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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/07/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
n. 471/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale e riunito in camera di conSIlio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 471 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Corrado Valvo, giusta procura in atti,
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Silvia Sapienza, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla opponendo;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 7/5/2025;
OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 ,IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 10/3/2025, e Parte_1 CP_1 hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione
[...] degli effetti civili del loro matrimonio, contratto con rito concordatario il 9 febbraio 2013 a
Rosolini (SR) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso comune, anno
2013, atto n. 3, parte II, serie A, Ufficio 1.
Hanno rappresentato che dall'unione coniugale sono nate le figlie Per_1
(20/7/2013), e (3/2/2018). Per_2 Per_3
Hanno esposto di essere separati consensualmente dal 20/1/2021 e che il Tribunale di
Ragusa ha omologato la loro separazione con decreto, reso in data 1/4/2021.
Hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede nulla ha opposto.
>>><<<
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal Tribunale di
Ragusa in data 1/4/2021, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015,
n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
2 Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni che vengono di seguito riportate:
“1) I coniugi vivranno separatamente con facoltà di ognuno di essi di scegliere liberamente la propria residenza o domicilio.
2) Affidamento condiviso delle figlie minori con collocazione stabile presso la residenza della madre, la quale avrà cura di comunicare al padre il proprio indirizzo di residenza.
3) Il padre potrà vedere e tenere presso di sé le minori il lunedì, mercoledì Parte_1
e venerdì (lunedì e mercoledì nelle settimane con pernotto) dalle ore 16,30 alle ore 19,30, e ciò dal 15/9 al 15/6 dell'anno successivo, mentre nel periodo estivo, dal 16/6 al 14/9 dalle ore 16,00 alle ore 21,00 e salva la opportunità, da condividere previo tempestivo preavviso ed in ragione di una volta a settimana in occasione di eventi o richieste particolari e proprie della stagione estiva, che le stesse pernottino presso il padre che le riaccompagnerà presso la madre il giorno successivo.
Il padre, inoltre, potrà tenere con sé le minori a fine settimana alterni, dal sabato pomeriggio (ore16,00) fino alle ore 21,00 della domenica successiva.
Potrà inoltre tenerle con sé 15 gg. l'anno (anche consecutivi) in coincidenza con le vacanze estive, le quali dovranno essere concordati tra i genitori con un preavviso di almeno 15 gg., cercando di evitare che le ferie dell'uno possano coincidere con quelle dell'altro. Al riguardo i genitori si obbligano a comunicarsi il proprio turno feriale non appena ne vangano a conoscenza.
Per le festività natalizie le minori trascorreranno il 25 e il 31 dicembre 2024 con la madre, mentre il 24 dicembre e il 1° gennaio 2025 con il padre (con facoltà di quest'ultimo di far dormire le minori con sé e riportarle alla madre la mattina successiva), invertendo per gli anni successivi. Allo stesso modo, durante le vacanze pasquali, le minori trascorreranno il giorno di Pasqua-2025 con la madre e il Lunedì dell'Angelo 2025 con il padre, invertendo per gli anni successivi.
Le figlie godranno della presenza di entrambi i genitori nel giorno del loro compleanno;
qualora ciò non potesse avvenire per qualsiasi ragione, le minori in detta occasione potranno, ad anni alterni, pranzare con il padre e cenare con la madre. Ciascun genitore potrà trascorrere il giorno del proprio compleanno con le figlie;
le minori, infine trascorreranno con la madre il giorno della Festa della Mamma e con il padre il giorno della Festa del Papà.
3 I genitori sono tenuti, salvo diverso accordo e/o eventi imprevisti e/o rilevanti, a rispettare giorni e orari fissati nel presente accordo, sia pure entro limiti di ragionevole tolleranza, sempre nel rispetto delle eSIenze delle minori.
4) Ogni decisione in merito alla educazione, istruzione ed alla salute delle figlie (scuola, cure, sport, tempo libero, ecc…) verrà presa in accordo tra i due genitori, tenuto conto delle eSIenze e inclinazioni naturali delle stesse.
5) La SI.ra dà atto di non avere alcun diritto in ordine alla assegnazione della CP_1 casa coniugale, essendosi da tempo trasferita con la prole in domicilio e residenza propri.
6) provvederà a versare, a titolo di concorso al mantenimento delle figlie, Parte_1 entro il giorno 20 (venti) di ogni mese, a mezzo bonifico la somma complessiva di € 500,00
(cinquecento/00), con rivalutazione secondo gli indici ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche ecc..) concordate e/o necessarie, come da linee guida del CNF e Tribunale di Milano.
Concordano i coniugi che la SI.ra , sebbene consti la sussistenza del concorrente CP_1 diritto del coniuge a concorrere alla distribuzione, percepisca l'intero ammontare dell'assegno unico familiare, fino alla sussistenza del diritto o delle condizioni per la percezione, e ciò anche a totale rinuncia alla pretesa economica di cui alla scrittura privata per transazione del 30/07/2021, salvo quanto già versato.
7) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, soprattutto nell'interesse delle figlie minori.
8) I coniugi si concedono, reciprocamente e qualora necessario, il nulla-osta al rilascio dei rispettivi passaporti per recarsi all'estero sia per motivi di lavoro che per svago, senza limitazione alcuna, e quelli per le figlie minori”.
L'accordo sopra riportato può essere accolto, in quanto non contrasta con l'interesse delle figlie, né con norme di legge e, per il resto, verte su diritti disponibili alle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
4 - pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Parte_1
e , celebrato il 9 febbraio 2013 a Rosolini (SR), trascritto nel
[...] Controparte_1 registro degli atti di matrimonio dello stesso comune, anno 2013, anno n. 3, parte II, serie
A, Ufficio 1;
- omologa le condizioni concordate inerenti alle figlie e relative ai loro rapporti economici, provvedendo in conformità alle medesime;
- prende atto delle ulteriori condizioni concordate e della rinuncia reciproca al mantenimento;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Rosolini (SR), ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di Rosolini (SR) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di conSIlio della Sezione Civile del Tribunale, il
2.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale e riunito in camera di conSIlio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 471 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Corrado Valvo, giusta procura in atti,
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Silvia Sapienza, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla opponendo;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 7/5/2025;
OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 ,IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 10/3/2025, e Parte_1 CP_1 hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione
[...] degli effetti civili del loro matrimonio, contratto con rito concordatario il 9 febbraio 2013 a
Rosolini (SR) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso comune, anno
2013, atto n. 3, parte II, serie A, Ufficio 1.
Hanno rappresentato che dall'unione coniugale sono nate le figlie Per_1
(20/7/2013), e (3/2/2018). Per_2 Per_3
Hanno esposto di essere separati consensualmente dal 20/1/2021 e che il Tribunale di
Ragusa ha omologato la loro separazione con decreto, reso in data 1/4/2021.
Hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede nulla ha opposto.
>>><<<
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal Tribunale di
Ragusa in data 1/4/2021, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015,
n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
2 Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni che vengono di seguito riportate:
“1) I coniugi vivranno separatamente con facoltà di ognuno di essi di scegliere liberamente la propria residenza o domicilio.
2) Affidamento condiviso delle figlie minori con collocazione stabile presso la residenza della madre, la quale avrà cura di comunicare al padre il proprio indirizzo di residenza.
3) Il padre potrà vedere e tenere presso di sé le minori il lunedì, mercoledì Parte_1
e venerdì (lunedì e mercoledì nelle settimane con pernotto) dalle ore 16,30 alle ore 19,30, e ciò dal 15/9 al 15/6 dell'anno successivo, mentre nel periodo estivo, dal 16/6 al 14/9 dalle ore 16,00 alle ore 21,00 e salva la opportunità, da condividere previo tempestivo preavviso ed in ragione di una volta a settimana in occasione di eventi o richieste particolari e proprie della stagione estiva, che le stesse pernottino presso il padre che le riaccompagnerà presso la madre il giorno successivo.
Il padre, inoltre, potrà tenere con sé le minori a fine settimana alterni, dal sabato pomeriggio (ore16,00) fino alle ore 21,00 della domenica successiva.
Potrà inoltre tenerle con sé 15 gg. l'anno (anche consecutivi) in coincidenza con le vacanze estive, le quali dovranno essere concordati tra i genitori con un preavviso di almeno 15 gg., cercando di evitare che le ferie dell'uno possano coincidere con quelle dell'altro. Al riguardo i genitori si obbligano a comunicarsi il proprio turno feriale non appena ne vangano a conoscenza.
Per le festività natalizie le minori trascorreranno il 25 e il 31 dicembre 2024 con la madre, mentre il 24 dicembre e il 1° gennaio 2025 con il padre (con facoltà di quest'ultimo di far dormire le minori con sé e riportarle alla madre la mattina successiva), invertendo per gli anni successivi. Allo stesso modo, durante le vacanze pasquali, le minori trascorreranno il giorno di Pasqua-2025 con la madre e il Lunedì dell'Angelo 2025 con il padre, invertendo per gli anni successivi.
Le figlie godranno della presenza di entrambi i genitori nel giorno del loro compleanno;
qualora ciò non potesse avvenire per qualsiasi ragione, le minori in detta occasione potranno, ad anni alterni, pranzare con il padre e cenare con la madre. Ciascun genitore potrà trascorrere il giorno del proprio compleanno con le figlie;
le minori, infine trascorreranno con la madre il giorno della Festa della Mamma e con il padre il giorno della Festa del Papà.
3 I genitori sono tenuti, salvo diverso accordo e/o eventi imprevisti e/o rilevanti, a rispettare giorni e orari fissati nel presente accordo, sia pure entro limiti di ragionevole tolleranza, sempre nel rispetto delle eSIenze delle minori.
4) Ogni decisione in merito alla educazione, istruzione ed alla salute delle figlie (scuola, cure, sport, tempo libero, ecc…) verrà presa in accordo tra i due genitori, tenuto conto delle eSIenze e inclinazioni naturali delle stesse.
5) La SI.ra dà atto di non avere alcun diritto in ordine alla assegnazione della CP_1 casa coniugale, essendosi da tempo trasferita con la prole in domicilio e residenza propri.
6) provvederà a versare, a titolo di concorso al mantenimento delle figlie, Parte_1 entro il giorno 20 (venti) di ogni mese, a mezzo bonifico la somma complessiva di € 500,00
(cinquecento/00), con rivalutazione secondo gli indici ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche ecc..) concordate e/o necessarie, come da linee guida del CNF e Tribunale di Milano.
Concordano i coniugi che la SI.ra , sebbene consti la sussistenza del concorrente CP_1 diritto del coniuge a concorrere alla distribuzione, percepisca l'intero ammontare dell'assegno unico familiare, fino alla sussistenza del diritto o delle condizioni per la percezione, e ciò anche a totale rinuncia alla pretesa economica di cui alla scrittura privata per transazione del 30/07/2021, salvo quanto già versato.
7) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, soprattutto nell'interesse delle figlie minori.
8) I coniugi si concedono, reciprocamente e qualora necessario, il nulla-osta al rilascio dei rispettivi passaporti per recarsi all'estero sia per motivi di lavoro che per svago, senza limitazione alcuna, e quelli per le figlie minori”.
L'accordo sopra riportato può essere accolto, in quanto non contrasta con l'interesse delle figlie, né con norme di legge e, per il resto, verte su diritti disponibili alle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
4 - pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Parte_1
e , celebrato il 9 febbraio 2013 a Rosolini (SR), trascritto nel
[...] Controparte_1 registro degli atti di matrimonio dello stesso comune, anno 2013, anno n. 3, parte II, serie
A, Ufficio 1;
- omologa le condizioni concordate inerenti alle figlie e relative ai loro rapporti economici, provvedendo in conformità alle medesime;
- prende atto delle ulteriori condizioni concordate e della rinuncia reciproca al mantenimento;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Rosolini (SR), ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di Rosolini (SR) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di conSIlio della Sezione Civile del Tribunale, il
2.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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