Sentenza 16 marzo 1982
Massime • 1
L'art. 127 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 - facente Obbligo al datore di lavoro (al pari del sostituto art. 2 del R.d.l. 30 gennaio 1933 n. 18 e del poi subentrato art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600) di versare al fisco, quale sostituto d'imposta, il tributo diretto a carico dei dipendenti sull'importo della loro retribuzione e di rivalersi, nei confronti degli stessi, di tale pagamento, sotto pena d'incorrere, in concomitanza con l'assoggettamento del contribuente alla duplicazione dell'imposizione, nel pagamento della sopratassa prevista dal successivo art. 264 (corrispondente all'art. 95 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602) - è norma di ordine pubblico, che comporta la nullità di qualsiasi pattuizione che si ponga in contrasto con essa, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo ed opponibile pure da parte di terzi. È, pertanto, affetta da nullità assoluta, per contrarietà a norme imperative, la clausola, contenuta in contratti collettivi ed accordi aziendali, la quale comporti l'esenzione del debitore d'imposta dallo assoggettamento alla rivalsa, attraverso la corresponsione al lavoratore di un'indennità a rimborso, anche parziale, dell'imposta trattenuta, con la conseguenza che tale erogazione, non dovuta perché illecita, non può essere compresa fra le componenti della retribuzione da assumersi a base del calcolo delle prestazioni previdenziali spettanti al lavoratore. (principio affermato in riferimento all'indennità prevista dagli artt. 15 dell'accordo aziendale 28 ottobre 1938 e 27 dell'accordo aziendale 6 dicembre 1962 - intervenuti fra l'a.T.A.N. E i suoi dipendenti - e dall'art. 5 dell'accordo nazionale del 23 novembre 1946). ( V 406/81, mass n 410872; ( V 394/81, mass n 410857; ( V 382/81, mass n 410848; ( V 381/81, mass n 410845; ( Conf 5816/80, mass n 409638).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/03/1982, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 16 marzo 1982 |
Testo completo
L'art. 127 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 - facente Obbligo al datore di lavoro (al pari del sostituto art. 2 del R.d.l. 30 gennaio 1933 n. 18 e del poi subentrato art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600) di versare al fisco, quale sostituto d'imposta, il tributo diretto a carico dei dipendenti sull'importo della loro retribuzione e di rivalersi, nei confronti degli stessi, di tale pagamento, sotto pena d'incorrere, in concomitanza con l'assoggettamento del contribuente alla duplicazione dell'imposizione, nel pagamento della sopratassa prevista dal successivo art. 264 (corrispondente all'art. 95 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602) - è norma di ordine pubblico, che comporta la nullità di qualsiasi pattuizione che si ponga in contrasto con essa, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo ed opponibile pure da parte di terzi. È, pertanto, affetta da nullità assoluta, per contrarietà a norme imperative, la clausola, contenuta in contratti collettivi ed accordi aziendali, la quale comporti l'esenzione del debitore d'imposta dallo assoggettamento alla rivalsa, attraverso la corresponsione al lavoratore di un'indennità a rimborso, anche parziale, dell'imposta trattenuta, con la conseguenza che tale erogazione, non dovuta perché illecita, non può essere compresa fra le componenti della retribuzione da assumersi a base del calcolo delle prestazioni previdenziali spettanti al lavoratore. (principio affermato in riferimento all'indennità prevista dagli artt. 15 dell'accordo aziendale 28 ottobre 1938 e 27 dell'accordo aziendale 6 dicembre 1962 - intervenuti fra l'a.T.A.N. E i suoi dipendenti - e dall'art. 5 dell'accordo nazionale del 23 novembre 1946). ( V 406/81, mass n 410872; ( V 394/81, mass n 410857; ( V 382/81, mass n 410848; ( V 381/81, mass n 410845; ( Conf 5816/80, mass n 409638).*