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Articolo 4 della Legge 13 ottobre 1965, n. 1188
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Legge 13 ottobre 1965, n. 1188
Articolo 4 della Legge 13 ottobre 1965, n. 1188
Versione
21 novembre 1965
Art. 4.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 21 novembre 1965
Vedi fonte istituzionale
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