CASS
Sentenza 22 aprile 2026
Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/04/2026, n. 14587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14587 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica Presso il TRIBUNALE DI URBINO nel procedimento a carico di: EL NC nato a [...] il [...] NC MO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/10/2025 del GIP TRIBUNALE di Urbino Udita la relazione svolta dal Consigliere Mariarosaria Bruno;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Urbino, con sentenza emessa in data 21 ottobre 2025, su accordo delle parti, ha applicato a EL NC e NC MO, ai sensi dell’art. 444 e seguenti cod. proc. pen., la pena complessiva di anni 4, mesi 5, giorni 10 di reclusione ed euro 33.333,00 di multa ciascuno. La pena era così determinata: pena base per il più grave reato di cui al capo 1 della rubrica (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90) anni 6 di reclusione ed euro 27.000,00 di multa;
ridotta ex art. 62-bis cod. pen. ad anni 4 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa;
aumentata per la continuazione con gli ulteriori reati ad anni 6, mesi 8 di reclusione ed euro 50.000,00 di multa (giorni 3 di reclusione ed euro 100,00 di multa per ciascuno degli ulteriori reati contestati); ulteriormente ridotta per il rito alla pena finale indicata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 14587 Anno 2026 Presidente: OV RE Relatore: RU OS Data Udienza: 05/03/2026 2 Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino. L’esponente lamenta erronea applicazione dell’art. 29 cod. pen., rappresentando che, nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni, il giudice è tenuto ad applicare la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. La suddetta pena accessoria, sebbene sia nella disponibilità delle parti alla luce della intervenuta modifica dell’art. 444, comma 1, cod. proc. pen., nella formulazione introdotta all'art. 25, co. 1, lett. a), n. 1 del d.lgs. n. 150 del 2022, avrebbe dovuto essere applicata al caso concreto, non avendo formato oggetto di accordo tra le parti. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. La difesa ha presentato memoria conclusiva, chiedendo il rigetto del ricorso. 3. Il ricorso è infondato. Costante è l’orientamento di questa Corte in base al quale, ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, in caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre fare riferimento alla misura della pena base stabilita in concreto per il reato più grave, come risultante a seguito della diminuzione per la scelta del rito, e non a quella complessiva risultante dall'aumento per la continuazione (ex multis, da ultimo, Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, Di Corrado, Rv. 270240). Deve anche tenersi conto – sempre ai fini della determinazione del quantum previsto ex lege ai fini dell’applicazione della pena accessoria - della diminuzione per la concessione delle attenuanti generiche (cfr. Sez. 1, n. 12894 del 06/03/2009, De Vittorio, Rv. 243045:”In caso di applicazione di pena su richiesta delle parti in misura non inferiore a tre anni di reclusione occorre tener conto, per l'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, della determinazione in concreto della pena, e quindi dell'incidenza delle circostanze attenuanti e del bilanciamento eventualmente operato con le circostanze aggravanti oltre che della diminuente per il 3 rito”; Sez. 2 n. 43604 del 07/10/2003, D’Angelo, Rv. 227608:”Ai fini dell'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici il giudice deve tenere conto dell'entità della pena quale risulta dalla condanna, senza poter distinguere tra attenuanti di merito, che incidono sulla effettiva gravità del reato, ed attenuanti meramente processuali o premiali, che costituiscono l'incentivo per la collaborazione dell'imputato alla definizione del giudizio, e ciò in quanto, come risulta palese dall'art. 29 cod. pen., non è consentito scindere la riduzione premiale dalla pena principale determinata in relazione alla gravità del reato. (Fattispecie in tema di patteggiamento in appello)”. 4. Da quanto precede discende che non doveva essere applicata la sanzione accessoria della interdizione dai pubblici uffici: la pena in concreto applicata, in relazione al più grave reato sub capo 1) della rubrica, tenuto conto delle diminuzioni per le concesse attenuanti generiche e per il rito è inferiore ad anni tre di reclusione, essendo pari ad anni 2 mesi 8 di reclusione. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così è deciso, 05/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente OS RU RE OV
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Urbino, con sentenza emessa in data 21 ottobre 2025, su accordo delle parti, ha applicato a EL NC e NC MO, ai sensi dell’art. 444 e seguenti cod. proc. pen., la pena complessiva di anni 4, mesi 5, giorni 10 di reclusione ed euro 33.333,00 di multa ciascuno. La pena era così determinata: pena base per il più grave reato di cui al capo 1 della rubrica (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90) anni 6 di reclusione ed euro 27.000,00 di multa;
ridotta ex art. 62-bis cod. pen. ad anni 4 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa;
aumentata per la continuazione con gli ulteriori reati ad anni 6, mesi 8 di reclusione ed euro 50.000,00 di multa (giorni 3 di reclusione ed euro 100,00 di multa per ciascuno degli ulteriori reati contestati); ulteriormente ridotta per il rito alla pena finale indicata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 14587 Anno 2026 Presidente: OV RE Relatore: RU OS Data Udienza: 05/03/2026 2 Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino. L’esponente lamenta erronea applicazione dell’art. 29 cod. pen., rappresentando che, nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni, il giudice è tenuto ad applicare la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. La suddetta pena accessoria, sebbene sia nella disponibilità delle parti alla luce della intervenuta modifica dell’art. 444, comma 1, cod. proc. pen., nella formulazione introdotta all'art. 25, co. 1, lett. a), n. 1 del d.lgs. n. 150 del 2022, avrebbe dovuto essere applicata al caso concreto, non avendo formato oggetto di accordo tra le parti. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. La difesa ha presentato memoria conclusiva, chiedendo il rigetto del ricorso. 3. Il ricorso è infondato. Costante è l’orientamento di questa Corte in base al quale, ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, in caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre fare riferimento alla misura della pena base stabilita in concreto per il reato più grave, come risultante a seguito della diminuzione per la scelta del rito, e non a quella complessiva risultante dall'aumento per la continuazione (ex multis, da ultimo, Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, Di Corrado, Rv. 270240). Deve anche tenersi conto – sempre ai fini della determinazione del quantum previsto ex lege ai fini dell’applicazione della pena accessoria - della diminuzione per la concessione delle attenuanti generiche (cfr. Sez. 1, n. 12894 del 06/03/2009, De Vittorio, Rv. 243045:”In caso di applicazione di pena su richiesta delle parti in misura non inferiore a tre anni di reclusione occorre tener conto, per l'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, della determinazione in concreto della pena, e quindi dell'incidenza delle circostanze attenuanti e del bilanciamento eventualmente operato con le circostanze aggravanti oltre che della diminuente per il 3 rito”; Sez. 2 n. 43604 del 07/10/2003, D’Angelo, Rv. 227608:”Ai fini dell'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici il giudice deve tenere conto dell'entità della pena quale risulta dalla condanna, senza poter distinguere tra attenuanti di merito, che incidono sulla effettiva gravità del reato, ed attenuanti meramente processuali o premiali, che costituiscono l'incentivo per la collaborazione dell'imputato alla definizione del giudizio, e ciò in quanto, come risulta palese dall'art. 29 cod. pen., non è consentito scindere la riduzione premiale dalla pena principale determinata in relazione alla gravità del reato. (Fattispecie in tema di patteggiamento in appello)”. 4. Da quanto precede discende che non doveva essere applicata la sanzione accessoria della interdizione dai pubblici uffici: la pena in concreto applicata, in relazione al più grave reato sub capo 1) della rubrica, tenuto conto delle diminuzioni per le concesse attenuanti generiche e per il rito è inferiore ad anni tre di reclusione, essendo pari ad anni 2 mesi 8 di reclusione. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così è deciso, 05/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente OS RU RE OV