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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 10/12/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2045/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
VO IL
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2045/2024 tra
Oggi 10 dicembre 2025, innanzi al dott. Teodora Ferrante, sono comparsi:
Per il ricorrente l'avv. Di Berardino si riporta al ricorso e alla ctu e ne chiede l'accoglimento. Per l'Inail l'Avv De Marzo impugna e contesta la ctu e ne chiede il rinnovo, in subordine chiede la compensazione parziale delle spese.
Il Giudice Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi. All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti. Chiuso alle h. 15,30
Il Giudice
dott.Teodora Ferrante
N Sentenza Fasc. n. 2045/2024
Cron.n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Il Giudice– dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 10.12.2025
PROMOSSO DA
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente Parte_1 tra loro, dall'Avv. Edoardo Diligenti e dall'Avv. Giulio Cesare Augusto Di Berardino elettivamente domiciliato presso e nello studio di quest'ultimo in Pescara alla Via Falcone e Borsellino, 6 con procura allegata al ricorso
C O N T R O
INAIL, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio di Avvocatura della locale sede di Pescara, rappresentato e difeso dall'Avv. P. P. Di Gregorio e Avv. M. De Marzo in virtù di procura generale alle liti.
OGGETTO: INDENNIZZO DA MALATTIA PROFESSIONALE CONCLUSIONI: come da verbale del
4.12.2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.11.2024 il ricorrente in epigrafe, esponeva che in data 25/07/2023, aveva inoltrato all'INAIL - sede di Pescara - istanza di indennizzo per malattia professionale (Epicondilite bilaterale;
Epitrocleite;
Tendinopatia delle spalle bilaterale;
Ernia discale), contratta a causa e nell'esercizio della sua abituale attività di coltivatore diretto-agricoltore dal 1958; domanda che l'Istituto respingeva per assenza di nesso causale.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che il riconoscimento della denunciata tecnopatia fosse accertata in giudizio e fosse, altresì, disposta l'unificazione con il preesistente danno biologico lavorativo già riconosciuto (14%) con conseguente condanna dell'INAIL a corrispondergli i benefici di legge.
L'Ente convenuto, nel costituirsi in giudizio, resisteva alla domanda. Quindi espletata una consulenza tecnica d'ufficio, la controversia era decisa come da dispositivo in atti, con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza.
Nel merito il consulente tecnico d'ufficio, sulla scorta della documentazione in atti, nonché di diretti e specifici accertamenti, tenendo anche adeguatamente conto degli elementi indicati dalla stessa parte attrice, ha accertato che il ricorrente è affetto da “è affetto da “Tendinopatia delle spalle e da Epicondilitee epitrocleite” patologie di natura professionale tenuto conto della attività lavorativa, svolta per oltre 40 anni, che ha determinato un sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, richiedendo movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue e impegno di forza ed in assenza di altre cause extra-lavorative responsabili di per sé stesse dell'insorgenza della patologie denunciata
Il ctu ha quantificato il danno biologico della tendinopatia delle spalle nella misura del 2% (due per cento) e nella misura del 3%. il relativo danno derivante dalla epicondilite con danno biologico complessivo quantificabile in misura del 5% (cinque per cento) e considerata la preesistenza del 14%, ne ha determinato il danno biologico complessivo in misura del 18% (diciotto per cento).
Riguardo alla patologia “protrusioni discali multiple con compressione del sacco durale”, ha rilevato che la RMN del giugno 2022 ha evidenziato “diffusi fenomeni degenerativi disco-somatici ed interapofisari di grado moderato, degenerazione del disco L5-S1, L3-L4 e L4-L5 con protrusione discale circonferenziale” e che tale dato sia compatibile con i fisiologici processi degenerativi rachidei legati all'età del Periziando escludendo la sussistenza del nesso di causalità con l'attività lavorativa svolta, che avrebbe determinato alterazioni ben più rilevanti.
Ritiene il giudicante di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito, apparendo esse sorrette da approfondita indagine ed esauriente motivazione. La domanda va dunque accolta, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo.
Le spese del giudizio vanno compensate nella misura di un quarto in ragione del parziale accoglimento della domanda.
P. Q. M.
Così provvede: dichiara che il ricorrente è affetto da “Tendinopatia delle spalle” con danno biologico quantificabile in misura del 2%
(due per cento) e da Epicondilite ed epitrocleite con un danno biologico quantificabile in misura del 3% (tre per cento).
Il danno biologico complessivo è quantificabile in misura del 5% (cinque per cento) e considerata la preesistenza del
14%, il danno biologico complessivo è valutabile in misura del 18% (diciotto per cento).
Condanna l'INAIL a corrispondergli la relativa rendita al grado complessivo di integrità psicofisica pari al 18% a decorrere dalla data della domanda amministrativa, con gli interessi come per legge sul credito maturato.
Condanna l'INAIL a rifondere al ricorrente le spese del giudizio che liquida in euro 1.725,000, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore degli Avv. ti Edoardo Diligenti e Giulio Cesare Augusto Di Berardino, antistatari.
Così deciso in Pescara il 10.12.2025.
IL G.O.P.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
VO IL
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2045/2024 tra
Oggi 10 dicembre 2025, innanzi al dott. Teodora Ferrante, sono comparsi:
Per il ricorrente l'avv. Di Berardino si riporta al ricorso e alla ctu e ne chiede l'accoglimento. Per l'Inail l'Avv De Marzo impugna e contesta la ctu e ne chiede il rinnovo, in subordine chiede la compensazione parziale delle spese.
Il Giudice Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi. All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti. Chiuso alle h. 15,30
Il Giudice
dott.Teodora Ferrante
N Sentenza Fasc. n. 2045/2024
Cron.n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Il Giudice– dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 10.12.2025
PROMOSSO DA
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente Parte_1 tra loro, dall'Avv. Edoardo Diligenti e dall'Avv. Giulio Cesare Augusto Di Berardino elettivamente domiciliato presso e nello studio di quest'ultimo in Pescara alla Via Falcone e Borsellino, 6 con procura allegata al ricorso
C O N T R O
INAIL, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio di Avvocatura della locale sede di Pescara, rappresentato e difeso dall'Avv. P. P. Di Gregorio e Avv. M. De Marzo in virtù di procura generale alle liti.
OGGETTO: INDENNIZZO DA MALATTIA PROFESSIONALE CONCLUSIONI: come da verbale del
4.12.2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.11.2024 il ricorrente in epigrafe, esponeva che in data 25/07/2023, aveva inoltrato all'INAIL - sede di Pescara - istanza di indennizzo per malattia professionale (Epicondilite bilaterale;
Epitrocleite;
Tendinopatia delle spalle bilaterale;
Ernia discale), contratta a causa e nell'esercizio della sua abituale attività di coltivatore diretto-agricoltore dal 1958; domanda che l'Istituto respingeva per assenza di nesso causale.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che il riconoscimento della denunciata tecnopatia fosse accertata in giudizio e fosse, altresì, disposta l'unificazione con il preesistente danno biologico lavorativo già riconosciuto (14%) con conseguente condanna dell'INAIL a corrispondergli i benefici di legge.
L'Ente convenuto, nel costituirsi in giudizio, resisteva alla domanda. Quindi espletata una consulenza tecnica d'ufficio, la controversia era decisa come da dispositivo in atti, con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza.
Nel merito il consulente tecnico d'ufficio, sulla scorta della documentazione in atti, nonché di diretti e specifici accertamenti, tenendo anche adeguatamente conto degli elementi indicati dalla stessa parte attrice, ha accertato che il ricorrente è affetto da “è affetto da “Tendinopatia delle spalle e da Epicondilitee epitrocleite” patologie di natura professionale tenuto conto della attività lavorativa, svolta per oltre 40 anni, che ha determinato un sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, richiedendo movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue e impegno di forza ed in assenza di altre cause extra-lavorative responsabili di per sé stesse dell'insorgenza della patologie denunciata
Il ctu ha quantificato il danno biologico della tendinopatia delle spalle nella misura del 2% (due per cento) e nella misura del 3%. il relativo danno derivante dalla epicondilite con danno biologico complessivo quantificabile in misura del 5% (cinque per cento) e considerata la preesistenza del 14%, ne ha determinato il danno biologico complessivo in misura del 18% (diciotto per cento).
Riguardo alla patologia “protrusioni discali multiple con compressione del sacco durale”, ha rilevato che la RMN del giugno 2022 ha evidenziato “diffusi fenomeni degenerativi disco-somatici ed interapofisari di grado moderato, degenerazione del disco L5-S1, L3-L4 e L4-L5 con protrusione discale circonferenziale” e che tale dato sia compatibile con i fisiologici processi degenerativi rachidei legati all'età del Periziando escludendo la sussistenza del nesso di causalità con l'attività lavorativa svolta, che avrebbe determinato alterazioni ben più rilevanti.
Ritiene il giudicante di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito, apparendo esse sorrette da approfondita indagine ed esauriente motivazione. La domanda va dunque accolta, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo.
Le spese del giudizio vanno compensate nella misura di un quarto in ragione del parziale accoglimento della domanda.
P. Q. M.
Così provvede: dichiara che il ricorrente è affetto da “Tendinopatia delle spalle” con danno biologico quantificabile in misura del 2%
(due per cento) e da Epicondilite ed epitrocleite con un danno biologico quantificabile in misura del 3% (tre per cento).
Il danno biologico complessivo è quantificabile in misura del 5% (cinque per cento) e considerata la preesistenza del
14%, il danno biologico complessivo è valutabile in misura del 18% (diciotto per cento).
Condanna l'INAIL a corrispondergli la relativa rendita al grado complessivo di integrità psicofisica pari al 18% a decorrere dalla data della domanda amministrativa, con gli interessi come per legge sul credito maturato.
Condanna l'INAIL a rifondere al ricorrente le spese del giudizio che liquida in euro 1.725,000, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore degli Avv. ti Edoardo Diligenti e Giulio Cesare Augusto Di Berardino, antistatari.
Così deciso in Pescara il 10.12.2025.
IL G.O.P.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)