Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 14/05/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 419/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione III Civile
Composto dai Magistrati:
Dott. ROSSELLA ATZENI Presidente
Dott. LAURA CASALE Consigliere
Dott. LUCIA FRANZESE Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da:
, rappresentato e difeso, disgiuntamente fra loro, dall'avv. Parte_1
Stefano Violi e dall'avv. Enrica Bernardini Email_1
), nel cui studio legale sito in Sarzana (SP) via Email_2
Ippolito Landinelli n. 5 elegge domicilio giusta procura in atti
-appellante-
- contro –
rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Gavioli Controparte_1
e dall'avv. Carlo Ispodamia Email_3
, con studio in Genova V.le Sauli n.5, presso i quali Email_4
elegge domicilio giusta procura in atti
- appellato-
CONCLUSIONI
Per l' Appellante :
“I procuratori dell'appellante sig. , giusta procura speciale contenuta Parte_1 in procura ad litem in atti, dichiarano di rinunciare a tutti gli effetti di Legge agli atti del procedimento rg. 419/2024”.
Per l'Appellata :
1/3
atti dichiarano di accettare la rinuncia agli atti, già depositata da parte avversa, e dichiarano altresì di rinunciare ad ogni effetto di Legge agli atti del procedimento n. Rg 419/2024”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione il sig. proponeva appello avverso la sentenza Parte_1
n.2404/2023 emessa in data 10.10.2023 e pubblicata in pari data dal Tribunale di Genova nel procedimento promosso nei confronti di , che così testualmente Controparte_1 disponeva:
” all'esito del procedimento semplificato ex art 281 sexies cpc:
1) rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
2) condanna a rifondere a le spese di lite che Parte_1 Controparte_1 liquida in €.7052,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa”.
La signora si costituiva nel presente grado e chiedeva il rigetto Controparte_1
dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
Con ordinanza del 27/9/2024 il Pres. Istruttore rinviava la causa all'udienza del
22/5/2025, anticipata al 6/3/2025. All'udienza del 6/3/2025 le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo e chiedevano un rinvio per la formalizzazione;
il Giudice
Istruttore rinviava l'udienza al 3/4/2025 e, a tale udienza, su istanza delle parti, rinviava la causa per gli stessi incombenti all'8/5/2025.
Con ordinanza del 6/10/2022 il Giudice Ausiliario, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti con cui la parte appellante rinunciava agli atti del giudizio e la parte appellata accettava la rinuncia della controparte e a sua volta rinunciava agli atti, tratteneva la causa a decisione, riservando di riferire al Collegio.
Va innanzitutto dichiarata l'estinzione del presente giudizio.
La rinunzia agli atti del giudizio è ammissibile anche in appello ai sensi degli artt. 359 e
306 c.p.c. Per avere efficacia estintiva del processo, essa deve essere accettata dalla parte costituita ( così Cass n. 12694/95) che abbia interesse alla prosecuzione del giudizio, nel senso che possa, dalla conclusione del giudizio, conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile.
Con riferimento al caso che ci occupa, non vi è dubbio che ricorrano i presupposti per dichiarare estinto il presente giudizio, in quanto la parte appellante Parte_1
, per il tramite dei suoi difensori muniti di apposita procura speciale, ha
[...]
2/3 dichiarato di rinunciare agli atti del presente giudizio RG 419/2024. I legali della parte appellata, anch'essi muniti di idonea procura speciale, hanno dichiarato, nelle note scritte ritualmente depositate, di accettare la rinuncia della parte appellante e di rinunciare a loro volta agli atti del presente giudizio RG 419/2024.
Avendo la parte appellante espressamente dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ed avendo l'appellata, espressamente ed incondizionatamente, accettato tale rinuncia, nonché rinunciato agli atti, così come previsto dal richiamato art. 306 c.p.c., deve dichiararsi l'estinzione del presente giudizio.
Le spese devono essere integralmente compensate tra le parti, stante la definizione del presente giudizio con un accordo conciliativo e la mancanza di domande sul punto.
Considerato che nessuna delle parti può ritenersi soccombente, le spese devono essere integralmente compensate ai sensi dell'art. 92 2^ comma c.p.c.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente deliberando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara estinto, per rinunzia agli atti di causa, il presente giudizio avente ad oggetto l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 2404/2023 del Tribunale di Genova, Parte_1 emessa in data 10/10/2023;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Genova 13/5/2025
Il Giudice Ausiliario est.
Dott. Lucia Franzese Il Presidente
dott. Rossella Atzeni
3/3