Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/04/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 16/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6642 - 2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Di Biase Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Claudia Palumbo
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: malattia professionale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.7.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata – premesso di aver prestato, dall'1.1.1988 al 31.12.2022, attività lavorativa in qualità di coltivatrice diretta, espletando le mansioni ivi descritte (segnatamente, quelle di trattorista e di raccolta manuale di prodotti ortofrutticoli) – adiva l'intestato Tribunale, deducendo di aver contratto, in conseguenza di tali lavorazioni, la malattia denunciata all' con istanza del 13.4.2022 (“ernia discale CP_1 lombare”) ed invocando, pertanto, la condanna dell' alla corresponsione di un indennizzo CP_2
in forma capitale commisurato ad un grado di menomazione del 12%.
L'Ente convenuto si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso.
Espletata l'istruzione probatoria, all'esito dell'udienza del 16.4.2025 - tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. - la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che, in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o, come nella fattispecie, ad eziologia multifattoriale, “la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti” (ex plurimis, Cass. Sez. Lav. n. 17438/2012).
2.2. Nella specie, per quanto i testimoni escussi in corso di causa abbiano sostanzialmente confermato le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, quali descritte analiticamente in ricorso (v. deposizioni di e , ambedue escussi all'udienza del Testimone_1 Testimone_2
5.6.2024), la pretesa attorea non può, tuttavia, trovare accoglimento, ostandovi le conclusioni del nominato C.T.U., dott. . Persona_1
2.3. Ed invero, il predetto ausiliare – espletata la visita peritale e scrutinata la documentazione sanitaria ritualmente acquisita – ha svolto le seguenti considerazioni medico-legali: “Come risulta agli atti e dagli esami specialistici effettuati, la sig.ra è affetta da: “ernie Parte_1 discali lombari”. Tale patologia, accertata da numerosi specialisti ospedalieri, le veniva certificata dal dott. , il quale inoltrava denuncia di malattia professionale con una Persona_2
valutazione del danno biologico per: 1) Cod. 213 Ernia discale discali multiple persistenti: danno biologico del 12%; Orbene nostro compito è accertare, in base alla documentazione clinica ed alla visita medica, se sussistono i presupposti di tale riconoscimento. Prima di rispondere ai quesiti è bene ricordare che l'attività di , coltivatrice diretta, Parte_1
consisteva nella mansione di trattorista e raccolta di prodotti della coltivazione quali verdure, pomodori, ortofrutta o olive e Bisogna inoltre evidenziare che la ha svolto tale attività, Pt_1
come coltivatrice diretta, dal 1988 al 2022 essendo pertanto esposta a rischio movimentazione dei carichi e vibrazione all'intero corpo nelle funzioni di trattorista. Prima di rispondere ai quesiti è bene ricordare che cosa è il danno da movimentazione dei carichi. Per movimentazione manuale si intende qualsiasi tipo di attività che comporti operazioni di sollevamento di un peso, ma anche le azioni di trascinamento, spinta o spostamento che possano dare origine a disturbi e
2 patologie soprattutto a carico della colonna vertebrale, ma anche a carico delle articolazioni e dei muscoli. Va ricordato inoltre che fanno parte di questo titolo anche i rischi derivanti da movimenti ripetitivi e continuati, che possono dare origine anch'essi a patologie osteoarticolari, tendinee e muscolari anche gravi e perduranti. Che cosa è il danno da vibrazione. La conduzione di automezzi pesanti quali trattori, camion o autobus comporta il mantenimento di posture assise generalmente prolungate e l'esposizione a vibrazioni whole body. Queste caratteristiche vengono considerate quali fattori di rischio per la patologia della colonna vertebrale, in particolare per il segmento lombosacrale. Alcune indagini epidemiologiche hanno evidenziato tanto un eccesso di casi di lombosacralgia e cervicalgia nei conducenti rispetto ad altri gruppi di lavoratori, quanto un maggior rischio di contrarre “ernie dei dischi lombosacrali” in coloro che, per professione, guidano per un tempo della durata superiore alla metà della propria giornata lavorativa. Per i conducenti di tali mezzi, il posto di lavoro è caratterizzato, pur in presenza di una molteplicità di veicoli, da un unico tipo di sedile. Questo si presenta per i nuovi mezzi fornito di un sistema ammortizzatore oleodinamico e di un'ampia regolabilità spaziale dei suoi componenti, (sedile e schienale): in particolare, lo schienale può essere inclinato. Il materiale di imbottitura del sedile è semirigido. Solo nei mezzi di relativa nuova introduzione vi è la possibilità di regolare l'inclinazione del volante. La posizione di guida assunta dagli addetti è variabile in funzione delle loro caratteristiche antropometriche e delle preferenze personali. Gli arti superiori sono generalmente sollevati a gomiti semiflessi mentre la forza esercitata sul volante è di entità trascurabile. Questa posizione condiziona carichi sui dischi lombari (L3-L4) di circa 120-125 kg in soggetti del peso di 70 kg;
va registrata, inoltre, una condizione di moderata e costante contrazione isometrica dei muscoli trapezi che si traduce in uno stato di tensione del rachide cervicale. In conclusione questa mansione è caratterizzata da un lato dall'esposizione di moderata entità a vibrazioni nocive per il rachide e dall'altro lato da una postura assisa fissa tendenzialmente protratta in cui non si hanno quelle periodiche variazioni di carico sui dischi intervertebrali che ne favoriscono il meccanismo di nutrizione. Esiste pertanto, sulla scorta dei criteri di valutazione oggi disponibili un rischio di media entità per il rachide lombare ed uno di entità più moderata per il rachide cervicale, per via delle prolungate contrazioni isometriche del muscolo trapezio. In conclusione il contesto lavorativo è caratterizzato dall' esposizione a posture assise protratte ed a vibrazioni whole-body. Tale esposizione espone gli autisti ad una maggiore prevalenza di spondíloartropatie cervicali, dorsali e lombosacrali rispetto ad altri lavoratori. Numerosi studi hanno consentito di evidenziare una relazione positiva tra entità dell'esposizione a posture assise protratte ed a vibrazioni whole-body ed entità della patologia del rachide cervicale e
3 lombosacrale. Nel caso specifico la lavoratrice sig.ra era esposta a rischio da Parte_1 vibrazioni all'intero corpo, aggravato da spostamenti su terreno accidentato sia alla movimentazione dei carichi, però tale rischio era limitato a brevi periodi lavorativi, quali la preparazione del terreno, nel corso dell'anno. Dopo questa breve esposizione possiamo rispondere ai quesiti posti nel modo seguente: In base alla nuova documentazione clinica possiamo rispondere ai quesiti posti nel modo seguente: 1) La sig.ra è affetta dalle Parte_1
malattie denunciate (discopatie lombari multiple); inoltre la stessa presenta una patologia artrosica concausale con la patologia denunciata, dimostrata dalla protesi anca dx e da una patologia artrosi diffusa. 2) tali patologie non rientrano nelle tabelle 4 e 5 del Testo Unico degli
Infortuni sul Lavoro e delle Malattie Professionali;
3) Numerosi studi hanno consentito di evidenziare una relazione positiva tra entità l'attività lavorativa effettuata e l'esposizione a rischi di vibrazioni all'intero corpo, movimenti dei carichi. Esiste un nesso di causalità o elevata probabilità per la determinazione della malattia;
4) il soggetto ha subito un danno biologico suscettibile di valutazione medico legale;
5) le patologie contratte possono essere inserite nella tabella del D.M. 12.7.2000 al: 1) cod. 213, discopatie lombo-sacrali, danno biologico globale del 5%;” (cfr. pagg. 3 e ss. della relazione depositata in data 14.1.2025).
2.4. Tali essendo le valutazioni espresse dal C.T.U., deve subito escludersi che la relazione sia affetta dalla nullità denunciata dalla parte ricorrente.
Ed invero, la ha dedotto – nelle note di trattazione scritta depositate il 14.1.2025 – che “il Pt_1
CTU ha depositato l'elaborato peritale senza allegare le ricevute di invio della bozza al procuratore costituito”.
Invitato a documentare l'avvenuta trasmissione della bozza peritale alla procuratrice costituita di parte ricorrente (v. ordinanza del 21.1.2025), l'ausiliare si è limitato ad affermare di avere inoltrato l'anzidetta bozza agli indirizzi di posta elettronica certificata dei procuratori costituiti, omettendo di depositare la ricevuta di avvenuta consegna (si legga, in tal senso, la nota a firma del dott. , depositata in data 22.1.2025). Per_1
Si ritiene, tuttavia, che una siffatta omissione non valga ad inficiare la validità della relazione.
Difatti, secondo quanto puntualizzato dalla Suprema Corte, “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'omesso invio alle parti della bozza di relazione dà luogo a un'ipotesi di nullità a carattere relativo, suscettibile di sanatoria se il vizio non è eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia;
la sanatoria può avvenire anche per rinnovazione, quando il contraddittorio sia recuperato dal giudice dopo il deposito della relazione, con la rimessione in termini delle parti per formulare le proprie osservazioni, al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri di cui all'art. 196 c.p.c.” (Cass. civ. Sez. III, 8.6.2023, n. 16196).
4 Nella specie, il contraddittorio procedimentale è stato adeguatamente recuperato attraverso i rilievi formulati dalla parte ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'odierna udienza.
Per tal via non si ravvisa, dunque, alcuna lesione del diritto di difesa.
2.5. Quanto, poi, al contenuto di tali rilievi, si evidenzia che le doglianze della ricorrente non investono l'accertamento del grado di menomazione, come compiuto dal C.T.U.
Difatti, la ha sì censurato l'affermazione dell'ausiliare, secondo cui l'assicurata sarebbe Pt_1
rimasta esposta a rischio professionale solo per brevi periodi lavorativi nel corso dell'anno, ma nulla ha dedotto sul versante della quantificazione dei postumi.
A tal fine giova rammentare che, per i danni conseguenti agli infortuni sul lavoro verificatisi nonché alle malattie professionali denunciate a far tempo dall'entrata in vigore del nuovo sistema normativo incentrato sull'art. 13 d.lgs. 23.2.2000, n. 38, spetta il risarcimento del danno biologico (consistente nella lesione dell'integrità psicofisica della persona), in luogo della rendita per l'inabilità permanente di cui all'art. 66, primo comma, numero 2), del T.U. n.1124/65.
Le coordinate per l'erogazione dell'indennizzo sono le seguenti:
- l'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 % ed inferiore al 16 % è erogato in capitale;
- dal 16% è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico».
2.6. Nel caso in esame, il danno biologico, quale accertato dal C.T.U., non oltrepassa la soglia del minimo indennizzabile, ed una siffatta valutazione, peraltro aderente alla tabella delle menomazioni, non è stata - come detto - minimamente censurata dalla ricorrente.
Non ravvisandosi, pertanto, l'esigenza di compiere approfondimenti istruttori, la domanda deve essere rigettata.
3. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, ricorrendo le condizioni di esonero previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6642/2023 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite;
5 c) pone le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – definitivamente a carico dell' CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza del 16/04/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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