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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/09/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1024/2023 R.G.
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A nella causa civile, iscritta al N. 1024/2023 R.G. del ruolo generale per gli affari contenziosi;
promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Marco Morelli (pec: ) ed elettivamente Email_1 domiciliato presso il suo studio in Roma, via G. Vitelleschi 26;
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Franco
Ferrari (pec: ; con elezione di domicilio Email_2 presso lo studio del medesimo avvocato, in Roma, via di Ripetta 142;
RESISTENTE
(C.F. Controparte_2
) in persona del Ministro in carica p.t.; P.IVA_2
pagina 1 di 10 (C.F. ) in Controparte_3 P.IVA_3 persona del Ministro in carica p.t.; ciascuno rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona (pec: , presso i cui uffici siti in Email_3
Ancona, Corso Mazzini n. 55 sono ope legis elettivamente domiciliati;
RESISTENTI
OGGETTO: Espropriazione
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DI DIRITTO
Con ricorso ex artt. 54 D.Lvo 327/2001, 29 D.Lvo 150/2011 e 281-decies c.p.c., depositato in data 11.12.2023, propone opposizione avverso il Parte_1 provvedimento di stima con cui la peritale ha determinato le indennità CP_4 spettanti per l'asservimento e l'occupazione temporanea nell'ambito di un procedimento ablatorio relativo ai lavori per la realizzazione del metanodotto nei terreni di proprietà del ricorrente, siti nel Comune di Fermo, al catasto fg. 131, mapp. 40, 360, 104, 88, 87, 83, 356, 354, 85, interessati dal tracciato del metanodotto Ravenna - Chieti - Tratto Recanati-San Benedetto del Tronto 3 Tr.
DN 650 (26'').
In particolare, , ritenendo che l'importo liquidato a titolo di stima Parte_1 provvisoria - con provvedimento del 20.4.2021 del Ministero dello Sviluppo economico - fosse inadeguato, tenuto conto delle caratteristiche dei beni, della loro ubicazione, della valenza edificatoria della zona e del danno riportato dalla residua proprietà, aveva chiesto alla di procedere alla CP_5 determinazione definitiva dell'indennità di esproprio, ai sensi dell'art. 21, comma
15, D.P.R. 327/2000.
La Terna peritale liquidava - a titolo di indennizzo - la somma di €.18.597,02, di cui €.12.028,06 a titolo di asservimento, €.6.568,96 a titolo di occupazione temporanea e danni.
Con il presente ricorso, chiede che venga stabilito l'esatto Parte_1 ammontare delle indennità - dal medesimo quantificate in complessivi
€.1.730.778,00 - tenuto conto anche dei pregiudizi diretti ed indiretti all'attività agricola e turistica.
pagina 2 di 10 Nel dettaglio, il ricorrente lamenta l'errato criterio di quantificazione delle indennità da parte della peritale, che avrebbe liquidato un'indennità di CP_4 asservimento inferiore al valore di mercato del fondo asservito e un'indennità di occupazione avulsa dall'effettivo danno subito, così violando l'art. 42 co 2 e 3
Cost., nonché gli artt. 22, 22 bis, 32, 33, 44 comma 1 e 50 comma 1 D.P.R.
327/2001.
Si sono costituiti il e il Controparte_2
, eccependo il difetto di legittimazione Controparte_3 passiva rispetto alle domande ex adverso avanzate, nonché l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Si è costituita la deducendo l'inammissibilità - per tardività Controparte_1
- del ricorso di opposizione alla stima e l'infondatezza delle pretese avanzate da parte ricorrente.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio in data 8.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione in data 23.7.2025.
Va, in primis, disattesa l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla CP_1 di inammissibilità del ricorso, per tardività.
[...]
Ed invero, il decorso del termine per l'opposizione alla stima è di trenta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della relazione peritale.
Risulta per tabulas che l'odierno ricorrente ha ricevuto la relazione di stima del
Collegio peritale da parte del Controparte_2 in data 13.11.2023 (nota prot. 0183323), con l'indicazione che ai sensi dell'art. 29 D.Lvo 150/2011, l'eventuale opposizione doveva essere presentata dinanzi alla competente Corte di Appello, a pena di inammissibilità, entro il termine di 30 giorni dalla notifica della stima peritale.
Il ricorso - depositato in data 11.12.2023 - risulta pertanto tempestivo.
Preliminarmente, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal e dal Controparte_2 [...]
, costituitisi nel presente giudizio tramite Controparte_3
l'Avvocatura distrettuale dello Sato.
pagina 3 di 10 Ed invero, la Suprema Corte ha stabilito che, in tema di legittimazione passiva nelle controversie concernenti l'indennità di esproprio, ove vi sia stata delega al compimento - oltre che dei lavori - degli atti procedimentali, parte del rapporto espropriativo è il soggetto espropriante a cui vantaggio è pronunciato il decreto di esproprio e non l'autorità o l'ente muniti del potere di emettere atti della procedura ablativa, atteso che detto giudizio ha ad oggetto unicamente la controversia circa il rapporto sostanziale patrimoniale tra espropriato e beneficiario del procedimento ablativo (Cass. civ., sez. I, sent. n. 11768/2010).
Tale interpretazione è stata anche recentemente ribadita dal Giudice di legittimità nella sentenza n. 17058 del 26.5.2022, nella quale si legge: “In tema di espropriazione per pubblica utilità, il soggetto legittimato al pagamento dell'indennità di occupazione e di esproprio va generalmente individuato nell'ente beneficiario dell'espropriazione, risultante dal decreto ablativo, salvo che dallo stesso decreto non emerga che il compito di procedere all'acquisizione delle aree
e di curare le procedure espropriative, agendo in nome proprio, sia stato affidato ad altri enti, con accollo dei relativi oneri, senza che a tal fine risulti sufficiente un mero accordo interno, occorrendo, invece, una norma di legge o un provvedimento amministrativo a rilevanza esterna.
Ne deriva che, ove sia stipulata una convenzione che comporti la mera delega del concessionario al compimento di atti della procedura ablativa in nome e per conto del delegante, non sussiste alcuna solidarietà passiva del delegato, restando il beneficiario l'unico soggetto obbligato al pagamento delle indennità e legittimato
a resistere in caso di opposizione alla stima”.
Nel caso di specie, la controversia attiene alla determinazione del debito della
- beneficiaria dell'espropriazione - e, simmetricamente, del CP_1 Controparte_1 credito del soggetto espropriato ( ) i quali sono gli unici titolari del Parte_1 rapporto sostanziale patrimoniale e, dunque, legittimati ad agire/resistere nel giudizio concernente la determinazione dell'indennità di esproprio.
Di conseguenza, il ricorso spiegato nei confronti dei due Dicasteri convenuti va rigettato.
pagina 4 di 10 Nel merito, questo Collegio ritiene di fare proprie le valutazioni e le conclusioni cui
è pervenuto il C.T.U. nominato, il quale ha correttamente individuato la prevalente destinazione agricola delle aree di proprietà del ricorrentem individuate al catasto del Comune di Fermo al Foglio 131, Particelle 40, 83, 85,
87, 88, 104, 354, 356, 360.
Invero, il ricorrente risulta proprietario di un ampio appezzamento di terreno, di quasi 20 Ha (esattamente 196.663 mq.), ubicato nel Comune di Fermo in
Contrada Cantagallo, in posizione collinare, a breve distanza - in linea d'aria - dal litorale marino.
Tale appezzamento viene ripartito in due porzioni da una strada interpoderale che lo attraversa e che serve, poi, fondi o immobili di altrui proprietà.
La parte ubicata a est di detta strada può essere considerata esente da influenze negative conseguenti alla realizzazione del gasdotto della . CP_1
Viceversa, la parte ubicata a ovest della strada interpoderale - ed in particolare il terreno di 72.670 mq. sul quale il aveva avviato la costruzione di un Pt_1 complesso a destinazione agricola, potenzialmente riconvertibile in attività agrituristiche - subisce un impatto negativo dall'asservimento, in quanto il tracciato del gasdotto attraversa questo appezzamento centralmente e comporta limitazioni al libero utilizzo del terreno.
In particolare, il C.T.U. ha determinato la porzione di terreno da asservire in mq.
10.070, mentre quella da destinare ad occupazione temporanea è stata stimata in mq. 20.334.
Va rammentato che l'indennità di esproprio è commisurata al valore venale del bene, cioè al prezzo che esso avrebbe se fosse venduto sul libero mercato.
Come previsto dall'art. 32 T.U. Espr., il calcolo dell'indennità di esproprio prende in considerazione diversi fattori: l'ubicazione del terreno o fabbricato, l'edificabilità
o la destinazione agricola del fondo e tutte le altre possibilità di utilizzo concreto.
Inoltre, tale ristoro deve essere congruo e adeguato e costituire per il proprietario espropriato una compensazione della perdita del bene.
In ogni caso, ai fini della quantificazione dell'indennità, deve tenersi conto del periodo occupazione temporanea necessario per l'esecuzione dei lavori, ai sensi pagina 5 di 10 dell'art. 49 T.U., dato che in quel periodo il proprietario non ha potuto usufruire del terreno per le proprie attività agricole.
Per i metanodotti, il C.T.U. ha preso come riferimento (ritenendole più pertinenti al caso di specie) le istruzioni che un tempo venivano date in ambito nazionale con la gestione dell'ENI e poi della , che ripartivano in modo diverso le CP_1 percentuali, indicandole al 100% per la fascia direttamente impegnata (di
1,5÷2,0 m), al 50% per il restante terreno concorrente sino ad una fascia di larghezza complessiva 4 m (nella quale va evitata la coltivazione di piante arboree), al 25% nella restante fascia vincolata ad inedificabilità.
In questo caso, il calcolo porterebbe alla seguente percentuale (si esaminano due casi partendo da 1,5 m o da 2,0 m): (1,5 x 100% + 2,5 x 50% + 23 x 25%)/27
31,48%; (2,0 x 100% + 2,0 x 50% + 23 x 25%)/27 32,41%. Queste percentuali sono già riferite ad una servitù inamovibile, giacché in caso contrario andrebbe stralciato l'ultimo termine delle somme.
In definitiva, sulla base di tali considerazioni, il C.T.U. propone di adottare una percentuale per il calcolo dell'asservimento in oggetto, su terreni in precedenza liberi, pari al 31,95%.
In base alle superfici e ai valori unitari individuati nell'elaborato tecnico, il danno diretto determinato dal nuovo asservimento viene determinato come segue:
10.070 mq x €.6,00/mq x 31,95 % = €.19.304,19.
Per la determinazione dei danni indiretti - ossia dell'ulteriore pregiudizio determinato alla residua proprietà dei ricorrenti - il C.T.U. propone di utilizzare il criterio differenziale, considerando la differenza tra il valore del fondo prima e dopo la costruzione del nuovo metanodotto.
Configurazione prima della costruzione del nuovo metanodotto.
Il complesso immobiliare di proprietà del ricorrente avrebbe avuto, nella prospettiva di un completamento avviato con la SCIA del 2020 riferito ai tre immobili che componevano l'investimento programmato, il seguente valore (si considera la sola proprietà ad ovest della strada interpoderale, con gli immobili al finito):
pagina 6 di 10 • casa rurale A: mq 220 x €.1.500,00/mq = €.330.000,00 mq 33 x €.375,00/mq
- €.12.375,00
• accessorio B pluriuso: mq 96 x €.750,00/mq = €.72.000,00
• fienile C: mq 188 x €.225,00/mq = €.42.300,00
• terreno (mediato tra area cortilizia e area agricola e considerato a partire dai
72.670 mq inseriti nella pratica edilizia): mq 72.248 x €.6,00/mq =
€.433.488,00.
Valore complessivo del compendio immobiliare a intervento ultimato e senza gasdotto €.890.163,00: in arrotondamento €.890.000,00.
Configurazione dopo la costruzione del nuovo metanodotto
In tale configurazione - considerando ultimati i lavori per la realizzazione del gasdotto e quindi reinterrata la condotta - si determina un danno dovuto alla realizzazione di una fascia che, a differenza di tutta la restante proprietà, non potrà ospitare opere permanenti (tra le quali le ordinarie sistemazioni di qualsiasi corte, o costruzioni accessorie) ed - anzi - ospiterà le consuete installazioni dei gasdotti (tubi di sfiato, cartelli indicatori, eventuali manufatti di servizio).
Tale fascia dovrà essere lasciata libera per l'accessibilità e le manutenzioni da parte di personale della . CP_1
Questa sorta di “cesura” nella continuità della proprietà comporta un Pt_1 danno per i seguenti aspetti:
- limitazione alla possibilità di organizzare le restanti aree di proprietà secondo libera scelta e logica programmazione;
- difficoltà nella realizzazione di installazioni permanenti quali la strada di accesso e le condutture impiantistiche per le utenze necessarie ai fabbricati (elettricità, acqua, eventualmente gas metano, etc.);
- pregiudizio estetico dato dalla presenza di tubi di sfiato, cartelli indicatori, eventuali manufatti di servizio, visibili dalle aree vicine;
- aspetto contrastante con il requisito di assenza di pericoli e di inquinamento solitamente associato alla ricerca di residenze stabili o temporanee da soggetti italiani o stranieri, che potrebbero considerare non gradita la presenza nella pagina 7 di 10 vicinanza dei fabbricati - e comunque nel terreno circostante utilizzabile per attività agrituristiche - di una condotta interrata a forte pressione.
Tali aspetti hanno un'incidenza negativa sul realizzando complesso e sui suoi possibili ampliamenti futuri, anche se, a parere dello scrivente, tale incidenza è comunque contenuta.
Peraltro, in relazione all'ultimo aspetto appena elencato, il C.T.U. osserva che l'elettrodotto esistente poco più a monte della casa in costruzione è già un elemento negativo;
così come la presenza del piccolo fabbricato sul limite della proprietà, nemmeno risultante in alcun elaborato, è un elemento di disturbo dell'integrità paesistica.
In definitiva, il C.T.U. ritiene che l'impatto negativo sul valore della proprietà, successivamente all'asservimento, sia contenibile nel 10% e, pertanto, che il valore del compendio in fase di realizzazione possa essere così stimato, a lavori ultimati ed a gasdotto ultimato: €.890.000,00 x (1 – 10%) = €.801.000,00.
Quindi: Valore complessivo del compendio immobiliare a intervento ultimato e con presenza del gasdotto €.801.000,00.
In definitiva, il danno indiretto derivante dalla realizzazione del gasdotto può essere determinato come differenza tra la situazione ante e post operam:
• valore del compendio immobiliare (ipotizzato a lavori finiti) in assenza del gasdotto €.890.000,00
• valore del compendio immobiliare (ipotizzato a lavori finiti) in presenza del gasdotto €.801.000,00.
Danno indiretto da secondo asservimento €.89.000,00.
Dalla somma delle componenti calcolate in precedenza si riassume l'ammontare totale dell'indennità di asservimento:
• danni diretti relativi alla fascia asservita €.19.304,19
• danni alla residua proprietà €.89.000,00
Totale indennità da asservimento €.108.304,19.
L'indennità di occupazione di urgenza, invece, va determinata secondo il criterio previsto dall'art. 50 D.P.R.
8.6.2001 n. 327 - T.U. Espr. - richiamato dall'art. 22 bis dello stesso D.P.R. e, cioè, in un importo corrispondente a 1/12 di quanto pagina 8 di 10 spettante a titolo di indennità di esproprio per ogni anno in cui si è protratta la occupazione e a 1/12 di quella annua per ogni mese o frazione di mese (tenuto conto del periodo di occupazione dalla data di immissione in possesso al decreto di esproprio).
Anche per ciò che riguarda l'occupazione temporanea, si deve concordare con le valutazioni del C.T.U.
Di conseguenza, l'indennizzo per l'occupazione temporanea protrattasi per un periodo di tre anni, pari a 1/12 del valore venale (€/mq 6,00) per ogni anno della superficie occupata, che, da piano particellare allegato al Decreto di asservimento risulta di mq 20.344 mq x €/mq 6,00 per un totale di €.33.042,75.
Infine, per i danni riportati dal terreno occupato, va riconosciuta la somma di
€.2.800,00 per indennità da soprassuoli a titolo di ulteriori danni causati in esecuzione dei lavori per il metanodotto.
Conseguentemente, il totale dell'indennità va fissato in complessivi €.144.146,94
(€.108.304,19+€.33.042,75+€.2.800); su tale somma sono dovuti gli interessi al tasso legale (Cass. S.U. n.650/1998) che decorrono dal momento di maturazione dei corrispondenti diritti, ovvero, dalla data del decreto di esproprio, per l'importo spettante a titolo di indennità di espropriazione (atteso che soltanto con detto provvedimento sorge il diritto alla indennità ed unicamente dalla relativa data può sorgere il credito per le prestazioni accessorie degli interessi, così Cass. n.
19851/2015) e dalla scadenza di ciascuna annualità di occupazione (Cass.
14/03/2006 n. 5520; in termini: Cass. 16/09/2009 n. 19972; Cass. 11/11/2003
n. 16908).
Null'altro spetta (in particolare, a titolo di rivalutazione monetaria) in quanto, trattandosi di debito costituente obbligazione di valuta, del tutto indimostrato è il maggior danno, ulteriore rispetto agli interessi come sopra attribuiti (cfr. Cass.
09.03.2012 n. 3738; Cass. n. 23399/2008).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra il e i Dicasteri Pt_1 convenuti e tra il e la in considerazione dell'esito Pt_1 Controparte_1 del giudizio.
pagina 9 di 10 Le spese relative alla C.T.U. (liquidate con separato provvedimento) vanno poste definitivamente a carico del ricorrente e della in Pt_1 Controparte_1 ragione di ½ ciascuno.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della nonché del Parte_1 Controparte_1
e del Controparte_2 Controparte_3
, così dispone:
[...]
- rigetta il ricorso nei confronti del Controparte_2
e del;
[...] Controparte_3
- determina l'indennità definitiva di esproprio spettante al ricorrente nella somma complessiva di €. 144.146,94 oltre ad interessi a far data dal 20.4.2021.
- compensa integralmente le spese di giudizio tra , Parte_1 [...]
e Controparte_2 Controparte_3 CP_3 CP_3
;
[...]
- compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 CP_1
[...]
- pone le spese relative alla C.T.U. definitivamente a carico di e Parte_1
in ragione di ½ ciascuno. Controparte_1
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23.07.2025.
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 10 di 10
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A nella causa civile, iscritta al N. 1024/2023 R.G. del ruolo generale per gli affari contenziosi;
promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Marco Morelli (pec: ) ed elettivamente Email_1 domiciliato presso il suo studio in Roma, via G. Vitelleschi 26;
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Franco
Ferrari (pec: ; con elezione di domicilio Email_2 presso lo studio del medesimo avvocato, in Roma, via di Ripetta 142;
RESISTENTE
(C.F. Controparte_2
) in persona del Ministro in carica p.t.; P.IVA_2
pagina 1 di 10 (C.F. ) in Controparte_3 P.IVA_3 persona del Ministro in carica p.t.; ciascuno rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona (pec: , presso i cui uffici siti in Email_3
Ancona, Corso Mazzini n. 55 sono ope legis elettivamente domiciliati;
RESISTENTI
OGGETTO: Espropriazione
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DI DIRITTO
Con ricorso ex artt. 54 D.Lvo 327/2001, 29 D.Lvo 150/2011 e 281-decies c.p.c., depositato in data 11.12.2023, propone opposizione avverso il Parte_1 provvedimento di stima con cui la peritale ha determinato le indennità CP_4 spettanti per l'asservimento e l'occupazione temporanea nell'ambito di un procedimento ablatorio relativo ai lavori per la realizzazione del metanodotto nei terreni di proprietà del ricorrente, siti nel Comune di Fermo, al catasto fg. 131, mapp. 40, 360, 104, 88, 87, 83, 356, 354, 85, interessati dal tracciato del metanodotto Ravenna - Chieti - Tratto Recanati-San Benedetto del Tronto 3 Tr.
DN 650 (26'').
In particolare, , ritenendo che l'importo liquidato a titolo di stima Parte_1 provvisoria - con provvedimento del 20.4.2021 del Ministero dello Sviluppo economico - fosse inadeguato, tenuto conto delle caratteristiche dei beni, della loro ubicazione, della valenza edificatoria della zona e del danno riportato dalla residua proprietà, aveva chiesto alla di procedere alla CP_5 determinazione definitiva dell'indennità di esproprio, ai sensi dell'art. 21, comma
15, D.P.R. 327/2000.
La Terna peritale liquidava - a titolo di indennizzo - la somma di €.18.597,02, di cui €.12.028,06 a titolo di asservimento, €.6.568,96 a titolo di occupazione temporanea e danni.
Con il presente ricorso, chiede che venga stabilito l'esatto Parte_1 ammontare delle indennità - dal medesimo quantificate in complessivi
€.1.730.778,00 - tenuto conto anche dei pregiudizi diretti ed indiretti all'attività agricola e turistica.
pagina 2 di 10 Nel dettaglio, il ricorrente lamenta l'errato criterio di quantificazione delle indennità da parte della peritale, che avrebbe liquidato un'indennità di CP_4 asservimento inferiore al valore di mercato del fondo asservito e un'indennità di occupazione avulsa dall'effettivo danno subito, così violando l'art. 42 co 2 e 3
Cost., nonché gli artt. 22, 22 bis, 32, 33, 44 comma 1 e 50 comma 1 D.P.R.
327/2001.
Si sono costituiti il e il Controparte_2
, eccependo il difetto di legittimazione Controparte_3 passiva rispetto alle domande ex adverso avanzate, nonché l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Si è costituita la deducendo l'inammissibilità - per tardività Controparte_1
- del ricorso di opposizione alla stima e l'infondatezza delle pretese avanzate da parte ricorrente.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio in data 8.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione in data 23.7.2025.
Va, in primis, disattesa l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla CP_1 di inammissibilità del ricorso, per tardività.
[...]
Ed invero, il decorso del termine per l'opposizione alla stima è di trenta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della relazione peritale.
Risulta per tabulas che l'odierno ricorrente ha ricevuto la relazione di stima del
Collegio peritale da parte del Controparte_2 in data 13.11.2023 (nota prot. 0183323), con l'indicazione che ai sensi dell'art. 29 D.Lvo 150/2011, l'eventuale opposizione doveva essere presentata dinanzi alla competente Corte di Appello, a pena di inammissibilità, entro il termine di 30 giorni dalla notifica della stima peritale.
Il ricorso - depositato in data 11.12.2023 - risulta pertanto tempestivo.
Preliminarmente, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal e dal Controparte_2 [...]
, costituitisi nel presente giudizio tramite Controparte_3
l'Avvocatura distrettuale dello Sato.
pagina 3 di 10 Ed invero, la Suprema Corte ha stabilito che, in tema di legittimazione passiva nelle controversie concernenti l'indennità di esproprio, ove vi sia stata delega al compimento - oltre che dei lavori - degli atti procedimentali, parte del rapporto espropriativo è il soggetto espropriante a cui vantaggio è pronunciato il decreto di esproprio e non l'autorità o l'ente muniti del potere di emettere atti della procedura ablativa, atteso che detto giudizio ha ad oggetto unicamente la controversia circa il rapporto sostanziale patrimoniale tra espropriato e beneficiario del procedimento ablativo (Cass. civ., sez. I, sent. n. 11768/2010).
Tale interpretazione è stata anche recentemente ribadita dal Giudice di legittimità nella sentenza n. 17058 del 26.5.2022, nella quale si legge: “In tema di espropriazione per pubblica utilità, il soggetto legittimato al pagamento dell'indennità di occupazione e di esproprio va generalmente individuato nell'ente beneficiario dell'espropriazione, risultante dal decreto ablativo, salvo che dallo stesso decreto non emerga che il compito di procedere all'acquisizione delle aree
e di curare le procedure espropriative, agendo in nome proprio, sia stato affidato ad altri enti, con accollo dei relativi oneri, senza che a tal fine risulti sufficiente un mero accordo interno, occorrendo, invece, una norma di legge o un provvedimento amministrativo a rilevanza esterna.
Ne deriva che, ove sia stipulata una convenzione che comporti la mera delega del concessionario al compimento di atti della procedura ablativa in nome e per conto del delegante, non sussiste alcuna solidarietà passiva del delegato, restando il beneficiario l'unico soggetto obbligato al pagamento delle indennità e legittimato
a resistere in caso di opposizione alla stima”.
Nel caso di specie, la controversia attiene alla determinazione del debito della
- beneficiaria dell'espropriazione - e, simmetricamente, del CP_1 Controparte_1 credito del soggetto espropriato ( ) i quali sono gli unici titolari del Parte_1 rapporto sostanziale patrimoniale e, dunque, legittimati ad agire/resistere nel giudizio concernente la determinazione dell'indennità di esproprio.
Di conseguenza, il ricorso spiegato nei confronti dei due Dicasteri convenuti va rigettato.
pagina 4 di 10 Nel merito, questo Collegio ritiene di fare proprie le valutazioni e le conclusioni cui
è pervenuto il C.T.U. nominato, il quale ha correttamente individuato la prevalente destinazione agricola delle aree di proprietà del ricorrentem individuate al catasto del Comune di Fermo al Foglio 131, Particelle 40, 83, 85,
87, 88, 104, 354, 356, 360.
Invero, il ricorrente risulta proprietario di un ampio appezzamento di terreno, di quasi 20 Ha (esattamente 196.663 mq.), ubicato nel Comune di Fermo in
Contrada Cantagallo, in posizione collinare, a breve distanza - in linea d'aria - dal litorale marino.
Tale appezzamento viene ripartito in due porzioni da una strada interpoderale che lo attraversa e che serve, poi, fondi o immobili di altrui proprietà.
La parte ubicata a est di detta strada può essere considerata esente da influenze negative conseguenti alla realizzazione del gasdotto della . CP_1
Viceversa, la parte ubicata a ovest della strada interpoderale - ed in particolare il terreno di 72.670 mq. sul quale il aveva avviato la costruzione di un Pt_1 complesso a destinazione agricola, potenzialmente riconvertibile in attività agrituristiche - subisce un impatto negativo dall'asservimento, in quanto il tracciato del gasdotto attraversa questo appezzamento centralmente e comporta limitazioni al libero utilizzo del terreno.
In particolare, il C.T.U. ha determinato la porzione di terreno da asservire in mq.
10.070, mentre quella da destinare ad occupazione temporanea è stata stimata in mq. 20.334.
Va rammentato che l'indennità di esproprio è commisurata al valore venale del bene, cioè al prezzo che esso avrebbe se fosse venduto sul libero mercato.
Come previsto dall'art. 32 T.U. Espr., il calcolo dell'indennità di esproprio prende in considerazione diversi fattori: l'ubicazione del terreno o fabbricato, l'edificabilità
o la destinazione agricola del fondo e tutte le altre possibilità di utilizzo concreto.
Inoltre, tale ristoro deve essere congruo e adeguato e costituire per il proprietario espropriato una compensazione della perdita del bene.
In ogni caso, ai fini della quantificazione dell'indennità, deve tenersi conto del periodo occupazione temporanea necessario per l'esecuzione dei lavori, ai sensi pagina 5 di 10 dell'art. 49 T.U., dato che in quel periodo il proprietario non ha potuto usufruire del terreno per le proprie attività agricole.
Per i metanodotti, il C.T.U. ha preso come riferimento (ritenendole più pertinenti al caso di specie) le istruzioni che un tempo venivano date in ambito nazionale con la gestione dell'ENI e poi della , che ripartivano in modo diverso le CP_1 percentuali, indicandole al 100% per la fascia direttamente impegnata (di
1,5÷2,0 m), al 50% per il restante terreno concorrente sino ad una fascia di larghezza complessiva 4 m (nella quale va evitata la coltivazione di piante arboree), al 25% nella restante fascia vincolata ad inedificabilità.
In questo caso, il calcolo porterebbe alla seguente percentuale (si esaminano due casi partendo da 1,5 m o da 2,0 m): (1,5 x 100% + 2,5 x 50% + 23 x 25%)/27
31,48%; (2,0 x 100% + 2,0 x 50% + 23 x 25%)/27 32,41%. Queste percentuali sono già riferite ad una servitù inamovibile, giacché in caso contrario andrebbe stralciato l'ultimo termine delle somme.
In definitiva, sulla base di tali considerazioni, il C.T.U. propone di adottare una percentuale per il calcolo dell'asservimento in oggetto, su terreni in precedenza liberi, pari al 31,95%.
In base alle superfici e ai valori unitari individuati nell'elaborato tecnico, il danno diretto determinato dal nuovo asservimento viene determinato come segue:
10.070 mq x €.6,00/mq x 31,95 % = €.19.304,19.
Per la determinazione dei danni indiretti - ossia dell'ulteriore pregiudizio determinato alla residua proprietà dei ricorrenti - il C.T.U. propone di utilizzare il criterio differenziale, considerando la differenza tra il valore del fondo prima e dopo la costruzione del nuovo metanodotto.
Configurazione prima della costruzione del nuovo metanodotto.
Il complesso immobiliare di proprietà del ricorrente avrebbe avuto, nella prospettiva di un completamento avviato con la SCIA del 2020 riferito ai tre immobili che componevano l'investimento programmato, il seguente valore (si considera la sola proprietà ad ovest della strada interpoderale, con gli immobili al finito):
pagina 6 di 10 • casa rurale A: mq 220 x €.1.500,00/mq = €.330.000,00 mq 33 x €.375,00/mq
- €.12.375,00
• accessorio B pluriuso: mq 96 x €.750,00/mq = €.72.000,00
• fienile C: mq 188 x €.225,00/mq = €.42.300,00
• terreno (mediato tra area cortilizia e area agricola e considerato a partire dai
72.670 mq inseriti nella pratica edilizia): mq 72.248 x €.6,00/mq =
€.433.488,00.
Valore complessivo del compendio immobiliare a intervento ultimato e senza gasdotto €.890.163,00: in arrotondamento €.890.000,00.
Configurazione dopo la costruzione del nuovo metanodotto
In tale configurazione - considerando ultimati i lavori per la realizzazione del gasdotto e quindi reinterrata la condotta - si determina un danno dovuto alla realizzazione di una fascia che, a differenza di tutta la restante proprietà, non potrà ospitare opere permanenti (tra le quali le ordinarie sistemazioni di qualsiasi corte, o costruzioni accessorie) ed - anzi - ospiterà le consuete installazioni dei gasdotti (tubi di sfiato, cartelli indicatori, eventuali manufatti di servizio).
Tale fascia dovrà essere lasciata libera per l'accessibilità e le manutenzioni da parte di personale della . CP_1
Questa sorta di “cesura” nella continuità della proprietà comporta un Pt_1 danno per i seguenti aspetti:
- limitazione alla possibilità di organizzare le restanti aree di proprietà secondo libera scelta e logica programmazione;
- difficoltà nella realizzazione di installazioni permanenti quali la strada di accesso e le condutture impiantistiche per le utenze necessarie ai fabbricati (elettricità, acqua, eventualmente gas metano, etc.);
- pregiudizio estetico dato dalla presenza di tubi di sfiato, cartelli indicatori, eventuali manufatti di servizio, visibili dalle aree vicine;
- aspetto contrastante con il requisito di assenza di pericoli e di inquinamento solitamente associato alla ricerca di residenze stabili o temporanee da soggetti italiani o stranieri, che potrebbero considerare non gradita la presenza nella pagina 7 di 10 vicinanza dei fabbricati - e comunque nel terreno circostante utilizzabile per attività agrituristiche - di una condotta interrata a forte pressione.
Tali aspetti hanno un'incidenza negativa sul realizzando complesso e sui suoi possibili ampliamenti futuri, anche se, a parere dello scrivente, tale incidenza è comunque contenuta.
Peraltro, in relazione all'ultimo aspetto appena elencato, il C.T.U. osserva che l'elettrodotto esistente poco più a monte della casa in costruzione è già un elemento negativo;
così come la presenza del piccolo fabbricato sul limite della proprietà, nemmeno risultante in alcun elaborato, è un elemento di disturbo dell'integrità paesistica.
In definitiva, il C.T.U. ritiene che l'impatto negativo sul valore della proprietà, successivamente all'asservimento, sia contenibile nel 10% e, pertanto, che il valore del compendio in fase di realizzazione possa essere così stimato, a lavori ultimati ed a gasdotto ultimato: €.890.000,00 x (1 – 10%) = €.801.000,00.
Quindi: Valore complessivo del compendio immobiliare a intervento ultimato e con presenza del gasdotto €.801.000,00.
In definitiva, il danno indiretto derivante dalla realizzazione del gasdotto può essere determinato come differenza tra la situazione ante e post operam:
• valore del compendio immobiliare (ipotizzato a lavori finiti) in assenza del gasdotto €.890.000,00
• valore del compendio immobiliare (ipotizzato a lavori finiti) in presenza del gasdotto €.801.000,00.
Danno indiretto da secondo asservimento €.89.000,00.
Dalla somma delle componenti calcolate in precedenza si riassume l'ammontare totale dell'indennità di asservimento:
• danni diretti relativi alla fascia asservita €.19.304,19
• danni alla residua proprietà €.89.000,00
Totale indennità da asservimento €.108.304,19.
L'indennità di occupazione di urgenza, invece, va determinata secondo il criterio previsto dall'art. 50 D.P.R.
8.6.2001 n. 327 - T.U. Espr. - richiamato dall'art. 22 bis dello stesso D.P.R. e, cioè, in un importo corrispondente a 1/12 di quanto pagina 8 di 10 spettante a titolo di indennità di esproprio per ogni anno in cui si è protratta la occupazione e a 1/12 di quella annua per ogni mese o frazione di mese (tenuto conto del periodo di occupazione dalla data di immissione in possesso al decreto di esproprio).
Anche per ciò che riguarda l'occupazione temporanea, si deve concordare con le valutazioni del C.T.U.
Di conseguenza, l'indennizzo per l'occupazione temporanea protrattasi per un periodo di tre anni, pari a 1/12 del valore venale (€/mq 6,00) per ogni anno della superficie occupata, che, da piano particellare allegato al Decreto di asservimento risulta di mq 20.344 mq x €/mq 6,00 per un totale di €.33.042,75.
Infine, per i danni riportati dal terreno occupato, va riconosciuta la somma di
€.2.800,00 per indennità da soprassuoli a titolo di ulteriori danni causati in esecuzione dei lavori per il metanodotto.
Conseguentemente, il totale dell'indennità va fissato in complessivi €.144.146,94
(€.108.304,19+€.33.042,75+€.2.800); su tale somma sono dovuti gli interessi al tasso legale (Cass. S.U. n.650/1998) che decorrono dal momento di maturazione dei corrispondenti diritti, ovvero, dalla data del decreto di esproprio, per l'importo spettante a titolo di indennità di espropriazione (atteso che soltanto con detto provvedimento sorge il diritto alla indennità ed unicamente dalla relativa data può sorgere il credito per le prestazioni accessorie degli interessi, così Cass. n.
19851/2015) e dalla scadenza di ciascuna annualità di occupazione (Cass.
14/03/2006 n. 5520; in termini: Cass. 16/09/2009 n. 19972; Cass. 11/11/2003
n. 16908).
Null'altro spetta (in particolare, a titolo di rivalutazione monetaria) in quanto, trattandosi di debito costituente obbligazione di valuta, del tutto indimostrato è il maggior danno, ulteriore rispetto agli interessi come sopra attribuiti (cfr. Cass.
09.03.2012 n. 3738; Cass. n. 23399/2008).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra il e i Dicasteri Pt_1 convenuti e tra il e la in considerazione dell'esito Pt_1 Controparte_1 del giudizio.
pagina 9 di 10 Le spese relative alla C.T.U. (liquidate con separato provvedimento) vanno poste definitivamente a carico del ricorrente e della in Pt_1 Controparte_1 ragione di ½ ciascuno.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della nonché del Parte_1 Controparte_1
e del Controparte_2 Controparte_3
, così dispone:
[...]
- rigetta il ricorso nei confronti del Controparte_2
e del;
[...] Controparte_3
- determina l'indennità definitiva di esproprio spettante al ricorrente nella somma complessiva di €. 144.146,94 oltre ad interessi a far data dal 20.4.2021.
- compensa integralmente le spese di giudizio tra , Parte_1 [...]
e Controparte_2 Controparte_3 CP_3 CP_3
;
[...]
- compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 CP_1
[...]
- pone le spese relative alla C.T.U. definitivamente a carico di e Parte_1
in ragione di ½ ciascuno. Controparte_1
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23.07.2025.
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
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