Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/06/2025, n. 2506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2506 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
RG 10008/2023 + 10157/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte al n. R.G. 10008 e 10157 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, aventi ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2615/23 emessa dal Giudice di Pace di IO (NA), Giudice Dott. Luigi D'Aniello, in data 5 luglio
2023, depositata in cancelleria in data 13 luglio 2023, a definizione del procedimento recante
RG 3060/2020, promossa da:
elettivamente domiciliato in Casoria (NA), alla via Armando Diaz n Parte_1
62, presso lo studio dell'Avvocato Ferdinando Del Prete, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
appellante
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Lanciano (CH) alla C/da Santa Giusta n. 98/A, presso lo studio dell'Avvocato
Annamaria D'Orazio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
appellante contro
, elettivamente domiciliata in IO (NA) alla Via Croce San Sossio Controparte_2
n. 25, presso lo studio dell'Avvocato Franco Capasso, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
appellata
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
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1. Con atto di appello (RG 10008/2023) ritualmente notificato alle controparti, Parte_1 ha proposto gravame avverso la sentenza n. 2615/23 emessa dal Giudice di Pace di
[...]
IO (NA), Giudice Dott. Luigi D'Aniello, in data 5 luglio 2023, depositata in cancelleria in data 13 luglio 2023, a definizione del procedimento recante RG 3060/2020, e ha chiesto la riforma della pronuncia, deducendo: error in iudicando - violazione e falsa applicazione art. 23 c.p.c. – art 20 c.p.c. e 1182 c.c. – difetto di motivazione;
error in procedendo – difetto di motivazione - difetto assoluto di istruttoria – violazione del contraddittorio.
Con separato atto di appello (RG 10157/2023) avverso la medesima sentenza del Giudice di
Pace di IO (NA), il ha chiesto la riforma della Controparte_1 pronuncia, deducendo: error in procedendo - mancata valutazione del criterio che individua il foro competente per territorio nelle cause condominiali art. 23 cpc - erronea applicazione dei criteri di cui all'art. 20 cpc e 1182 c.c.; error in procedendo - difetto assoluto della fase istruttoria - violazione del contraddittorio - difetto di motivazione;
error in procedendo - violazione del contraddittorio - mancata autorizzazione alla chiamata in garanzia;
error in iudicando - difetto di motivazione - illogicità della motivazione;
error in iudicando - erronea applicazione dell'art. 276 c.p.c. - motivazione illogica (paragrafo 1 della pag. 2 della sentenza
– decisione basata sull'applicazione del principio della "cd ragione più liquida ex art. 276 c.p.c.); error in iudicando: "verifica dell'avvenuta mediazione obbligatoria ex d.lgs. n.28/2010"
(paragrafo 3 della pag. 4 della sentenza.) – indennizzo ex art. 96 c.p.c. (paragrafo 4 della pag.7 della sentenza) - illogicità della motivazione.
Si è costituita in entrambi i giudizi l'appellata, che ha resistito agli appelli chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Riuniti i due giudizi con provvedimento del 29.2.2024, sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza con provvedimento del 14.4.2024, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per conclusioni.
A seguito di trattazione scritta, con provvedimento del 18.4.2025, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini per gli scritti conclusionali.
2. Gli appelli sono fondati e vanno, pertanto, accolti.
Assume carattere dirimente al riguardo la fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di Pace adito sollevata dagli appellanti tempestivamente sin dalla costituzione in primo grado, riproposta con i motivi di appello, e che risulta correttamente formulata con rimando ai diversi criteri di collegamento applicabili al caso.
Pag. 2 di 4 Invero, l'appellata, con l'atto di citazione in primo grado, ha introdotto una causa condominiale, avendo avanzato domanda di risarcimento del danno, patrimoniale e non, per infiltrazioni d'acqua asseritamente provenienti da tubature idriche comuni.
Pertanto, trova applicazione alla fattispecie l'art. 23 c.p.c. (Forum rei sitae), in base al quale il foro per le cause aventi ad oggetto le questioni condominiali sono di competenza del giudice del luogo ove si trovano i beni comuni. Trattasi di foro speciale esclusivo che si applica anche ai giudizi attinenti all'uso e al godimento delle cose comuni, rientrandovi anche le domande di risarcimento danni da infiltrazioni (Cass. Civ. Sez. VI n. 3930/2023: «L'ambito di applicazione dell'art. 23 c. p.c. - che prevede, per le cause tra condomini, il foro speciale esclusivo del giudice del luogo in cui si trova l'immobile condominiale - non è limitato alle liti tra singoli condomini attinenti ai rapporti giuridici derivanti dalla proprietà delle parti comuni dell'edificio o dall'uso e godimento delle stesse, rientrandovi anche la domanda di risarcimento del danno da infiltrazioni provenienti dalla proprietà esclusiva di altro condomino.»). Essendo un foro speciale esso è altresì esclusivo, potendo essere derogato solo su accordo tra le parti, accordo che nel caso specifico non è stato provato dall'appellata (Cass. Civ. Sez. VI n.
17130/2015).
Atteso dunque che i beni comuni si trovano a Pizzoferrato (CH), va dichiarata l'incompetenza del Giudice di Pace di IO (NA) a conoscere della controversia.
Peraltro, l'appello risulta pienamente ammissibile, considerato che il motivo in questione è stato formulato unitamente a deduzioni di merito che hanno messo in evidenza le ritenute criticità della pronuncia di primo grado, tenuto conto altresì dei principi più volte affermati in materia dalla Suprema Corte di Cassazione.
Sul punto, è stato infatti chiarito che «Ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo giudice, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado - davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo il caso in cui il giudice di appello coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto.» (Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 13439 del 01/07/2020; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22958 del 12/11/2010; ma anche
Pag. 3 di 4 Corte d'Appello di Napoli n. 2232/2022 pubblicata il 20.5.2022, con ampia motivazione ricostruttiva della giurisprudenza formatasi in materia, sull'assunto che nel caso di erronea affermazione della propria competenza da parte del giudice di prime cure non trattasi di rimessione della causa al primo giudice, bensì di riassunzione della causa dinanzi al giudice competente).
Ogni ulteriore questione risulta assorbita.
3. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al DM 55/2014 applicabili tenuto conto del disputandum, ridotti del 50 % per la non particolare complessità della questione giuridica trattata, esclusa la fase istruttoria non espletata.
Non si ravvisa invero una chiara adesione all'eccezione di incompetenza territoriale da parte dell'appellata che possa giustificare la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della resistenza spiegata nei confronti degli appelli, anche relativamente alla eccepita incompetenza,
e subordinando la propria adesione all'eccezione soltanto alla ritenuta infondatezza da parte del giudicante delle proprie tesi difensive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza n.
2615/23 emessa dal Giudice di Pace di IO (NA), Giudice Dott. Luigi D'Aniello, in data 5 luglio 2023, depositata in cancelleria in data 13 luglio 2023, a definizione del procedimento recante RG 3060/2020, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie gli appelli e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 2615/23 emessa dal Giudice di Pace di IO (NA), Giudice Dott. Luigi D'Aniello, in data 5 luglio 2023, depositata in cancelleria in data 13 luglio 2023, a definizione del procedimento recante RG 3060/2020, dichiara l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di IO (NA) in favore del Giudice di Pace di Lanciano (CH);
2) condanna al pagamento in favore di e Controparte_2 Parte_1 delle spese di lite per il doppio grado di giudizio, che si Controparte_1 liquidano per ciascuno degli appellanti in complessivi euro 1.307,00 per compensi ed euro 174,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettario al 15 %, IVA e C.p.a. come per legge, con attribuzione in favore dell'Avvocato Ferdinando Del Prete dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, il 28.6.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
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