fattispecie.
Va comunque puntualizzato che è erroneo quanto riportato dall’appellante circa l’articolo 31 del d.P.R. n. 394/99; detta disposizione, secondo l’appellante, al comma 8 nell’elencare i compiti della rappresentanza diplomatica per il rilascio del visto, indicherebbe chiaramente che l’autorità consolare deve unicamente verificare l’esistenza dei presupposti previsti dal comma 5 del medesimo articolo.
Dalla lettura della disposizione in questione emerge comunque che il richiamo al comma 5 è erroneo; detta disposizione infatti - con ben altro significato - fa riferimento, non al comma 5 (che indica i compiti dello sportello unico e del Questore) ma all’art 5 del medesimo d.P.R. che indica, come sopra rilevato, quanto è necessario dichiarare all’atto dell’istanza e conseguentemente il perimetro del controllo della rappresentanza diplomatica.
3.2 L’appellante, inoltre, rileva che l’allegato A punto 8 del d.i. 850/2011 non conferirebbe all’autorità consolare alcuna facoltà di riesame e/o verifica della domanda di ingresso, né tantomeno detta disposizione farebbe riferimento alla necessità della sussistenza dei requisiti per il rilascio del visto su cui l’amministrazione resistente ha fondato il provvedimento di diniego.
Anche questa censura è infondata atteso che detta interpretazione è smentita da quanto disposto dalle norme sovraordinate al citato decreto interministeriale ossia dagli artt. 22, comma 6, d.lgs 286/1998 e 31, comma 8, d.P.R 394/1999 nei termini di cui si è detto.
4. Con il terzo motivo (rubricato: Difetto di motivazione e di istruttoria) l’appellante lamenta che il provvedimento impugnato presenta delle gravi lacune in ordine all’istruttoria non solo relativamente a quanto sopra esposto ma anche in merito alle asserite violazioni di legge contestate allo straniero, poiché le norme citate a sostegno del provvedimento di diniego non sarebbero applicabili al caso de quo e, in alcuni casi, risulterebbero abrogate.
Il motivo è infondato.
Preliminarmente in questa sede l’appellante fa richiamo a censure già sollevate relativamente all’indicazione delle norme a fondamento del diniego; a tal riguardo ci si limita a rinviare a quanto già rilevato sopra.
Nel merito del difetto di istruttoria va inoltre evidenziato che assume rilievo il motivo di diniego fondato sulla mancata conoscenza del trattamento economico della parte appellante, come emerge dalla relazione istruttoria acquisita in primo grado.
Trattasi di un aspetto fondamentale la cui conoscenza da parte dell’interessato è essenziale per valutare la possibilità di sostentamento in un paese differente da quello di origine; un elemento, peraltro, al quale commisurare anche la convenienza della scelta fatta.
Al riguardo l’art. 5, comma 6, lett. c) , d.P.R. 394/1999 (richiamato dall’art 31 d.P.R. 394/1999 che disciplina il nulla osta dello Sportello unico e visto d’ingresso, indicato nel provvedimento oggetto di gravame) prescrive, ai fini del rilascio del visto, il possesso della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno, elementi non dimostrati né dimostrabili in mancanza della conoscenza del trattamento economico come emerso dall’intervista svolta dalla rappresentanza diplomatica.
Nel caso in questione quindi il quadro complessivo (mancata conoscenza della lingua, nessuna esperienza lavorativa, nessuna conoscenza del trattamento economico) ha correttamente indotto l’amministrazione al diniego nell’esplicazione di quella ampia discrezionalità che non appare censurabile in questa sede proprio per il quadro ampiamente indeterminato degli sbocchi lavorativi e quindi di sostentamento dell’appellante, una volta sul territorio nazionale.
5. In considerazione di quanto sopra il ricorso in appello va respinto.
6. Quanto alle spese della presente fase, non vengono liquidate non essendosi costituita l’avvocatura erariale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Riccardo Carpino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Riccardo Carpino | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO