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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 29/01/2026, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 501/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ADILE CARMELO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1343/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295202400448863-18 IVA-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295202400448863-18 IRAP 1999 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 390/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 si opponeva alla cartella di pagamento in epigrafe relativa a imposta IVA ed IRAP oltre sanzioni ed interessi, derivanti dall'avviso di accertamento emesso nei confronti della società
Società_1 Sas di Società_2 anno 1999. Con unico motivo di ricorso lamentava la “illegittimità della cartella di pagamento opposta la quale, ancorché dichiari di recare la liquidazione della sentenza n.
2724/2021 della Sezione 1 di codesta On.le Corte, ha richiesto il pagamento di complessivi € 6.090,49 violando -di conseguenza- il disposto di quest'ultimo pronunciamento che ha chiaramente limitato alla quota conferita la responsabilità patrimoniale di ciascun socio accomandante per le obbligazioni sociali”.
Chiedeva, pertanto l'annullamento della cartella di pagamento opposta ovvero il parziale accoglimento limitando “la responsabilità della ricorrente -quale socia accomandante della società VE. Società_2- nei limiti della quota conferita pari a £ 4.800.000 (corrispondenti ad € 2.478,99), in ottemperanza della sentenza n. 2724/2021”. Chiedeva la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Con deduzioni del 28-03-2025 si costituiva l'Agenzia Entrate D.P. Messina la quale comunicava di avere
“provveduto allo sgravio parziale della cartella impugnata nei limiti della quota conferita dalla contribuente”. Sulla somma residuata dallo sgravio (€ 2.479,00) erano inoltre dovuti gli interessi pari ad
€ 550,09 (per un totale dovuto di € 3.037,83).
Con controdeduzioni del 10-07-20925 si costituiva l'Agenzia Entrate ON la quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità del ricorso poiché presentato oltre il termine di legge.
Eccepiva, altresì, la mancanza di legittimazione passiva della ON e respingeva, ritenendole infondate, l'eccezione di decadenza e prescrizione dei tributi.
Con memoria depositata in data 05-01-2026 la ricorrente contestava la costituzione dell'ADER precisando che il ricorso era stato notificato esclusivamente all'Agenzia Entrate D.P. Messina e non anche alla ON la cui costituzione era da ritenersi “volontaria” escludendo che nel caso in esame possa configurarsi alcuna ipotesi di litisconsorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve evidenziarsi che il ricorso è stato notificato esclusivamente all'Agenzia Entrate D.P.
Messina in data 03-02-2025 (entro il termine perentorio di sessanta giorni di cui all'art. 21, D.L.vo
456/1\992). Solo successivamente, in data 11-02-2025, l'Ufficio Area Contenzioso – Ufficio Legale – D.P.
Messina trasmette il ricorso all'Agenzia Entrate ON. L'eccezione di “inammissibilità” del ricorso perché proposto tardivamente è, pertanto, infondata e deve essere respinta. Osserva ancora questo
Giudice che nel caso in esame non si ravvisa alcuna ipotesi di litisconsorzio ed è, altresì, inapplicabile l'art. 14, c. 6 bis, D.L.vo 546/1992, atteso che le eccezioni formulate dalla ricorrente attengono esclusivamente all'attività posta in essere dall'Agenzia Entrate D.P. Messina.
Con deduzioni del 28-03-2025, l'Agenzia Entrate D.P. Messina comunica di avere proceduto allo sgravio parziale della cartella impugnata nei limiti della quota conferita dalla contribuente e chiede dichiararsi la estinzione del giudizio per “cessazione parziale della materia del contendere” ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31-12-1992, n.546, con compensazione delle spese. Insiste nella richiesta di pagamento della ulteriore somma di € 550,09 relativa ad interessi maturati.
Questa Corte, in composizione monocratica, nel prendere atto della parziale cessazione della materia del contendere conseguente al provvedimento di sgravio del 29-01-2025, ritiene che l'ulteriore richiesta della somma di € 550,09 sia da ritenersi illegittima e non dovuta.
L'art. 2313 c.c. prevede che nelle società in accomandita semplice, “i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita”. Tale limite, invalicabile, è stato ribadito da questa Corte di Giustizia
Tributaria di primo Grado con sentenza n. 2724/2021 che accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla sig.ra Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 29520190006923508, “contenendo la responsabilità della apponente nei limiti della quota conferita”. La quota conferita dalla ricorrente, originariamente pari a lire 4.800.000, corrisponde a € 2.478,99 ed è entro tali limiti che la pretesa erariale può essere esercitata. L'Agenzia Entrate D.P. Messina, disapplicando tali disposizioni ed ignorando la richiamata sentenza, emette l'impugnata cartella di pagamento iscrivendo a ruolo (reso esecutivo in data
30-09-2024) un importo pari ad
€ 6.090,49. Solo successivamente, condividendo parzialmente le doglianze di parte ricorrente, in data
29-01-2025 emette provvedimento con il quale sgrava l'importo di € 3.052,66 e conferma la richiesta di pagamento della complessiva somma di € 3.037,83 pari a € 2.478,99 (equivalente alla quota conferita) più € 558,84 per interessi e spese. L'ulteriore richiesta di € 558,84 è illegittima perché supera il limite della quota conferita, entro la quale devono essere ricompresi oltre all'imposta e alle sanzioni anche la porzione di interessi maturati. Non sfugge, peraltro, che il ritardo nel pagamento è dipeso da reiterati errori di calcolo imputabili all'Agenzia Entrate D.P. Messina.
Ciò premesso, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere relativamente alle somme già oggetto di sgravio. In parziale accoglimento del ricorso, ridetermina la somma dovuta dalla ricorrente in complessivi € 2.478,99 comprensiva di imposta, sanzioni ed interessi e dichiara non dovuta l'ulteriore somma di € 558,84.
L'Agenzia Entrate D.P. Messina e l'Agenzia Entrate ON devono essere condannate, in solido, al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere limitatamente alle somme già oggetto di sgravio. Per il resto, annulla parzialmente la cartella di pagamento impugnata e ridetermina in € 2.478,99 la somma complessivamente dovuta dalla ricorrente, così come precisato nella parte motiva e dichiara non dovuta la somma di € 558,84. Condanna l'Agenzia Entrate D.P. Messina e l'Agenzia Entrate ON al pagamento, in solido, delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.900,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Il Giudice monocratico – Dr. Carmelo Adile
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ADILE CARMELO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1343/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295202400448863-18 IVA-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295202400448863-18 IRAP 1999 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 390/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 si opponeva alla cartella di pagamento in epigrafe relativa a imposta IVA ed IRAP oltre sanzioni ed interessi, derivanti dall'avviso di accertamento emesso nei confronti della società
Società_1 Sas di Società_2 anno 1999. Con unico motivo di ricorso lamentava la “illegittimità della cartella di pagamento opposta la quale, ancorché dichiari di recare la liquidazione della sentenza n.
2724/2021 della Sezione 1 di codesta On.le Corte, ha richiesto il pagamento di complessivi € 6.090,49 violando -di conseguenza- il disposto di quest'ultimo pronunciamento che ha chiaramente limitato alla quota conferita la responsabilità patrimoniale di ciascun socio accomandante per le obbligazioni sociali”.
Chiedeva, pertanto l'annullamento della cartella di pagamento opposta ovvero il parziale accoglimento limitando “la responsabilità della ricorrente -quale socia accomandante della società VE. Società_2- nei limiti della quota conferita pari a £ 4.800.000 (corrispondenti ad € 2.478,99), in ottemperanza della sentenza n. 2724/2021”. Chiedeva la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Con deduzioni del 28-03-2025 si costituiva l'Agenzia Entrate D.P. Messina la quale comunicava di avere
“provveduto allo sgravio parziale della cartella impugnata nei limiti della quota conferita dalla contribuente”. Sulla somma residuata dallo sgravio (€ 2.479,00) erano inoltre dovuti gli interessi pari ad
€ 550,09 (per un totale dovuto di € 3.037,83).
Con controdeduzioni del 10-07-20925 si costituiva l'Agenzia Entrate ON la quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità del ricorso poiché presentato oltre il termine di legge.
Eccepiva, altresì, la mancanza di legittimazione passiva della ON e respingeva, ritenendole infondate, l'eccezione di decadenza e prescrizione dei tributi.
Con memoria depositata in data 05-01-2026 la ricorrente contestava la costituzione dell'ADER precisando che il ricorso era stato notificato esclusivamente all'Agenzia Entrate D.P. Messina e non anche alla ON la cui costituzione era da ritenersi “volontaria” escludendo che nel caso in esame possa configurarsi alcuna ipotesi di litisconsorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve evidenziarsi che il ricorso è stato notificato esclusivamente all'Agenzia Entrate D.P.
Messina in data 03-02-2025 (entro il termine perentorio di sessanta giorni di cui all'art. 21, D.L.vo
456/1\992). Solo successivamente, in data 11-02-2025, l'Ufficio Area Contenzioso – Ufficio Legale – D.P.
Messina trasmette il ricorso all'Agenzia Entrate ON. L'eccezione di “inammissibilità” del ricorso perché proposto tardivamente è, pertanto, infondata e deve essere respinta. Osserva ancora questo
Giudice che nel caso in esame non si ravvisa alcuna ipotesi di litisconsorzio ed è, altresì, inapplicabile l'art. 14, c. 6 bis, D.L.vo 546/1992, atteso che le eccezioni formulate dalla ricorrente attengono esclusivamente all'attività posta in essere dall'Agenzia Entrate D.P. Messina.
Con deduzioni del 28-03-2025, l'Agenzia Entrate D.P. Messina comunica di avere proceduto allo sgravio parziale della cartella impugnata nei limiti della quota conferita dalla contribuente e chiede dichiararsi la estinzione del giudizio per “cessazione parziale della materia del contendere” ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31-12-1992, n.546, con compensazione delle spese. Insiste nella richiesta di pagamento della ulteriore somma di € 550,09 relativa ad interessi maturati.
Questa Corte, in composizione monocratica, nel prendere atto della parziale cessazione della materia del contendere conseguente al provvedimento di sgravio del 29-01-2025, ritiene che l'ulteriore richiesta della somma di € 550,09 sia da ritenersi illegittima e non dovuta.
L'art. 2313 c.c. prevede che nelle società in accomandita semplice, “i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita”. Tale limite, invalicabile, è stato ribadito da questa Corte di Giustizia
Tributaria di primo Grado con sentenza n. 2724/2021 che accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla sig.ra Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 29520190006923508, “contenendo la responsabilità della apponente nei limiti della quota conferita”. La quota conferita dalla ricorrente, originariamente pari a lire 4.800.000, corrisponde a € 2.478,99 ed è entro tali limiti che la pretesa erariale può essere esercitata. L'Agenzia Entrate D.P. Messina, disapplicando tali disposizioni ed ignorando la richiamata sentenza, emette l'impugnata cartella di pagamento iscrivendo a ruolo (reso esecutivo in data
30-09-2024) un importo pari ad
€ 6.090,49. Solo successivamente, condividendo parzialmente le doglianze di parte ricorrente, in data
29-01-2025 emette provvedimento con il quale sgrava l'importo di € 3.052,66 e conferma la richiesta di pagamento della complessiva somma di € 3.037,83 pari a € 2.478,99 (equivalente alla quota conferita) più € 558,84 per interessi e spese. L'ulteriore richiesta di € 558,84 è illegittima perché supera il limite della quota conferita, entro la quale devono essere ricompresi oltre all'imposta e alle sanzioni anche la porzione di interessi maturati. Non sfugge, peraltro, che il ritardo nel pagamento è dipeso da reiterati errori di calcolo imputabili all'Agenzia Entrate D.P. Messina.
Ciò premesso, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere relativamente alle somme già oggetto di sgravio. In parziale accoglimento del ricorso, ridetermina la somma dovuta dalla ricorrente in complessivi € 2.478,99 comprensiva di imposta, sanzioni ed interessi e dichiara non dovuta l'ulteriore somma di € 558,84.
L'Agenzia Entrate D.P. Messina e l'Agenzia Entrate ON devono essere condannate, in solido, al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere limitatamente alle somme già oggetto di sgravio. Per il resto, annulla parzialmente la cartella di pagamento impugnata e ridetermina in € 2.478,99 la somma complessivamente dovuta dalla ricorrente, così come precisato nella parte motiva e dichiara non dovuta la somma di € 558,84. Condanna l'Agenzia Entrate D.P. Messina e l'Agenzia Entrate ON al pagamento, in solido, delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.900,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Il Giudice monocratico – Dr. Carmelo Adile