Cass. civ., sez. II, sentenza 18/03/1999, n. 2484
CASS
Sentenza 18 marzo 1999

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La domanda di arretramento di un edificio condominiale per violazione delle distanze legali deve esser proposta nei confronti di tutti i condomini, sì che, se invece è proposta soltanto nei confronti di alcuni di essi e dell'amministratore del condominio, unitamente alla richiesta di misure cautelari per il denunciato pericolo di distacchi del rivestimento del fabbricato, e nel corso del medesimo giudizio di primo grado, verificatisi questi ultimi, e ordinato ai convenuti di eliminare lo stato di pericolo, l'attore propone altresì domanda di risarcimento dei conseguenti danni, la nullità, dichiarata dal giudice di appello, della sentenza non definitiva di condanna all'arretramento di parti comuni dell'edificio perché emessa a contraddittorio non integro, determina la nullità anche degli atti successivi di prosecuzione del giudizio sulla domanda risarcitoria, nullità che peraltro deriva anche dalla connessione di tale domanda alla richiesta di interventi urgenti implicanti opere di ristrutturazione e consolidamento del fabbricato non rientranti nell'ordinaria manutenzione di esso e quindi nelle attribuzioni sostanziali e processuali dell'amministratore del condominio, e perciò da proporre anch'essa nei confronti di tutti i condomini.

Commentario1

  • 1Condominio, parti comuni, nozione, differenti interpretazioniAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 23 febbraio 2009
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 18/03/1999, n. 2484
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2484
Data del deposito : 18 marzo 1999

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