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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/02/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA II sezione civile
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di RIASSUNZIONE ai sensi degli artt. 392 ss. c.p.c. e art. 622 c.p.p. iscritta al ruolo al n. 2215/2021 R.G., trattenuta in decisione il 3.10.2023 e promossa DA:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maffuccini Guido ed elett.te dom.to presso il suo Studio in Faenza. Riassumente
CONTRO e rappresentati e difesi Controparte_1 CP_2 dall'Avv. Bolognesi Dario ed elett.te dom.ti presso il suo Studio in Bologna. Resistenti
a seguito della sentenza n. 31535/2021 della Corte di Cassazione emessa il 2.7.2021.
Conclusioni delle parti: Le parti precisano le conclusioni come da note depositate per la relativa udienza. Motivi
-A seguito della sentenza n. 31535/2021 della Corte di Cassazione emessa in data 2.7.2021, il Parte_1
Parte_2 Parte_3
Parte_4
[...
, NONCHE' IN PROPRIO DEL SOCIO ACCOMANDATARIO Parte_4
CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 NONCHE' IN PROPRIO DEL SOCIO ACCOMANDATARIO D'
[...] CP_6
,
[...] Controparte_7 Controparte_8
conveniva in giudizio ex artt. 392 e Parte_5 ss. c.p.c. e 622 c.p.p. La Cassazione aveva annullato, agli effetti civili, la sentenza n. 3855/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Bologna il 14.6.2019 nei confronti di e , poiché il giudice d'appello CP_1 CP_2 aveva mancato di motivare in ordine al rilievo di responsabilità civile per bancarotta preferenziale dichiarata estinta per prescrizione, mancando inoltre di esaminare i motivi d'appello proposti con riguardo alla condotta contestata di bancarotta, nell'ambito della complessa vicenda processuale che vedeva coinvolti i coniugi e tratti a giudizio per CP_2 CP_1 plurime imputazioni in relazione alle operazioni e agli atti compiuti prima del fallimento delle società del “ . Parte_3 Il riassumente domandava quindi, in questa sede, che fosse dichiarata la responsabilità civile di e per i CP_1 CP_2 fatti in narrativa e, per l'effetto, che gli stessi fossero condannati in via solidale al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, quantificati nella somma di €700.000,00 o nella diversa somma di giustizia, anche da valutarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
-Si costituivano e contestando Controparte_9 CP_2 quanto sostenuto dalla controparte e chiedendo di rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto.
-La domanda della Curatela attrice è fondata per le ragioni che seguono. A)Pacificamente nella giurisprudenza della Suprema Corte, la azione della Curatela si radica quale conseguenza della sentenza n. 31535/21 della Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione del 02.07.21 con la quale, per quanto di interesse, era stata annullata agli effetti civili la sentenza n. 3855/19 della Corte di Appello di Bologna del 14.06.2019 resa nei confronti di e , odierni convenuti. Controparte_1 CP_2 Tale ultima sentenza, nel confermare la provvisionale di € 700.000,00 concessa in primo grado in favore del Parte_1 costituitosi parte civile, aveva però omesso – a giudizio della Suprema Corte – di motivare in ordine alla responsabilità civile in relazione ai fatti di reato per bancarotta, nel frattempo prescritti. In punto di fatto, i coniugi erano stati tratti Controparte_10 a giudizio (e condannati) innanzi al Tribunale di Forlì per una serie di imputazioni compendiate nella sentenza di primo grado prodotta in giudizio, nell'ambito di un vasto ed articolato processo per fatti di bancarotta, usura, falsi in bilancio, emersi a seguito degli accertamenti necessari e doverosi del Curatore del Fallimento del . Parte_3 La causa petendi della intrapresa azione si circoscrive soggettivamente ai fatti riguardanti le condotte dei soli e ascritti in concorso Controparte_1 CP_2 rispettivamente al capo E) ed al capo M) (come modificati all'udienza del 11.07.2012 allorquando il P.M. integrò la contestazione di bancarotta per distrazione con quella di bancarotta preferenziale), i quali a loro volta richiamavano i fatti di usura descritti al capo C) sottocapo b) del capo di imputazione. Orbene, riscontra questo Collegio come dagli accertamenti svolti dagli organi inquirenti, da un lato (N.R. del 12.10.2007, doc. 4), e dalla curatela fallimentare, dall'altro, segnatamente nelle Relazioni ex art. 33 L.F. del 11.11.2006 e del 30.09.2007, i cui esiti vennero poi correttamente veicolati nel processo tramite le deposizioni testimoniali (v. trascr. udienze del 29.02.2012 e del 18.04.2012, era infatti emerso che tra il Parte_6 operante nel settore immobiliare, ed Controparte_1 CP_2
e (c.d. “gruppo Aprigliano”, così definito
[...] Controparte_11 dallo stesso c.t. della difesa Dott. Poggiolini) vi era stato un consistente flusso di danaro che dal secondo finiva al primo per poi essere restituito, e tutto anche e soprattutto nel momento storico in cui il era in avanzato stato di Parte_3 difficoltà nell'adempiere ordinariamente alle proprie obbligazioni. Va osservato come circa la natura ovvero sul titolo delle elargizioni al Gruppo D'Elia, lo stesso nel Controparte_1 corso dell'esame reso all'udienza del 11.07.2012, disse che si trattava in massima parte di prestiti/finanziamenti (v. trascrizioni udienza del 11.07.2012), ed analoga natura era stata indicata sempre dal c.t. della difesa Dott. Poggiolini.
-B) Il primo thema che si pone è la costruzione del perimetro probatorio necessario e la verifica dell'assolvimento dell'onere probatorio da parte della Curatela attrice. In punto di diritto, rimane pacifico il principio affermato dalla Suprema Corte Secondo cui “nel giudizio di rinvio ex articolo 622 CP la Corte di appello competente per valore, cui la Cassazione abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, deve applicare le regole, processuali e probatorie proprie del processo civile, e conseguentemente adottare, in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento di danno, il criterio causale del “più probabile che non” e non quello penalistico dell'alto grado di probabilità logica e di credenza razionale” (Cass. 15859/19). Afferma la Suprema Corte come sul piano dogmatico il giudizio da riassumere ex articolo 392 e seguenti cpc sia un giudizio autonomo rispetto a quelli svoltosi in sede penale, che consente alle parti di introdurlo nelle forme civilistiche previste dall'articolo 392, nonché di allegare fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno diversi da quelli che integravano la fattispecie civile di reato in ordine alla quale si è svolto il processo penale. Sul piano probatorio ha chiarito pacificamente la Suprema Corte come nell'apprezzare integralmente l'istruzione probatoria compiuta in sede penale il collegio di merito in sede di rinvio
“possa porre a fondamento della propria decisione quale prova atipica -sia se raccolta in contraddittorio tra le stesse parti in virtù del principio dell'unità della giurisdizione (…)- sia allorquando il dibattimento sia mancato (…) per poi -in entrambi i casi- sottoporla a vaglio critico svincolato dalla valutazione fornita dal giudice penale, senza che rilevino le peculiari regole in materia di ammissione e di assunzione delle prove relative al diverso ambito penalistico nel quale sono state assunte - risultando il principio del libero convincimento, così inteso, in piena armonia con le implicazioni sottese al principio di parità che governa nel sistema processuale vigente i rapporti tra il processo penale e quello civile” (Cass.15859/19 cit.). Ora, nel corso dell'istruttoria dibattimentale vennero sentiti svariati testimoni e consulenti tecnici ed acquisiti centinaia di documenti e, da uno scrutinio rivisitato in questa sede, le prove avevano dimostrato e dimostrano, limitatamente ai fatti che qui interessano, che i due e , (oltre a CP_1 CP_2 CP_11
, la posizione del quale non interessa in questa sede se
[...] non per sottolineare quanto riportato dalla Curatela attrice, che costui era stato assolto in primo grado, ma dichiarato responsabile ai fini civili su appello della sola parte civile in secondo grado, -sentenza non impugnata) avevano avuto una fitta e consistente serie di rapporti economico-imprenditoriali con
[...]
e società allo stesso riferibili, tra cui, ad esempio Parte_1 non certamente esaustivo, la partecipazione di e CP_2
moglie del , quali socie-amministratrici CP_12 Pt_3 della oppure la partecipazione di Controparte_13 CP_2
e quali soci occulti, alla Passione
[...] Parte_1 Meridionale s.r.l. formalmente appartenente al solo CP_11
.
[...] Nell'ambito di tali rapporti, da quanto primariamente riferito dal Curatore nella Relazione ex art. 33 e corroborato da tutti gli elementi testimoniali, e avevano certamente CP_1 CP_2 ricevuto la restituzione dei prestiti/finanziamenti quando la situazione di dissesto del gruppo era conclamata, Pt_3 integrando così l'elemento oggettivo, e tale situazione era loro sicuramente nota, avendo anzi esercitato pressioni sul debitore affinchè rientrasse di quanto dovuto, integrando così anche l'elemento soggettivo. Quanto alle somme restituite dal di cui al capo C) Pt_3 sottocapo b) riprese al capo E) n. 2 (per e al capo M) CP_1 n. 2 (per ), frutto di usura, il Tribunale aveva condannato CP_2 gli imputati per bancarotta fraudolenta;
la Corte di Appello, invece, nel trattare il reato di usura, aveva sostanzialmente valutato che le restituzioni della provvista di cui ai capi di imputazione sopra indicati (id est quelle scaturite dal mutuo usurario) non costituivano bancarotta per distrazione, ma “al più il fatto poteva integrare un'ipotesi di bancarotta preferenziale, peraltro prescritta come le altre ipotesi contestate”. Ad ogni modo, la Corte dichiarava la prescrizione dei fatti qualificati già in primo grado come bancarotta preferenziale, con conferma della responsabilità ai soli fini civili, e l'assoluzione
“perché il fatto non sussiste” per i fatti qualificati dal giudice di prime cure come bancarotta fraudolenta. Poiché poi la “conferma nel resto” che si legge nel dispositivo, quindi anche della provvisionale di € 700.000,00, se era coerente con la dichiarazione di prescrizione della ipotesi meno grave di bancarotta per la quale evidentemente la responsabilità ai fini civili venne confermata, non era invece in risonanza con l'assoluzione della più grave ipotesi fallimentare per la quale, come visto, la Corte di Appello aveva mostrato di voler ricondurre anche quelle dazioni alla bancarotta preferenziale, senza ulteriori motivazioni, da ciò scaturiva inconfutabilmente l'annullamento da parte della Corte di Cassazione.
-C) Occorre in questa sede, pertanto, ripercorrere, in concreto, l'intera trama fattuale in sinossi con le fattispecie incriminatrici onde configurare, sul piano della domanda risarcitoria civile, l'integrazione dei fatti illeciti, provati e meritevoli di accoglimento. Sulla prova della conoscenza dello stato di insolvenza e del contributo causale per la violazione della par condicio gli stessi convenuti, nell'ambito della linea difensiva principale, ammettono come “fatto noto” che i medesimi abbiano concesso in prestito al somme di denaro “al fine di fornire un positivo contributo Pt_3 alla gestione unitaria del gruppo societario” e che gli scambi di denaro intercorsi altro non sarebbero che “normali rapporti di dare-avere”. Circa la qualifica valoriale del comportamento, che vorrebbe esser ricondotto in un alveo di “normalità”, certamente, nell'id quod plerumque accidit è abbastanza difficoltoso per l'interprete, con il comune strumento del senso dell'uomo comune “della strada”, ravvisare la “normalità” che la una impiegata in un CP_2 supermercato e l'Aprigliano, purtroppo un Ispettore Capo della Polizia di Stato, siano stati in grado, nel volgere di poco tempo, di prestare denaro per la cifra -non contestata- di € 588.240,00, a fronte di redditi dichiarati del tutto sproporzionati, e del fatto che entrambi non hanno mai spiegato da dove derivasse tanta disponibilità. Per quanto potrebbe servire il richiamo all'uso di strumenti giuridici, come l'aver evocato il principio dato dall'art. 1186 c.c., nell'ambito di una “normale diligenza” nell'aver richiesto le somme date in prestito, per cui non vi sarebbe alcuna prova dell'elemento oggettivo, ossia della istigazione o determinazione dei convenuti nei confronti del debitore. Dall'esame dell'insieme del materiale istruttorio penale emerge che, se da, un lato, il Curatore, sentito in dibattimento, aveva riferito che il gli aveva confidato che lo aveva Pt_3 CP_1 minacciato in particolare nell'episodio in cui gli avrebbe mostrato la rivoltella di servizio (a prescindere dal fatto che l'episodio non ha avuto un seguito penale), e dall'altro l'imputato, sempre in dibattimento, aveva sostenuto che le pressioni erano state solo verbali, supponendo che il Pt_3 avesse esagerato o anche mentito al Curatore nel corso della telefonata (dandosi per assolutamente accertato che la conversazione ci fu in quegli esatti termini riferiti dal Curatore), e supponendo anche che il D' abbia deposto Pt_3 veracemente in dibattimento, non danneggiando ed anzi aiutando così i coniugi , se ne dovrebbe dedurre anche sotto il CP_1 richiamato profilo del 1186 cc che il sarebbe credibile, Pt_3 per i convenuti, esattamente come quando aveva negato che i medesimi si fossero ingeriti nella gestione sociale come amministratori di fatto, laddove il avrebbe avuto Pt_3 certamente interesse ad affermare il contrario;
mentre non lo sarebbe più, invece, laddove dichiara che i “finanziatori” conoscevano perfettamente le gravissime difficoltà in cui si dibatteva il gruppo quando premevano per la restituzione. Pt_3 Anche la rilettura delle dichiarazioni reste dal teste-chiave la segretaria del consente di Testimone_1 Pt_3 ritenere attendibilmente e ragionevolmente espressa la percezione del teste di aver avuto cognizione del contesto in cui avvenivano i numerosi e fitti incontri tra il ed i coniugi Pt_3
. Controparte_10 La sola parte per c.d. deduttiva narrata dalla riguarda Tes_1 la quantificazione delle somme ricevute da e provenienti Pt_3 dai convenuti, alla cui consegna la teste non aveva mai assistito, rimanendo pienamente riscontrato da tutti gli elementi documentali e logico-fattuali tutto il corredo di circostanze tra cui l'incontro presso il legale di che portò alla formazione Pt_3 della scrittura del 05.07.2005. In detta occasione la vide gli assegni in mano ai Tes_1 creditori, la cui esistenza è stata negata da , smentito CP_1 dai rilievi e dagli accertamenti fatti dal Curatore, in forza dei quali è ragionevole dedurre che la realtà fosse molto più semplice e coerente con la fisionomia patrimoniale dei convenuti, ovvero che il , oramai disperato, nel velleitario tentativo di Pt_3 salvare la nave oramai piena di acqua, avesse accettato condizioni usurarie imposte dall' e dalla CP_1 CP_2 Del resto, anche i convenuti si sentivano alle strette, esercitando così una assillante pressione, potendo paventare, quali chirografari, il pericolo di non recuperare alcunchè nello stato passivo fallimentare.
-E) La domanda della curatela e inoltre fondata anche in punto di quantificazione dello scambio di denaro distrattivo oggetto del quantum risarcitorio. Occorre subito dire che la stessa difesa degli appellati ribadendo sostanzialmente in questa sede i profili argomentativi avanzati in sede penale, segnatamente la circostanza che i medesimi corrispondevano a titolo di finanziamento al la complessiva Pt_3 somma di euro 588.240,00 per poi il restituirne l'importo Pt_3 di euro 579.888,51, e ciò onde escludere nel processo penale la fattispecie incriminatrice dell'usura, viene nondimeno a rafforzare la principale tesi difensiva della curatela attrice. Invero, il dato perviene dal CT della difesa degli ex imputati, nel tentativo di dimostrare che era più il denaro prestato di quello restituito. In sede penale, la curatela oltre ad acquisire il dato, faceva Co altresì presente in sede di memoria ex art. 121 che il consulente di parte non aveva tenuto conto delle ulteriori somme versate dal , di cui oggettivamente ai due assegni di euro Pt_3 91.666,00 ricevuti ed incassati dal gruppo in CP_1 esecuzione nell'accordo di cui alla richiamata scrittura privata del 5 luglio 2005, oltre al terzo assegno di pari importo intestato alla che venne protestato e per il quale la CP_2 stessa si era insinuata nello stato passivo del fallimento, ciò riscontrato dalla documentazione acquisita, dall'esame dello stesso sulla circostanza che l'assegno in questione CP_1 negoziato da tale , un potenziale acquirente di uno Persona_1 degli immobili costruiti dal gruppo cui aveva Pt_3 CP_1 prestato soldi, era stata in parte trattenuta dal convenuto. In via pienamente condivisibile, pertanto, la curatela riprende l'accertamento e la affermazione del tribunale penale secondo cui
“siccome, tra l'altro, dal contenuto della scrittura privata 5.0 7.05 si evince che doveva avere euro 100.000, CP_2
euro 44.000, euro 56.000, la conclusione è CP_1 CP_11 che dei complessivi 183.332 portati dai due assegni, euro 118.332 sono stati incassati dal gruppo e devono essere CP_1 aggiunti ai 579.888,51 euro indicati dal dottor Poggiolini, per un totale di euro 698.220,51 pagati da ”. Pt_3 La negazione da parte del di avere assegni a garanzia CP_1 del sulle operazioni “che noi avevamo fatto” e Pt_3 strumentalmente fatta onde sostenere la tesi della totale ignoranza circa lo stato di insolvenza del debitore, avendo questi sostenuto che avrebbe appreso del dissesto del solo l'8 Pt_3 agosto 2006 a seguito dell'accesso dell'Ufficiale Giudiziario, rimane del tutto non credibile e destituita di ogni fondamento per le ragioni già puntualmente spiegate dal Tribunale.
e Sono risultati destinatari della gran parte CP_1 CP_2 dei pagamenti puntualmente elencati nei capi di imputazione, i quali transitavano sui conti intestati agli stessi o cointestati.
in particolare aveva precisa contezza delle risultanze dei CP_2 conti correnti e del fatto che gli assegni emessi dal Pt_3 rimanevano scoperti o protestati, e che emetteva altri Pt_3 titoli per sostituire quelli inevasi. Il profilo testè trattato è utile anche a corroborare sul piano probatorio oggettivo la circostanza della consegna a della CP_2 somma di euro 270.000 con assegno bancario del 30.5. 2005 a titolo di “restituzione del prestito perso e che la stessa mi ha fatto nel corso dello scorso anno e dell'attuale 2005 a più riprese”, assegno poi regolarmente girato ed incassato dalla beneficiaria e che fu richiamato, come da dichiarazione del e soprattutto Pt_3 documentata, perché semplicemente questi “non aveva la forza di pagarlo”. Analogamente per la sopravvissuta circostanza relativa all'assegno di euro 91.666, il cui titolo non fu pagato “perché non ce Pt_3 la faceva”. Pertanto, la quantificazione dell'importo dovuto a titolo restitutorio e risarcitorio e provato coincide con quella oggetto della pretesa della Curatela, per un totale di € 698.220,51. Al danno complessivamente liquidato in favore dell'appellante vanno aggiunti gli interessi legali sulla somma devalutata alla data dei pagamenti fatti nei confronti dei convenuti, e rivalutata di anno in anno sino alla data di deposito della sentenza, ed ulteriormente maggiorata di interessi legali, sino al saldo effettivo.
-Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: A)accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna e in solido tra loro al Controparte_1 CP_2 risarcimento dei danni nei confronti del FALLIMENTO attore quantificati nella somma di €698.220,51 oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data dei pagamenti fatti nei confronti dei convenuti, e rivalutata di anno in anno sino alla data di deposito della sentenza, ed ulteriormente maggiorata di interessi legali, sino al saldo effettivo;
B)condanna i convenuti in solido al rimborso delle spese in favore della parte attrice del presente giudizio che liquida in complessivi €29.193,00, oltre Iva e Cap ed accessori come per legge. Così deciso in Bologna il 14/1/25
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di RIASSUNZIONE ai sensi degli artt. 392 ss. c.p.c. e art. 622 c.p.p. iscritta al ruolo al n. 2215/2021 R.G., trattenuta in decisione il 3.10.2023 e promossa DA:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maffuccini Guido ed elett.te dom.to presso il suo Studio in Faenza. Riassumente
CONTRO e rappresentati e difesi Controparte_1 CP_2 dall'Avv. Bolognesi Dario ed elett.te dom.ti presso il suo Studio in Bologna. Resistenti
a seguito della sentenza n. 31535/2021 della Corte di Cassazione emessa il 2.7.2021.
Conclusioni delle parti: Le parti precisano le conclusioni come da note depositate per la relativa udienza. Motivi
-A seguito della sentenza n. 31535/2021 della Corte di Cassazione emessa in data 2.7.2021, il Parte_1
Parte_2 Parte_3
Parte_4
[...
, NONCHE' IN PROPRIO DEL SOCIO ACCOMANDATARIO Parte_4
CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 NONCHE' IN PROPRIO DEL SOCIO ACCOMANDATARIO D'
[...] CP_6
,
[...] Controparte_7 Controparte_8
conveniva in giudizio ex artt. 392 e Parte_5 ss. c.p.c. e 622 c.p.p. La Cassazione aveva annullato, agli effetti civili, la sentenza n. 3855/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Bologna il 14.6.2019 nei confronti di e , poiché il giudice d'appello CP_1 CP_2 aveva mancato di motivare in ordine al rilievo di responsabilità civile per bancarotta preferenziale dichiarata estinta per prescrizione, mancando inoltre di esaminare i motivi d'appello proposti con riguardo alla condotta contestata di bancarotta, nell'ambito della complessa vicenda processuale che vedeva coinvolti i coniugi e tratti a giudizio per CP_2 CP_1 plurime imputazioni in relazione alle operazioni e agli atti compiuti prima del fallimento delle società del “ . Parte_3 Il riassumente domandava quindi, in questa sede, che fosse dichiarata la responsabilità civile di e per i CP_1 CP_2 fatti in narrativa e, per l'effetto, che gli stessi fossero condannati in via solidale al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, quantificati nella somma di €700.000,00 o nella diversa somma di giustizia, anche da valutarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
-Si costituivano e contestando Controparte_9 CP_2 quanto sostenuto dalla controparte e chiedendo di rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto.
-La domanda della Curatela attrice è fondata per le ragioni che seguono. A)Pacificamente nella giurisprudenza della Suprema Corte, la azione della Curatela si radica quale conseguenza della sentenza n. 31535/21 della Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione del 02.07.21 con la quale, per quanto di interesse, era stata annullata agli effetti civili la sentenza n. 3855/19 della Corte di Appello di Bologna del 14.06.2019 resa nei confronti di e , odierni convenuti. Controparte_1 CP_2 Tale ultima sentenza, nel confermare la provvisionale di € 700.000,00 concessa in primo grado in favore del Parte_1 costituitosi parte civile, aveva però omesso – a giudizio della Suprema Corte – di motivare in ordine alla responsabilità civile in relazione ai fatti di reato per bancarotta, nel frattempo prescritti. In punto di fatto, i coniugi erano stati tratti Controparte_10 a giudizio (e condannati) innanzi al Tribunale di Forlì per una serie di imputazioni compendiate nella sentenza di primo grado prodotta in giudizio, nell'ambito di un vasto ed articolato processo per fatti di bancarotta, usura, falsi in bilancio, emersi a seguito degli accertamenti necessari e doverosi del Curatore del Fallimento del . Parte_3 La causa petendi della intrapresa azione si circoscrive soggettivamente ai fatti riguardanti le condotte dei soli e ascritti in concorso Controparte_1 CP_2 rispettivamente al capo E) ed al capo M) (come modificati all'udienza del 11.07.2012 allorquando il P.M. integrò la contestazione di bancarotta per distrazione con quella di bancarotta preferenziale), i quali a loro volta richiamavano i fatti di usura descritti al capo C) sottocapo b) del capo di imputazione. Orbene, riscontra questo Collegio come dagli accertamenti svolti dagli organi inquirenti, da un lato (N.R. del 12.10.2007, doc. 4), e dalla curatela fallimentare, dall'altro, segnatamente nelle Relazioni ex art. 33 L.F. del 11.11.2006 e del 30.09.2007, i cui esiti vennero poi correttamente veicolati nel processo tramite le deposizioni testimoniali (v. trascr. udienze del 29.02.2012 e del 18.04.2012, era infatti emerso che tra il Parte_6 operante nel settore immobiliare, ed Controparte_1 CP_2
e (c.d. “gruppo Aprigliano”, così definito
[...] Controparte_11 dallo stesso c.t. della difesa Dott. Poggiolini) vi era stato un consistente flusso di danaro che dal secondo finiva al primo per poi essere restituito, e tutto anche e soprattutto nel momento storico in cui il era in avanzato stato di Parte_3 difficoltà nell'adempiere ordinariamente alle proprie obbligazioni. Va osservato come circa la natura ovvero sul titolo delle elargizioni al Gruppo D'Elia, lo stesso nel Controparte_1 corso dell'esame reso all'udienza del 11.07.2012, disse che si trattava in massima parte di prestiti/finanziamenti (v. trascrizioni udienza del 11.07.2012), ed analoga natura era stata indicata sempre dal c.t. della difesa Dott. Poggiolini.
-B) Il primo thema che si pone è la costruzione del perimetro probatorio necessario e la verifica dell'assolvimento dell'onere probatorio da parte della Curatela attrice. In punto di diritto, rimane pacifico il principio affermato dalla Suprema Corte Secondo cui “nel giudizio di rinvio ex articolo 622 CP la Corte di appello competente per valore, cui la Cassazione abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, deve applicare le regole, processuali e probatorie proprie del processo civile, e conseguentemente adottare, in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento di danno, il criterio causale del “più probabile che non” e non quello penalistico dell'alto grado di probabilità logica e di credenza razionale” (Cass. 15859/19). Afferma la Suprema Corte come sul piano dogmatico il giudizio da riassumere ex articolo 392 e seguenti cpc sia un giudizio autonomo rispetto a quelli svoltosi in sede penale, che consente alle parti di introdurlo nelle forme civilistiche previste dall'articolo 392, nonché di allegare fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno diversi da quelli che integravano la fattispecie civile di reato in ordine alla quale si è svolto il processo penale. Sul piano probatorio ha chiarito pacificamente la Suprema Corte come nell'apprezzare integralmente l'istruzione probatoria compiuta in sede penale il collegio di merito in sede di rinvio
“possa porre a fondamento della propria decisione quale prova atipica -sia se raccolta in contraddittorio tra le stesse parti in virtù del principio dell'unità della giurisdizione (…)- sia allorquando il dibattimento sia mancato (…) per poi -in entrambi i casi- sottoporla a vaglio critico svincolato dalla valutazione fornita dal giudice penale, senza che rilevino le peculiari regole in materia di ammissione e di assunzione delle prove relative al diverso ambito penalistico nel quale sono state assunte - risultando il principio del libero convincimento, così inteso, in piena armonia con le implicazioni sottese al principio di parità che governa nel sistema processuale vigente i rapporti tra il processo penale e quello civile” (Cass.15859/19 cit.). Ora, nel corso dell'istruttoria dibattimentale vennero sentiti svariati testimoni e consulenti tecnici ed acquisiti centinaia di documenti e, da uno scrutinio rivisitato in questa sede, le prove avevano dimostrato e dimostrano, limitatamente ai fatti che qui interessano, che i due e , (oltre a CP_1 CP_2 CP_11
, la posizione del quale non interessa in questa sede se
[...] non per sottolineare quanto riportato dalla Curatela attrice, che costui era stato assolto in primo grado, ma dichiarato responsabile ai fini civili su appello della sola parte civile in secondo grado, -sentenza non impugnata) avevano avuto una fitta e consistente serie di rapporti economico-imprenditoriali con
[...]
e società allo stesso riferibili, tra cui, ad esempio Parte_1 non certamente esaustivo, la partecipazione di e CP_2
moglie del , quali socie-amministratrici CP_12 Pt_3 della oppure la partecipazione di Controparte_13 CP_2
e quali soci occulti, alla Passione
[...] Parte_1 Meridionale s.r.l. formalmente appartenente al solo CP_11
.
[...] Nell'ambito di tali rapporti, da quanto primariamente riferito dal Curatore nella Relazione ex art. 33 e corroborato da tutti gli elementi testimoniali, e avevano certamente CP_1 CP_2 ricevuto la restituzione dei prestiti/finanziamenti quando la situazione di dissesto del gruppo era conclamata, Pt_3 integrando così l'elemento oggettivo, e tale situazione era loro sicuramente nota, avendo anzi esercitato pressioni sul debitore affinchè rientrasse di quanto dovuto, integrando così anche l'elemento soggettivo. Quanto alle somme restituite dal di cui al capo C) Pt_3 sottocapo b) riprese al capo E) n. 2 (per e al capo M) CP_1 n. 2 (per ), frutto di usura, il Tribunale aveva condannato CP_2 gli imputati per bancarotta fraudolenta;
la Corte di Appello, invece, nel trattare il reato di usura, aveva sostanzialmente valutato che le restituzioni della provvista di cui ai capi di imputazione sopra indicati (id est quelle scaturite dal mutuo usurario) non costituivano bancarotta per distrazione, ma “al più il fatto poteva integrare un'ipotesi di bancarotta preferenziale, peraltro prescritta come le altre ipotesi contestate”. Ad ogni modo, la Corte dichiarava la prescrizione dei fatti qualificati già in primo grado come bancarotta preferenziale, con conferma della responsabilità ai soli fini civili, e l'assoluzione
“perché il fatto non sussiste” per i fatti qualificati dal giudice di prime cure come bancarotta fraudolenta. Poiché poi la “conferma nel resto” che si legge nel dispositivo, quindi anche della provvisionale di € 700.000,00, se era coerente con la dichiarazione di prescrizione della ipotesi meno grave di bancarotta per la quale evidentemente la responsabilità ai fini civili venne confermata, non era invece in risonanza con l'assoluzione della più grave ipotesi fallimentare per la quale, come visto, la Corte di Appello aveva mostrato di voler ricondurre anche quelle dazioni alla bancarotta preferenziale, senza ulteriori motivazioni, da ciò scaturiva inconfutabilmente l'annullamento da parte della Corte di Cassazione.
-C) Occorre in questa sede, pertanto, ripercorrere, in concreto, l'intera trama fattuale in sinossi con le fattispecie incriminatrici onde configurare, sul piano della domanda risarcitoria civile, l'integrazione dei fatti illeciti, provati e meritevoli di accoglimento. Sulla prova della conoscenza dello stato di insolvenza e del contributo causale per la violazione della par condicio gli stessi convenuti, nell'ambito della linea difensiva principale, ammettono come “fatto noto” che i medesimi abbiano concesso in prestito al somme di denaro “al fine di fornire un positivo contributo Pt_3 alla gestione unitaria del gruppo societario” e che gli scambi di denaro intercorsi altro non sarebbero che “normali rapporti di dare-avere”. Circa la qualifica valoriale del comportamento, che vorrebbe esser ricondotto in un alveo di “normalità”, certamente, nell'id quod plerumque accidit è abbastanza difficoltoso per l'interprete, con il comune strumento del senso dell'uomo comune “della strada”, ravvisare la “normalità” che la una impiegata in un CP_2 supermercato e l'Aprigliano, purtroppo un Ispettore Capo della Polizia di Stato, siano stati in grado, nel volgere di poco tempo, di prestare denaro per la cifra -non contestata- di € 588.240,00, a fronte di redditi dichiarati del tutto sproporzionati, e del fatto che entrambi non hanno mai spiegato da dove derivasse tanta disponibilità. Per quanto potrebbe servire il richiamo all'uso di strumenti giuridici, come l'aver evocato il principio dato dall'art. 1186 c.c., nell'ambito di una “normale diligenza” nell'aver richiesto le somme date in prestito, per cui non vi sarebbe alcuna prova dell'elemento oggettivo, ossia della istigazione o determinazione dei convenuti nei confronti del debitore. Dall'esame dell'insieme del materiale istruttorio penale emerge che, se da, un lato, il Curatore, sentito in dibattimento, aveva riferito che il gli aveva confidato che lo aveva Pt_3 CP_1 minacciato in particolare nell'episodio in cui gli avrebbe mostrato la rivoltella di servizio (a prescindere dal fatto che l'episodio non ha avuto un seguito penale), e dall'altro l'imputato, sempre in dibattimento, aveva sostenuto che le pressioni erano state solo verbali, supponendo che il Pt_3 avesse esagerato o anche mentito al Curatore nel corso della telefonata (dandosi per assolutamente accertato che la conversazione ci fu in quegli esatti termini riferiti dal Curatore), e supponendo anche che il D' abbia deposto Pt_3 veracemente in dibattimento, non danneggiando ed anzi aiutando così i coniugi , se ne dovrebbe dedurre anche sotto il CP_1 richiamato profilo del 1186 cc che il sarebbe credibile, Pt_3 per i convenuti, esattamente come quando aveva negato che i medesimi si fossero ingeriti nella gestione sociale come amministratori di fatto, laddove il avrebbe avuto Pt_3 certamente interesse ad affermare il contrario;
mentre non lo sarebbe più, invece, laddove dichiara che i “finanziatori” conoscevano perfettamente le gravissime difficoltà in cui si dibatteva il gruppo quando premevano per la restituzione. Pt_3 Anche la rilettura delle dichiarazioni reste dal teste-chiave la segretaria del consente di Testimone_1 Pt_3 ritenere attendibilmente e ragionevolmente espressa la percezione del teste di aver avuto cognizione del contesto in cui avvenivano i numerosi e fitti incontri tra il ed i coniugi Pt_3
. Controparte_10 La sola parte per c.d. deduttiva narrata dalla riguarda Tes_1 la quantificazione delle somme ricevute da e provenienti Pt_3 dai convenuti, alla cui consegna la teste non aveva mai assistito, rimanendo pienamente riscontrato da tutti gli elementi documentali e logico-fattuali tutto il corredo di circostanze tra cui l'incontro presso il legale di che portò alla formazione Pt_3 della scrittura del 05.07.2005. In detta occasione la vide gli assegni in mano ai Tes_1 creditori, la cui esistenza è stata negata da , smentito CP_1 dai rilievi e dagli accertamenti fatti dal Curatore, in forza dei quali è ragionevole dedurre che la realtà fosse molto più semplice e coerente con la fisionomia patrimoniale dei convenuti, ovvero che il , oramai disperato, nel velleitario tentativo di Pt_3 salvare la nave oramai piena di acqua, avesse accettato condizioni usurarie imposte dall' e dalla CP_1 CP_2 Del resto, anche i convenuti si sentivano alle strette, esercitando così una assillante pressione, potendo paventare, quali chirografari, il pericolo di non recuperare alcunchè nello stato passivo fallimentare.
-E) La domanda della curatela e inoltre fondata anche in punto di quantificazione dello scambio di denaro distrattivo oggetto del quantum risarcitorio. Occorre subito dire che la stessa difesa degli appellati ribadendo sostanzialmente in questa sede i profili argomentativi avanzati in sede penale, segnatamente la circostanza che i medesimi corrispondevano a titolo di finanziamento al la complessiva Pt_3 somma di euro 588.240,00 per poi il restituirne l'importo Pt_3 di euro 579.888,51, e ciò onde escludere nel processo penale la fattispecie incriminatrice dell'usura, viene nondimeno a rafforzare la principale tesi difensiva della curatela attrice. Invero, il dato perviene dal CT della difesa degli ex imputati, nel tentativo di dimostrare che era più il denaro prestato di quello restituito. In sede penale, la curatela oltre ad acquisire il dato, faceva Co altresì presente in sede di memoria ex art. 121 che il consulente di parte non aveva tenuto conto delle ulteriori somme versate dal , di cui oggettivamente ai due assegni di euro Pt_3 91.666,00 ricevuti ed incassati dal gruppo in CP_1 esecuzione nell'accordo di cui alla richiamata scrittura privata del 5 luglio 2005, oltre al terzo assegno di pari importo intestato alla che venne protestato e per il quale la CP_2 stessa si era insinuata nello stato passivo del fallimento, ciò riscontrato dalla documentazione acquisita, dall'esame dello stesso sulla circostanza che l'assegno in questione CP_1 negoziato da tale , un potenziale acquirente di uno Persona_1 degli immobili costruiti dal gruppo cui aveva Pt_3 CP_1 prestato soldi, era stata in parte trattenuta dal convenuto. In via pienamente condivisibile, pertanto, la curatela riprende l'accertamento e la affermazione del tribunale penale secondo cui
“siccome, tra l'altro, dal contenuto della scrittura privata 5.0 7.05 si evince che doveva avere euro 100.000, CP_2
euro 44.000, euro 56.000, la conclusione è CP_1 CP_11 che dei complessivi 183.332 portati dai due assegni, euro 118.332 sono stati incassati dal gruppo e devono essere CP_1 aggiunti ai 579.888,51 euro indicati dal dottor Poggiolini, per un totale di euro 698.220,51 pagati da ”. Pt_3 La negazione da parte del di avere assegni a garanzia CP_1 del sulle operazioni “che noi avevamo fatto” e Pt_3 strumentalmente fatta onde sostenere la tesi della totale ignoranza circa lo stato di insolvenza del debitore, avendo questi sostenuto che avrebbe appreso del dissesto del solo l'8 Pt_3 agosto 2006 a seguito dell'accesso dell'Ufficiale Giudiziario, rimane del tutto non credibile e destituita di ogni fondamento per le ragioni già puntualmente spiegate dal Tribunale.
e Sono risultati destinatari della gran parte CP_1 CP_2 dei pagamenti puntualmente elencati nei capi di imputazione, i quali transitavano sui conti intestati agli stessi o cointestati.
in particolare aveva precisa contezza delle risultanze dei CP_2 conti correnti e del fatto che gli assegni emessi dal Pt_3 rimanevano scoperti o protestati, e che emetteva altri Pt_3 titoli per sostituire quelli inevasi. Il profilo testè trattato è utile anche a corroborare sul piano probatorio oggettivo la circostanza della consegna a della CP_2 somma di euro 270.000 con assegno bancario del 30.5. 2005 a titolo di “restituzione del prestito perso e che la stessa mi ha fatto nel corso dello scorso anno e dell'attuale 2005 a più riprese”, assegno poi regolarmente girato ed incassato dalla beneficiaria e che fu richiamato, come da dichiarazione del e soprattutto Pt_3 documentata, perché semplicemente questi “non aveva la forza di pagarlo”. Analogamente per la sopravvissuta circostanza relativa all'assegno di euro 91.666, il cui titolo non fu pagato “perché non ce Pt_3 la faceva”. Pertanto, la quantificazione dell'importo dovuto a titolo restitutorio e risarcitorio e provato coincide con quella oggetto della pretesa della Curatela, per un totale di € 698.220,51. Al danno complessivamente liquidato in favore dell'appellante vanno aggiunti gli interessi legali sulla somma devalutata alla data dei pagamenti fatti nei confronti dei convenuti, e rivalutata di anno in anno sino alla data di deposito della sentenza, ed ulteriormente maggiorata di interessi legali, sino al saldo effettivo.
-Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: A)accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna e in solido tra loro al Controparte_1 CP_2 risarcimento dei danni nei confronti del FALLIMENTO attore quantificati nella somma di €698.220,51 oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data dei pagamenti fatti nei confronti dei convenuti, e rivalutata di anno in anno sino alla data di deposito della sentenza, ed ulteriormente maggiorata di interessi legali, sino al saldo effettivo;
B)condanna i convenuti in solido al rimborso delle spese in favore della parte attrice del presente giudizio che liquida in complessivi €29.193,00, oltre Iva e Cap ed accessori come per legge. Così deciso in Bologna il 14/1/25
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)