TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/03/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 857/2020 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 4 marzo 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento dell'8/06/2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data 11/06/2024), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. D'ETTORRE CRISTIANO ha concluso Controparte_1
come da nota depositata in data 03/03/2025 per l'avv. FILOGRANO SIMONA e l'avv. DI SARRA FABRIZIO Parte_1
FLAVIO AU hanno concluso come da nota depositata in data 28/02/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 12:00 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 857/2020 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, nella persona del giudice
Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 857/2020 R.G. promossa da: tra
(p.i. ), in persona del suo titolare, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. D'ETTORRE CRISTIANO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Fondi (LT), Viale Regina Margherita n. 24, in virtù di procura speciale a margine del ricorso per decreto ingiuntivo datato 7.6.2017; appellante contro
(c.f. , rappresentato e difeso, unitamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'avv. FILOGRANO SIMONA e dall'avv. DI SARRA FABRIZIO FLAVIO
AU ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Fondi (LT), Via Don Minzoni n.
14, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Latina n. 193/2019 datata
20/06/2019 e pubblicata il 03/07/2019 in seno al procedimento R.G.A.C. n. 715/2017;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Controparte_1
, convenendo in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – il sig. ,
[...] Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza come in epigrafe indicata, tramite cui il Giudice di prime cure, in accoglimento dell'opposizione promossa dall'odierna parte appellata avverso l'ingiunzione di pagamento pari ad euro 3.500,00, a titolo di provvigioni asseritamente maturate per l'attività di intermediazione svolta per l'acquisto di un immobile (casolare) sito in Fondi (LT), Via Ponte
Gagliardo, aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'odierna parte appellante al pagamento delle spese di lite.
L'appellante, a fondamento della propria pretesa, ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace, pur riconoscendo l'intervenuta conclusione dell'affare ai sensi dell'art. 1755 c.c. e la non opponibilità delle successive vicende che avrebbero impedito la stipula del contratto definitivo, non le avrebbe, invero, riconosciuto il diritto alla provvigione, stante la carenza documentale del preteso incarico di mediazione per l'affare in parola, non essendo risultate sufficienti le dichiarazioni rese dal teste escusso, geom. e in ragione dell'asserita incapacità del sig. CP_2
, titolare dell'Agenzia Deacasa, a rendere testimonianza. Parte_2
Tanto premesso, l'appellante ha instato per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.mo Tribunale di Latina, in funzione di Giudice d'Appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma dell'impugnata sentenza e richiamando tutte le domande, istanze e richieste formulate nel giudizio di primo grado: 1) accertare e dichiarare il diritto alla provvigione maturato dalla nei confronti del Sig. , per le ragioni Controparte_1 Parte_1 di cui in narrativa;
2) per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento in favore del Parte_1 mediatore della somma di € 3.500,00 + Iva per sorte, oltre interessi e rivalutazione dalla data del dovuto al saldo, oltre alle spese della fase monitoria liquidate in € 476,00 oltre accessori legge. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
, costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata Parte_1
l'11/05/2020, ha chiesto, in via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità dell'appello proposto per violazione dell'art. 348 c.p.c. nonché l'inammissibilità per violazione degli artt. 342, comma 1, e 348 bis, comma 1, c.p.c., e, nel merito, previa conferma della sentenza impugnata, la reiezione dell'appello avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto, nonché non provato.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1/07/2022, previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
In via preliminare, priva di pregio l'eccezione di improcedibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348
c.p.c., sollevata dall'odierna parte appellata, per aver, invero, l'appellante iscritto la causa a ruolo in data 13/02/2020 e, dunque, oltre i 10 giorni previsti dal c.p.c., essendo l'atto di appello stato notificato a mezzo del servizio postale in data 01/02/2020. Ed invero, il termine di dieci giorni di cui all'art. 165 c.p.c., applicabile anche al caso di specie, in virtù del richiamo normativo di cui all'art. 359 c.p.c., non può che decorrere dal momento del compimento di tutte le formalità di notificazione, ovvero da quando quest'ultima possa intendersi perfezionata.
Secondo l'insegnamento di legittimità, invero, ai fini dell'art. 165 c.p.c., per aversi come compiuta la notificazione della citazione, rileva, quindi, non l'effetto, anticipato e provvisorio che si ha, a vantaggio del notificante, già con la consegna di tale atto all'ufficiale giudiziario, quanto la definizione del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, procedimento che resta ancorato al momento in cui l'atto è ricevuto dal destinatario medesimo o perviene nella sua sfera di conoscibilità (Cass. III, n. 9329/2010).
Nel caso di specie, si evince per tabulas che la notifica si sia perfezionata il 5 febbraio 2020 con la ricezione del plico da parte dell'odierna parte appellata, sicché l'iscrizione a ruolo occorsa in data
13/02/2020 risulta essere tempestiva.
Altrettanto destituite di fondamento le ulteriori eccezioni di inammissibilità dell'odierno appello per non aver parte appellante ivi chiaramente enucleato le questioni ed i punti della sentenza impugnata e con essi le relative doglianze, in asserita violazione degli artt. 342, co. 1, e 348, co. 1, c.p.c.
A tale riguardo, secondo l'indirizzo nomofilattico della Suprema Corte di Cassazione, «gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.» (Cassazione civile sez. un.,
16/11/2017, n.27199).
Ciò posto, parte appellante, nel caso di specie, ha invero mosso censure puntuali e precise alla sentenza impugnata, specificando, sia pure in forma succinta, gli errores attribuiti alla sentenza di primo grado, il che, dalla lettura della comparsa di costituzione, ha indubbiamente consentito all'appellato, nonché a questo G.I. di valutare esattamente la portata dell'impugnazione.
Nel merito, l'appello è infondato e andrà, pertanto, rigettato.
Come noto, l'art. 1754 c.c. definisce il mediatore come «colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza»: dalla semplice lettura di tale disposto normativo si evince come il fulcro di questo istituto sia la «messa in relazione» tra due o più parti, concretizzantesi nel provocare o nell'agevolare, da parte del mediatore, la conclusione di un affare determinato (da intendersi quale qualsiasi operazione economica generatrice di un rapporto obbligatorio fra le parti tutelato dall'ordinamento), con il conseguente obbligo per il soggetto o per i soggetti intermediati di corrispondere al mediatore stesso un compenso, cd. provvigione, ai sensi dell'art. 1755 c.c., «se
l'affare è concluso per effetto del suo intervento».
A tale proposito, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, «… il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia utilmente messo in relazione le parti intervenendo nelle varie fasi delle trattative, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, nel senso che quest'ultima possa ritenersi conseguenza dell'opera prestata dall'intermediario, tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso…» (Cassazione civile sez. II, 08/01/2024, n.
538; cfr. anche Cass. VI, n. 3134/2022; Cass. II, n. 3055/2020; Cass. civ. sez. II, 08/04/2022, n.
11443).
Ciò posto, dall'istruttoria documentale espletata nel corso del giudizio di primo grado, è emerso come circostanza pacifica e non contestata che l'odierno appellato, unitamente alla di lui moglie, avessero, Con invero, conferito all'agenzia immobiliare odierna parte appellante, un altro affare, ovvero la vendita del loro appartamento sito in Fondi (LT), via Spinete, per cui avevano già regolarmente e puntualmente pagato il corrispettivo pattuito.
Viceversa, per l'affare avente ad oggetto la “proposta d'acquisto n. 0331” ed il relativo “allegato alla proposta d'acquisto n. 0331 Deacasa Immobiliare del 09-11-2016”, che fa parte integrante della stessa, e per il quale l'odierna parte appellante ha reclamato il mancato pagamento della provvigione, risulta, invero, agli atti esclusivamente il conferimento del mandato da parte del , per detto Pt_1 acquisto, all'agenzia “Deacasa – Euroimmobiliare di ”. Parte_2
È, dunque, pacifica l'estraneità dell'odierna parte appellante all'affare in parola, non potendosi ricavare un contributo (con)causale al buon esito dello stesso, dalla mera presenza di un timbro della predetta Agenzia Immobiliare, peraltro disconosciuto dall'odierno appellato, apposto su di un modulo prestampato di “attestazione compensi” dell'agenzia “Deacasa”.
Ed invero, come condivisibilmente statuito dal Giudice di Pace, «…il suddetto atto quindi, diversamente da quanto era avvenuto per la vendita dell'immobile dell'opponente ( ) per il Pt_1
quale era stato redatto uno specifico conferimento di incarico alla parte opposta, non conteneva alcun riferimento alla predetta il cui timbro compariva soltanto nel distinto documento denominato
“attestazione compensi”, peraltro firmato soltanto dal » (vd. sentenza impugnata). Pt_1 A tale grave aporia documentale non è stata di alcun ausilio la dichiarazione testimoniale resa dal signor indifferente ai fatti di causa, in ordine agli incontri che si sarebbero avuti, Testimone_1
tra novembre e dicembre 2016 e, dunque, in concomitanza del conferimento del mandato da parte del all'Agenzia Deacasa, anche alla presenza del signor sicché appare condivisibile la Pt_1 CP_1 statuizione del Giudice di prime cure in ordine all'insufficienza e al carattere non decisivo delle “… dichiarazioni del teste in ordine ad incontri avvenuti presso l'Agenzia Deacasa alla CP_2
presenza dei coniugi e del titolare della Gp, in difetto di maggiori dettagli e di altri Pt_1 CP_1 idonei riscontri”.
Nessun elemento probatorio è stato fornito in ordine all'eventuale attività di intermediazione, quali ricerca, promozione e assistenza, svolta dall'Agenzia Immobiliare appellante, né il suo contributo causale può trarsi dalla mera sussistenza di un timbro, non siglato peraltro apposto su un modulo
“prestampato” della Deacasa sulla sola “attestazione compensi”.
Ed invero, affinché il mediatore abbia diritto alla provvigione rileva non solo che l'affare sia stato concluso anche grazie al suo intervento, ma anche la consapevolezza che ne abbia avuto la parte intermediata da cui la provvigione è pretesa: ne consegue che la prova di tale conoscenza incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sul mediatore che voglia far valere in giudizio il diritto alla provvigione
(Cass. II, n. 11776/2019), onus probandi che parte appellante non è stata minimamente in grado di assolvere.
Condivisibile poi la statuizione del Giudice di Pace di non dare ingresso alla testimonianza del sig.
titolare dell'agenzia “Deacasa – Euroimmobiliare di Conte Arcangelo”, alla quale Parte_2
il sig. ha conferito incarico per l'acquisto dell'immobile oggetto di causa, sicché ne è Pt_1
conseguita la sua incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., aspetto ancor più attuale alla luce delle deduzioni di parte appellante in ordine alla pendenza presso il medesimo Ufficio del Giudice di Pace di Latina di altro procedimento distinto con R.G. n. 758/2017 introdotto dall'odierno appellato nei confronti del venditore , avente ad oggetto la richiesta di restituzione della Persona_1
caparra confirmatoria versata dal promissario acquirente in favore del promissario venditore in occasione della medesima vicenda immobiliare che ha generato il contenzioso tra le odierne parti in causa e che ha visto coinvolta proprio l'agenzia Deacasa.
Conclusivamente, in ragione delle superiori argomentazioni, l'appello va integralmente respinto, cui segue la conferma della sentenza impugnata.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 1.100,01 ad euro
5.200,00), tenuto conto della natura documentale e della bassa complessità della causa. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta l'appello rigetta proposto dall'odierna parte appellante e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellato le spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 1.278,00 per compensi professionali, oltre a spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
c) dichiara sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, con conseguente obbligo a carico di parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 4/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 4/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini