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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 09/06/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N.617/2025 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.617/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso congiunto di nata a [...] il 1° febbraio 1981 (c.f.: Parte_1 [...]
) e residente in [...], C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giulio FIERINI, del Foro di Pescara, presso il cui studio legale, sito in Pescara alla piazza Sacro Cuore n.26, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo. e nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_2 [...]
) e residente in [...]
1 n.38/A, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto DI PRIMIO, del Foro di
Chieti, presso il cui studio legale, sito in Chieti al corso Marrucino n.145, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e i quali Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario in data 25 giugno 2011 in Manoppello (PE), si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 19 maggio 2025, rendendo rituali dichiarazioni ai sensi del disposto al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020, e ora al combinato disposto degli artt.127 ter e 473- bis.51 c.p.c., chiedendo, altresì, non farsi luogo alla comparizione delle parti, come previsto dalla stessa disposizione di legge, depositando note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ottemperando nei termini assegnati alle disposizioni impartite con decreto presidenziale del 7 aprile 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 4 aprile 2025 (volto ad ottenere, frattanto, la pronuncia della omologa della separazione personale, nonché, di poi, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dagli stessi), appaiono conformi alla legge;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso, come confermate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza, e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Manoppello (PE) a margine dell'Atto n.16 – Parte II – Serie A – Anno 2011).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 7 giugno, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
2
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.617/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso congiunto di nata a [...] il 1° febbraio 1981 (c.f.: Parte_1 [...]
) e residente in [...], C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giulio FIERINI, del Foro di Pescara, presso il cui studio legale, sito in Pescara alla piazza Sacro Cuore n.26, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo. e nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_2 [...]
) e residente in [...]
1 n.38/A, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto DI PRIMIO, del Foro di
Chieti, presso il cui studio legale, sito in Chieti al corso Marrucino n.145, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e i quali Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario in data 25 giugno 2011 in Manoppello (PE), si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 19 maggio 2025, rendendo rituali dichiarazioni ai sensi del disposto al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020, e ora al combinato disposto degli artt.127 ter e 473- bis.51 c.p.c., chiedendo, altresì, non farsi luogo alla comparizione delle parti, come previsto dalla stessa disposizione di legge, depositando note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ottemperando nei termini assegnati alle disposizioni impartite con decreto presidenziale del 7 aprile 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 4 aprile 2025 (volto ad ottenere, frattanto, la pronuncia della omologa della separazione personale, nonché, di poi, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dagli stessi), appaiono conformi alla legge;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso, come confermate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza, e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Manoppello (PE) a margine dell'Atto n.16 – Parte II – Serie A – Anno 2011).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 7 giugno, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
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