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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/01/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in persona del giudice unico dott.ssa
Valeria Ferraro, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6432/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi tra in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, assistito e difeso dall'Avv. CHIARIZIO
MARIA ANNUNZIATA, con la quale elettivamente domicilia in Palma
Campania, alla via Sediari 225, presso lo studio dell'Avv. DEL VECCHIO
ANGELO, intimante
e in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, assistito e difeso dall'Avv. NUNZIATA PAOLO, con il quale elettivamente domicilia in Nola, alla via San Paolo Belsito 79 intimata avente ad OGGETTO: intimazione di sfratto per morosità – uso diverso, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
Decisa all'udienza del 30.1.2025 ex art. 429, c.1, c.p.c., all'esito della cd. trattazione cartolare, con virtuale lettura del dispositivo in pubblica udienza all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito telematico della relativa motivazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno
2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo), con l'omissione di ogni questione ritenuta assorbita.
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, regolarmente notificato alla controparte, l'istante chiedeva concedersi l'ordinanza di rilascio degli immobili di sua proprietà, concessi in locazione alla ad uso commerciale, in Parte_2
considerazione della grave morosità di quest'ultima.
All'udienza del 20.09.2018 si costituiva la conduttrice, la quale si opponeva alla convalida di sfratto, in quanto inammissibile ed infondata.
Alla stessa udienza il locatore, dichiarando la persistenza della morosità, chiedeva emettersi ordinanza provvisoria di rilascio.
Questo Tribunale, con ordinanza del 05.10.2018, non convalidato l'intimato sfratto, previo mutamento del rito ed in accoglimento della relativa richiesta, ordinava a parte intimata di rilasciare gli immobili liberi da persone e cose entro e non oltre la data del 20.12.2018, fissando alle parti il termine per la presentazione della domanda di mediazione, e fissando, altresì, l'udienza del 19.11.2019 per la discussione della causa, nonché termini per il deposito delle rispettive memorie integrative.
Ebbene, nel corso del giudizio, parte attrice ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere “Essendo venuta meno la ragion d'essere sostanziale della lite, anche in punto di spese legali. Più precisamente,
pag. 2/4 nulla è più dovuto dalla intimata al Parte_1
in ordine alla morosità oggetto del presente giudizio, avendo ella
[...]
provveduto ad estinguere il predetto debito, seppur in ritardo, anche in ordine al rimborso delle spese legali alla locatrice, in virtù di un accordo transattivo sottoscritto tra le parti in data 10/12/2021”.
Ciò premesso, la presente controversia deve essere definita con l'adozione di una pronuncia di cessazione della materia del contendere, come del resto richiesto da parte attrice - pur nel silenzio di parte convenuta - ed imposto dal sopravvenuto disinteresse delle medesime ad una statuizione di merito, stante l'intervenuta definizione stragiudiziale della lite.
A tal proposito, deve darsi atto che il procuratore di parte resistente comunicava di aver rinunciato al mandato professionale, chiedendo ben cinque rinvii al fine di consentire la costituzione di nuovo difensore, mai peraltro avvenuta, ciò che indubbiamente impone e legittima la decisione nella odierna sede, non essendovi ostacoli normativi al riguardo.
Per quel che concerne, invece, il regolamento delle spese processuali, facendo riferimento alla riportata dichiarazione di parte attorea (che ha riferito di un accordo anche in ordine alle spese di lite, circostanza non contestata dalla convenuta), il Tribunale ritiene di doverne disporre l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nola, in data 30 gennaio 2025
pag. 3/4 Il Giudice
Dott. Valeria Ferraro
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in persona del giudice unico dott.ssa
Valeria Ferraro, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6432/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi tra in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, assistito e difeso dall'Avv. CHIARIZIO
MARIA ANNUNZIATA, con la quale elettivamente domicilia in Palma
Campania, alla via Sediari 225, presso lo studio dell'Avv. DEL VECCHIO
ANGELO, intimante
e in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, assistito e difeso dall'Avv. NUNZIATA PAOLO, con il quale elettivamente domicilia in Nola, alla via San Paolo Belsito 79 intimata avente ad OGGETTO: intimazione di sfratto per morosità – uso diverso, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
Decisa all'udienza del 30.1.2025 ex art. 429, c.1, c.p.c., all'esito della cd. trattazione cartolare, con virtuale lettura del dispositivo in pubblica udienza all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito telematico della relativa motivazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno
2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo), con l'omissione di ogni questione ritenuta assorbita.
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, regolarmente notificato alla controparte, l'istante chiedeva concedersi l'ordinanza di rilascio degli immobili di sua proprietà, concessi in locazione alla ad uso commerciale, in Parte_2
considerazione della grave morosità di quest'ultima.
All'udienza del 20.09.2018 si costituiva la conduttrice, la quale si opponeva alla convalida di sfratto, in quanto inammissibile ed infondata.
Alla stessa udienza il locatore, dichiarando la persistenza della morosità, chiedeva emettersi ordinanza provvisoria di rilascio.
Questo Tribunale, con ordinanza del 05.10.2018, non convalidato l'intimato sfratto, previo mutamento del rito ed in accoglimento della relativa richiesta, ordinava a parte intimata di rilasciare gli immobili liberi da persone e cose entro e non oltre la data del 20.12.2018, fissando alle parti il termine per la presentazione della domanda di mediazione, e fissando, altresì, l'udienza del 19.11.2019 per la discussione della causa, nonché termini per il deposito delle rispettive memorie integrative.
Ebbene, nel corso del giudizio, parte attrice ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere “Essendo venuta meno la ragion d'essere sostanziale della lite, anche in punto di spese legali. Più precisamente,
pag. 2/4 nulla è più dovuto dalla intimata al Parte_1
in ordine alla morosità oggetto del presente giudizio, avendo ella
[...]
provveduto ad estinguere il predetto debito, seppur in ritardo, anche in ordine al rimborso delle spese legali alla locatrice, in virtù di un accordo transattivo sottoscritto tra le parti in data 10/12/2021”.
Ciò premesso, la presente controversia deve essere definita con l'adozione di una pronuncia di cessazione della materia del contendere, come del resto richiesto da parte attrice - pur nel silenzio di parte convenuta - ed imposto dal sopravvenuto disinteresse delle medesime ad una statuizione di merito, stante l'intervenuta definizione stragiudiziale della lite.
A tal proposito, deve darsi atto che il procuratore di parte resistente comunicava di aver rinunciato al mandato professionale, chiedendo ben cinque rinvii al fine di consentire la costituzione di nuovo difensore, mai peraltro avvenuta, ciò che indubbiamente impone e legittima la decisione nella odierna sede, non essendovi ostacoli normativi al riguardo.
Per quel che concerne, invece, il regolamento delle spese processuali, facendo riferimento alla riportata dichiarazione di parte attorea (che ha riferito di un accordo anche in ordine alle spese di lite, circostanza non contestata dalla convenuta), il Tribunale ritiene di doverne disporre l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nola, in data 30 gennaio 2025
pag. 3/4 Il Giudice
Dott. Valeria Ferraro
pag. 4/4