CASS
Sentenza 4 aprile 2023
Sentenza 4 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/04/2023, n. 9264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9264 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28077/2020 R.G. proposto da: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del l.r. pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRATILO DI ATENE 31, presso lo studio dell’avvocato VIZZONE DOMENICO ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAMERIERI FAUSTO ([...]) -ricorrente- contro MARINA GENOVA AEROPORTO SRL, in persona del l.r. pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO, 7, presso lo studio dell’avvocato CARLEVARO ANSELMO ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALVATICO ENRICO ([...]) Civile Sent. Sez. 3 Num. 9264 Anno 2023 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: ROSSETTI MARCO Data pubblicazione: 04/04/2023 2 di 9 -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 163/2020 depositata il 07/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal Consigliere MARCO ROSSETTI. FATTI DI CAUSA 1. Il 4 ottobre 2010 il quartiere di Sestri Ponente, nella città di VA, venne interessato da un violento temporale che provocò l’esondazione del torrente Chiaravagna. Le acque del torrente riversarono nel mare antistante una ingente quantità di terra e detriti. Tale evento rese inagibile un approdo turistico per la nautica da diporto, concesso in gestione dalle competenti autorità alla società RI VA Aeroporto s.r.l. (d’ora innanzi, per brevità, la “MGA”). 2. La MGA, avendo stipulato un contratto di assicurazione contro i danni, chiese al proprio assicuratore (la Milano Assicurazioni s.p.a., che in seguito muterà ragione sociale in UnipolSai Assicurazioni s.p.a.; d’ora innanzi, per brevità, sempre e comunque “la UnipolSai”) la rifusione delle spese sostenute per il ripristino delle infrastrutture danneggiate dall’alluvione e la ripulitura dei fondali dello specchio acqueo utilizzato come approdo. La UnipolSai rifiutò il pagamento dell’indennizzo sul presupposto che la spesa per la ripulitura dei fondali non formasse oggetto di copertura assicurativa. 3. La MGA, ritenendo illegittimo il suddetto rifiuto, nel 2013 convenne dinanzi al Tribunale di VA la UnipolSai, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 271.900 oltre accessori. La società assicuratrice si costituì reiterando l’eccezione di inoperatività della polizza. 3 di 9 4. Con sentenza 16 giugno 2015 n. 1924 il Tribunale di VA rigettò la domanda. Ritenne il Tribunale (secondo quanto riferisce la sentenza impugnata) che la polizza copriva i danni ai “fabbricati”, e che pertanto lo specchio acqueo non potesse farsi rientrare in tale previsione. La sentenza venne appellata dalla parte soccombente. 5. Con sentenza 7 febbraio 2020 n. 163 la Corte d’appello di VA accolse il gravame della MGA. Ritenne la Corte d’appello che: -) il contratto copriva i danni a “tutto quanto facente parte della concessione” demaniale di cui era titolare la MGA: e tale ampia previsione doveva ritenersi includere anche lo specchio acqueo;
-) tale conclusione le imposte sia dalla lettera del contratto (articolo 1362 c.c.) sia dal principio dell’interpretatio contra proferentem (articolo 1370 c.c.); -) il contratto non conteneva alcuna clausola che escludesse dalla indennizzabilità i danni ai fondali dello specchio acqueo;
in particolare il contratto escludeva i danni ad “argini, dighe, bacini artificiali, canali, eccetera”, ed in tali nozioni non poteva rientrare l’area marina destinata all’ormeggio dei natanti;
-) parimenti non poteva trovare applicazione la clausola che escludeva l’indennizzabilità dei danni “causati da inquinamento o contaminazione ambientale”, poiché nel caso di specie il danno fu causato da un evento atmosferico, e non da un fattore inquinante;
-) la misura del premio era elemento che non consentiva, di per sé, di desumere che i danni allo specchio acqueo non fossero stati coperti dalla polizza. 6. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla UnipolSai con ricorso fondato su tre motivi. Ha resistito con controricorso la MGA. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 4 di 9 1. Col primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione di cinque diverse norme del codice civile (articoli 1362, 1363, 1370, 1882, 1905 c.c.), nonché dell’articolo 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. Il motivo contiene plurime censure che possono essere così riassunte: -) la Corte d’appello è incorsa in un vizio logico, per avere dapprima esaminato il problema del riparto dell’onere della prova, e poi il problema della corretta interpretazione del contratto, mentre avrebbe dovuto procedere in senso opposto;
-) la Corte d’appello ha effettuato una “lettura parziale ed incoerente” del contratto, violando il principio per cui le clausole devono essere interpretate le une per mezzo delle altre;
sostiene che la descrizione del rischio faceva riferimento al “complesso demaniale comprensivo di fabbricati (…), il tutto costruito prevalentemente in materiali incombustibili”, e che tale previsione non consentiva di includere nell’oggetto dell’assicurazione i danni allo specchio acqueo;
-) la Corte d’appello ha violato il principio dell’interpretazione letterale, in quanto l’art. 1 delle condizioni generali di polizza, intitolato “oggetto dell’assicurazione”, stabiliva che oggetto della copertura era “tutto quanto costituisce lo stabilimento descritto”, e nel concetto di “stabilimento” non poteva farsi rientrare anche il mare;
-) la Corte d’appello ha violato l’articolo 1370 c.c., perché la chiara lettera del testo contrattuale non consentiva il ricorso al principio dell’interpretazione contro lo stipulatore;
in ogni caso la sentenza su questo punto non era motivata;
-) infine, la Corte d’appello avrebbe travisato il contenuto del contratto, traendo la dimostrazione della inclusione nella copertura assicurativa dei danni allo specchio acqueo dalla tabella che elencava le “partite assicurate”, dalle quali non era espressamente escluso il fondale marino;
osserva la società ricorrente che la mancata inclusione di tale voce nella suddetta tabella avrebbe dovuto portare ad una conclusione diametralmente opposta, e cioè alla impossibilità di includere tra i beni oggetto di copertura il suddetto fondale. 1.1. Il motivo è infondato. 5 di 9 Innanzitutto è infondata la censura di violazione dell’articolo 132 c.p.c., in quanto una sentenza può dirsi nulla per difetto di motivazione solo quando quest’ultima manchi del tutto, ovvero sia assolutamente incomprensibile (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Tuttavia né l’una, né l’altra di tali ipotesi ricorrono nel caso di specie. 1.2. In secondo luogo è inammissibile la censura di “illogicità della motivazione”, in quanto se è vero che la Corte d’appello si è lasciata andare ad una non necessaria digressione sul riparto dell’onere della prova, è altresì vero che la domanda è stata accolta non già applicando il principio di cui all’articolo 2697 c.c., ma sulla base della interpretazione dei patti contrattuali. Del resto i fatti posti a fondamento della domanda (l’esondazione, l’intorbidamento del fondale, i costi sostenuti dalla MGA per la ripulitura) non erano nemmeno in contestazione tra le parti, sicché la Corte territoriale non aveva bisogno di ricorrere al principio dell’onere della prova per dirimere la controversia. 1.3. Nella parte restante il motivo è inammissibile perché l’interpretazione del contratto adottata dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità soltanto quando la diversa interpretazione proposta dal ricorrente sia l’unica consentita dalle regole di ermeneutica contrattuale (ex multis, in tal senso, Sez. 3 - , Sentenza n. 28319 del 28/11/2017, Rv. 646649 – 01; Sez. 1 - , Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017; Sez. 1, Sentenza n. 6125 del 17/03/2014; Sez. 3, Sentenza n. 16254 del 25/09/2012; Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009, Rv. 610944 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 10131 del 02/05/2006, Rv. 589465 – 01). Non è questo il nostro caso, in quanto il contratto oggettivamente presentava elementi di ambiguità ed incertezza idonei a suscitare quanto meno il dubbio su quale fosse l’interpretazione corretta. E se una certa interpretazione è dubbia, ciò vuol dire che essa non è l’unica possibile;
e se non è l’unica possibile, l’avere optato per essa piuttosto che per un’altra non è scelta sindacabile in sede di legittimità. 6 di 9 2. Col secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 2697 c.c.. Deduce che il problema del riparto dell’onere della prova tra assicurato ed assicuratore è stato risolto dalla sentenza impugnata in modo difforme rispetto all’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità. Sostiene che, secondo tale orientamento, nelle controversie tra assicurato ed assicuratore non è onere di quest’ultimo provare che il sinistro non rientri nelle previsioni contrattuali, ma è onere del primo provare che vi rientri. 2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di decisività. Le regole sul riparto dell’onere della prova vengono in rilievo quando il giudice: a) per prendere la propria decisione deve accertare dei fatti;
b) non è possibile accertare questi fatti;
c) decide quindi la controversia addossando il rischio della mancata prova alla parte che ne era onerata. Nel presente giudizio, come già accennato, siamo totalmente al di fuori di queste ipotesi. Tutti i fatti posti a fondamento della domanda (l’alluvione, la stipula della polizza, le spese di ripristino, il contenuto letterale dei patti contrattuali) non hanno mai formato oggetto di contestazione fra le parti. Oggetto di contestazione era invece come si dovessero interpretare le clausole del contratto. Pertanto tutte le osservazioni svolte dalla Corte d’appello circa il riparto dell’onere della prova sono irrilevanti rispetto all’esito della lite. La Corte d’appello ha accolto la domanda dell’assicurato non già perché abbia ritenuto non assolto, da parte dell’assicuratore, l’onere della prova. L’ha accolta perché ha ritenuto che il contratto (il cui contenuto oggettivo non era in discussione) andasse interpretato in un modo piuttosto che in un altro. 3. Col terzo motivo la società ricorrente prospetta congiuntamente tre dei cinque vizi previsti dall’articolo 360 c.p.c.: sia la violazione di legge, sia la 7 di 9 nullità processuale, sia “il vizio motivazionale di cui all’articolo 360, n. 5, c.p.c.” (norma, quest’ultima, che come noto ormai da dieci anni non consente più di censurare in sede di legittimità il vizio di motivazione). Al di là di tali riferimenti normativi, nell’illustrazione del motivo sono ravvisabili tre distinte censure. Alle pagine 29-31 la società ricorrente ripropone le censure già illustrate nei precedenti motivi di ricorso: l’erronea interpretazione del contratto e la violazione delle regole sul riparto dell’onere della prova. Conclude affermando che la Corte d’appello sarebbe incorsa in “mancanza di motivazione sul fatto decisivo che il testo della polizza invocata non consente di ritenere che lo specchio acqueo sia oggetto di copertura assicurativa”. 3.1. Tutte queste censure sono assorbite dalle osservazioni già svolte in precedenza. La censura prospettata ai sensi dell’articolo 360, n. 5, c.p.c. è invece inammissibile, dal momento che dopo la novella dell’art. 360 n. 5 c.p.c., resta esclusa ai fini del ricorso per cassazione “qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). 3.2. Con una seconda censura (pp. 31-33 del ricorso) la UnipolSai sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che i danni patiti dalla MGA non rientrassero nella previsione contrattuale che escludeva dall’indennizzabilità i danni provocati “da inquinamento o contaminazione”. Sostiene che tale decisione sarebbe erronea perché la MGA, allorché denunciò per iscritto il sinistro al proprio assicuratore, fece espresso riferimento allo “sversamento in mare di rifiuti di ogni tipo provenienti da fiumi e torrenti circostanti”. 3.3. Anche questa censura è inammissibile, perché investe l’interpretazione del contratto. In ogni caso il motivo è anche infondato: infatti nella lingua italiana un’alluvione è un’alluvione, e un inquinamento è un inquinamento. 8 di 9 La prima è un fatto naturale e non comporta di per sé l’avvelenamento di aria, acqua o suolo;
il secondo è un fatto causato dall’uomo, e comporta di per sé l’avvelenamento di aria, acqua o suolo. Infine, il motivo trascura una elementare regola di causalità: se l’alluvione, per la propria forza erompente, dovesse provocare rotture o guasti di impianti che, a loro volta, dovessero determinare l’inquinamento di acque, aria o suolo, la causa del danno per i fini assicurativi resterebbe pur sempre l’alluvione, in quanto antecedente causale senza il quale il danno non si sarebbe verificato. 3.4. Con un’ultima censura la società ricorrente prospetta un vizio processuale così riassumibile: -) in primo grado la domanda della società assicurata venne rigettata;
-) nel proporre appello, la MGA non ripropose la domanda di rigetto delle eccezioni di inoperatività della polizza sollevata dalla UnipolSai;
-) ergo, la Corte d’appello non avrebbe potuto esaminare, né a fortiori rigettare, le suddette eccezioni di inoperatività della polizza. 3.5. Il motivo è manifestamente infondato. Proponendo l’appello e chiedendo la condanna dell’assicuratore al pagamento dell’indennizzo, per ciò solo la società assicurata invocò il rigetto delle eccezioni di inoperatività della polizza, in quanto incompatibili con il gravame. 4. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo, con maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 8, d.m. 55/14, per manifesta inconsistenza delle tesi sostenute dalla ricorrente.
Per questi motivi
la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso;
(-) condanna Unipolsai s.p.a. alla rifusione in favore di RI VA Aeroporto s.r.l. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 14.000, di cui 200 per spese vive, oltre 9 di 9 I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile
-) tale conclusione le imposte sia dalla lettera del contratto (articolo 1362 c.c.) sia dal principio dell’interpretatio contra proferentem (articolo 1370 c.c.); -) il contratto non conteneva alcuna clausola che escludesse dalla indennizzabilità i danni ai fondali dello specchio acqueo;
in particolare il contratto escludeva i danni ad “argini, dighe, bacini artificiali, canali, eccetera”, ed in tali nozioni non poteva rientrare l’area marina destinata all’ormeggio dei natanti;
-) parimenti non poteva trovare applicazione la clausola che escludeva l’indennizzabilità dei danni “causati da inquinamento o contaminazione ambientale”, poiché nel caso di specie il danno fu causato da un evento atmosferico, e non da un fattore inquinante;
-) la misura del premio era elemento che non consentiva, di per sé, di desumere che i danni allo specchio acqueo non fossero stati coperti dalla polizza. 6. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla UnipolSai con ricorso fondato su tre motivi. Ha resistito con controricorso la MGA. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 4 di 9 1. Col primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione di cinque diverse norme del codice civile (articoli 1362, 1363, 1370, 1882, 1905 c.c.), nonché dell’articolo 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. Il motivo contiene plurime censure che possono essere così riassunte: -) la Corte d’appello è incorsa in un vizio logico, per avere dapprima esaminato il problema del riparto dell’onere della prova, e poi il problema della corretta interpretazione del contratto, mentre avrebbe dovuto procedere in senso opposto;
-) la Corte d’appello ha effettuato una “lettura parziale ed incoerente” del contratto, violando il principio per cui le clausole devono essere interpretate le une per mezzo delle altre;
sostiene che la descrizione del rischio faceva riferimento al “complesso demaniale comprensivo di fabbricati (…), il tutto costruito prevalentemente in materiali incombustibili”, e che tale previsione non consentiva di includere nell’oggetto dell’assicurazione i danni allo specchio acqueo;
-) la Corte d’appello ha violato il principio dell’interpretazione letterale, in quanto l’art. 1 delle condizioni generali di polizza, intitolato “oggetto dell’assicurazione”, stabiliva che oggetto della copertura era “tutto quanto costituisce lo stabilimento descritto”, e nel concetto di “stabilimento” non poteva farsi rientrare anche il mare;
-) la Corte d’appello ha violato l’articolo 1370 c.c., perché la chiara lettera del testo contrattuale non consentiva il ricorso al principio dell’interpretazione contro lo stipulatore;
in ogni caso la sentenza su questo punto non era motivata;
-) infine, la Corte d’appello avrebbe travisato il contenuto del contratto, traendo la dimostrazione della inclusione nella copertura assicurativa dei danni allo specchio acqueo dalla tabella che elencava le “partite assicurate”, dalle quali non era espressamente escluso il fondale marino;
osserva la società ricorrente che la mancata inclusione di tale voce nella suddetta tabella avrebbe dovuto portare ad una conclusione diametralmente opposta, e cioè alla impossibilità di includere tra i beni oggetto di copertura il suddetto fondale. 1.1. Il motivo è infondato. 5 di 9 Innanzitutto è infondata la censura di violazione dell’articolo 132 c.p.c., in quanto una sentenza può dirsi nulla per difetto di motivazione solo quando quest’ultima manchi del tutto, ovvero sia assolutamente incomprensibile (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Tuttavia né l’una, né l’altra di tali ipotesi ricorrono nel caso di specie. 1.2. In secondo luogo è inammissibile la censura di “illogicità della motivazione”, in quanto se è vero che la Corte d’appello si è lasciata andare ad una non necessaria digressione sul riparto dell’onere della prova, è altresì vero che la domanda è stata accolta non già applicando il principio di cui all’articolo 2697 c.c., ma sulla base della interpretazione dei patti contrattuali. Del resto i fatti posti a fondamento della domanda (l’esondazione, l’intorbidamento del fondale, i costi sostenuti dalla MGA per la ripulitura) non erano nemmeno in contestazione tra le parti, sicché la Corte territoriale non aveva bisogno di ricorrere al principio dell’onere della prova per dirimere la controversia. 1.3. Nella parte restante il motivo è inammissibile perché l’interpretazione del contratto adottata dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità soltanto quando la diversa interpretazione proposta dal ricorrente sia l’unica consentita dalle regole di ermeneutica contrattuale (ex multis, in tal senso, Sez. 3 - , Sentenza n. 28319 del 28/11/2017, Rv. 646649 – 01; Sez. 1 - , Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017; Sez. 1, Sentenza n. 6125 del 17/03/2014; Sez. 3, Sentenza n. 16254 del 25/09/2012; Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009, Rv. 610944 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 10131 del 02/05/2006, Rv. 589465 – 01). Non è questo il nostro caso, in quanto il contratto oggettivamente presentava elementi di ambiguità ed incertezza idonei a suscitare quanto meno il dubbio su quale fosse l’interpretazione corretta. E se una certa interpretazione è dubbia, ciò vuol dire che essa non è l’unica possibile;
e se non è l’unica possibile, l’avere optato per essa piuttosto che per un’altra non è scelta sindacabile in sede di legittimità. 6 di 9 2. Col secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 2697 c.c.. Deduce che il problema del riparto dell’onere della prova tra assicurato ed assicuratore è stato risolto dalla sentenza impugnata in modo difforme rispetto all’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità. Sostiene che, secondo tale orientamento, nelle controversie tra assicurato ed assicuratore non è onere di quest’ultimo provare che il sinistro non rientri nelle previsioni contrattuali, ma è onere del primo provare che vi rientri. 2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di decisività. Le regole sul riparto dell’onere della prova vengono in rilievo quando il giudice: a) per prendere la propria decisione deve accertare dei fatti;
b) non è possibile accertare questi fatti;
c) decide quindi la controversia addossando il rischio della mancata prova alla parte che ne era onerata. Nel presente giudizio, come già accennato, siamo totalmente al di fuori di queste ipotesi. Tutti i fatti posti a fondamento della domanda (l’alluvione, la stipula della polizza, le spese di ripristino, il contenuto letterale dei patti contrattuali) non hanno mai formato oggetto di contestazione fra le parti. Oggetto di contestazione era invece come si dovessero interpretare le clausole del contratto. Pertanto tutte le osservazioni svolte dalla Corte d’appello circa il riparto dell’onere della prova sono irrilevanti rispetto all’esito della lite. La Corte d’appello ha accolto la domanda dell’assicurato non già perché abbia ritenuto non assolto, da parte dell’assicuratore, l’onere della prova. L’ha accolta perché ha ritenuto che il contratto (il cui contenuto oggettivo non era in discussione) andasse interpretato in un modo piuttosto che in un altro. 3. Col terzo motivo la società ricorrente prospetta congiuntamente tre dei cinque vizi previsti dall’articolo 360 c.p.c.: sia la violazione di legge, sia la 7 di 9 nullità processuale, sia “il vizio motivazionale di cui all’articolo 360, n. 5, c.p.c.” (norma, quest’ultima, che come noto ormai da dieci anni non consente più di censurare in sede di legittimità il vizio di motivazione). Al di là di tali riferimenti normativi, nell’illustrazione del motivo sono ravvisabili tre distinte censure. Alle pagine 29-31 la società ricorrente ripropone le censure già illustrate nei precedenti motivi di ricorso: l’erronea interpretazione del contratto e la violazione delle regole sul riparto dell’onere della prova. Conclude affermando che la Corte d’appello sarebbe incorsa in “mancanza di motivazione sul fatto decisivo che il testo della polizza invocata non consente di ritenere che lo specchio acqueo sia oggetto di copertura assicurativa”. 3.1. Tutte queste censure sono assorbite dalle osservazioni già svolte in precedenza. La censura prospettata ai sensi dell’articolo 360, n. 5, c.p.c. è invece inammissibile, dal momento che dopo la novella dell’art. 360 n. 5 c.p.c., resta esclusa ai fini del ricorso per cassazione “qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). 3.2. Con una seconda censura (pp. 31-33 del ricorso) la UnipolSai sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che i danni patiti dalla MGA non rientrassero nella previsione contrattuale che escludeva dall’indennizzabilità i danni provocati “da inquinamento o contaminazione”. Sostiene che tale decisione sarebbe erronea perché la MGA, allorché denunciò per iscritto il sinistro al proprio assicuratore, fece espresso riferimento allo “sversamento in mare di rifiuti di ogni tipo provenienti da fiumi e torrenti circostanti”. 3.3. Anche questa censura è inammissibile, perché investe l’interpretazione del contratto. In ogni caso il motivo è anche infondato: infatti nella lingua italiana un’alluvione è un’alluvione, e un inquinamento è un inquinamento. 8 di 9 La prima è un fatto naturale e non comporta di per sé l’avvelenamento di aria, acqua o suolo;
il secondo è un fatto causato dall’uomo, e comporta di per sé l’avvelenamento di aria, acqua o suolo. Infine, il motivo trascura una elementare regola di causalità: se l’alluvione, per la propria forza erompente, dovesse provocare rotture o guasti di impianti che, a loro volta, dovessero determinare l’inquinamento di acque, aria o suolo, la causa del danno per i fini assicurativi resterebbe pur sempre l’alluvione, in quanto antecedente causale senza il quale il danno non si sarebbe verificato. 3.4. Con un’ultima censura la società ricorrente prospetta un vizio processuale così riassumibile: -) in primo grado la domanda della società assicurata venne rigettata;
-) nel proporre appello, la MGA non ripropose la domanda di rigetto delle eccezioni di inoperatività della polizza sollevata dalla UnipolSai;
-) ergo, la Corte d’appello non avrebbe potuto esaminare, né a fortiori rigettare, le suddette eccezioni di inoperatività della polizza. 3.5. Il motivo è manifestamente infondato. Proponendo l’appello e chiedendo la condanna dell’assicuratore al pagamento dell’indennizzo, per ciò solo la società assicurata invocò il rigetto delle eccezioni di inoperatività della polizza, in quanto incompatibili con il gravame. 4. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo, con maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 8, d.m. 55/14, per manifesta inconsistenza delle tesi sostenute dalla ricorrente.
Per questi motivi
la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso;
(-) condanna Unipolsai s.p.a. alla rifusione in favore di RI VA Aeroporto s.r.l. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 14.000, di cui 200 per spese vive, oltre 9 di 9 I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile