CASS
Sentenza 7 luglio 2023
Sentenza 7 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/07/2023, n. 19243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19243 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 30109-2021 proposto da: CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;
- ricorrente -
contro POSTE ITALIANE S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato IA SA per procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonché UT NC E RI LA, rappresentati e difesi dall’Avvocato LOREDANA LUPANO per procura del 3/12/2021;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 622/2021 della CORTE D’APPELLO DI TORINO, depositata il 3/6/2021; udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 1/6/2023 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;
sentita, per la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., l’Avvocato dello Civile Sent. Sez. 1 Num. 19243 Anno 2023 Presidente: AMENDOLA ADELAIDE Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE Data pubblicazione: 07/07/2023 2 Ric. 2021 n. 30109, Sez. 1, PU del 1° giugno 2023 Stato LA CANZONIERI;
sentita, per la Poste Italiane s.p.a., l’Avvocato M. ROSARIA MANSELLI;
sentita, per le controricorrenti, l’Avvocato MONICA BATTAGLIA;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica STANISLAO DE MATTEIS, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale. FATTI DI CAUSA 1.1. Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n 2047/2023, ha rilevato che: - “emerge dalla sentenza indicata in epigrafe che LA TI sottoscrisse presso Poste italiane s.p.a., in data 29 gennaio 2001, tre buoni postali fruttiferi - contraddistinti dalla serie di emissione A1 e AA1 - cointestandoli alla figlia NI AR, emessi dalla Cassa depositi e prestiti, e si recò nel 20 novembre 2017 presso l’ufficio postale per riscuoterli, senza, però, riuscirvi, perché le fu opposto che il termine decennale di prescrizione era a quell’epoca ormai inutilmente decorso;
- le due cointestatarie dei buoni chiesero quindi la condanna delle Poste italiane e della Cassa depositi e prestiti al rimborso della somma capitale portata dai buoni, nonché degli interessi che questi avevano prodotto, e, in subordine, il risarcimento del danno per un importo pari, e ottennero dal Tribunale di Alessandria la condanna del MEF, quale soggetto subentrante nella titolarità dei buoni, e, per esso, della Cassa depositi e prestiti;
- la Corte d’appello di Torino ha respinto l’appello della Cassa depositi e prestiti, sostenendo, per il profilo ancora d’interesse, che il tenore dell’art. 18 del d.m. del 19 dicembre 2000, a norma del quale i buoni possono essere liquidati al termine del sesto anno successivo a quello di emissione, evidenzia che i buoni 3 Ric. 2021 n. 30109, Sez. 1, PU del 1° giugno 2023 divengono esigibili non dopo sei anni dall’emissione, ma al termine del sesto anno successivo e, quindi, il 31 dicembre 2007, di modo che nessuna prescrizione è maturata;
- contro questa sentenza propone ricorso per ottenerne la cassazione la Cassa depositi e prestiti, che affida a un unico motivo, cui reagiscono con controricorso LA TI e NI AR, nonché, con atto denominato controricorso, ma da definire ricorso incidentale adesivo, perché volto all’accoglimento del ricorso principale, s.p.a. Poste italiane;
- con l’unico motivo del ricorso principale, la Cassa depositi e prestiti deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 18 del d.m. 19 dicembre 2000 e dell’art. 176 del d.P.R. n. 156/73, là dove il giudice d’appello ha escluso la maturazione della prescrizione …”; - in ragione della novità e della verosimile serialità della questione non sussistono i presupposti di definizione del giudizio in adunanza non partecipata, di modo che la causa va rimessa alla prima sezione civile, al fine di consentirne la discussione in pubblica udienza”. 1.2. Poste Italiane s.p.a. ha depositato memoria. 1.3. Il Pubblico Ministero, con memoria del 25/4/2023, ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale. 1.4. Hanno depositato memorie Cassa depositi e prestiti s.p.a. e le controricorrenti. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con l’unico motivo articolato, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 8 e 18 del d.m. 19/12/2000 e dell’art. 176 del d.P.R. n. 156/1973, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello ha escluso la prescrizione del diritto azionato dalle istanti alla riscossione dei buoni postali da 4 Ric. 2021 n. 30109, Sez. 1, PU del 1° giugno 2023 loro sottoscritti senza, tuttavia, considerare che, trattandosi di buoni della serie AA1, il termine decennale di prescrizione dei relativi diritti comincia a decorrere dal primo giorno in cui i buoni postali cessano di essere fruttiferi, vale a dire dal primo giorno successivo alla data di scadenza del sesto anno successivo a quello di emissione, e che tale termine, a fronte della sottoscrizione dei titoli il 29/1/2001 e della loro scadenza sei anni dopo la sottoscrizione, e cioè il 29/1/2007, è scaduto proprio nella predetta data, e non già, come erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata, alla fine di quest’anno, ossia il 31/12/2017. 2.2. Il motivo è fondato. L’art. 8 del d.m. 19/12/2000, in effetti, prevede espressamente che “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”. L’art. 18 dello stesso decreto aggiunge, al primo comma, che “i buoni fruttiferi postali della serie AA1 possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di emissione”. 2.3. Tali norme, se congiuntamente esaminate, consentono, evidentemente, di affermare, per un verso, che la scadenza (cfr. l’art. 4 del d.m. in esame, dove si afferma che “i buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie”, salvo il rimborso anticipato) dei buoni fruttiferi postali della serie AA1 è fissata “al termine del sesto anno successivo a quello di emissione” e, per altro verso, che i diritti dei relativi titolari alla liquidazione del capitale e degli interessi si prescrivono una volta “trascorsi dieci anni dalla data di scadenza” come sopra indicata. 2.4. Ritiene la Corte che tali norme, ove interpretate tanto alla luce del significato reso palese dalle parole utilizzate (“al 5 Ric. 2021 n. 30109, Sez. 1, PU del 1° giugno 2023 termine del sesto anno successivo a quello di emissione”), quanto, e soprattutto, dell’intenzione del legislatore (quale emerge dalla differente formulazione delle disposizioni in esame rispetto a quella del testo normativo precedentemente in vigore, e cioè l’art. 176 del d.P.R. n. 156/1973, il quale espressamente prevedeva che i buoni postali fruttiferi potevano essere riscossi “entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione” e che, dopo tale data, e cioè “dal 1° gennaio successivo”, essi cessavano di essere fruttiferi di interessi ed erano rimborsati a richiesta dell’avente diritto entro “il termine di prescrizione di cinque anni”), inducono necessariamente a ritenere che: - “i buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie”, vale a dire, per ciò che riguarda i buoni della serie AA1, “al termine” di scadenza costituito dal “sesto anno successivo a quello di emissione”, “termine”, cioè, corrispondente, come correttamente affermato dalle ricorrenti e dal pubblico ministero, all’integrale decorso del periodo di sei anni dal giorno della loro emissione;
- da “tale data di scadenza” inizia dunque il decorso del termine decennale di prescrizione dei diritti spettanti ai relativi titolari alla liquidazione del capitale e degli interessi. 2.4. La differente interpretazione non pare, in effetti, corretta: se non altro perché l’espressione letterale utilizzata dalla norma applicabile alla fattispecie in esame, e cioè che la liquidazione dei buoni (e, quindi, la loro scadenza) dev’essere operata “al termine” del sesto “anno successivo” a quello di emissione, fa, in realtà, testuale riferimento non già (come prospettato dalla Corte d’appello) al termine (e cioè alla fine) dell’anno solare (vale a dire il 31 dicembre) di scadenza del buono (come, peraltro, avrebbe dovuto essere, se la stessa 6 Ric. 2021 n. 30109, Sez. 1, PU del 1° giugno 2023 norma avesse ribadito il riferimento, contenuto nella disciplina abrogata, alla scadenza costituita dalla “fine del … [l’] anno solare successivo a quello di emissione” e alla decorrenza del termine di prescrizione “dal 1° gennaio successivo”), quanto, piuttosto, al “termine” (finale, tecnicamente inteso, e cioè quale data di completo decorso) del periodo (di durata dei buoni), pari a sei anni dalla data di emissione degli stessi: il quale, pertanto, inteso come data di scadenza, costituisce, in conformità ai principi generali (art. 2935 c.c.), il giorno a partire dal quale, potendo i buoni in questione (salvo il rimborso anticipato) essere liquidati in capitali e interessi, comincia, appunto, a decorrere la prescrizione dei relativi diritti. 2.5. La sentenza impugnata, lì dove, a fronte della sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali (incontestatamente appartenenti alla serie AA1) in data 29/1/2001 e della loro scadenza al termine (come sopra inteso) del “sesto anno successivo” a quello (e cioè al giorno) della loro sottoscrizione, e cioè il 29/1/2007, ha escluso la maturazione della prescrizione decennale dei diritti delle istanti alla liquidazione di capitale e interessi sul rilievo che tali buoni sarebbero esigibili non dopo sei anni dall’emissione ma al termine del sesto anno successivo e, quindi, al 31/12/2007, si è posta contro i principi in precedenza espressi e si espone, dunque, alle censure correttamente svolte sul punto dalle ricorrenti. 3. Il ricorso dev’essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte d’appello di Torino che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
7 Ric. 2021 n. 30109, Sez. 1, PU del 1° giugno 2023 La Corte così provvede: accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte d’appello di Torino che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima
- ricorrente -
contro POSTE ITALIANE S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato IA SA per procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonché UT NC E RI LA, rappresentati e difesi dall’Avvocato LOREDANA LUPANO per procura del 3/12/2021;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 622/2021 della CORTE D’APPELLO DI TORINO, depositata il 3/6/2021; udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 1/6/2023 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;
sentita, per la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., l’Avvocato dello Civile Sent. Sez. 1 Num. 19243 Anno 2023 Presidente: AMENDOLA ADELAIDE Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE Data pubblicazione: 07/07/2023 2 Ric. 2021 n. 30109, Sez. 1, PU del 1° giugno 2023 Stato LA CANZONIERI;
sentita, per la Poste Italiane s.p.a., l’Avvocato M. ROSARIA MANSELLI;
sentita, per le controricorrenti, l’Avvocato MONICA BATTAGLIA;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica STANISLAO DE MATTEIS, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale. FATTI DI CAUSA 1.1. Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n 2047/2023, ha rilevato che: - “emerge dalla sentenza indicata in epigrafe che LA TI sottoscrisse presso Poste italiane s.p.a., in data 29 gennaio 2001, tre buoni postali fruttiferi - contraddistinti dalla serie di emissione A1 e AA1 - cointestandoli alla figlia NI AR, emessi dalla Cassa depositi e prestiti, e si recò nel 20 novembre 2017 presso l’ufficio postale per riscuoterli, senza, però, riuscirvi, perché le fu opposto che il termine decennale di prescrizione era a quell’epoca ormai inutilmente decorso;
- le due cointestatarie dei buoni chiesero quindi la condanna delle Poste italiane e della Cassa depositi e prestiti al rimborso della somma capitale portata dai buoni, nonché degli interessi che questi avevano prodotto, e, in subordine, il risarcimento del danno per un importo pari, e ottennero dal Tribunale di Alessandria la condanna del MEF, quale soggetto subentrante nella titolarità dei buoni, e, per esso, della Cassa depositi e prestiti;
- la Corte d’appello di Torino ha respinto l’appello della Cassa depositi e prestiti, sostenendo, per il profilo ancora d’interesse, che il tenore dell’art. 18 del d.m. del 19 dicembre 2000, a norma del quale i buoni possono essere liquidati al termine del sesto anno successivo a quello di emissione, evidenzia che i buoni 3 Ric. 2021 n. 30109, Sez. 1, PU del 1° giugno 2023 divengono esigibili non dopo sei anni dall’emissione, ma al termine del sesto anno successivo e, quindi, il 31 dicembre 2007, di modo che nessuna prescrizione è maturata;
- contro questa sentenza propone ricorso per ottenerne la cassazione la Cassa depositi e prestiti, che affida a un unico motivo, cui reagiscono con controricorso LA TI e NI AR, nonché, con atto denominato controricorso, ma da definire ricorso incidentale adesivo, perché volto all’accoglimento del ricorso principale, s.p.a. Poste italiane;
- con l’unico motivo del ricorso principale, la Cassa depositi e prestiti deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 18 del d.m. 19 dicembre 2000 e dell’art. 176 del d.P.R. n. 156/73, là dove il giudice d’appello ha escluso la maturazione della prescrizione …”; - in ragione della novità e della verosimile serialità della questione non sussistono i presupposti di definizione del giudizio in adunanza non partecipata, di modo che la causa va rimessa alla prima sezione civile, al fine di consentirne la discussione in pubblica udienza”. 1.2. Poste Italiane s.p.a. ha depositato memoria. 1.3. Il Pubblico Ministero, con memoria del 25/4/2023, ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale. 1.4. Hanno depositato memorie Cassa depositi e prestiti s.p.a. e le controricorrenti. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con l’unico motivo articolato, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 8 e 18 del d.m. 19/12/2000 e dell’art. 176 del d.P.R. n. 156/1973, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello ha escluso la prescrizione del diritto azionato dalle istanti alla riscossione dei buoni postali da 4 Ric. 2021 n. 30109, Sez. 1, PU del 1° giugno 2023 loro sottoscritti senza, tuttavia, considerare che, trattandosi di buoni della serie AA1, il termine decennale di prescrizione dei relativi diritti comincia a decorrere dal primo giorno in cui i buoni postali cessano di essere fruttiferi, vale a dire dal primo giorno successivo alla data di scadenza del sesto anno successivo a quello di emissione, e che tale termine, a fronte della sottoscrizione dei titoli il 29/1/2001 e della loro scadenza sei anni dopo la sottoscrizione, e cioè il 29/1/2007, è scaduto proprio nella predetta data, e non già, come erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata, alla fine di quest’anno, ossia il 31/12/2017. 2.2. Il motivo è fondato. L’art. 8 del d.m. 19/12/2000, in effetti, prevede espressamente che “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”. L’art. 18 dello stesso decreto aggiunge, al primo comma, che “i buoni fruttiferi postali della serie AA1 possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di emissione”. 2.3. Tali norme, se congiuntamente esaminate, consentono, evidentemente, di affermare, per un verso, che la scadenza (cfr. l’art. 4 del d.m. in esame, dove si afferma che “i buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie”, salvo il rimborso anticipato) dei buoni fruttiferi postali della serie AA1 è fissata “al termine del sesto anno successivo a quello di emissione” e, per altro verso, che i diritti dei relativi titolari alla liquidazione del capitale e degli interessi si prescrivono una volta “trascorsi dieci anni dalla data di scadenza” come sopra indicata. 2.4. Ritiene la Corte che tali norme, ove interpretate tanto alla luce del significato reso palese dalle parole utilizzate (“al 5 Ric. 2021 n. 30109, Sez. 1, PU del 1° giugno 2023 termine del sesto anno successivo a quello di emissione”), quanto, e soprattutto, dell’intenzione del legislatore (quale emerge dalla differente formulazione delle disposizioni in esame rispetto a quella del testo normativo precedentemente in vigore, e cioè l’art. 176 del d.P.R. n. 156/1973, il quale espressamente prevedeva che i buoni postali fruttiferi potevano essere riscossi “entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione” e che, dopo tale data, e cioè “dal 1° gennaio successivo”, essi cessavano di essere fruttiferi di interessi ed erano rimborsati a richiesta dell’avente diritto entro “il termine di prescrizione di cinque anni”), inducono necessariamente a ritenere che: - “i buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie”, vale a dire, per ciò che riguarda i buoni della serie AA1, “al termine” di scadenza costituito dal “sesto anno successivo a quello di emissione”, “termine”, cioè, corrispondente, come correttamente affermato dalle ricorrenti e dal pubblico ministero, all’integrale decorso del periodo di sei anni dal giorno della loro emissione;
- da “tale data di scadenza” inizia dunque il decorso del termine decennale di prescrizione dei diritti spettanti ai relativi titolari alla liquidazione del capitale e degli interessi. 2.4. La differente interpretazione non pare, in effetti, corretta: se non altro perché l’espressione letterale utilizzata dalla norma applicabile alla fattispecie in esame, e cioè che la liquidazione dei buoni (e, quindi, la loro scadenza) dev’essere operata “al termine” del sesto “anno successivo” a quello di emissione, fa, in realtà, testuale riferimento non già (come prospettato dalla Corte d’appello) al termine (e cioè alla fine) dell’anno solare (vale a dire il 31 dicembre) di scadenza del buono (come, peraltro, avrebbe dovuto essere, se la stessa 6 Ric. 2021 n. 30109, Sez. 1, PU del 1° giugno 2023 norma avesse ribadito il riferimento, contenuto nella disciplina abrogata, alla scadenza costituita dalla “fine del … [l’] anno solare successivo a quello di emissione” e alla decorrenza del termine di prescrizione “dal 1° gennaio successivo”), quanto, piuttosto, al “termine” (finale, tecnicamente inteso, e cioè quale data di completo decorso) del periodo (di durata dei buoni), pari a sei anni dalla data di emissione degli stessi: il quale, pertanto, inteso come data di scadenza, costituisce, in conformità ai principi generali (art. 2935 c.c.), il giorno a partire dal quale, potendo i buoni in questione (salvo il rimborso anticipato) essere liquidati in capitali e interessi, comincia, appunto, a decorrere la prescrizione dei relativi diritti. 2.5. La sentenza impugnata, lì dove, a fronte della sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali (incontestatamente appartenenti alla serie AA1) in data 29/1/2001 e della loro scadenza al termine (come sopra inteso) del “sesto anno successivo” a quello (e cioè al giorno) della loro sottoscrizione, e cioè il 29/1/2007, ha escluso la maturazione della prescrizione decennale dei diritti delle istanti alla liquidazione di capitale e interessi sul rilievo che tali buoni sarebbero esigibili non dopo sei anni dall’emissione ma al termine del sesto anno successivo e, quindi, al 31/12/2007, si è posta contro i principi in precedenza espressi e si espone, dunque, alle censure correttamente svolte sul punto dalle ricorrenti. 3. Il ricorso dev’essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte d’appello di Torino che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
7 Ric. 2021 n. 30109, Sez. 1, PU del 1° giugno 2023 La Corte così provvede: accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte d’appello di Torino che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima