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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 11/12/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Nr. 1916/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile
All'udienza del 11 dicembre 2025, innanzi al giudice, dott.ssa Emanuela
RU , sono comparsi l'avv. FILIPPONE in sostituzione dell'avv. GHIONNI
ON per parte attrice, nonché l'avv. AGRESTA PAOLA per parte convenuta
L'avv. FILIPPONE si riporta a tutti gli atti di causa ed in particolare alle note conclusive e chiede che la causa sia decisa con l'accoglimento della domanda.
L'avv. AGRESTA PAOLA si riporta a tutti gli atti e scritti difensivi ed in particolare alle note conclusive in atti e sulla memoria avversa si riporta alle contestazioni già sollevate sui documenti indicati in quanto non sono da ritenersi atti a cui attribuire valore di confessione stragiudiziale come preteso da parte avversa ed insiste per il rigetto della domanda e per l'accoglimento della riconvenzionale .
Il Giudice
dato atto, si ritira in camera di consiglio per la decisione.
1 Il Giudice
Emanuela RU
Il giudice all'esito della camera di consiglio alle ore 17.00 procede alla lettura del dispositivo con motivazione contestaule
Il giudice
Dr.ssa Emanuela RU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile
In persona del Giudice onorario dott.ssa Emanuela RU e in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1916 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 proposta da:
(C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Simona Ghionni giusta procura in atti.
(ATTORE- CONVENUTO IN VIA RICONVENZIONALE) contro
2 ( rappresentata e difesa dall'avv.to CP_2 C.F._1
PA GR giusta procura in atti.
(CONVENUTA-ATTORE IN RICONVENZIONALE)
avente ad oggetto: Occupazione sine titulo - rilascio di immobile.
Riconvenzionale di usucapione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla L.69/2009)
Con atto di citazione regolarmente notificato la odierna parte istante conveniva in giudizio la Sig.ra al fine di ottenere il rilascio dell'immobile, CP_2
di cui è proprietaria, sito in Palmi (RC), Contrada UF, contraddistinto al
N.C.T. Comune di Palmi – Foglio n. 28 – particella 922 (ex 252) – sub 27 – mq. 220,00 – contestando la occupazione da parte della stessa sine titulo.
La parte con l'odierna azione contesta l'illegittimità del comportamento posto in essere dalla convenuta, poiché la stessa non disporrebbe di alcun titolo che legittimi già ab origine la detenzione del terreno, né, ex post, il perdurare della stessa.
Si costituiva in giudizio la Sig.ra contestando la domanda per come CP_2
formulata e proponendo di converso domanda riconvenzionale di usucapione.
In particolare, la convenuta rilevava di aver acquistato dalla stessa parte attrice la casa sita nel Comune di Palmi Contrada Stazione FF.SS. n. 60,
(catastalmente IO UF), posta al piano terra, riportata nel NCEU al foglio 28, particella 254, oggi 791, sub,1, con annesse corti pertinenziali e dopo l'acquisto della stessa, di aver provveduto nell'estate dell'anno 1996, per ben
3 preservare la proprietà acquistata dall'intromissione di terzi, alla delimitazione sui quattro lati della superfice di terreno dalla stessa posseduto, parte occupata dal fabbricato e parte utilizzata a giardino ornamentale, la quale ricomprendeva anche la porzione di cui la società attrice con l'atto introduttivo ne chiedeva il rilascio, particella ex 252, foglio 28, oggi 922, sub.27 . La convenuta eccepiva, pertanto, come l'immobile de quo sin dall'anno 1996 sia stata utilizzato in via esclusiva dalla stessa e dai suoi familiari senza mai subire, in tutti questi anni, opposizione od ingerenze da parte di alcuni e concludeva per il rigetto della domanda avversa con accoglimento della propria domanda di usucapione.
La causa veniva istruita a mezzo di prova orale ed all'esito veniva rinviata alla odierna udienza per la decisione e discussione con scambio di memorie conclusive.
La causa all'esito della discussione orale viene trattenuta dal giudice per la decisione contestuale.
*******
La domanda principale è infondata e deve essere rigettata per tutte le motivazioni che seguono.
Con la presente causa la odierna parte attrice ha contestato la occupazione sine titolo dell'immobile sito in Palmi Contrada UF, contraddistinto nell'N.C.T. del Comune di Palmi, al Foglio 28, particella 922(ex 252), sub. 27, in virtù di atto di scissione totale del 18/05/2007, Rep. 82640, Raccolta 19559, per Notaio
Dott. , Registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 3 il Persona_1
18/05/2007, deducendo che la sig.ra lo occupa arbitrariamente dal 2021 e CP_2
che la richiesta bonaria di rilascio non ha avuto seguito.
4 Di contro dagli atti di causa ed a seguito della istruttoria è stato accertato che il terreno oggetto di causa e che costituisce parte del giardino di proprietà della risulta essere stato nella sua completa disponibilità da circa 30 anni ed CP_2
ossia dal 1996, data nella quale la stessa aveva acquistato la detta abitazione direttamente dalle che gliela avevano consegnata già Controparte_1
recintata nelle medesima fattezze in cui è oggi compresa la striscia di terreno oggi in contestazione.
Entrambi i testi escussi ( udienza del 16.1.25) e Testimone_1 Tes_2
hanno confermato la circostanza che dagli anni 1990, ossia da quando
[...]
la è andata ivi ad abitare, che la casa fosse circondata da un giardino con CP_2
una recinzione su tutti e quattro i lati, recinzione prima composta da paletti di ferro e rete e poi sostituita da una recinzione con muro in pietra e rete.
Nello specifico il teste ha precisato che :<< Per quanto a mia conoscenza Tes_1
già dal 1996 la abita questa casa, ricordo la data perché era l'anno di CP_2
una gelatura e sia io che il padre abbiamo avuto danni sui nostri terreni agricoli. Confermo che sul terreno dove si trova la casa non è mai passato alcuna strada ferrata o è stato utilizzato era servizio pubblico. Confermo che la casa della attrice ha a sua disposizione un giardino recintato e si accede tramite un cancello grande ed uno più piccolo . Devo precisare che la recinzione è fatta con peletti e rete metallica al tempo del 1996 quando sono entrato nel terreno per la prima volta su richiesta del padre della attrice. Poi nel 2006 sono stato contattato dalla per sostituire la recinzione CP_2
con paletti e rete per farla in muratura io ai tempi facevi di mestiere il muratore . Sono stato a fare il muro di cinta della casa della attrice in zona
UF in pietra alto circa 50/60 cm e sopra ho creato un cordolo di cemento
5 dove ho installato paletti in ferro e rete. In tutto la recinzione ha un'altezza di due metri. Per l'accesso c'è un cancello di ferro per accesso carrabile ed in piccolo pedonale. I cancelli sono elettrici . Per quanto a mia conoscenza le chiavi di accesso le ha l'attrice. Confermo il capitolo C) per quanto a mia conoscenza e per tutte le volte che sono lì non ho mai visto persone estranee, ne delle .Per i lavori che ho fatto i materiali sono stati Controparte_1
pagati dalla , per la mia manodopera essendoci il rapporto di amicizia CP_2
non ho chiesto nulla . Per quanto a mia conoscenza la proprietaria è la CP_2
compresa la striscia di terreno di cui trattasi ed oggetto di causa in quanto era già stata consegnata al momento dell'acquistato dato che c'era una recinzione così fatta dalla .( capitolo memoria istruttoria) ….. Controparte_1
Quando ho fatto il muretto del 2006 mi è venuto ad aiutare il sig. Parte_1
che aveva fatto la recinzione del 1996 in legno. Ho frequentato i luoghi di causa non solo per i lavori della recinzione ma anche in altre occasioni come anche per le festività in considerazione del rapporto di amicizia. Nel 1996 come ho già detto l'immobile con il terreno è stato consegnato dalla ferrovia con una vecchia recinzione in paletti e ferro iil cui accesso avveniva tramite cancelli di legno, recinzione in paletti che è stata prima sistemata e poi modificata. Ribadisco che la recinzione del terreno è proprio la medesima di quella di oggi”.>>, ed ancora la ha precisato che : << Io ho Tes_2
sempre frequentato la casa sin dal 1996 sia uno che due volte alla settimana fino ad oggi e confermo quanto detto. Per entrare nella proprietà ci sono due cancelli adesso in ferro, prima in legno, uno per passaggio pedonale, e l'altro per macchine che è elettrico, la recinzione è fatta con muretto e rete metallica di circa due metri di altezza. Come ho detto sin dall'inizio, ossia nel 1996, il
6 terreno era recintato con paletti e rete metallica, poi nel 2006 è stato fatto il muretto di pietra, lo ricordo perché ero incinta. Per arrivare alla proprietà della devo attraversa una stradina secondaria girando dalla stazione, la CP_2
strada è in parte asfaltata ed in parte sterrata, a doppio senso possono passare due macchine contemporaneamente.>>
Pertanto, a seguito dell'approfondimento istruttorio è stato accertato in giudizio che l'immobile per cui è causa è stato sempre nella disponibilità dell'attore da circa trenta anni.
Rispetto a tali dati obiettivi nessuna prova contraria sufficiente è stata fornita dalla controparte rimasta contumace .
Nel merito come detto, le risultanze istruttorie e documentali consentono di ritenere sufficientemente raggiunta la prova della sussistenza degli elementi costitutivi dell'acquisto per usucapione, sia con riguardo al possesso che al decorso del tempo e soprattutto anche in ordine al possesso esclusivo e con esclusione quanto a tutti gli altri proprietari.
Osserva il Tribunale che l'elemento oggettivo del possesso – cioè il potere sulla cosa manifestato in attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà – è stato accertato anche attraverso la prova testimoniale;
sul punto è consolidato l'orientamento giurisprudenziale, che questo giudice condivide, secondo il quale la prova dell'avvenuta usucapione, in quanto vertente su una situazione di fatto, non è soggetta a limitazioni legali di talché può essere legittimamente fornita anche per mezzo di testimoni.
Orbene, nel caso di specie la circostanza che l'attore abbia posseduto per più di venti anni il bene su indicato in modo pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto è stata riferita dai testi escussi.
7 Accertato in capo all'istante l'oggettivo possesso del bene, incombeva sulla parte convenuta l'onere processuale di dedurre e dimostrare che tale potere sia stato espressione di una mera detenzione o sia derivato da atti di tolleranza (per tutte: Cass. 5415/1990); in mancanza di siffatta contestazione deve, dunque, ritenersi acclarato nel caso in esame l'elemento oggettivo della fattispecie acquisitiva di cui agli artt. 1158 e ss. c.c..
Con riguardo all'elemento soggettivo del possesso utile ad usucapire, occorre aggiungere che non vi è in atti alcun elemento idoneo a vincere la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'animus possidendi in favore dell'istante in presenza del corpus possessionis.
Quanto al decorso del tempo, trattandosi di usucapione di un immobile (e non rientrando nella particolare disciplina di cui agli artt. 1159 e 1159 bis c.c.) il termine normativamente previsto è quello ventennale.
In considerazione delle dichiarazioni testimoniali, il termine a quo in cui l'attore ha iniziato ad esercitare il possesso ad usucapionem sul bene in questione va fissato in epoca sicuramente anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale.
Si ribadisce, infine, che in atti non vi è la prova negativa – il cui onere incombeva sempre sulle parti convenute – che l'acquisto del possesso sia avvenuto con violenza o clandestinità, oppure che il decorso del termine per l'usucapione sia stato sospeso o interrotto.
Pertanto, sussistendo tutti i requisiti normativamente richiesti per l'invocata fattispecie acquisitiva, l'attore deve essere dichiarato proprietario del bene indicato in citazione per averlo usucapito.
Tanto basta a questo Tribunale per disporre il rigetto della domanda
8 principale di occupazione senza titolo e richiesta di restituzione e l'accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione.
Ogni altra domanda deve ritenersi riassorbita.
In ragione dello specifico oggetto del giudizio e della mancata contestazione della attrice, si ritiene vi siano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta
nei confronti di Controparte_1 [...]
così provvede: CP_2
-rigetta la domanda principale;
-accoglie la domanda riconvenzionale e per l'effetto;
-Dichiara, che per come in atti generalizzata ha CP_2
acquistato a titolo di usucapione la proprietà sull' immobile identificato nel
Catasto terreni del Comune di Palmi al foglio 28, part. 922, sub.27,mq 220.
-dispone la trascrizione della sentenza e l'aggiornamento catastale ad opera dei competenti uffici;
-spese compensate
-Motivazione contestuale.
Così deciso in Palmi all'esito della camera di consiglio del 10.12.25 .
IL GIUDICE UNICO
G.O. DOTT.SSA EMANUELA RUSCIO
9
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile
All'udienza del 11 dicembre 2025, innanzi al giudice, dott.ssa Emanuela
RU , sono comparsi l'avv. FILIPPONE in sostituzione dell'avv. GHIONNI
ON per parte attrice, nonché l'avv. AGRESTA PAOLA per parte convenuta
L'avv. FILIPPONE si riporta a tutti gli atti di causa ed in particolare alle note conclusive e chiede che la causa sia decisa con l'accoglimento della domanda.
L'avv. AGRESTA PAOLA si riporta a tutti gli atti e scritti difensivi ed in particolare alle note conclusive in atti e sulla memoria avversa si riporta alle contestazioni già sollevate sui documenti indicati in quanto non sono da ritenersi atti a cui attribuire valore di confessione stragiudiziale come preteso da parte avversa ed insiste per il rigetto della domanda e per l'accoglimento della riconvenzionale .
Il Giudice
dato atto, si ritira in camera di consiglio per la decisione.
1 Il Giudice
Emanuela RU
Il giudice all'esito della camera di consiglio alle ore 17.00 procede alla lettura del dispositivo con motivazione contestaule
Il giudice
Dr.ssa Emanuela RU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile
In persona del Giudice onorario dott.ssa Emanuela RU e in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1916 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 proposta da:
(C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Simona Ghionni giusta procura in atti.
(ATTORE- CONVENUTO IN VIA RICONVENZIONALE) contro
2 ( rappresentata e difesa dall'avv.to CP_2 C.F._1
PA GR giusta procura in atti.
(CONVENUTA-ATTORE IN RICONVENZIONALE)
avente ad oggetto: Occupazione sine titulo - rilascio di immobile.
Riconvenzionale di usucapione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla L.69/2009)
Con atto di citazione regolarmente notificato la odierna parte istante conveniva in giudizio la Sig.ra al fine di ottenere il rilascio dell'immobile, CP_2
di cui è proprietaria, sito in Palmi (RC), Contrada UF, contraddistinto al
N.C.T. Comune di Palmi – Foglio n. 28 – particella 922 (ex 252) – sub 27 – mq. 220,00 – contestando la occupazione da parte della stessa sine titulo.
La parte con l'odierna azione contesta l'illegittimità del comportamento posto in essere dalla convenuta, poiché la stessa non disporrebbe di alcun titolo che legittimi già ab origine la detenzione del terreno, né, ex post, il perdurare della stessa.
Si costituiva in giudizio la Sig.ra contestando la domanda per come CP_2
formulata e proponendo di converso domanda riconvenzionale di usucapione.
In particolare, la convenuta rilevava di aver acquistato dalla stessa parte attrice la casa sita nel Comune di Palmi Contrada Stazione FF.SS. n. 60,
(catastalmente IO UF), posta al piano terra, riportata nel NCEU al foglio 28, particella 254, oggi 791, sub,1, con annesse corti pertinenziali e dopo l'acquisto della stessa, di aver provveduto nell'estate dell'anno 1996, per ben
3 preservare la proprietà acquistata dall'intromissione di terzi, alla delimitazione sui quattro lati della superfice di terreno dalla stessa posseduto, parte occupata dal fabbricato e parte utilizzata a giardino ornamentale, la quale ricomprendeva anche la porzione di cui la società attrice con l'atto introduttivo ne chiedeva il rilascio, particella ex 252, foglio 28, oggi 922, sub.27 . La convenuta eccepiva, pertanto, come l'immobile de quo sin dall'anno 1996 sia stata utilizzato in via esclusiva dalla stessa e dai suoi familiari senza mai subire, in tutti questi anni, opposizione od ingerenze da parte di alcuni e concludeva per il rigetto della domanda avversa con accoglimento della propria domanda di usucapione.
La causa veniva istruita a mezzo di prova orale ed all'esito veniva rinviata alla odierna udienza per la decisione e discussione con scambio di memorie conclusive.
La causa all'esito della discussione orale viene trattenuta dal giudice per la decisione contestuale.
*******
La domanda principale è infondata e deve essere rigettata per tutte le motivazioni che seguono.
Con la presente causa la odierna parte attrice ha contestato la occupazione sine titolo dell'immobile sito in Palmi Contrada UF, contraddistinto nell'N.C.T. del Comune di Palmi, al Foglio 28, particella 922(ex 252), sub. 27, in virtù di atto di scissione totale del 18/05/2007, Rep. 82640, Raccolta 19559, per Notaio
Dott. , Registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 3 il Persona_1
18/05/2007, deducendo che la sig.ra lo occupa arbitrariamente dal 2021 e CP_2
che la richiesta bonaria di rilascio non ha avuto seguito.
4 Di contro dagli atti di causa ed a seguito della istruttoria è stato accertato che il terreno oggetto di causa e che costituisce parte del giardino di proprietà della risulta essere stato nella sua completa disponibilità da circa 30 anni ed CP_2
ossia dal 1996, data nella quale la stessa aveva acquistato la detta abitazione direttamente dalle che gliela avevano consegnata già Controparte_1
recintata nelle medesima fattezze in cui è oggi compresa la striscia di terreno oggi in contestazione.
Entrambi i testi escussi ( udienza del 16.1.25) e Testimone_1 Tes_2
hanno confermato la circostanza che dagli anni 1990, ossia da quando
[...]
la è andata ivi ad abitare, che la casa fosse circondata da un giardino con CP_2
una recinzione su tutti e quattro i lati, recinzione prima composta da paletti di ferro e rete e poi sostituita da una recinzione con muro in pietra e rete.
Nello specifico il teste ha precisato che :<< Per quanto a mia conoscenza Tes_1
già dal 1996 la abita questa casa, ricordo la data perché era l'anno di CP_2
una gelatura e sia io che il padre abbiamo avuto danni sui nostri terreni agricoli. Confermo che sul terreno dove si trova la casa non è mai passato alcuna strada ferrata o è stato utilizzato era servizio pubblico. Confermo che la casa della attrice ha a sua disposizione un giardino recintato e si accede tramite un cancello grande ed uno più piccolo . Devo precisare che la recinzione è fatta con peletti e rete metallica al tempo del 1996 quando sono entrato nel terreno per la prima volta su richiesta del padre della attrice. Poi nel 2006 sono stato contattato dalla per sostituire la recinzione CP_2
con paletti e rete per farla in muratura io ai tempi facevi di mestiere il muratore . Sono stato a fare il muro di cinta della casa della attrice in zona
UF in pietra alto circa 50/60 cm e sopra ho creato un cordolo di cemento
5 dove ho installato paletti in ferro e rete. In tutto la recinzione ha un'altezza di due metri. Per l'accesso c'è un cancello di ferro per accesso carrabile ed in piccolo pedonale. I cancelli sono elettrici . Per quanto a mia conoscenza le chiavi di accesso le ha l'attrice. Confermo il capitolo C) per quanto a mia conoscenza e per tutte le volte che sono lì non ho mai visto persone estranee, ne delle .Per i lavori che ho fatto i materiali sono stati Controparte_1
pagati dalla , per la mia manodopera essendoci il rapporto di amicizia CP_2
non ho chiesto nulla . Per quanto a mia conoscenza la proprietaria è la CP_2
compresa la striscia di terreno di cui trattasi ed oggetto di causa in quanto era già stata consegnata al momento dell'acquistato dato che c'era una recinzione così fatta dalla .( capitolo memoria istruttoria) ….. Controparte_1
Quando ho fatto il muretto del 2006 mi è venuto ad aiutare il sig. Parte_1
che aveva fatto la recinzione del 1996 in legno. Ho frequentato i luoghi di causa non solo per i lavori della recinzione ma anche in altre occasioni come anche per le festività in considerazione del rapporto di amicizia. Nel 1996 come ho già detto l'immobile con il terreno è stato consegnato dalla ferrovia con una vecchia recinzione in paletti e ferro iil cui accesso avveniva tramite cancelli di legno, recinzione in paletti che è stata prima sistemata e poi modificata. Ribadisco che la recinzione del terreno è proprio la medesima di quella di oggi”.>>, ed ancora la ha precisato che : << Io ho Tes_2
sempre frequentato la casa sin dal 1996 sia uno che due volte alla settimana fino ad oggi e confermo quanto detto. Per entrare nella proprietà ci sono due cancelli adesso in ferro, prima in legno, uno per passaggio pedonale, e l'altro per macchine che è elettrico, la recinzione è fatta con muretto e rete metallica di circa due metri di altezza. Come ho detto sin dall'inizio, ossia nel 1996, il
6 terreno era recintato con paletti e rete metallica, poi nel 2006 è stato fatto il muretto di pietra, lo ricordo perché ero incinta. Per arrivare alla proprietà della devo attraversa una stradina secondaria girando dalla stazione, la CP_2
strada è in parte asfaltata ed in parte sterrata, a doppio senso possono passare due macchine contemporaneamente.>>
Pertanto, a seguito dell'approfondimento istruttorio è stato accertato in giudizio che l'immobile per cui è causa è stato sempre nella disponibilità dell'attore da circa trenta anni.
Rispetto a tali dati obiettivi nessuna prova contraria sufficiente è stata fornita dalla controparte rimasta contumace .
Nel merito come detto, le risultanze istruttorie e documentali consentono di ritenere sufficientemente raggiunta la prova della sussistenza degli elementi costitutivi dell'acquisto per usucapione, sia con riguardo al possesso che al decorso del tempo e soprattutto anche in ordine al possesso esclusivo e con esclusione quanto a tutti gli altri proprietari.
Osserva il Tribunale che l'elemento oggettivo del possesso – cioè il potere sulla cosa manifestato in attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà – è stato accertato anche attraverso la prova testimoniale;
sul punto è consolidato l'orientamento giurisprudenziale, che questo giudice condivide, secondo il quale la prova dell'avvenuta usucapione, in quanto vertente su una situazione di fatto, non è soggetta a limitazioni legali di talché può essere legittimamente fornita anche per mezzo di testimoni.
Orbene, nel caso di specie la circostanza che l'attore abbia posseduto per più di venti anni il bene su indicato in modo pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto è stata riferita dai testi escussi.
7 Accertato in capo all'istante l'oggettivo possesso del bene, incombeva sulla parte convenuta l'onere processuale di dedurre e dimostrare che tale potere sia stato espressione di una mera detenzione o sia derivato da atti di tolleranza (per tutte: Cass. 5415/1990); in mancanza di siffatta contestazione deve, dunque, ritenersi acclarato nel caso in esame l'elemento oggettivo della fattispecie acquisitiva di cui agli artt. 1158 e ss. c.c..
Con riguardo all'elemento soggettivo del possesso utile ad usucapire, occorre aggiungere che non vi è in atti alcun elemento idoneo a vincere la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'animus possidendi in favore dell'istante in presenza del corpus possessionis.
Quanto al decorso del tempo, trattandosi di usucapione di un immobile (e non rientrando nella particolare disciplina di cui agli artt. 1159 e 1159 bis c.c.) il termine normativamente previsto è quello ventennale.
In considerazione delle dichiarazioni testimoniali, il termine a quo in cui l'attore ha iniziato ad esercitare il possesso ad usucapionem sul bene in questione va fissato in epoca sicuramente anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale.
Si ribadisce, infine, che in atti non vi è la prova negativa – il cui onere incombeva sempre sulle parti convenute – che l'acquisto del possesso sia avvenuto con violenza o clandestinità, oppure che il decorso del termine per l'usucapione sia stato sospeso o interrotto.
Pertanto, sussistendo tutti i requisiti normativamente richiesti per l'invocata fattispecie acquisitiva, l'attore deve essere dichiarato proprietario del bene indicato in citazione per averlo usucapito.
Tanto basta a questo Tribunale per disporre il rigetto della domanda
8 principale di occupazione senza titolo e richiesta di restituzione e l'accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione.
Ogni altra domanda deve ritenersi riassorbita.
In ragione dello specifico oggetto del giudizio e della mancata contestazione della attrice, si ritiene vi siano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta
nei confronti di Controparte_1 [...]
così provvede: CP_2
-rigetta la domanda principale;
-accoglie la domanda riconvenzionale e per l'effetto;
-Dichiara, che per come in atti generalizzata ha CP_2
acquistato a titolo di usucapione la proprietà sull' immobile identificato nel
Catasto terreni del Comune di Palmi al foglio 28, part. 922, sub.27,mq 220.
-dispone la trascrizione della sentenza e l'aggiornamento catastale ad opera dei competenti uffici;
-spese compensate
-Motivazione contestuale.
Così deciso in Palmi all'esito della camera di consiglio del 10.12.25 .
IL GIUDICE UNICO
G.O. DOTT.SSA EMANUELA RUSCIO
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