Sentenza 18 marzo 1999
Massime • 1
La domanda di arretramento di un edificio condominiale per violazione delle distanze legali deve esser proposta nei confronti di tutti i condomini, sì che, se invece è proposta soltanto nei confronti di alcuni di essi e dell'amministratore del condominio, unitamente alla richiesta di misure cautelari per il denunciato pericolo di distacchi del rivestimento del fabbricato, e nel corso del medesimo giudizio di primo grado, verificatisi questi ultimi, e ordinato ai convenuti di eliminare lo stato di pericolo, l'attore propone altresì domanda di risarcimento dei conseguenti danni, la nullità, dichiarata dal giudice di appello, della sentenza non definitiva di condanna all'arretramento di parti comuni dell'edificio perché emessa a contraddittorio non integro, determina la nullità anche degli atti successivi di prosecuzione del giudizio sulla domanda risarcitoria, nullità che peraltro deriva anche dalla connessione di tale domanda alla richiesta di interventi urgenti implicanti opere di ristrutturazione e consolidamento del fabbricato non rientranti nell'ordinaria manutenzione di esso e quindi nelle attribuzioni sostanziali e processuali dell'amministratore del condominio, e perciò da proporre anch'essa nei confronti di tutti i condomini.
Commentario • 1
- 1. Condominio, parti comuni, nozione, differenti interpretazioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 23 febbraio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/03/1999, n. 2484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2484 |
| Data del deposito : | 18 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. GI SETTIMJ - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OV AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. BAZZONI 15, presso lo studio dell'avvocato UGO CATTANEO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO VIA S. NI BOSCO 14 CASORIA in persona dell'Amm.re pro tempore, AL TA, CE AR IN, SI NI, LL RN, IA AR IA, OR AR, CC OS, CE ON, TA NINA, CE ARNGELA, CE TT, CE CA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1666/97 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 24/06/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/98 dal Consigliere Dott. GI SETTIMJ;
udito l'Avvocato CATTANEO Ugo, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Oggetto: risarcimento danni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 26-27.09.85, CE GE conveniva in giudizio IA EL, TO EL e RI RI NI, propietari del suolo con insistente fabbricato di sei piani in Casoria, Via San GI Bosco 14, attiguo ad edificio di sua proprietà, nel quale esercitava impresa di falegnameria, nonché il relativo condominio, chiedendo che fossero condannati ad arretrare detto fabbricato, siccome realizzato in violazione delle norme urbanistiche di cui all'art. 17 L.
6.8.67 n. 765 e delle distanze legali, nonché, denunziato il pericolo di possibili distacchi del rivestimento di detto fabbricato, che fossero adottate le opportune misure cautelari.
I convenuti, costituendosi, contestavano le avverse deduzioni e richieste assumendo la regolarità della costruzione;
la NI, in particolare, si dichiarava estranea alla vicenda e formulava domanda di garanzia nei confronti degli EL.
Con atto d'integrazione del contraddittorio in data 2.1.88, l'attore estendeva la domanda ad altri soggetti - GI IT, RI CR EL, RN LL, OS CI, RI SO, IT LO - proprietari di distinte unità nell'edificio in questione.
Anche costoro, costituendosi, si dichiaravano estranei alle pretese di controparte e, per il caso di soccombenza, formulavano azione di garanzia contro gli EL.
In corso di causa si verificavano distacchi di rivestimenti dall'edificio dei convenuti ed il Giudice Istruttore, con provvedimento d'urgenza, imponeva ai convenuti stessi di eliminare lo stato di pericolo.
Il GE chiedeva, quindi, anche il ristoro del danno emergente e del lucro cessante per la verificatasi forzata interruzione dell'attività produttiva.
Con una prima sentenza non definitiva del 16.11.91, il Tribunale Di Napoli condannava la NI, il NI e gli altri litisconsorti, quali proprietari se pure non costruttori, ad arretrare l'edificio di metri 24,50 e l'attico di metri 28,07;
estrometteva gli EL, siccome non legittimati per la loro qualità di costruttori - venditori;
ordinava la prosecuzione del giudizio per i danni e la garanzia.
Con atto 26-27.9.85, il GE proponeva appello avverso tale sentenza contestandone il capo con il quale s'era ritenuto il difetto di legittimazione passiva degli EL sulla domanda d'arretramento del fabbricato.
Resistevano gli EL, che si opponevano alle pretese dell'appellante principale, ma anche i soggetti nei cui confronti era stata estesa la domanda nonché il NI, i quali proponevano appello incidentale deducendo l'erroneità della decisione impugnata dopo avere, peraltro, dedotto, in limine, l'irregolarità del procedimento di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri condomini dell'edificio in questione.
Tale pregiudiziale motivo di gravame veniva accolto dalla Corte d'Appello di Napoli che, con sentenza 14.1.94, rimetteva la causa al primo giudice, ex art. 354 primo comma CPC, appunto per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari dell'edificio.
Successivamente, con ulteriore sentenza non definitiva del 5.12.94, il Tribunale di Napoli condannava tutti i convenuti, compresi gli EL, a pagare al GE, a titolo di danni complessivamente considerati, la somma di L. 11.190.000 ed accessori, mentre, in ragione dell'intervenuta sentenza della Corte d'Appello 14.1.94, disponeva il prosieguo quanto alla domanda di garanzia, ritenendo la decisione di questa subordinata all'esito di quella sull'arretramento, per la quale si sarebbe dovuto procedere all'integrazione del contraddittorio.
Avverso tale seconda sentenza non definitiva proponevano appello, con atti 8.2.95, il NI e gli altri proprietari e condomini, soccombenti nei confronti del GE e degli EL, chiedendone la riforma sulla base di più motivi, primo dei quali la nullità degli atti processuali compiuti antecedentemente all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei singoli proprietari.
Resisteva il GE, deducendo l'inammissibilità del gravame, stante il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva del 1991, e chiedendone, comunque, il rigetto, mentre proponeva domanda per il riconoscimento di ulteriori danni.
Con distinto atto del 17.2.95, TO EL e gli eredi di IA EL, nel frattempo deceduto, proponevano appello avverso la medesima sentenza, per più distinti motivi.
Anche in tale giudizio il GE reiterava le eccezioni di inammissibilità e di infondatezza del gravame.
Con sentenza 24.06.91, la Corte d'Appello di Napoli evidenziava in limine come, con la precedente sentenza 14.01.94, avesse già rilevato che le questioni trattate postulavano un litisconsorzio necessario fra tutti i condomini (solo una minima parte dei quali evocata in giudizio) e rimesso per l'incombente gli atti al primo giudice a norma dell'art. 354 primo comma CPC, onde la prima sentenza non definitiva doveva reputarsi, tamquam non esset e non poteva, quindi, in alcun modo, essere coperta da giudicato.
Rilevava, poi, che gli appellanti avevano inteso far salvo l'esito della fase riassuntiva del giudizio conseguente al sostanziale pronunciato di nullità emesso con la detta sentenza 14.01.94, sicché rimanevano salve tutte le questioni ancora sub iudice.
Ribadiva, quindi, la rilevanza della mancata integrazione del contraddittorio per tutti i precedenti accertamenti effettuati in relazione ad un'unica domanda, costituita dall'atto di integrazione del contraddittorio notificato a cura del GE il 21.01.88, però nei limitati confronti dei condomini della verticale del fabbricato, sicché anche nel giudizio conclusosi con la seconda sentenza non definitiva, oggetto delle esaminate impugnazioni, si sarebbe dovuto far salvo il rispetto del contraddittorio.
Riteneva, quindi, che anche le questioni sottopostele fossero uno sviluppo della precedente fase processuale sostanzialmente messa nel nulla dal giudice di secondo grado e, conseguentemente, che anche il giudizio in corso fosse inficiato dall'intercorsa nullità e dovesse essere dichiarata la nullità di tutti gli atti processuali posti in essere dopo la pronuncia della prima sentenza non definitiva del Tribunale, ivi compresa la sentenza oggetto delle impugnazioni sottoposte al suo esame.
In tal senso, pertanto, decideva.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il GE con un unico articolato motivo illustrato da memoria. Gli intimati non si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I - In una prima parte dell'atto introduttivo, espositiva e meglio precisata in memoria, il ricorrente si duole che la Corte di merito, investita del giudizio d'appello sulla sola seconda sentenza non definitiva, nella parte in cui aveva deciso sul quantum della domanda di risarcimento del danno determinandolo in L 11.190.000 ed accessori, abbia ritenuto detta pronunzia travolta anch'essa dal precedente intervenuto annullamento della prima sentenza non definitiva, che aveva accolte la domanda d'arretramento dell'edificio dei convenuti e, decidendo limitatamente all'an debeatur, la domanda di risarcimento del danno cagionato dal crollo di parte del muro perimetrale dell'edificio prospiciente la sua proprietà. Assume il ricorrente come erroneamente la Corte di merito avesse omesso di distinguere le due diverse domande da lui proposte sulle quali il Tribunale s'era pronunziato (arretramento dell'edificio e risarcimento del danno) e, quindi, di considerare come l'integrazione del contraddittorio nei confronti ,di tutti i condomini ritenuta necessaria per l'una, detta domanda avendo ad oggetto la demolizione anche di parti comuni dell'edificio, non fosse necessaria per l'altra, in quanto nell'azione risarcitoria era sufficiente la presenza in giudizio del solo amministratore del condominio, per il che l'annullamento della prima sentenza ex art. 354 CPC, disposto in ragione del ritenuto litisconsorzio necessario di tutti i condomini, aveva riguardato il solo capo concernente l'accoglimento della domanda d'arretramento dell'edificio e non anche il capo concernente l'accertamento dell'ammissibilità e l'accoglimento della domanda risarcitoria, capo sul quale s'era, pertanto, formato un giudicato per contro escluso nella sentenza impugnata.
Il motivo non è fondato.
Devesi, infatti, anzi tutto rilevare che la Corte d'Appello di Napoli - nel decidere, con la sentenza 14.1.94 n. 52, sui gravami proposti avverso la sentenza del Tribunale di Napoli 16.11.91 n. 13003, accogliendo il motivo di nullità prospettato dall'amministratore del condominio, peraltro al contempo rilevando doversi alla medesima pronunzia pervenire comunque anche d'ufficio - ebbe ad evidenziare come il capo di domanda relativo all'arretramento dell'edificio, costituente la principale finalità perseguita dall'attore con l'originario atto di citazione 26-27.9.85, non potesse essere trattato e deciso se non con la partecipazione al giudizio di tutti i condomini dell'edificio stesso, gran parte dei quali non convenuti ne' con il detto atto introduttivo ne' con l'atto d'integrazione successivamente notificato, onde rimise la causa al primo giudice, ex art. 354 CPC, primo comma, seconda ipotesi, per l'integrazione del contraddittorio.
L'essersi svolto, dunque, il giudizio di primo grado a contraddittorio non integro sin dal momento della vocatio in ius, ciò che ha comportato la lesione del diritto dei litisconsorti pretermessi a partecipare allo svolgimento del processo interloquendo, nell'esercizio del connesso diritto di difesa, su ciascuno degli atti nei quali esso si è articolato, ha consequenzialmente determinato, altresì, la nullità non della sola sentenza con la quale quel giudizio è stato definito bensì anche di tutti gli atti suddetti successivi all'incompleta vocatio in ius, sì che, per effetto della rimessione, il primo giudice viene ad essere investito ex novo della piena cognizione dell'intera causa (giurisprudenza di legittimità costante: e pluribus, recentemente, Cass. .24.8.98 n. 8356, 21.6.97 n. 5568, 8.1.93 n. 131, 3.6.92 n. 6782, ma già 11.12.84 n. 6504, 9.8.73 n. 2313).
Nè rileva che in ordine alla domanda di risarcimento del danno cagionato dalla rovina del rivestimento esterno dell'edificio condominiale, proposta nel corso del giudizio congiuntamente e/o consequenzialmente alla richiesta di provvedimenti cautelari urgenti ex art. 700 CPC, potesse, in ipotesi, non ravvisarsi la necessità di chiamare in giudizio tutti i condomini e ritenersi sufficiente convenire il solo amministratore del condominio, in quanto, va ribadito, nel giudizio in esame tutti gli atti successivi all'originaria vocatio in ius sono da considerare nulli, compresi quelli relativi alla domanda de qua.
Non è qui luogo, anche per l'esigenza di terzietà del giudice, d'indicare in quali evidenti modi i litisconsorti pretermessi, ove per contro presenti nel giudizio, avrebbero potuto esercitare il loro diritto di difesa, tanto agendo direttamente nella loro veste di litisconsorti necessari quanto attivandosi eventualmente in veste di litisconsorti facoltativi, in ordine alle questioni tutte, sostanziali e processuali, poste dall'introduzione, nell'ambito del giudizio in corso, così del procedimento cautelare d'urgenza come della domanda di danni, basti solo considerare che il non aver potuto interloquire in merito si traduce in una lesione del detto diritto di difesa e produce, di necessità, la nullità degli atti relativi. Va, inoltre, considerato, sotto altro profilo, come sia l'originaria domanda d'accertamento della situazione di pericolo rappresentata dalle condizioni del muro perimetrale dell'edificio condominiale prospiciente la proprietà dell'attore, sia la domanda d'interventi urgenti di risanamento sul muro stesso successiva al crollo del rivestimento - concernendo entrambe un difetto di detta parte comune dell'edificio non ricollegabile, ne' quanto alla causa nè quanto agli interventi necessari ad eliminarla, a semplici problemi d'ordinaria manutenzione, bensì, come evidenziato dalle consulenze tecniche, investendo la struttura stessa del manufatto e richiedendo opere rilevanti di ristrutturazione e consolidamento - non avessero ad oggetto pretese attinenti a materie rientranti nelle attribuzioni e, quindi, nel potere di rappresentanza processuale, anche passiva, riconosciute all'amministratore del condominio ex artt. 1130 e 1131 CC, onde dovevano essere proposte anch'esse, in una alla consequenziale domanda di danni, rispetto alla quale si ponevano come accertamento dell'an, nei confronti dei condomini tutti e non del condominio in persona dell'amministratore (cfr. Cass.
2.3.98 n. 2259, 22.11.90 n. 11272). Per entrambi gli ordini di considerazioni svolti, è escluso, dunque, che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la pronunzia sull'ammissibilità e sull'an dell'azione, risarcitoria possa non essere stata travolta dalla nullità di tutti gli atti del giudizio di primo grado conseguente all'omessa vocatio in ius di numerosi litisconsorti necessari, il che a maggior ragione è a dirsi della successiva pronunzia sul quantum, come correttamente ritenuto dalla Corte di merito.
II - In una seconda parte dell'atto introduttivo il ricorrente "denunzia, tra l'altro, la violazione, disapplicazione e falsa applicazione (dell'art.) 1131 CC;
violazione e disapplicazione degli artt. 101, 102 ss., 112 ss., 269 ss., 277 ss., 324 ss. in relazione all'art. 360 n. 3 CPC;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sui prospettati punti decisivi ex art. 360 n. 5 CPC", quindi conclude, senz'altro aggiungere, per l'accoglimento del ricorso.
È da ritenere che il ricorrente abbia, così, voluto integrare la precedente esposizione dei motivi con l'indicazione delle norme di diritto sulle quali i motivi stessi si fondano, giusta quanto richiesto dalla seconda parte del n. 4 dell'art. 366 primo comma CPC;
nel qual caso, nulla v'è da aggiungere a quanto sopra considerato. Ove così non fosse e si fosse voluto censurare sotto altri profili la sentenza impugnata, tal modo di deduzione rappresenterebbe una palese inottemperanza al disposto dell'art. 366.n. 4 CPC, dal quale si richiede, come più volte sottolineato da questa Corte, che i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata abbiano i caratteri della specificità, della completezza, della riferibilità alla decisione stessa, ciò che comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia censurato e l'esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto;
per il che risulta inammissibile, giusta l'espressa previsione della citata norma, il motivo nel quale non venga precisato in qual modo, per contrasto con la norma indicata o con l'interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, abbia avuto luogo la violazione di legge nella quale s'assume essere incorsa la pronunzia di merito, all'uopo non essendo all'evidenza sufficiente il riferimento alla norma che s'assume violata ed un'affermazione apodittica o generica non seguita da alcuna specifica dimostrazione dell'errore di diritto imputato alla pronunzia stessa. In definitiva il ricorso va respinto.
Non v'è luogo a pronunzia sulle spese non essendosi costituite le parti intimate.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, Camera di Consiglio il 29.4.1998. Depositato in Cancelleria il 18 Marzo 1999