Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 365/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (Avv. Parte_1
MONETI ENNIO);
E
, nata a [...] il [...] (Avv. MONETI ENNIO ); CP_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni delle parti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7.04.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 7.04.2025.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato la richiesta di
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 18.06.2024;
• la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal
Tribunale di Palermo, con sentenza n. 420/2024 dei 2-16.07.2024, passata in giudicato;
• la causa è, quindi, stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
• Il 25.03.2025, con le note depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 7.04.2025, le parti hanno documentato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
3. I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
“a) I coniugi si autorizzano sin d'ora a vivere separati nel rispetto reciproco;
Essi, pertanto, saranno liberi di fissare la propria residenza ove lo ritengano più opportuno;
b) Entrambi i coniugi si obbligano a sciogliere la comproprietà relativa all'immobile sito in Palermo, Via Zisa n. 11, censito nel Catasto Fabbricati del
Comune di Palermo al Foglio 51, Particella 1578, Sub. 11, Zona Censuaria 2,
Cat. A/4, Classe 6, mediante vendita dello stesso ed estinzione correlativa del contratto di mutuo stipulato in Notar Notaio in Palermo, Persona_1
Repert. n. 5213 , Racc. n. 3785, registrato in data 27.02.2019 al n. 2674 e divisione in parti uguali del ricavato della vendita, previa estinzione del detto
- 2 - mutuo, del prezzo residuo tra le parti, in misura del 50% ciascuno.
c) La SI.ra rinuncia al diritto alla percezione del CP_1 mantenimento nei confronti del SI. . Parte_1
d) I coniugi dichiarano di avere tra loro risolto le ulteriori questioni patrimoniali”.
4. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico né a norme di legge e possono, pertanto, essere recepite.
5. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo in data 19/12/2019, da , Parte_1 nato a [...] il [...] e da , nata a [...] il CP_1
01/02/1991, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.
271- P. II - serie A- Anno 2019, alle condizioni riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 10/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
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