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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/12/2024, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8712 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Franca Boi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Franca Boi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 07/06/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Campagnola Cremasca, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Pag. 1 di 4 Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
Gli stessi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per ottenere i documenti necessari per un eventuale espatrio per motivi turistici e lavorativi.
2) La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori ed avrà lo stesso Per_1 domicilio e residenza anagrafica della madre, a Milano.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente per le decisioni di maggior interesse per la figlia (in particolare quelle concernenti l'istruzione, le cure mediche, i viaggi, lo sport, il cambio di domicilio o residenza etc.) mentre la eserciteranno disgiuntamente per le decisioni di ordinaria amministrazione da assumere nei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Al fine di continuare a garantire la presenza significativa di entrambi i genitori nella vita della figlia la stessa, in base ai suoi desideri e preminenti esigenze, continuerà a trascorrere gran parte del periodo estivo presso il padre così come adeguati periodi durante le vacanze natalizie, pasquali o altre festività come fatto in questi ultimi anni, così come il padre potrà, in base alle sue possibilità, recarsi periodicamente a Milano per trascorrere del tempo con la figlia, il tutto previ accordi con la sig.ra e compatibilmente con i desideri della minore. Pt_1
3) Poiché anche il figlio 18enne attualmente domiciliato presso il padre Per_2 nella casa coniugale, in ragione degli studi universitari che intende effettuare a
Milano, si trasferirà a vivere con la madre e la sorella a partire da settembre - ottobre 2025, le parti stabiliscono che fino a quando il ragazzo permarrà a vivere a Cagliari i genitori continueranno a provvedere ciascuno al figlio convivente concordando le eventuali spese straordinarie e non da affrontare insieme ma non sarà previsto nessun assegno da corrispondere all'altro genitore.
Dal momento in cui entrambi i figli saranno conviventi con la madre che provvederà alle loro esigenze di vita quotidiana, il sig. , a titolo di CP_1 contributo per il mantenimento dei figli, corrisponderà alla moglie separata con
Pag. 2 di 4 bonifico bancario entro il 5 di ogni mese l'assegno di € 400,00 (quattrocento) da aggiornare annualmente in base alle variazioni degli indici ISTAT.
L'Assegno Unico per i figli verrà richiesto ed attribuito in via esclusiva alla sig.ra . Pt_1
Al fine di continuare a gestire quanto più possibile direttamente i figli, responsabilizzandoli come avvenuto finora, entrambi i genitori provvederanno direttamente in base alle esigenze dei figli a sostenere delle spese ordinarie quali: abbigliamento, spese di socializzazione (previ accordi fra genitori anche erogando direttamente ai figli con carta ricaricabile gli importi necessari) spese per mezzi di trasporto, viaggi, ricariche telefoniche, etc.
Saranno altresì a carico di entrambi i genitori, per metà ciascuno, tutte le spese di istruzione (libri, tasse, eventuali ripetizioni, gite scolastiche etc.), quelle sanitarie (medicinali e visite specialistiche) e quelle sportive (retta e attrezzatura) che per quanto possibile dovranno essere preventivamente concordate così come quelle straordinarie eventualmente necessarie al fine di garantire ai figli adeguata formazione in base alle loro inclinazioni.
4) Al fine di addivenire ad una sistemazione transattiva e definitiva dei rapporti inter partes in relazione all'acquisto della casa coniugale a nome di entrambi i coniugi dell'immobile recentemente oggetto di piano casa a cura e spese del sig.
, i coniugi si obbligano: CP_1
a) la signora a trasferire al sig. , che ha manifestato l'intenzione di Pt_1 CP_1 accettare, la propria quota corrispondente al 50% pro indiviso della proprietà della casa coniugale nel comune di Cagliari, Via Bragadin n. 7/B acquistata con rogito dott. del 18/04/2003, rep. 40783, Persona_3 raccolta n. 19638, allora distinta al Catasto Urbano f. 6 mapp. 3871 sub. 3 e successivamente ampliata, a cura e spese del sig. , in forza di piano CP_1 casa presentato al Comune di Cagliari autorizzato con determinazione n. 380 del 21/01/2020 ed attualmente, a seguito delle variazioni catastali effettuate con i lavori di ampliamento, distinta al NCEU fg. 6 mapp. 3871 sub. 6
l'appartamento (rendita piano 451,90 Z C. 3 cat. A/3 cl. 3 vani 7, piano 1-2) e al Fg. 6 mapp. 3871 sub. 7 il posto auto pertinente (rendita 26,13 cat. C/6 cl
1 consistenza mq 11).
b) Correlativamente il sig. in esecuzione degli obblighi sopra richiamati, CP_1
a tacitazione di ogni diritto o pretesa della moglie sulla casa coniugale e in considerazione di quanto dallo stesso, in via esclusiva, anticipato per il piano casa ivi realizzato, si obbliga a corrispondere alla sig.ra , che accetta, Pt_1
l'importo di € 60.000 (sessantamila/00).
Tale importo verrà corrisposto ed accettato come segue: quanto ad € 10.000
(diecimila/00) al momento del rogito e il restante importo di € 50.000
(cinquantamila/00) in 5 ratei da € 10.000 (diecimila/00) ciascuno con scadenza entro il 31 dicembre di ogni anno (il primo entro il 31/12/2025 e per gli altri a seguire ogni anno con l'ultimo in scadenza il 31/12/2029).
Pag. 3 di 4 5) I coniugi si obbligano a formalizzare il trasferimento di cui sopra entro 60 giorni dal deposito della sentenza della separazione.
Gli stessi, fin d'ora, chiedono l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa prevista dall'art. 19 L. 74/87 specificando che l'accordo che precede costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
6) La casa coniugale viene assegnata al sig. con gli arredi e suppellettili CP_1 contenutivi, fatta eccezione per quelli di proprietà esclusiva della sig.ra o Pt_1 degli altri che la stessa preleverà previo accordo fra gli stessi coniugi.
7) L'autovettura targata FH 281 ED, attualmente in comodato d'uso al sig. , CP_1 verrà riconsegnata nel 2025 alla sig.ra che è intestataria del mezzo. Pt_1
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 12/12/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8712 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Franca Boi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Franca Boi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 07/06/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Campagnola Cremasca, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Pag. 1 di 4 Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
Gli stessi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per ottenere i documenti necessari per un eventuale espatrio per motivi turistici e lavorativi.
2) La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori ed avrà lo stesso Per_1 domicilio e residenza anagrafica della madre, a Milano.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente per le decisioni di maggior interesse per la figlia (in particolare quelle concernenti l'istruzione, le cure mediche, i viaggi, lo sport, il cambio di domicilio o residenza etc.) mentre la eserciteranno disgiuntamente per le decisioni di ordinaria amministrazione da assumere nei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Al fine di continuare a garantire la presenza significativa di entrambi i genitori nella vita della figlia la stessa, in base ai suoi desideri e preminenti esigenze, continuerà a trascorrere gran parte del periodo estivo presso il padre così come adeguati periodi durante le vacanze natalizie, pasquali o altre festività come fatto in questi ultimi anni, così come il padre potrà, in base alle sue possibilità, recarsi periodicamente a Milano per trascorrere del tempo con la figlia, il tutto previ accordi con la sig.ra e compatibilmente con i desideri della minore. Pt_1
3) Poiché anche il figlio 18enne attualmente domiciliato presso il padre Per_2 nella casa coniugale, in ragione degli studi universitari che intende effettuare a
Milano, si trasferirà a vivere con la madre e la sorella a partire da settembre - ottobre 2025, le parti stabiliscono che fino a quando il ragazzo permarrà a vivere a Cagliari i genitori continueranno a provvedere ciascuno al figlio convivente concordando le eventuali spese straordinarie e non da affrontare insieme ma non sarà previsto nessun assegno da corrispondere all'altro genitore.
Dal momento in cui entrambi i figli saranno conviventi con la madre che provvederà alle loro esigenze di vita quotidiana, il sig. , a titolo di CP_1 contributo per il mantenimento dei figli, corrisponderà alla moglie separata con
Pag. 2 di 4 bonifico bancario entro il 5 di ogni mese l'assegno di € 400,00 (quattrocento) da aggiornare annualmente in base alle variazioni degli indici ISTAT.
L'Assegno Unico per i figli verrà richiesto ed attribuito in via esclusiva alla sig.ra . Pt_1
Al fine di continuare a gestire quanto più possibile direttamente i figli, responsabilizzandoli come avvenuto finora, entrambi i genitori provvederanno direttamente in base alle esigenze dei figli a sostenere delle spese ordinarie quali: abbigliamento, spese di socializzazione (previ accordi fra genitori anche erogando direttamente ai figli con carta ricaricabile gli importi necessari) spese per mezzi di trasporto, viaggi, ricariche telefoniche, etc.
Saranno altresì a carico di entrambi i genitori, per metà ciascuno, tutte le spese di istruzione (libri, tasse, eventuali ripetizioni, gite scolastiche etc.), quelle sanitarie (medicinali e visite specialistiche) e quelle sportive (retta e attrezzatura) che per quanto possibile dovranno essere preventivamente concordate così come quelle straordinarie eventualmente necessarie al fine di garantire ai figli adeguata formazione in base alle loro inclinazioni.
4) Al fine di addivenire ad una sistemazione transattiva e definitiva dei rapporti inter partes in relazione all'acquisto della casa coniugale a nome di entrambi i coniugi dell'immobile recentemente oggetto di piano casa a cura e spese del sig.
, i coniugi si obbligano: CP_1
a) la signora a trasferire al sig. , che ha manifestato l'intenzione di Pt_1 CP_1 accettare, la propria quota corrispondente al 50% pro indiviso della proprietà della casa coniugale nel comune di Cagliari, Via Bragadin n. 7/B acquistata con rogito dott. del 18/04/2003, rep. 40783, Persona_3 raccolta n. 19638, allora distinta al Catasto Urbano f. 6 mapp. 3871 sub. 3 e successivamente ampliata, a cura e spese del sig. , in forza di piano CP_1 casa presentato al Comune di Cagliari autorizzato con determinazione n. 380 del 21/01/2020 ed attualmente, a seguito delle variazioni catastali effettuate con i lavori di ampliamento, distinta al NCEU fg. 6 mapp. 3871 sub. 6
l'appartamento (rendita piano 451,90 Z C. 3 cat. A/3 cl. 3 vani 7, piano 1-2) e al Fg. 6 mapp. 3871 sub. 7 il posto auto pertinente (rendita 26,13 cat. C/6 cl
1 consistenza mq 11).
b) Correlativamente il sig. in esecuzione degli obblighi sopra richiamati, CP_1
a tacitazione di ogni diritto o pretesa della moglie sulla casa coniugale e in considerazione di quanto dallo stesso, in via esclusiva, anticipato per il piano casa ivi realizzato, si obbliga a corrispondere alla sig.ra , che accetta, Pt_1
l'importo di € 60.000 (sessantamila/00).
Tale importo verrà corrisposto ed accettato come segue: quanto ad € 10.000
(diecimila/00) al momento del rogito e il restante importo di € 50.000
(cinquantamila/00) in 5 ratei da € 10.000 (diecimila/00) ciascuno con scadenza entro il 31 dicembre di ogni anno (il primo entro il 31/12/2025 e per gli altri a seguire ogni anno con l'ultimo in scadenza il 31/12/2029).
Pag. 3 di 4 5) I coniugi si obbligano a formalizzare il trasferimento di cui sopra entro 60 giorni dal deposito della sentenza della separazione.
Gli stessi, fin d'ora, chiedono l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa prevista dall'art. 19 L. 74/87 specificando che l'accordo che precede costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
6) La casa coniugale viene assegnata al sig. con gli arredi e suppellettili CP_1 contenutivi, fatta eccezione per quelli di proprietà esclusiva della sig.ra o Pt_1 degli altri che la stessa preleverà previo accordo fra gli stessi coniugi.
7) L'autovettura targata FH 281 ED, attualmente in comodato d'uso al sig. , CP_1 verrà riconsegnata nel 2025 alla sig.ra che è intestataria del mezzo. Pt_1
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 12/12/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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