Articolo 2886 del Codice civile
Articolo 2885Articolo 2659
Versione
19 aprile 1942
Art. 2886.

(Formalita' per la cancellazione).

Chi richiede la cancellazione totale o parziale deve presentare al conservatore l'atto su cui la richiesta e' fondata.

La cancellazione di un'iscrizione o la rettifica deve essere eseguita in margine all'iscrizione medesima, con l'indicazione del titolo dal quale e' stata consentita od ordinata e della data in cui si esegue, e deve portare la sottoscrizione del conservatore.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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