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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/07/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6034/2024 promosso da
Avv. (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Campani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modena, Via Saragozza, 92
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: onorari legali
Conclusioni delle parti: parte ricorrente all'udienza del 24.06.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiede e conclude come da note che qui si intendono richiamate;
lette le conclusioni del ricorrente;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'avv. conveniva in giudizio al fine Parte_1 Controparte_1 di sentire condannarlo al pagamento degli onorari legali, pari ad €
17.353,81=, compresi accessori, oltre interessi dalla data dalla messa in mora, per l'attività professionale svolta in suo favore, e precisamente €
14.979,75= per il procedimento penale n. 1475/2014 R.G.N.R. della
Procura della Repubblica di Bologna ed € 2.374,06= per l'attività professionale stragiudiziale inerente ad una ordinanza-ingiunzione emessa dal Controparte_2
Nessuno si costituiva per , il quale rimaneva, così, Controparte_1 contumace.
La domanda del ricorrente, limitatamente alla richiesta degli onorari legali per l'attività svolta in sede penale, è fondata e va accolta.
È certo e non contestato che l'avv. nominato dapprima Parte_1 difensore d'ufficio in data 12.11.2015 (doc. n. 1 del ricorso) nel suindicato procedimento penale e successivamente nominato difensore di fiducia dal convenuto in data 22.02.2016, ha svolto l'attività professionale nella fase preliminare, primo e secondo grado, come da carteggio allegato (docc. nn.
1-18 ricorso), consistita, appunto, nella fase preparatoria e partecipazione ed assistenza all'udienza davanti al
GIP, al Tribunale monocratico e nella redazione dell'atto di appello e partecipazione all'udienza di discussione davanti alla Corte d'Appello di Bologna.
Al riguardo, con riferimento al quantum, si ritiene equo determinarlo, tenuto conto dell'intensa attività svolta dal professionista nel procedimento penale che ha coinvolto il convenuto fino alla conclusione del processo davanti alla Corte d'Appello, nonché delle tariffe allegate al DM 55/2014, nella somma complessiva di €
14.979,75=, compresi accessori di legge, che il convenuto è tenuto a corrispondere all'avv. , oltre interessi dalla messa in Parte_1 mora (doc. n. 19 ricorso) al saldo.
Non trova, invece, accoglimento la richiesta di corresponsione degli onorai legali per la fase stragiudiziale relativa alla ordinanza- ingiunzione emessa dal in quanto non Controparte_2 sufficientemente provata e documentata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività processuale.
Pag. 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6034/2024 R.G.:
- condanna a corrispondere all'avv. Controparte_1 Parte_1 la somma complessiva di € 14.979,75=, oltre interessi dalla messa in mora (24.09.2024) al saldo;
- condanna al pagamento in favore dell'avv. Controparte_1
delle spese di giudizio che liquida in complessivi € Parte_1
1.700,00=, oltre accessori ed oltre ad € 237,00= per spese vive.
Modena, 24 luglio 2025
Il Giudice Luca Primiceri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6034/2024 promosso da
Avv. (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Campani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modena, Via Saragozza, 92
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: onorari legali
Conclusioni delle parti: parte ricorrente all'udienza del 24.06.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiede e conclude come da note che qui si intendono richiamate;
lette le conclusioni del ricorrente;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'avv. conveniva in giudizio al fine Parte_1 Controparte_1 di sentire condannarlo al pagamento degli onorari legali, pari ad €
17.353,81=, compresi accessori, oltre interessi dalla data dalla messa in mora, per l'attività professionale svolta in suo favore, e precisamente €
14.979,75= per il procedimento penale n. 1475/2014 R.G.N.R. della
Procura della Repubblica di Bologna ed € 2.374,06= per l'attività professionale stragiudiziale inerente ad una ordinanza-ingiunzione emessa dal Controparte_2
Nessuno si costituiva per , il quale rimaneva, così, Controparte_1 contumace.
La domanda del ricorrente, limitatamente alla richiesta degli onorari legali per l'attività svolta in sede penale, è fondata e va accolta.
È certo e non contestato che l'avv. nominato dapprima Parte_1 difensore d'ufficio in data 12.11.2015 (doc. n. 1 del ricorso) nel suindicato procedimento penale e successivamente nominato difensore di fiducia dal convenuto in data 22.02.2016, ha svolto l'attività professionale nella fase preliminare, primo e secondo grado, come da carteggio allegato (docc. nn.
1-18 ricorso), consistita, appunto, nella fase preparatoria e partecipazione ed assistenza all'udienza davanti al
GIP, al Tribunale monocratico e nella redazione dell'atto di appello e partecipazione all'udienza di discussione davanti alla Corte d'Appello di Bologna.
Al riguardo, con riferimento al quantum, si ritiene equo determinarlo, tenuto conto dell'intensa attività svolta dal professionista nel procedimento penale che ha coinvolto il convenuto fino alla conclusione del processo davanti alla Corte d'Appello, nonché delle tariffe allegate al DM 55/2014, nella somma complessiva di €
14.979,75=, compresi accessori di legge, che il convenuto è tenuto a corrispondere all'avv. , oltre interessi dalla messa in Parte_1 mora (doc. n. 19 ricorso) al saldo.
Non trova, invece, accoglimento la richiesta di corresponsione degli onorai legali per la fase stragiudiziale relativa alla ordinanza- ingiunzione emessa dal in quanto non Controparte_2 sufficientemente provata e documentata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività processuale.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Modena definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6034/2024 R.G.:
- condanna a corrispondere all'avv. Controparte_1 Parte_1 la somma complessiva di € 14.979,75=, oltre interessi dalla messa in mora (24.09.2024) al saldo;
- condanna al pagamento in favore dell'avv. Controparte_1
delle spese di giudizio che liquida in complessivi € Parte_1
1.700,00=, oltre accessori ed oltre ad € 237,00= per spese vive.
Modena, 24 luglio 2025
Il Giudice Luca Primiceri
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