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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/12/2025, n. 5045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5045 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del g.o.p. CA AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1142/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...], l'[...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Palermo, Via EP Alessi, n. 25, presso lo Studio dell'Avv.
EP Di NO, da cui è rappresentata e difesa, per procura in atti
OPPONENTE
E
, nato a [...], il [...], C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Palermo, via Nicolò Turrisi n. 13, presso lo studio dell'Avv.
LU UN, che lo rappresenta e difende, per procura in atti
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 12 novembre 2025, le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio, introdotto con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 24 gennaio 2025, ha per oggetto l'opposizione proposta da , Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 4088/2024, emesso dal Tribunale di Palermo in data 16 dicembre 2024, con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore di , Controparte_1 della somma di € 10.150,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di indebita corresponsione dell'assegno di mantenimento per la figlia , statuito dalla Per_1 sentenza del Tribunale di Palermo n. 1975/2019 del 4-15/4/2019.
L'opponente deduceva come la richiesta di restituzione degli importi versati a titolo di mantenimento della figlia , come avanzata dall'opposto, non potesse avere Per_1 fondamento, atteso che detta richiesta, lungi dall'avere efficacia retroattiva, al più avrebbe potuto trovare accoglimento solo dal momento della “pronuncia giudiziale”.
Tribunale di Palermo 1 Contestava la anche il quantum della richiesta, riguardante gli importi versati da Pt_1 febbraio 2022 a luglio 2024, tale periodo essendo stato statuito unilateralmente dall'opposto.
Riportava pure come l'esistenza di un'attività lavorativa non potesse, di per sé, portare all'interruzione del versamento del contributo al mantenimento, non essendo indice sicuro di indipendenza economica.
Chiedeva, quindi, l'opponente, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto poiché nullo o, comunque, privo di effetti giuridici, con vittoria di spese di lite.
Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 25 febbraio 2025, Controparte_1 assumeva che il principio dell'irretroattività sostenuto da parte opponente non potesse trovare applicazione nella fattispecie, sostenendo che, nel caso di richiesta di modifica delle condizioni di separazione con riferimento ad assegno di mantenimento in favore dei figli, versato nelle mani dell'altro coniuge, fosse applicabile il principio della retroattività trattandosi di dazione “sostanzialmente senza causa”.
Chiedeva quindi parte opposta il rigetto dell'opposizione, con la condanna della controparte alle spese del procedimento.
§§§
Ritenuta la causa matura per la decisione sulla base delle allegazioni delle parti, all'udienza del 12 novembre 2025, a seguito della concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
§§§
L'opposizione è parzialmente infondata e va, pertanto, rigettata limitatamente ai motivi che seguono.
Com'è noto, “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa” (così, tra le altre, Cass. civ., n. 17371/2003).
Va, poi, osservato che l'art. 115 c.p.c., nel testo vigente non modificato dal d. lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, stabilisce che “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”, così sancendo il principio della sostanziale equiparazione tra mancata contestazione e prova del fatto affermato dalla controparte.
Ora, dovendo limitarsi ad un'analisi della fondatezza delle pretese creditorie dell'opposto e
Tribunale di Palermo 2 quanto alla prospettazione apportata da parte opponente circa i propri esborsi in favore della figlia , maggiorenne ed economicamente indipendente, a detta dell'opposto, Per_1 rileva, in questa sede, come gli esborsi sostenuti dal – e versati nel fascicolo CP_1 processuale – abbiano ad oggetto i versamenti in favore della figlia dal febbraio Per_1
2022 al luglio 2024, per un totale di € 10.150,00.
Giova rilevare che il Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, con decreto del 9 luglio 2024, in accoglimento delle istanze del , “a parziale modifica della sentenza CP_1
n. 1975/2019 del 4-15/4/2019, emessa dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento di divorzio”, revocasse “l'obbligo a carico di di Controparte_1 corrispondere il contributo al mantenimento della figlia ”, così dimostrando di Per_1 aver compiuto un esame circa le effettive – e sussistenti - condizioni d'indipendenza economica della stessa.
Ciò detto, è indiscusso, in dottrina e giurisprudenza, che l'obbligo di mantenimento che grava sul genitore separato o divorziato nei confronti dei figli è strettamente connesso alla loro mancata indipendenza economica. La cessazione di tale obbligo, una volta raggiunta l'autosufficienza del figlio maggiorenne, solleva rilevanti questioni in merito alla decorrenza degli effetti della revoca dell'assegno e alla conseguente ammissibilità e operatività dell'obbligo di restituzione delle somme versate.
Con una recentissima pronuncia, il Tribunale Ordinario di Roma, con sentenza n. 11885 del 20 agosto 2025, ha fornito chiarezza su questi aspetti, confermando l'esonero del padre dall'obbligo di mantenere il figlio divenuto autonomo.
Il principio fondamentale che disciplina la revisione degli assegni di mantenimento, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dal Tribunale, stabilisce che il diritto di un coniuge a percepire l'assegno e il corrispondente obbligo dell'altro a versarlo conservano la loro efficacia fino a quando non intervenga la modifica dei provvedimenti precedentemente stabiliti.
Risulta dunque del tutto ininfluente il momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno.
In assenza di specifiche disposizioni che autorizzino una retroattività assoluta, il provvedimento del giudice con il quale dispone la revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo (nel caso di specie, l'autosufficienza economica del figlio), bensì è ancorata alla data della domanda di modificazione.
Di conseguenza, i giudici di merito hanno precisato che la revoca dell'assegno scatta
«dalla mensilità immediatamente successiva al deposito dell'istanza di revoca
Tribunale di Palermo 3 dell'assegno».
Una volta definita la decorrenza della revoca alla data della domanda giudiziale, ne deriva l'obbligo di restituire gli importi versati tra la data della domanda stessa e l'emissione della sentenza.
Così: “L'irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all'ex coniuge si giustifica solo ove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare, che non ricorre ove ne abbiano beneficiato figli maggiorenni ormai indipendenti economicamente in un periodo in cui era noto il rischio restitutorio” (Cass., sez. I, n.
3659/2020).
Se ne trae senz'alcun dubbio che, dal momento storico della raggiunta indipendenza economica, la dazione delle somme non ha più funzione alimentare, sicché alle somme indebitamente versate potrà applicarsi il principio della ripetibilità, anche in relazione al fatto che il coniuge percipiente le somme ben conosceva di andare incontro al c.d. rischio restitutorio e, tuttavia, ha continuato a ricevere gli importi.
Discende da ciò che il dies a quo per la restituzione degli importi versati e non dovuti sia da identificare, come dianzi indicato, «dalla mensilità immediatamente successiva al deposito dell'istanza di revoca dell'assegno».
Nel caso in esame, essendo stato il ricorso teso a modificare le condizioni di divorzio, depositato in data 14 ottobre 2022, ne consegue logicamente che le somme versate in favore della figlia dovranno essere restituite a partire dal novembre 2022, con Per_1 riduzione dell'importo ingiunto.
§§§
In base alle considerazioni che precedono, non può che concludersi nel senso del parziale rigetto dell'opposizione, con parziale modifica del decreto ingiuntivo opposto, avanzata da . Parte_1
§§§
Per quanto concerne le spese di lite, rilevato che “nel procedimento per ingiunzione,
l'atto introduttivo del giudizio che consegue all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente”, in base al criterio della soccombenza reciproca, normato all'art. 92, co. 2, c.p.c., le spese relative al presente giudizio di opposizione vanno integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
Tribunale di Palermo 4 1) rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
4088/2024, emesso dal Tribunale di Palermo in data 16 dicembre 2024, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 24 gennaio 2025, nei confronti di
, limitatamente al periodo compreso fra novembre 2022 e luglio 2024 e, Controparte_1 per l'effetto, conferma il richiamato decreto ingiuntivo esclusivamente in relazione a tale periodo;
2) dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 4088/2024, nei limiti di cui sopra;
3) compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Palermo, lì 13 dicembre 2025
IL G.O.P.
CA AR
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Tribunale di Palermo 5