Rigetto
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/07/2025, n. 5735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5735 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/07/2025
N. 05735/2025REG.PROV.COLL.
N. 03814/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3814 del 2022, proposto da
NA IA ZI, rappresentato e difeso dall'Avvocato Alberto Saggiomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Anacapri, non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 00105/2022;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Francesca Picardi;
Viste le conclusioni di parte appellante come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
.NA IA ZI ha impugnato, unitamente ai provvedimenti n. 9407 e 10625 di sospensione dei lavori, l’ordinanza n. 10625 del 27 luglio 2015, con cui il Comune di Anacapri ha ordinato la demolizione delle opere abusive realizzate alla via I Traversa Linaro 9, presso un immobile di sua proprietà su due livelli destinato a civile abitazione (censito al fg.2, particelle 72 e 685) - più precisamente la vasca natatoria, le scale di collegamento tra il piano di fabbricato e detta piscina, la pavimentazione in cemento su cui sono collocate la caldaia in muratura e la copertura di pergolato in legno, un locale tecnico in cemento armato di contenimento di barbecue e forno per pizze, la pavimentazione in cemento del terrazzamento posto a lato retrostante con creazione di un colonnato in cemento, oltre alla modifica della distribuzione interna. In particolare, la ricorrente ha lamentato la violazione di legge e l’eccesso di potere, rappresentando che gli interventi oggetto dell’ordinanza di demolizione integrano miglioramenti di lavori oggetto dell’istanza di condono, ai sensi della legge n. 47 del 1985, presentata in data 22 novembre 1985 (istanza n. 32 del 1985), che non determinano la creazione di nuovi volumi e per i quali non è necessaria la previa autorizzazione paesaggistica e, cioè, opere che avrebbero al più giustificato, all’esito di una compiuta istruttoria, la mera sanzione pecuniaria.
Nel corso del giudizio sono stati proposti motivi aggiunti avverso la determina dirigenziale n. prot. 12545, notificata in data 31 agosto 2020, con cui è stata respinta l’istanza della ricorrente prot. 14228 del 2015, nonché il silenzio rifiuto formatosi su tale istanza. Successivamente si è allegata la presentazione di ulteriore istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001(prot. 15936/2020) e la sospensione di tale procedimento per la pendenza di quello di condono, con conseguente richiesta della cancellazione della causa dal ruolo.
2.Con sentenza n. 105 del 2022, il T.a.r. per la Campania, premessa, da un lato, la conclusione del procedimento n. 14228 del 2015 con un provvedimento di diniego, oggetto di motivi aggiunti, e, dall’altro, l’irrilevanza della pendenza (e della sospensione in ragione della domanda di condono) dell’ulteriore procedimento n. 15936 del 2020 ai fini della decisione della causa (causa avente un oggetto diverso rispetto alle istanze de quibus e, cioè, non l’intero manufatto, ma solo alcuni nuovi elementi), ha rigettato il ricorso, rilevando, da un lato, che la pendenza di un procedimento ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 non incide sulla legittimità dell’originaria ordinanza di demolizione, ma semplicemente esclude, sino alla sua conclusione, l’esecuzione della misura ripristinatoria, e, dall’altro lato, che le opere in esame (ivi compresa la piscina, che non è qualificabile come pertinenza e la cui rampa non è stato dimostrato essere strumentale allo sfruttamento da parte del familiare portatore di disabilità), realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, richiedono la previa autorizzazione paesaggistica. Nella sentenza si è precisato che l’Amministrazione ha contestato un ampliamento e non una diversa distribuzione degli spazi interni, fermo restando che, pure in quest’ultima ipotesi, vi sarebbero i presupposti dell’ordinanza di demolizione. Sono stati rigettati anche i motivi aggiunti relativi alla porta sospensiva dell’attività repressiva dell’Amministrazione conseguente, nella prospettazione difensiva della ricorrente, all’istanza di conformità paesaggistica del 21 ottobre 2020, visto che detta istanza è successiva alla conclusione, con la formazione del silenzio significativo di rigetto, del medesimo procedimento avviato con la presentazione della stessa istanza in data 5 ottobre 2015.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’originaria ricorrente, deducendo: 1) la violazione dell’articolo 112 c.p.c. e l’erronea motivazione, non essendo stata valutata la pendenza dei procedimenti amministrativi di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004 (prot. n. 15936 del 2020) e di condono edilizio ai sensi della legge n. 47 del 1985 ed essendo stata ritenuta irrilevante la sospensione del procedimento di verifica della compatibilità paesaggistica in pendenza del procedimento di condono; 2) la violazione degli artt. 34, 36 e 37 del d.P.R. n. 380 del 2001 e del d.m. 2 marzo 2018, unitamente all’omesso esame di punti decisivi della controversia, in quanto la sentenza prescinde dalla tipologia delle opere realizzate (mere pertinenze; opere dirette al superamento delle barriere architettoniche per i portatori di handicap) e dalla loro incidenza sullo stato dei luoghi e disattende il contenuto della relazione tecnica; 3) la violazione dell’art. 34, comma 2, primo periodo, c.p.a., unitamente all’omesso esame di un punto decisivo della controversia, in quanto l’affermata irrilevanza della definizione del procedimento di compatibilità paesaggistica si traduce nella violazione del principio di separazione dei poteri.
4. Il Comune non si è costituito né in primo grado, né in questo giudizio.
5. All’udienza di smaltimento del 4 giugno 2025, la causa è passata in decisione, previo deposito di memoria da parte dell’appellante.
DIRITTO
1. Il primo ed il terzo motivo devono essere trattati congiuntamente, in quanto connessi. Con il primo motivo si è denunciata la violazione dell’articolo 112 c.p.c. e l’erronea motivazione, non essendo stata valutata la pendenza dei procedimenti amministrativi di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004 (prot. n. 15936 del 2020) e di condono edilizio ai sensi della legge n. 47 del 1985 ed essendo stata ritenuta irrilevante la sospensione del procedimento di verifica della compatibilità paesaggistica in pendenza del procedimento di condono. Con il terzo motivo si è lamentata la violazione dell’art. 34, comma 2, primo periodo, c.p.a., unitamente all’omesso esame di un punto decisivo della controversia, in quanto l’affermata irrilevanza della definizione del procedimento di compatibilità paesaggistica si traduce nella violazione del principio di separazione dei poteri.
I motivi sono destituiti di fondamento.
La sentenza si è pronunciata sui motivi de quibus, escludendo la rilevanza, ai fini della decisione, della pendenza dei procedimenti amministrativi di condono (n. 32/1985) e di accertamento della conformità paesaggistica (n. 15936/2020) – del primo in quanto riguardante tutto l’immobile, mentre l’ordinanza demolitoria ha un oggetto più circoscritto, riguardando solo alcuni interventi, e del secondo in quanto la nuova istanza del 2020 è successiva al silenzio rifiuto già formatosi sulla precedente del 2015 (in particolare vedi punto 8.2. della sentenza). Non sussiste, pertanto, il vizio denunciato di omessa pronuncia sui motivi del ricorso introduttivo, mentre, al contrario, le censure, pur riportando i passaggi motivazionali in esame della sentenza impugnata (vedi, ad esempio, p. 6, punto 1.2., dell’appello), si limitano ad assumere la loro erroneità, senza un effettivo confronto con gli accertamenti di fatto e con le puntuali e specifiche rationes decidendi della sentenza, che, peraltro, non esclude, in via di principio, l’incidenza dei procedimenti di condono o conformità paesaggistica sull’ordinanza di demolizione, richiamando e confermando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la presentazione di un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 “non toglie efficacia alla precedente ordinanza di demolizione né priva il Comune del potere di ordinare il ripristino dello stato dei luoghi fino alla definizione della domanda, ma comporta la mera sospensione dell'efficacia del provvedimento di demolizione fino alla definizione - anche tacita - dell'istanza (così Consiglio di Stato, Sez. II, 8 aprile 2024, n. 6721; Sez. VI, 10 marzo 2023, n.2567; Sez. VII, 24 marzo 2023, n.3070, Sez. VI, 28 aprile 2023, n.4287).
In definitiva, nella fattispecie in esame, la sentenza impugnata ha escluso ogni interferenza tra l’ordinanza di demolizione e gli ulteriori procedimenti amministrativi pendenti in considerazione dell’accertamento del diverso oggetto del procedimento di condono e dell’ordinanza di demolizione e della presentazione di una istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica, per gli interventi oggetto dell’ordinanza di demolizione, successivamente al rigetto, ormai definitivo, di quella precedente: accertamenti di fatto che non sono stati in alcun modo aggrediti dall’appello e che non risultano smentiti dalla documentazione prodotta.
Proprio l’accertamento del diverso oggetto dell’ordinanza di demolizione e dell’istanza di condono esclude anche l’interferenza del giudizio con il procedimento amministrativo di condono ancora in corso e la conseguente violazione dell’art. 34 c.p.a. e del sotteso principio di separazione dei poteri, la cui violazione è stata lamentata con il terzo motivo. Sul punto deve sottolinearsi che la sospensione del procedimento n. 15936/2020 deve collegarsi, peraltro, al condono ed al suo diverso oggetto rispetto agli specifici interventi colpiti dall’ordinanza di demolizione in esame.
2.Neppure il secondo motivo merita accoglimento, in quanto, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, la sentenza ha escluso, in base ad un puntuale accertamento di fatto, l’asserita scarsa rilevanza urbanistica e paesaggistica degli interventi realizzati, specificamente descritti (vasca, rampa, manufatti destinati a contenere non impianti, ma forno per pizza o barbecue). Nella censura, l’appellante ha sostenuto l’omessa valutazione della relazione del geometra Esposito, da cui, tuttavia, non si desume affatto la natura meramente pertinenziale delle opere in esame, ma piuttosto la strumentalità delle stesse ad un miglioramento dell’immobile. Dalla relazione si evince, inoltre, la morte del genitore disabile (v. p. 5), per il quale sarebbe stata realizzata la rampa, senza alcuna precisazione in ordine alla data del decesso: circostanza che conferma la mancanza di prova in ordine alla strumentalità della rampa realizzata all’abbattimento delle barriere architettoniche, ulteriore ratio decidendi della sentenza impugnata, con cui l’appellante non si è confrontata, omettendo qualsiasi delucidazione in ordine al materiale istruttorio sul punto. Né l’asserita realizzazione dell’opere nel 2001/2002 assume rilevanza ai fini della decisione, non essendo neppure sintomatica del lamentato deficit di istruttoria procedimentale.
Peraltro, per costante giurisprudenza di questo Consiglio, al concetto di "pertinenza urbanistica" deve ricondursi una portata ben più ristretta della corrispondente nozione civilistica di cui all’art. 817 cod. civ., idonea a ricomprendere le sole opere di modesta entità, con carattere strettamente accessorio e complementare all'edificazione principale cui accedono (ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 12 aprile 2024, n. 3341; Sez. II, 5 febbraio 2024, n. 1188). Così propriamente delimitata, la nozione è riferibile a manufatti del tutto privi di autonomia, con funzione servente rispetto all'opera principale e insuscettibili di separata utilizzazione, non certo, ad esempio, ad una piscina, opera che "a prescindere dalle dimensioni, difetta del requisito funzionale, nella sua duplice dimensione del rapporto di stretta accessorietà con l'edificio principale e della mancanza di un autonomo valore di mercato" (Cons. Stato, sez. II, 2 ottobre 2024, n. 7937).
3.In conclusione, l’appello deve essere rigettato. Nulla per le spese, non essendosi costituita la controparte.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, lo rigetta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Picardi | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO