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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/03/2025, n. 2666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2666 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1344/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa Licinia Petrella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite civili di I Grado iscritte ai n. ri. r.g. 1344/2022 e 18845/2022 promosse da:
C.F. e P.IVA , in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1
delegato e legale rappresentate pro tempore, dott. con sede in Roma, via di Parte_2
Castel Romano n. 200, rappresentata e difesa dall'avv. Simone Buffardi de Curtis (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via C.F._1
Palestro n. 55
opponente contro
'80 in persona del suo Presidente del Consiglio di amministrazione e CP_1 Pt_1
legale rappresentante sig. con sede in Milano, via Paleocapa 3 (P. I.V.A. e Controparte_2
Cod. Fisc.: ) ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Francesco Sforza n. P.IVA_2
19, presso lo studio degli avv.ti Oscar Pistolesi (Cod. fisc.: – indirizzo C.F._2
pec: - numero di fax: 025456033) e Fabio Scopelliti Email_1
(Cod. Fisc. ), che la rappresentano ed assistono C.F._3
opposta
Oggetto: Altri contratti atipici
Conclusioni
Per l'opponente: voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: in relazione al decreto ingiuntivo n. 20412/2021 – R.G. n. 40644/2021:
- dichiarare infondata la pretesa creditoria avversaria e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 20412/2021 – R.G. n. 40644/2021; - in ogni caso, preso atto dell'intervenuto pagamento della sorte capitale ivi liquidata pari ad € 56.454,19, con bonifico bancario del 25 novembre 2022, così come dichiarato in occasione dell'udienza del 18 gennaio 2023 e non contestato dalla creditrice, revocare comunque il decreto ingiuntivo opposto n. 20412/2021 – R.G. n. 40644/2021 e dichiarare che null'altro è dovuto in favore di;
Controparte_3 in relazione al decreto ingiuntivo n. 4608/2022 – R.G. n. 8566/2022:
- considerato che il credito azionato ha ad oggetto prestazioni (campagna pubblicitaria dell'anno 2021) mai svolte da così come peraltro ammesso nel corso del Controparte_3 giudizio dalla stessa controparte, dichiarare infondata e comunque non provata la pretesa creditoria avversaria;
per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 4608/2022 – R.G. n. 8566/2022.
Anche in considerazione dell'intervenuta accettazione da parte dell'opponente della proposta conciliativa formulata dall'Ill.mo Giudice adito che, non a caso, prevedeva il pagamento della somma di € 58.000,00 in relazione al decreto ingiuntivo 20412/2021 – R.G. n. 40644/2021 (quindi in gran parte già versata da con bonifico del 25 novembre 2022 Parte_1 di € 56.454,14), con conseguente rinunzia da parte di al decreto ingiuntivo n. CP_3
4608/2022 – R.G. n. 8566/2022, condannare controparte al pagamento dei compensi e delle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Per l'opposta: Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione in rito, di merito ed istruttoria disattesa e reietta, così giudicare:
CAUSA N.R.G. 1344/2022 – D.I. OPPOSTO N. 20412/2021 nel merito rigettare l'avversaria opposizione n.r.g. 1344/2022 e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 20412/2021; in ogni caso, con la rifusione delle spese anche forfettarie del 15% nonché dei compensi ai sensi del D.M. n. 55/2014.
CAUSA N.R.G. 18845/2022 – D.I. OPPOSTO N. 4608/2022
- nel merito, rigettare l'avversaria opposizione n.r.g. 18845/2022 e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 4608/2022;
- in ogni caso, con la rifusione delle spese anche forfettarie del 15% nonché dei compensi ai sensi del D.M. n. 55/2014.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 7.01.2022, di seguito Parte_1 anche solo ”) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 20412/2021, Parte_1
emesso dal Tribunale di Milano il 30.11.2021 e notificato alla controparte nella medesima data, con cui all'odierna opponente era stato ingiunto di pagare l'importo capitale di
€56.454,19 (oltre ad interessi e spese) in favore della creditrice istante '80 CP_1
(di seguito anche solo ”) a titolo di corrispettivo per l'acquisto e la fruizione Pt_1 CP_3
di spazi pubblicitari televisivi - di cui era concessionaria - nei mesi di giugno, luglio CP_3
e agosto 2020, in esecuzione di un Accordo pubblicitario - Operazione Partnership stipulato dalle parti il 18/6/2020.
2 Con distinto atto di citazione, ha proposto opposizione avverso un secondo decreto Parte_1
ingiuntivo, n. 4608/2022, emesso il 15/3/2022 e notificato alla debitrice nella medesima data, con il quale il Tribunale di Milano aveva ingiunto a di pagare l'importo capitale di € Parte_1
85.448,80 (oltre ad interessi e spese) in favore di a titolo di corrispettivo fisso CP_3
garantito previsto nel medesimo Accordo pubblicitario.
si è regolarmente costituita in entrambi i giudizi, insistendo per il rigetto delle CP_3
opposizioni e la conferma dei decreti opposti.
Tenutasi la prima udienza il 16.06.2022 mediante trattazione scritta, la giudice allora procedente ha dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, assegnando alle parti i termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c. e fissando per la valutazione delle istanze istruttorie l'udienza del 18.1.2023.
A tale udienza la giudice, dato atto della riunione al presente procedimento di quello iscritto al n.r.g. 18845/2022, ha fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 22.2.2023, dando atto dell'avvenuto pagamento da parte della debitrice, in data 25 novembre 2022, dell'importo dovuto in forza del primo decreto ingiuntivo n. 20412/2021, per complessivi
€ 56.454,19.
All'udienza del 22.2.2023 la giudice ha proposto alle parti la definizione in via transattiva di entrambe le cause mediante il pagamento da parte di della complessiva somma di Parte_1
€58.000,00, con correlativa rinuncia da parte di al decreto ingiuntivo n. 4608/2022 CP_3
del 15.3.2022 (opposto con giudizio n.r.g. 18845/22) e spese di lite interamente compensate tra le parti, rinviando l'udienza al 22.3.2023.
A tale udienza, stante il mancato accordo, la giudice ha concesso i termini ex art. 183, comma
6, c.p.c. relativamente alla causa iscritta al n.r.g. 18845/2022 e ha fissato l'udienza del
6.7.2023 per la valutazione delle istanze istruttorie.
Con ordinanza in pari data, a scioglimento della riserva assunta all' udienza, la giudice ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 26.9.2024.
A tale udienza, tenuta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, la scrivente giudice - divenuta assegnataria della causa in data 26.3.2024 - ha assegnato la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. ha dedotto, con l'atto di opposizione riferito al primo dei due decreti, l'infondatezza Parte_1
e l'assenza di prova della pretesa creditoria avanzata da evidenziando che le fatture CP_3 commerciali prodotte dall'opposta in fase monitoria non sarebbero idonee a integrare la prova del credito nel giudizio di opposizione nel quale è contestato il rapporto ad esso sottostante.
3 La debitrice ha inoltre sostenuto che non può ritenersi sufficiente, a fini probatori, neppure il deposito degli attestati di regolare messa in onda rilasciati da , che non Controparte_4
dimostrerebbero nulla in ordine alle presunte prestazioni rese in favore dell'opponente.
Quanto al secondo decreto, ha chiesto di dichiarare l'infondatezza della pretesa Parte_1 creditoria, deducendo l'errata interpretazione del contratto e l'inesistenza della prestazione dalla creditrice posta a fondamento della richiesta di pagamento.
ha argomentato la propria difesa affermando che il pagamento del corrispettivo fisso Parte_1
garantito era dovuto per la sola campagna pubblicitaria del 2021, che non è mai stata effettuata;
a tal proposito ha evidenziato che la campagna per l'anno 2020 era disciplinata in maniera distinta e difforme da quella per l'anno 2021 e che dalla circostanza che l'importo a titolo di corrispettivo fisso fosse denominato nel contratto come “anticipo minimo garantito” sarebbe deducibile che esso si riferisse al secondo periodo di detta campagna.
L'opponente, inoltre, ha richiamato anche in tale sede l'insufficienza probatoria delle fatture nel giudizio ordinario di opposizione.
3. La creditrice opposta, nel procedimento di cui al n. 1344/2022 r.g., ha rilevato che la citazione avversaria ha addotto come unico argomento l'inidoneità probatoria delle fatture, trascurando che la pretesa creditoria, oltre che dalle fatture, sarebbe altresì provata dalla restante documentazione prodotta, comprensiva dell'accordo inter partes del 18/6/2020 (doc. 1), delle conferme d'ordine (docc. 6 e13) e delle certificazioni rilasciate da in Controparte_4
qualità di ente terzo indipendente addetto alla rilevazione ed attestazione delle emissioni televisive (doc. 14).
La creditrice ha inoltre evidenziato l'assenza di contestazione avversaria in merito alla documentazione prodotta e alle circostanze dedotte nel procedimento monitorio, chiedendo pertanto di ritenere provate le medesime ai sensi dell'art. 115 co. 1 c.p.c. sottolineando che, considerata la natura continuata della prestazione pubblicitaria resa dalla convenuta, composta di autonome prestazioni relative ai singoli messaggi pubblicitari trasmessi, l'opponente avrebbe dovuto specificare nel proprio atto introduttivo quali atti pubblicitari non sarebbero stati eseguiti.
Con riguardo al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 4608/2022, ha CP_3
dedotto che il corrispettivo minimo garantito azionato in sede monitoria si riferisce alle royalties per la campagna pubblicitaria nell'anno 2020, ribadendo che tali pretese creditorie non attengono alla campagna pubblicitaria riferibile all'anno 2021, inizialmente concordata ma pacificamente non eseguita.
4 In particolare, secondo quanto sostenuto dalla creditrice, la riferibilità dell'importo ingiunto alla campagna del 2020 sarebbe deducibile dal fatto che il contratto prevedeva espressamente la spettanza del corrispettivo minimo garantito “a copertura della prima parte di campagna”.
Quanto all'insufficienza probatoria delle fatture nel giudizio di opposizione, l'opposta ha evidenziato che la pretesa creditoria è provata dall'accordo inter partes del 18/6/2020, richiamando altresì l'ordinanza della dott.ssa Avancini del 16/6/2022, con cui era stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 20412/2021 sulla base della idoneità probatoria della documentazione prodotta in sede monitoria dall'odierna convenuta.
Anche in relazione alla seconda opposizione, inoltre, la creditrice ha lamentato la genericità delle contestazioni avversarie.
4. Occorre preliminarmente osservare in rito che la proposizione ad opera della creditrice di due domande distinte, seppur relative a un medesimo rapporto negoziale, non costituisce violazione del divieto di frazionamento del credito in quanto si verte in ipotesi in cui le pretese creditorie non sono fondate sullo stesso fatto costitutivo e non sono inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato (cfr. Cass. SS.UU. 4090/17 – da ultimo richiamata anche da Cass. SS.UU. 7299/25 - secondo cui: “le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchè relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata”.
Nel caso di specie le pretese creditorie, sebbene derivanti dallo stesso rapporto contrattuale, sono distinte e risultano dovute l'una a titolo di corrispettivo per la prestazione di servizi pubblicitari, l'altra a fronte dell'autonoma pattuizione con cui l'opponente si è impegnata a pagare royalties, con garanzia di pagamento di un importo minimo.
Come evidenziato dalla creditrice nelle proprie memorie ex art. 183 c.p.c., inoltre, l'interesse di ad azionare in via disgiunta le due pretese creditorie è rinvenibile nella CP_3
circostanza che le stesse sono divenute esigibili in momenti tra loro differenti, come desumibile dalle relative fatture (cfr. Cass. 25413/21: “là dove i crediti scaturenti dal medesimo rapporto obbligatorio vengano ad esistenza e diventino esigibili in momenti
5 differenti, è del tutto legittimo che il creditore si avvalga di una tutela processuale frazionata, introducendo volta per volta differenti e successive azioni giudiziarie preordinate al riconoscimento soltanto dei crediti divenuti già esigibili al momento dell'avvio del singolo giudizio avente ad oggetto siffatti, già scaduti crediti”).
5. Passando all'esame del merito, è utile ribadire che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione in cui deve trovare applicazione il criterio di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e che pertanto in tale giudizio trovano
“applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio” (così, da ultimo, Cass. 1892/23).
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che, in relazione al credito di € 56.454,19 di cui al decreto ingiuntivo n. 20412/2021, vantato dalla creditrice a titolo di corrispettivo per l'acquisto e la fruizione di spazi pubblicitari televisivi nei mesi di giugno, luglio e agosto 2020, CP_3 abbia correttamente assolto all'onere probatorio su di lei gravante, avendo la stessa allegato in giudizio l'accordo intercorso tra le parti in data 18/6/2020, le fatture azionate, le relative conferme d'ordine, lo scambio di mail da cui emerge il riconoscimento del debito da parte di
(doc. 19 ) e, infine, le certificazioni rilasciate da , in qualità di Parte_1 Controparte_4
ente terzo indipendente, addetta alla rilevazione ed attestazione delle emissioni televisive, dalle quali risulta che gli spot pubblicitari sono stati effettivamente trasmessi con indicazione di durata ed ora di trasmissione (in senso conforme all'idoneità probatoria di tali rilevazioni cfr. Corte di Appello di Milano, n. 3207/2024 prodotta da ultimo dall'opposta).
L'opponente, dal canto proprio, ha omesso di formulare specifica contestazione in merito ai singoli messaggi pubblicitari di cui lamenta la mancata trasmissione, essendosi limitata a dedurre, in via del tutto generica, l'inidoneità probatoria della documentazione prodotta dalla controparte. Sul punto occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità, la quale afferma che “un atto processuale non può consistere in una vuota declamazione, perché deve servire
a far conoscere alla controparte prima, ed al giudice poi, quali temi facciano parte del dibattito processuale e quali no (…) Qualsiasi contestazione in ambito processuale non può essere ambigua o generica, perché lascerebbe irrisolto il dubbio se i fatti dubitabilmente contestati debbano essere provati o meno. Per queste ragioni la contestazione generica deve ritenersi tamquam non esset” (Cass. 7775 14).
6 Ne consegue che, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c, deve ritenersi raggiunta la prova dell'esatto adempimento delle prestazioni pubblicitarie delle quali l'opposta ha richiesto il pagamento (in senso conforme Tribunale di Milano n. 2798/2021).
L'opponente ha omesso altresì di contestare il quantum del credito ingiunto, che, pertanto, deve ritenersi accertato anche nel suo ammontare.
Il decreto opposto andrà comunque revocato a seguito dell'intervenuto pagamento in corso di causa di quanto dovuto in base al medesimo.
6. Quanto al credito di € 85.448,80 - ingiunto mediante il decreto ingiuntivo 4608/2022 - la risoluzione della questione di merito verte attorno alla corretta interpretazione del contratto in essere tra le parti. A tal riguardo rileva questo Tribunale che dall'accordo del 18/6/2020 emerge la concordata programmazione di una campagna pubblicitaria suddivisa in due periodi, l'uno relativo all'anno 2020 e l'altro relativo all'anno 2021.
Il corrispettivo minimo garantito, oggetto del presente procedimento, era previsto nella misura di € 70.000 + Iva a copertura della “prima parte di campagna”, dal che si desume, con interpretazione letterale, la riferibilità del corrispettivo alla campagna relativa all'anno 2020.
In particolare, tale corrispettivo minimo sembra trovare la propria giustificazione causale nella erogazione, da parte di , di pubblicità omaggio per un valore di € 564.000,00, CP_3
al fine di realizzare una operazione partnership che prevedeva la compartecipazione della convenuta all'investimento pubblicitario e al rischio commerciale della inserzionista;
a fronte di tale assetto negoziale, il minimo garantito consentiva una mitigazione del rischio per la concessionaria.
La prestazione della pubblicità omaggio è stata concretamente effettuata, come attestato dai certificati di avvenuta messa in onda rilasciati dalla società terza indipendente CP_4
(doc. 14 già richiamato).
[...]
Di conseguenza, devono essere respinte le deduzioni dell'opponente secondo cui il suddetto corrispettivo non sarebbe dovuto in quanto riferibile alla campagna per l'anno 2021, posto che in relazione alla seconda parte di campagna pubblicitaria il contratto prevedeva un autonomo investimento iniziale - non inferiore al 50% del fatturato della biglietteria ordinaria on line nell'anno 2020 - nonchè un distinto corrispettivo, calcolato sulla base del fatturato della biglietteria ordinaria, sia on line che in cassa, nell'anno 2021.
Deve essere altresì respinta l'interpretazione del testo contrattuale proposta dall'opponente nella parte in cui afferma che il corrispettivo minimo garantito per l'anno 2020 sarebbe rinvenibile nella somma di € 50.300,00 + iva, in quanto la stessa è dovuta, come si desume
7 dalla lettura degli accordi contrattuali, a titolo di corrispettivo per l'effettiva concessione degli spazi pubblicitari.
Sul piano sistematico, in aderenza al disposto dell'art. 1363 c.c., si rileva altresì che nel contratto la previsione del minimo garantito di € 70.000,00 era collocata dopo la previsione delle royalties per l'anno 2020 e prima di quella per l'anno 2021, con ciò apparendo riferibile all'annualità precedente.
7. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, con conseguente condanna di al rimborso delle medesime in favore della controparte, liquidate, visto il D.M. Parte_1
55/14 e avuto riguardo al valore della controversia (da € 52.001 a € 260.000) e alle attività svolte, in € 14.103,00 per compensi (di cui € 2.552,00 per la fase di studio della controversia,
€ 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 5.670,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € 4.253,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forfettario spese e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 20412/2021, stante l'avvenuto pagamento da parte della debitrice in data 25 novembre 2022 di quanto dovuto in base a tale titolo;
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 4608/2022;
- condanna l rimborso delle spese di lite sostenute da Parte_1
'80 liquidate in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre CP_1 Pt_1
rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Milano, il 29.3.2025
La giudice
Licinia Petrella
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa Licinia Petrella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite civili di I Grado iscritte ai n. ri. r.g. 1344/2022 e 18845/2022 promosse da:
C.F. e P.IVA , in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1
delegato e legale rappresentate pro tempore, dott. con sede in Roma, via di Parte_2
Castel Romano n. 200, rappresentata e difesa dall'avv. Simone Buffardi de Curtis (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via C.F._1
Palestro n. 55
opponente contro
'80 in persona del suo Presidente del Consiglio di amministrazione e CP_1 Pt_1
legale rappresentante sig. con sede in Milano, via Paleocapa 3 (P. I.V.A. e Controparte_2
Cod. Fisc.: ) ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Francesco Sforza n. P.IVA_2
19, presso lo studio degli avv.ti Oscar Pistolesi (Cod. fisc.: – indirizzo C.F._2
pec: - numero di fax: 025456033) e Fabio Scopelliti Email_1
(Cod. Fisc. ), che la rappresentano ed assistono C.F._3
opposta
Oggetto: Altri contratti atipici
Conclusioni
Per l'opponente: voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: in relazione al decreto ingiuntivo n. 20412/2021 – R.G. n. 40644/2021:
- dichiarare infondata la pretesa creditoria avversaria e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 20412/2021 – R.G. n. 40644/2021; - in ogni caso, preso atto dell'intervenuto pagamento della sorte capitale ivi liquidata pari ad € 56.454,19, con bonifico bancario del 25 novembre 2022, così come dichiarato in occasione dell'udienza del 18 gennaio 2023 e non contestato dalla creditrice, revocare comunque il decreto ingiuntivo opposto n. 20412/2021 – R.G. n. 40644/2021 e dichiarare che null'altro è dovuto in favore di;
Controparte_3 in relazione al decreto ingiuntivo n. 4608/2022 – R.G. n. 8566/2022:
- considerato che il credito azionato ha ad oggetto prestazioni (campagna pubblicitaria dell'anno 2021) mai svolte da così come peraltro ammesso nel corso del Controparte_3 giudizio dalla stessa controparte, dichiarare infondata e comunque non provata la pretesa creditoria avversaria;
per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 4608/2022 – R.G. n. 8566/2022.
Anche in considerazione dell'intervenuta accettazione da parte dell'opponente della proposta conciliativa formulata dall'Ill.mo Giudice adito che, non a caso, prevedeva il pagamento della somma di € 58.000,00 in relazione al decreto ingiuntivo 20412/2021 – R.G. n. 40644/2021 (quindi in gran parte già versata da con bonifico del 25 novembre 2022 Parte_1 di € 56.454,14), con conseguente rinunzia da parte di al decreto ingiuntivo n. CP_3
4608/2022 – R.G. n. 8566/2022, condannare controparte al pagamento dei compensi e delle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Per l'opposta: Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione in rito, di merito ed istruttoria disattesa e reietta, così giudicare:
CAUSA N.R.G. 1344/2022 – D.I. OPPOSTO N. 20412/2021 nel merito rigettare l'avversaria opposizione n.r.g. 1344/2022 e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 20412/2021; in ogni caso, con la rifusione delle spese anche forfettarie del 15% nonché dei compensi ai sensi del D.M. n. 55/2014.
CAUSA N.R.G. 18845/2022 – D.I. OPPOSTO N. 4608/2022
- nel merito, rigettare l'avversaria opposizione n.r.g. 18845/2022 e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 4608/2022;
- in ogni caso, con la rifusione delle spese anche forfettarie del 15% nonché dei compensi ai sensi del D.M. n. 55/2014.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 7.01.2022, di seguito Parte_1 anche solo ”) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 20412/2021, Parte_1
emesso dal Tribunale di Milano il 30.11.2021 e notificato alla controparte nella medesima data, con cui all'odierna opponente era stato ingiunto di pagare l'importo capitale di
€56.454,19 (oltre ad interessi e spese) in favore della creditrice istante '80 CP_1
(di seguito anche solo ”) a titolo di corrispettivo per l'acquisto e la fruizione Pt_1 CP_3
di spazi pubblicitari televisivi - di cui era concessionaria - nei mesi di giugno, luglio CP_3
e agosto 2020, in esecuzione di un Accordo pubblicitario - Operazione Partnership stipulato dalle parti il 18/6/2020.
2 Con distinto atto di citazione, ha proposto opposizione avverso un secondo decreto Parte_1
ingiuntivo, n. 4608/2022, emesso il 15/3/2022 e notificato alla debitrice nella medesima data, con il quale il Tribunale di Milano aveva ingiunto a di pagare l'importo capitale di € Parte_1
85.448,80 (oltre ad interessi e spese) in favore di a titolo di corrispettivo fisso CP_3
garantito previsto nel medesimo Accordo pubblicitario.
si è regolarmente costituita in entrambi i giudizi, insistendo per il rigetto delle CP_3
opposizioni e la conferma dei decreti opposti.
Tenutasi la prima udienza il 16.06.2022 mediante trattazione scritta, la giudice allora procedente ha dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, assegnando alle parti i termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c. e fissando per la valutazione delle istanze istruttorie l'udienza del 18.1.2023.
A tale udienza la giudice, dato atto della riunione al presente procedimento di quello iscritto al n.r.g. 18845/2022, ha fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 22.2.2023, dando atto dell'avvenuto pagamento da parte della debitrice, in data 25 novembre 2022, dell'importo dovuto in forza del primo decreto ingiuntivo n. 20412/2021, per complessivi
€ 56.454,19.
All'udienza del 22.2.2023 la giudice ha proposto alle parti la definizione in via transattiva di entrambe le cause mediante il pagamento da parte di della complessiva somma di Parte_1
€58.000,00, con correlativa rinuncia da parte di al decreto ingiuntivo n. 4608/2022 CP_3
del 15.3.2022 (opposto con giudizio n.r.g. 18845/22) e spese di lite interamente compensate tra le parti, rinviando l'udienza al 22.3.2023.
A tale udienza, stante il mancato accordo, la giudice ha concesso i termini ex art. 183, comma
6, c.p.c. relativamente alla causa iscritta al n.r.g. 18845/2022 e ha fissato l'udienza del
6.7.2023 per la valutazione delle istanze istruttorie.
Con ordinanza in pari data, a scioglimento della riserva assunta all' udienza, la giudice ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 26.9.2024.
A tale udienza, tenuta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, la scrivente giudice - divenuta assegnataria della causa in data 26.3.2024 - ha assegnato la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. ha dedotto, con l'atto di opposizione riferito al primo dei due decreti, l'infondatezza Parte_1
e l'assenza di prova della pretesa creditoria avanzata da evidenziando che le fatture CP_3 commerciali prodotte dall'opposta in fase monitoria non sarebbero idonee a integrare la prova del credito nel giudizio di opposizione nel quale è contestato il rapporto ad esso sottostante.
3 La debitrice ha inoltre sostenuto che non può ritenersi sufficiente, a fini probatori, neppure il deposito degli attestati di regolare messa in onda rilasciati da , che non Controparte_4
dimostrerebbero nulla in ordine alle presunte prestazioni rese in favore dell'opponente.
Quanto al secondo decreto, ha chiesto di dichiarare l'infondatezza della pretesa Parte_1 creditoria, deducendo l'errata interpretazione del contratto e l'inesistenza della prestazione dalla creditrice posta a fondamento della richiesta di pagamento.
ha argomentato la propria difesa affermando che il pagamento del corrispettivo fisso Parte_1
garantito era dovuto per la sola campagna pubblicitaria del 2021, che non è mai stata effettuata;
a tal proposito ha evidenziato che la campagna per l'anno 2020 era disciplinata in maniera distinta e difforme da quella per l'anno 2021 e che dalla circostanza che l'importo a titolo di corrispettivo fisso fosse denominato nel contratto come “anticipo minimo garantito” sarebbe deducibile che esso si riferisse al secondo periodo di detta campagna.
L'opponente, inoltre, ha richiamato anche in tale sede l'insufficienza probatoria delle fatture nel giudizio ordinario di opposizione.
3. La creditrice opposta, nel procedimento di cui al n. 1344/2022 r.g., ha rilevato che la citazione avversaria ha addotto come unico argomento l'inidoneità probatoria delle fatture, trascurando che la pretesa creditoria, oltre che dalle fatture, sarebbe altresì provata dalla restante documentazione prodotta, comprensiva dell'accordo inter partes del 18/6/2020 (doc. 1), delle conferme d'ordine (docc. 6 e13) e delle certificazioni rilasciate da in Controparte_4
qualità di ente terzo indipendente addetto alla rilevazione ed attestazione delle emissioni televisive (doc. 14).
La creditrice ha inoltre evidenziato l'assenza di contestazione avversaria in merito alla documentazione prodotta e alle circostanze dedotte nel procedimento monitorio, chiedendo pertanto di ritenere provate le medesime ai sensi dell'art. 115 co. 1 c.p.c. sottolineando che, considerata la natura continuata della prestazione pubblicitaria resa dalla convenuta, composta di autonome prestazioni relative ai singoli messaggi pubblicitari trasmessi, l'opponente avrebbe dovuto specificare nel proprio atto introduttivo quali atti pubblicitari non sarebbero stati eseguiti.
Con riguardo al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 4608/2022, ha CP_3
dedotto che il corrispettivo minimo garantito azionato in sede monitoria si riferisce alle royalties per la campagna pubblicitaria nell'anno 2020, ribadendo che tali pretese creditorie non attengono alla campagna pubblicitaria riferibile all'anno 2021, inizialmente concordata ma pacificamente non eseguita.
4 In particolare, secondo quanto sostenuto dalla creditrice, la riferibilità dell'importo ingiunto alla campagna del 2020 sarebbe deducibile dal fatto che il contratto prevedeva espressamente la spettanza del corrispettivo minimo garantito “a copertura della prima parte di campagna”.
Quanto all'insufficienza probatoria delle fatture nel giudizio di opposizione, l'opposta ha evidenziato che la pretesa creditoria è provata dall'accordo inter partes del 18/6/2020, richiamando altresì l'ordinanza della dott.ssa Avancini del 16/6/2022, con cui era stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 20412/2021 sulla base della idoneità probatoria della documentazione prodotta in sede monitoria dall'odierna convenuta.
Anche in relazione alla seconda opposizione, inoltre, la creditrice ha lamentato la genericità delle contestazioni avversarie.
4. Occorre preliminarmente osservare in rito che la proposizione ad opera della creditrice di due domande distinte, seppur relative a un medesimo rapporto negoziale, non costituisce violazione del divieto di frazionamento del credito in quanto si verte in ipotesi in cui le pretese creditorie non sono fondate sullo stesso fatto costitutivo e non sono inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato (cfr. Cass. SS.UU. 4090/17 – da ultimo richiamata anche da Cass. SS.UU. 7299/25 - secondo cui: “le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchè relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata”.
Nel caso di specie le pretese creditorie, sebbene derivanti dallo stesso rapporto contrattuale, sono distinte e risultano dovute l'una a titolo di corrispettivo per la prestazione di servizi pubblicitari, l'altra a fronte dell'autonoma pattuizione con cui l'opponente si è impegnata a pagare royalties, con garanzia di pagamento di un importo minimo.
Come evidenziato dalla creditrice nelle proprie memorie ex art. 183 c.p.c., inoltre, l'interesse di ad azionare in via disgiunta le due pretese creditorie è rinvenibile nella CP_3
circostanza che le stesse sono divenute esigibili in momenti tra loro differenti, come desumibile dalle relative fatture (cfr. Cass. 25413/21: “là dove i crediti scaturenti dal medesimo rapporto obbligatorio vengano ad esistenza e diventino esigibili in momenti
5 differenti, è del tutto legittimo che il creditore si avvalga di una tutela processuale frazionata, introducendo volta per volta differenti e successive azioni giudiziarie preordinate al riconoscimento soltanto dei crediti divenuti già esigibili al momento dell'avvio del singolo giudizio avente ad oggetto siffatti, già scaduti crediti”).
5. Passando all'esame del merito, è utile ribadire che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione in cui deve trovare applicazione il criterio di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e che pertanto in tale giudizio trovano
“applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio” (così, da ultimo, Cass. 1892/23).
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che, in relazione al credito di € 56.454,19 di cui al decreto ingiuntivo n. 20412/2021, vantato dalla creditrice a titolo di corrispettivo per l'acquisto e la fruizione di spazi pubblicitari televisivi nei mesi di giugno, luglio e agosto 2020, CP_3 abbia correttamente assolto all'onere probatorio su di lei gravante, avendo la stessa allegato in giudizio l'accordo intercorso tra le parti in data 18/6/2020, le fatture azionate, le relative conferme d'ordine, lo scambio di mail da cui emerge il riconoscimento del debito da parte di
(doc. 19 ) e, infine, le certificazioni rilasciate da , in qualità di Parte_1 Controparte_4
ente terzo indipendente, addetta alla rilevazione ed attestazione delle emissioni televisive, dalle quali risulta che gli spot pubblicitari sono stati effettivamente trasmessi con indicazione di durata ed ora di trasmissione (in senso conforme all'idoneità probatoria di tali rilevazioni cfr. Corte di Appello di Milano, n. 3207/2024 prodotta da ultimo dall'opposta).
L'opponente, dal canto proprio, ha omesso di formulare specifica contestazione in merito ai singoli messaggi pubblicitari di cui lamenta la mancata trasmissione, essendosi limitata a dedurre, in via del tutto generica, l'inidoneità probatoria della documentazione prodotta dalla controparte. Sul punto occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità, la quale afferma che “un atto processuale non può consistere in una vuota declamazione, perché deve servire
a far conoscere alla controparte prima, ed al giudice poi, quali temi facciano parte del dibattito processuale e quali no (…) Qualsiasi contestazione in ambito processuale non può essere ambigua o generica, perché lascerebbe irrisolto il dubbio se i fatti dubitabilmente contestati debbano essere provati o meno. Per queste ragioni la contestazione generica deve ritenersi tamquam non esset” (Cass. 7775 14).
6 Ne consegue che, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c, deve ritenersi raggiunta la prova dell'esatto adempimento delle prestazioni pubblicitarie delle quali l'opposta ha richiesto il pagamento (in senso conforme Tribunale di Milano n. 2798/2021).
L'opponente ha omesso altresì di contestare il quantum del credito ingiunto, che, pertanto, deve ritenersi accertato anche nel suo ammontare.
Il decreto opposto andrà comunque revocato a seguito dell'intervenuto pagamento in corso di causa di quanto dovuto in base al medesimo.
6. Quanto al credito di € 85.448,80 - ingiunto mediante il decreto ingiuntivo 4608/2022 - la risoluzione della questione di merito verte attorno alla corretta interpretazione del contratto in essere tra le parti. A tal riguardo rileva questo Tribunale che dall'accordo del 18/6/2020 emerge la concordata programmazione di una campagna pubblicitaria suddivisa in due periodi, l'uno relativo all'anno 2020 e l'altro relativo all'anno 2021.
Il corrispettivo minimo garantito, oggetto del presente procedimento, era previsto nella misura di € 70.000 + Iva a copertura della “prima parte di campagna”, dal che si desume, con interpretazione letterale, la riferibilità del corrispettivo alla campagna relativa all'anno 2020.
In particolare, tale corrispettivo minimo sembra trovare la propria giustificazione causale nella erogazione, da parte di , di pubblicità omaggio per un valore di € 564.000,00, CP_3
al fine di realizzare una operazione partnership che prevedeva la compartecipazione della convenuta all'investimento pubblicitario e al rischio commerciale della inserzionista;
a fronte di tale assetto negoziale, il minimo garantito consentiva una mitigazione del rischio per la concessionaria.
La prestazione della pubblicità omaggio è stata concretamente effettuata, come attestato dai certificati di avvenuta messa in onda rilasciati dalla società terza indipendente CP_4
(doc. 14 già richiamato).
[...]
Di conseguenza, devono essere respinte le deduzioni dell'opponente secondo cui il suddetto corrispettivo non sarebbe dovuto in quanto riferibile alla campagna per l'anno 2021, posto che in relazione alla seconda parte di campagna pubblicitaria il contratto prevedeva un autonomo investimento iniziale - non inferiore al 50% del fatturato della biglietteria ordinaria on line nell'anno 2020 - nonchè un distinto corrispettivo, calcolato sulla base del fatturato della biglietteria ordinaria, sia on line che in cassa, nell'anno 2021.
Deve essere altresì respinta l'interpretazione del testo contrattuale proposta dall'opponente nella parte in cui afferma che il corrispettivo minimo garantito per l'anno 2020 sarebbe rinvenibile nella somma di € 50.300,00 + iva, in quanto la stessa è dovuta, come si desume
7 dalla lettura degli accordi contrattuali, a titolo di corrispettivo per l'effettiva concessione degli spazi pubblicitari.
Sul piano sistematico, in aderenza al disposto dell'art. 1363 c.c., si rileva altresì che nel contratto la previsione del minimo garantito di € 70.000,00 era collocata dopo la previsione delle royalties per l'anno 2020 e prima di quella per l'anno 2021, con ciò apparendo riferibile all'annualità precedente.
7. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, con conseguente condanna di al rimborso delle medesime in favore della controparte, liquidate, visto il D.M. Parte_1
55/14 e avuto riguardo al valore della controversia (da € 52.001 a € 260.000) e alle attività svolte, in € 14.103,00 per compensi (di cui € 2.552,00 per la fase di studio della controversia,
€ 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 5.670,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € 4.253,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forfettario spese e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 20412/2021, stante l'avvenuto pagamento da parte della debitrice in data 25 novembre 2022 di quanto dovuto in base a tale titolo;
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 4608/2022;
- condanna l rimborso delle spese di lite sostenute da Parte_1
'80 liquidate in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre CP_1 Pt_1
rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Milano, il 29.3.2025
La giudice
Licinia Petrella
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