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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/02/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 5384 del 2023 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
(c.f ) nata a [...], il Parte_1 C.F._1
25.04.56, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Nachira (c.f ) C.F._2 presso il cui studio in Roma, Via Antonio Gramsci 7, è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Azzano, giusta procura generale alle liti per Notaio di Roma del Per_1
23.01.2023 Rep. n. 37590, ed elettivamente domiciliato in Napoli (NA), in Via de Gasperi
n. 55, presso l'Avvocatura INPS
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.9.2023, la ricorrente proponeva opposizione avverso la intimazione di pagamento n. 07120239018876889/000, del complessivo importo di € 7.613,36, fondata sugli avvisi di addebito: n 37120170010531361000 e n. 37120180004966106000, mai notificati e, in ogni caso, prescritti e, comunque non dovuti, come accertato da sentenza del Tribunale di Roma, passata in giudicato. Tanto premesso, dedotta la fondatezza della domanda, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento del ricorso, con ogni conseguente statuizione
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo la infondatezza del ricorso. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso, con ogni conseguenza di legge.
Letto l'art. 127 ter c.p.c., all'esito dello scambio di note e conclusioni, la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c.
**********
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Invero, l' INPS ha dedotto che, in esecuzione della sentenza n° 7993/2021 del
Tribunale di Roma, che aveva disposto la cancellazione della ricorrente all' 1.01.2016, nonchè videata dell'avvenuta cancellazione (all.ti nn. 6 e 7) e, solo limitatamente ai contributi anno 2016 e fino a maggio 2017, chiede che il Giudice dichiari cessata materia del contendere.
1 Ebbene, gli avvisi azionati recuperano contributi anni 2016 e 2017 e, pertanto, non sono, in ogni caso, dovuti, proprio in forza della sentenza prodotta in atti.
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, rilevato che risulta documentato l'intervenuto sgravo degli avvisi oggetto di causa e che parte istante ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. note di udienza depositate dalla ricorrente in data 9.1.2025), deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Ebbene, rilevato che, con sentenza n. 7993/2021 del 6.10.2021, passata in giudicato, il
Tribunale di Roma Sezione Lavoro ordinava all'Inps di cancellare la ricorrente dalla gestione commercianti dall' 1.01.2016 e dunque, che i crediti di cui agli avvisi impugnati
(relativi agli anni 2016 e 2017) non erano, in ogni caso, dovuti, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l'INPS al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in €
2.540, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Torre Annunziata, 7.2.2025
Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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