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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/08/2025, n. 1806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1806 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1255/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA sezione I civile
Il Tribunale, nella persona del giudice Francesco Bartolotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1255/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BACIGA NICOLA Parte_1 C.F._1
LUIGI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOGARI Controparte_1 P.IVA_1
FABIANA
CONVENUTO
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
Conclusioni parte attrice opponente Parte_1
“Nel merito: 1) accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto da alla societ Parte_1 [...] e conseguentemente dichiararsi nullo, privo di efficacia e Controparte_1 comunque revocarsi il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Verona in data 15.12.2023, nel procedimento n. 7110/2023 R.G.; 2) condannars a corrispondere l'importo di Controparte_1 Parte_1 Euro 10.341,61, o la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, a titolo pagina 1 di 13 di differenza fra l'importo effettivamente spettante per i lavori eseguiti ed i danni subiti dalla Committente, così come descritti nel presente atto;
3) accertarsi che il deposito del mobilio di proprietà di da parte di Parte_1 è avvenuto a titolo gratuito;
Controparte_1
4) condannars a rimborsare quanto versato Controparte_1 Parte_1 in esecuzione del decreto ingiuntivo e per la precisione l'importo di Euro 56.543,82, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal versamento al rimborso, oltre al rimborso dell'imposta di registro. 5) spese, diritti ed onorari rifusi. In via istruttoria, […]”.
Conclusioni parte convenuta opposta Controparte_1
“Nel merito: rigettare l'opposizione a D.I. promossa dalla SI.ra , in Parte_1 quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, generica e dilatoria per i motivi tutti di cui alla comparsa di costituzione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto e respingersi, altresì, ogni ed altra domanda;
nell'ipotesi, che qui si esclude, di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento delle somme che risulteranno effettivamente dovute all'esito del giudizio, in ogni caso con vittoria di spese e compensi;
In via riconvenzionale: condannarsi la SI.ra al pagamento Parte_1 dell'importo risultante dalla nota pro forma a titolo di costo per il deposito del mobilio, pari ad euro 8.235,00 o a quel diverso importo che dovesse essere ritenuto di giustizia dal Giudice In via istruttoria, […]. Si chiede che il Giudice valuti il comportamento della debitrice e verificato che la stessa abbia agito con mala fede o colpa grave, emetta pronuncia di condanna ex art. 96 cpc.; In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato determinato ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Preliminarmente deve rilevarsi che ai sensi del novellato art. 132 c.p.c. il giudice è esonerato dalla redazione dello svolgimento del fatto;
inoltre, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., lo stesso non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ben potendosi limitare, valutate nel loro complesso le prove acquisite nel processo e le contrapposte tesi difensive, alla indicazione dei soli elementi posti a fondamento della decisione adottata nel caso concreto. Ancora, deve rilevarsi la legittimità della motivazione per relationem, anche mediante il riferimento ad atti delle parti, che non può essere considerato lesivo del principio di imparzialità e terzietà del giudice (cfr. sul punto Cass. civ. Sez. Un. n. 642 del 16.01.2015).
pagina 2 di 13 Deve quindi richiamarsi il contenuto dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ed alla comparsa di costituzione e risposta della parte convenuta opposta quanto alla esposizione del fatto. In breve, si è opposta all'ingiunzione di pagamento ricevuta dall'impresa Parte_1 edile in relazione ai lavori eseguiti presso gli Controparte_1 immobili di sua proprietà in Comune di del Benaco (VR), contestando la presenza di vizi e difetti costruttivi nelle opere eseguite, nonché errori di contabilità nei SAL, siccome indicate in perizia di parte prodotta in allegato all'atto introduttivo, in particolare con riferimento ai lavori extra-capitolato, seppure approvati dal Direttore Lavori da essa stessa incaricata e nei confronti della quale ha lamentato un atteggiamento di accondiscendenza alle pretese economiche dell'appaltatrice; l'opponente ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni conseguenti ai vizi indicati. Con la costituzione in giudizio, l'appaltatrice ha Controparte_1 contestato l'opposizione rilevando di non avere mai ricevuto lamentele in ordine alle lavorazioni eseguite, né in ordine ai preventivi sottoscritti ed ai rapportini di cantiere periodicamente inviati alla committente anche in relazione a lavori extra-capitolato emersi nel corso dei lavori di ristrutturazione dell'immobile; l'opposta ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione ed ha formulato domanda riconvenzionale per il pagamento delle spese di custodia degli arredi ed altri beni mobili di proprietà della committente nel corso del rapporto negoziale.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione dei mezzi di prova orali dedotti sui capitoli di prova ritenuti ammissibili e pertinenti, oltre che mediante le produzioni documentali offerte in comunicazione da entrambe le parti.
Preliminarmente, devono essere rigettate le domande svolte da entrambe le parti in via istruttoria con la pedissequa riproposizione dei medesimi mezzi di prova già dedotti in seconda memoria istruttoria ex art. 171 ter c.p.c.; deve sul punto intendersi integralmente richiamata la statuizione adottata in seno al verbale dell'udienza di trattazione del 04.07.2024 e confermarsi il giudizio di genericità del capitolato istruttorio non ammesso, avuto riguardo alla circostanza, prospettata dalla convenuta opposta sin dalla comparsa di costituzione e risposta, che i lavori contemplati nel computo metrico originario sono stati oggetto di plurime modifiche, con lavori aggiuntivi o diversi rispetto a quelli originariamente contemplati e con opere ulteriori affidate dalla committente direttamente a terzi. Parimenti, deve confermarsi l'inammissibilità della richiesta di espletamento di c.t.u. per l'accertamento dei vizi indicati in atto di citazione e della rispondenza dei SAL ai prezzi di mercato;
a tale riguardo deve osservarsi ulteriormente come risulti in via documentale (verbale sopralluogo del 22.08.2023, doc. 4 fascicolo monitorio) e costituisca circostanza non oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, che l'impresa appaltatrice abbia terminato i lavori in data 01.07.2023, lasciando il pagina 3 di 13 cantiere il 03.07.2023, mentre nessuna contestazione in ordine a vizi - né, invero a lavori da ultimare - risulta essere mai stata sollevata dalla committente, la quale ha mosso obiezioni unicamente in relazione ai prezzi applicati negli ultimi due SAL nn. 8 e 9 con e-mail del 03.08.2023 (doc. L fascicolo opposta). La prima contestazione di vizi è rinvenibile nella lettera di diffida del difensore, recante data 13.09.2023 (doc. 9 fascicolo opponente), da ritenersi tardiva poiché eseguita oltre il termine di sessanta giorni dalla fine dei lavori e successivamente alla accettazione dei lavori medesimi da parte della committente siccome Parte_1 ravvisabile nel contegno negoziale assunto laddove, dopo numerosi confronti con la odierna convenuta opposta e la nell'intero corso Controparte_2 dell'esecuzione del contratto di appalto, ha concentrato le proprie rimostranze unicamente in punto di contabilità. Deve inoltre rilevarsi come non sia oggetto di specifica contestazione che siano stati eseguiti altri lavori da parte di terze imprese, con conseguente mutamento dello stato dei luoghi, come eccepito dalla parte convenuta opposta. Dunque, una eventuale verifica delle opere eseguite da ove contestate, Controparte_1 avrebbe dovuto essere richiesta, in ipotesi mediante ricorso per accertamento tecnico preventivo, prima della esecuzione di altri lavori. Anche in relazione alla contabilità dei lavori l'istanza di c.t.u. risulta esplorativa, tenuto conto della genericità delle contestazioni, riferita complessivamente a tutti i lavori eseguiti e non soltanto a quelli di cui ai SAL 8 e 9 oggetto di ingiunzione e senza, peraltro, che la parte opponente abbia prodotto i precedenti SAL da 1 a 7, che invero risultano integralmente saldati;
inoltre, per quanto ulteriormente chiarito nel prosieguo della motivazione, le contestazioni di contabilità di cui alla relazione a firma del perito di parte opponente (doc. 7) contemplano rilievi in larga misura generici ed in parte si traducono in osservazioni non integranti contestazione dei prezzi applicati. Deve pertanto confermarsi l'ordinanza resa in calce al verbale di udienza del 04.07.2024 e rigettarsi l'istanza istruttoria di parte attrice opponente. Deve essere rigettata pure l'analoga istanza formulata da parte opposta, invero senza ulteriori rilievi in sede di comparsa conclusionale, dovendosi di nuovo confermare il giudizio di genericità del capitolato istruttorio non ammesso.
Ancora in via preliminare, deve fin da ora chiarirsi che fra il materiale probatorio utilizzabile dal giudice ai fini della presente decisione devono comprendersi pure le deposizioni rese dai testimoni assunti all'udienza del 05.12.2024. Non sussiste dunque alcuna inutilizzabilità delle deposizioni, invero neppure specificatamente invocata, in relazione alle dichiarazioni rese dal teste arch. CP_2
e dal teste in relazione ai quali, senza
[...] Testimone_1 precedente tempestiva eccezione di incapacità a testimoniare, soltanto all'esito delle relative deposizioni sono state sollevate contestazioni in punto di interesse personale pagina 4 di 13 concreto ed attuale alle sorti della causa qui in esame. Sul punto devono infatti richiamarsi i principi espressi da recente giurisprudenza di legittimità, anche a sezioni unite, secondo cui: - “l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo, essa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia ammessa ed assunta, eccezione di nullità della prova”; - “qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c., 'l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità”; - “la parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza, in quanto resa da un teste che assume essere incapace, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede di impugnazione”; - “nel caso in cui, a fronte di un'eccezione di incapacità a testimoniare, il giudice abbia ammesso la prova con riserva di provvedere sulla stessa, la successiva assunzione della testimonianza - non preceduta dallo scioglimento della riserva - presuppone un giudizio di piena ammissibilità della prova, che vizia l'atto processuale di nullità relativa, con conseguente necessità, per la parte interessata, di sollevare tempestivamente la relativa eccezione ai sensi dell'art. 157, comma 2 c.p.c.” (Cass. civ. sez. un. n. 9456 del 06/04/2023; Cass. civ. sez. un. n. 21670 del 23/09/2013; Cass. civ. sez. III ord. n. 29714 del 26/10/2023). Nel caso di specie, come già rilevato, nessuna delle parti ha sollevato tempestiva eccezione di incapacità a testimoniare in relazione ai due teste citati, né ha successivamente insistito per la nullità della relativa deposizione, dovendosi quindi ritenere le dichiarazioni rese dai testimoni pienamente utilizzabili ai fini della decisione. In ogni caso, deve pure escludersi nel merito che i due testimoni siano muniti di interesse idoneo ad escluderne la capacità a testimoniare: non la teste CP_2 la quale, in veste di DL incaricata dalla committente non ha alcun Parte_1 interesse concreto nella causa in esame nella quale non è stata convenuta in giudizio ed in relazione alla quale non è stata espressamente eccepita alcuna precisa inadempienza professionale idonea supportare, anche in un futuro giudizio, una ipotesi di responsabilità personale rispetto alle domande risarcitorie opposte nei confronti della appaltatrice nel presente giudizio;
la circostanza che alla DL sia stata in questa sede attribuito di avere approvati i SAL “… con una certa leggerezza, per non dire appiattimento, sulle posizioni dell'impresa…” (cfr. atto di citazione, p. 2, terzo capoverso), non appare sufficiente ad escluderne la capacità a testimoniare;
parimenti pagina 5 di 13 insufficiente, di per sé sola, la prospettata circostanza che nelle more del presente giudizio sia intervenuto decreto ingiuntivo richiesto dalla DL ed opposto dalla medesima odierna opponente in relazione al compenso professionale preteso in pagamento. Neppure il teste può dirsi munito di un interesse personale e Tes_1 concreto alla causa per il solo fatto di avere pagato in più occasioni stralci di lavori, non risultando comproprietario dell'immobile, né contraente del contratto di appalto sottoscritto esclusivamente da in qualità di committente e dal Parte_1 rappresentante pro tempore di in qualità di Controparte_1 appaltatrice. Dette circostanze, invero, possono incidere sulla valutazione di attendibilità di ciascun testimone, in relazione alla quale valgono le osservazioni di seguito indicate.
Nel merito, deve essere rigettata la domanda formulata dall'opponente in relazione ai vizi dell'immobile ed ai difetti costruttivi delle opere realizzate dall'appaltatrice
Controparte_1
Come già evidenziato, risulta dal verbale di sopralluogo del 22.08.2023 e non costituisce circostanza oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, che l'impresa appaltatrice abbia terminato i lavori in data 01.07.2023, lasciando il cantiere il 03.07.2023. A fronte di tale circostanza, l'opponente non risulta avere sollevato alcuna contestazione in ordine alle opere eseguite, che devono quindi ritenersi accettate senza riserve, fino alla lettera di diffida del difensore, recante data 13.09.2023. Dunque, fino all'intervento dei rispettivi legali di fiducia, le parti hanno discusso unicamente in ordine alle voci di costo contenute esclusivamente negli ultimi due SAL nn. 8 e 9, senza altre eccezioni o denunce. In relazione ai menzionati SAL - come invero in ordine ai precedenti sette, integralmente pagati senza riserva alcuna, fino alle contestazioni mosse con la richiamata lettera di diffida e con la presente opposizione - non ignora il giudice che nel contratto di appalto, “la previsione del diritto dell'appaltatore al pagamento di acconti da parte del committente e della periodica eSIibilità di essi sulla base della constatazione, misurazione e contabilizzazione dei lavori eseguita in contraddittorio delle parti o del direttore dei lavori, non è idonea ad integrare e sostituire la verifica dell'opera che, ai sensi dell'art. 1665 c.c.., il committente ha il diritto di eseguire dopo l'ultimazione dei lavori medesimi, né costituisce prova legale del diritto al corrispettivo maturato sulla base dei conteggi eseguiti” (Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 106 del 04/01/2011). Tuttavia, deve anzitutto osservarsi come la DL incaricata dalla committente, arch. abbia appunto provveduto alla attestazione dell'esecuzione a Controparte_2 regola d'erte dei lavori commissionati - nei limiti, giova precisarlo, di quanto indicato nei SAL, giacché relativi ai lavori concordati nel computo metrico iniziale pagina 6 di 13 nonché ai lavori extra-capitolato, con esclusione di quelli affidati a terzi dalla committente e di quelli non realizzati su accordo delle parti - mediante verbale del 22.08.2023, che costituisce verbale di verifica dell'ultimazione e consegna di detti lavori. A tale riguardo vale peraltro evidenziare che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del contratto di appalto, la committente ha dichiarato di riconoscere ed Parte_1 accettare “… l'operato del DL quale suo rappresentante per tutto quanto attiene all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto e per quant'altro previsto …” nel medesimo contratto, dovendosi ivi ricomprendere anche i lavori extra-capitolato conteggiati nei SAL. Dunque, con le attestazioni indicate in verbale, deve ritenersi che la committente abbia accettato le opere eseguite da come peraltro Controparte_1 risulta confermato dall'assenza di contestazioni sul punto, di cui si è già detto. Inoltre, risulta generica e non valutabile qualsivoglia contestazione di vizi - come pure di contabilità - in merito ai SAL da 1 a 7, integralmente pagati senza riserva alcuna da parte della committente ben prima di ricevere l'ingiunzione di pagamento dei SAL 8 e 9, qui opposta, tenuto conto della mancata produzione in giudizio della relativa documentazione. Gli unici SAL prodotti in atti risultano appunto quelli posti a base della domanda monitoria (SAL 8 e 9), mentre nessun altro documento è stato offerto in relazione ai lavori precedenti. Inoltre, quanto agli ultimi due SAL, pur escluso qualsiasi valore probatorio di natura confessoria, deve ritenersi, in adesione alla giurisprudenza di legittimità già citata, che “… gli stati di avanzamento approvati anche mediatamente dal committente possono essere considerati prova del diritto dell'appaltatore, se il committente non dimostri che nei fatti, per quantità di lavori eseguiti e prezzi applicati, l'opera eseguita è difforme da quella che da tali atti complessivamente risulta” (Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 106 del 04/01/2011; Cass. civ. sez. III n. 4955 del 21/05/1999). Fermo quanto ulteriormente di seguito indicato in punto di contabilità, quanto alla contestazione di vizi e difetti costruttivi, l'opponente non ha fornito una chiara e precisa allegazione fattuale di quali lavori indicati nei SAL 8 e 9 siano risultati non conformi alle regole dell'arte, posto che le contestazioni, come già evidenziato, risultano genericamente riferite a tutti i lavori, senza distinzione fra opere dei diversi SAL. Non solo. Deve pure rilevarsi come buona parte delle contestazioni si traducano in realtà nella prospettazione della mancata ultimazione di alcune opere e di rifiniture. A tale riguardo, tuttavia, la genericità delle contestazioni non permette di comprendere quali opere possano ritenersi non ultimate e quali invece non previste poiché affidate a terzi o escluse in corso di esecuzione del contratto. Invero, a seguito dell'istruttoria orale espletata, è emerso, come già evincibile dalla pagina 7 di 13 copiosa documentazione in atti sul periodico scambio di comunicazioni tra Con appaltatore, committente, e Progettista, che in effetti non fu eseguito il lavoro di intonaco a tamponamento su quello preesistente nei locali del secondo piano, oltre che le conseguenti successive tinteggiature. La circostanza è stata rappresentata sia dal teste arch. DL), sia dal teste CP_2 arch. (Progettista). Testimone_2
Tuttavia, tale mancanza non costituisce inadempimento imputabile alla impresa appaltatrice convenuta opposta, tenuto conto delle evidenze istruttorie. La DL arch. nel corso della sua audizione, ha spiegato come in CP_2 relazione a detta opera insorse discussione fra le parti, in quanto l'impresa, pur avendo sottoscritto il preventivo con indicazione dei costi dell'intonaco, fece presente che il lavoro a tamponamento richiesto non poteva tecnicamente essere realizzato a regola d'arte, proponendo una diversa soluzione ed infine rifiutando di eseguire l'opera sulla quale invece insisteva la committente. La deposizione della testimone è sul punto credibile. La circostanza infatti, oltre ad essere intrinsecamente non contraddittoria, trova supporto nella documentazione in atti, ove in diverse, plurime, comunicazioni fra impresa appaltatrice, DL, Progettista e committente risulta essere trattato il tema della rasatura delle pareti del secondo piano sulle quali era già preesistente un intonaco, con scambio di vedute sulla realizzabilità dei lavori (cfr. in particolare doc E1 p. 11 e 16 fascicolo opposta). La questione risulta ulteriormente affrontata nella e-mail della DL del 26.07.2023 (doc. N fascicolo opposta), nella parte in cui la stessa, nel rendere i chiarimenti richiesti in ordine alla contabilità dei SAL 8 e 9, precisa come il rifiuto della appaltatrice a realizzare la rasatura dei muri esistenti con gli intonaci preesistenti apparisse giustificata, pur a fronte della responsabilità che il progettista aveva dichiarato di assumersi, avuto riguardo alle verifiche eseguite in contraddittorio (mediante video inviati al progettista medesimo) ed alle valutazioni compiute con il gessista. Dunque, la circostanza della mancata rasatura (soltanto) di dette pareti, con intonaco vecchio preesistente, risulta chiarita dall'appaltatrice e non computata nei SAL 8 e 9, come si evince chiaramente dalla medesima e-mail del 26.07.2023 della DL, ove fornisce in modo distinto le spiegazioni relative al menzionato frangente e quelle inerenti alle contestazioni sui costi degli intonaci, che invece devono ritenersi essere stati realizzati. La questione relativa a detta opera risulta ulteriormente ribadita nella lettera dell'impresa appaltatrice del 20.07.2023, con la quale dà atto dell'ormai definitiva rottura del rapporto negoziale, con rifiuto ad eseguire ulteriori opere extra-capitolato (doc. G fascicolo opposta). Con riferimento a questi ultimi, infatti, la DL ha chiarito, nella documentazione relativa alle comunicazioni e-mail indicate, come i lavori di intonacatura siano stati pagina 8 di 13 realizzati (peraltro avvalendosi di maestranze esterne in subappalto) con accordo sui costi, mediante riconoscimento di uno sconto direttamente condiviso con il Progettista arch. (cfr. doc. N cit.). Tes_2
Dunque, per un verso non risulta specificatamente contestato che l'impresa abbia concesso in accordo con il Progettista, lo sconto menzionato nella mail a chiarimenti della DL del 26.07.2023, per altro verso, l'odierna contestazione di assoluta mancanza di intonaci, oltre che contrastante con il copioso scambio di comunicazioni menzionate, non è supportata da nessun elemento, nemmeno risultando dalla documentazione fotografica allegata dall'opponente (doc. 3 e 4 fascicolo opponente). Deve ulteriormente osservarsi come tale tipologia di intervento non risulti inserita nei SAL 8 e 9 sui quali si fonda la domanda di pagamento del corrispettivo residuo preteso da ove sono esclusivamente indicati i costi Controparte_1 delle intonacature effettivamente eseguite, come parimenti emerge dai chiarimenti forniti per e-mail dalla DL in relazione ai prezzi, sconti e costi di assistenze concordati dall'appaltatore direttamente con il Progettista. Pertanto, ogni ulteriore contestazione sul punto pare sovrapporre le due tipologie differenti di lavorazione di cui si è detto e finisce per rivelarsi inconferente ed ai limiti dei canoni di buona fede. Deve invece concludersi che ogni altro lavoro diverso da quello della rasatura dei muri esistenti con intonaco preesistente sia stato completato, come appunto attestato dalla DL in rappresentanza della committente e come emerge dalla insussistenza di contestazioni fin in prossimità della presente vertenza. Ulteriori lavori di mera finitura ben si spiegano con la circostanza prospettata dalla convenuta opposta e non oggetto di specifica contestazione, che il contratto di appalto e così pure i lavori extra-capitolato concordati, non contemplavano la consegna dell'immobile finito e pronto per essere abitato, essendo stati affidati ulteriori lavori, seppure di minor rilievo, ad altre maestranze direttamente dalla committente. Risulta inoltre come a seguito dell'inasprimento dei rapporti negoziali l'impresa appaltatrice si sia dichiarata indisponibile ad ulteriori incarichi per altri lavori extra- capitolato (cfr. doc. G fascicolo opposta). Anche in relazione a dette finiture o ad ulteriori interventi extra-capitolato, peraltro, non risulta alcuna contestazione o richiesta di successivo intervento. Residua un contrasto fra le deposizioni dei testi arch. (e pure da Tes_2
ed arch. ed in punto di pulizie finali, escluse dal Tes_1 CP_2 primo (oltre che dal coniuge della committente) ed invece riconosciute dalla seconda. Tale contrasto invero non appare inconciliabile, posto che le due dichiarazioni appaiono finalizzate ad evidenziare aspetti differenti, laddove il Progettista ha dichiarato che non essendo stati realizzati gli intonaci - come già rilevato, da intendersi con riferimento ai lavori di rasatura e tamponamento delle pareti con preesistete intonaco - neppure potevano essere state eseguite le pulizie finale, mentre la DL ha valorizzato l'ultimazione dei lavori concordati, con esclusione pagina 9 di 13 dell'opera suddetta. Dunque, deve ritenersi che le pulizie siano state eseguite, sebbene il livello di resa sia parametrare non ad una ristrutturazione compiutamente finita su di un immobile pronto per essere abitato, ma da ridimensionare nei limiti di un cantiere ancora non completamente finito, per la necessità di una soluzione definitiva dei menzionati lavori di rasatura e tamponamento dei muri con intonaco preesistente e per la mancanza di ulteriori opere affidate a terzi. Dunque, la domanda su tale punto di parte opponente deve essere rigettata.
Parimenti infondata risulta la domanda relativa alle contestazioni di contabilità. Sul punto l'opponente si è rimesso alle contestazioni indicate nella perizia di parte (doc. 7). Come già rilevato, dette contestazioni contemplano rilievi in larga misura generici ed in parte si traducono in osservazioni non integranti contestazione di prezzi. In particolare, ai punti ottavo, diciottesimo, ventesimo e ventunesimo, si lamentano costi elevati per alcune lavorazioni, senza alcuna indicazione, neppure generica, dei costi invece ritenuti congrui;
ai punti decimo e quindicesimo sono sollevate contestazioni di ritardo nella trasmissione dei preventivi e nella consegna dell'immobile, che non costituiscono denuncia di contabilità, peraltro senza nessuna indicazione del valore economico dei ritardi asseriti. Appare generica anche la contestazione quattordicesima, sulla esposizione sovrapprezzo di 20 euro al mq per le pietre aggiuntive, che l'opponente avrebbe potuto dimostrare allegando i SAL precedenti o indicando il prezzo diverso concordato nel capitolato originario;
inoltre dallo scambio di comunicazioni emerge come siano stati concordati lavori extra-capitolato che richiedono l'utilizzo di pietre (cfr. sul punto la e-mail di chiarimenti della DL del 26.07.2023, nonché rapportini periodici dei lavori extra-capitolato, doc. F1 – F10)); dunque l'opponente avrebbe dovuto fornire indicazioni in ordine al diverso prezzo concordato in relazione a detti lavori extra-capitolato. Generica anche la contestazione diciannovesima, relativa a costi per assistenza di falegnameria, di cui si imputa essere stato esposto quale lavoro in economia “in alcuni casi”, senza alcun preciso riferimento suscettibile di riscontro. A tale riguardo deve poi rilevarsi come dalla e-mail del 26.07.2023 della DL arch. si CP_2 evinca che i costi per le assistenze siano state oggetto di chiarimenti ed infine concordate in sconto con il Progettista arch. (doc. K cit.); sulla specifica Tes_2 questione dei lavori di falegnameria, peraltro, la parte opposta ha dichiarato di non avere applicato costi dii assistenza;
in relazione a dette circostanze non sono state fornite contestazioni specifiche da parte dell'opponente. Parimenti di assoluta genericità il punto quinto di contestazione, inerente ad una superficie asseritamente elevata di occupazione di suolo pubblico rispetto alle effettive eSIenze di cantiere;
circostanza che invero, ove ritenuta sussistente, avrebbe pagina 10 di 13 ben potuto essere rilevata in corso di esecuzione delle opere, rivelandosi ex post doglianza pretestuosa, ai limiti dei canoni di correttezza e buona fede oggettiva. Risultano inoltre in palese contrasto con la documentazione in atti le contestazioni di cui ai punti terzo (quantificazione economica quasi raddoppiata per la fornitura e posa dei lucernai Velux), settimo (variazione in aumento dei costi del pavimento Living Mapei) e tredicesimo (esposizione extra-costi per variazione di pendenza del tetto). In relazione ai lucernai la doglianza, comunque generica, non tiene in considerazione che nel corso dell'esecuzione del contratto sono state concordate luci in aggiunta, due, con proposta di finiture e accessori diversificati, nello scambio di comunicazioni e-mail del 28.10.2022 ed un altro Velux nella e-mail del 21.12.2022 (doc H1 e H2 fascicolo opposta). Quanto ai pavimenti, oltre alla genericità, deve osservarsi il contrasto della doglianza rispetto allo scambio di comunicazioni e-mail 20 e 28.10.2022 sulla necessità di rinforzi strutturali dei solai, nonché del 12.04.2023 e del 03.05.2023 (doc. E1, pp. 10 e 11, 8 e 12); risulta inoltre il preventivo firmato dalla committente per l'uso di cemento a presa rapida per la posa del massetto e per la fornitura di quello necessario per il pavimento alla veneziana (doc. D10 e D9); la parte opposta ha peraltro prospettato che il lavoro di stesura della pavimentazione in cemento Living Mapei è stata direttamente appaltata all'impresa ha eseguito il lavoro, come invero pare evincersi anche dallo scambio di e-mail menzionato, il cui preventivo risulta comunque trasmesso alla committente da Controparte_1
In riferimento alla variazione economica per la maggior pendenza del tetto, che l'opponente dichiara non dovuta poiché circostanza già contemplata nel capitolato originario, la contestazione risulta contrastare con l'evidenza documentale;
in primo luogo il capitolato originario indica una maggiorazione del 10% per la pendenza, ma con specifica indicazione che i prezzi ivi esposti per la posa dei coppi, dei comignoli e delle lamiere in relazione alle due opzioni di copertura sono indicativi;
in relazioni ai coppi è ulteriormente specificata la possibilità di eventuali integrazioni da considerare a parte (doc. 1 fascicolo parte opponente, p. 25); inoltre, risulta in atti lo scambio di comunicazioni e-mail per le integrazioni dei coppi e dei relativi lavori aggiuntivi di ancoraggio da eseguire a causa della maggiore pendenza riscontrata, concordati in economica (e-mail 10.02.2023, doc. E1 pp. 3 e 4); risultano poi documentate le difficoltà emerse per la differenza fra lo stato di fatto e quello del progetto architettonico (e-mail 9 gennaio 2023 dell'ing. doc. E2, p 2); Per_1 risultano infine inviato il preventivo firmato dalla committente in relazione ai lavori in economia extra-capitolato della copertura e delle scossaline (doc. D6 p 4 e D8); la questione risulta infine ulteriormente spiegata nella e-mail della DL del 26.07.2023 (doc. N). Risulta generica pure la contestazione di cui ai punti nove e diciassette sulla esposizione di costi per smaltimento in discarica di rifiuti ed inerti, nonché per nolo attrezzature e, poiché prive di giustificativo e non computate nel capitolato originario, pagina 11 di 13 tenuto conto che dette voci sono state previste esclusivamente per opere extra- capitolato e sono state indicate nei relativi report periodici (doc. F 1 - F10). Prive di rilievo si rivelano le contestazioni di cui ai punti 1, 6 11 e 12, tenuto conto della circostanza che nelle more del presente giudizio sono state consegnate le certificazioni di conformità e le tende e i telecomandi dei Velux, come dichiarato dalle parti all'udienza del 05.12.2024, che i prezzi per le ore in economia sono state corrette ad euro 31/h e non sono state poste in ingiunzione per euro 32/h sebbene così indicate nei SAL 8 e 9 e che pure il costo di noleggio della gru per sei mesi è stato corretto a 5 mesi, con scomputo della somma di un mese, per € 650,00 (email del 01.12.2022, doc. J fascicolo parte opposta); pretestuosa si rivela invece la pretesa di una riduzione anche dei costi di montaggio e smontaggio in via proporzionale, trattandosi evidentemente di costi fissi non riducibili per il minor utilizzo della gru di un solo mese. Quanto alla contestazione in ordine allo smaltimento dei termosifoni in ghisa, deve rilevarsi in primo luogo come l'opposta abbia negato di averli portati in discarica;
a fronte di detta specifica eccezione, l'opponente non ha replicato in alcun modo;
inoltre, la contestazione contrasta con la documentazione inerente ai rapportini dei lavori extra-capitolato, dai quali emerge il conteggio di ore di lavoro per trasporto di detti elementi in ghisa all'interno dell'immobile della committente (doc. F 1, report del 14.10.2022). Quanto alla quarta contestazione, sulle pulizie del cantiere, si è già argomentato in ordine alla prova fornita circa l'esecuzione dell'opera. Residua unicamente la contestazione (seconda) circa l'addebito di costi per il deposito degli arredi ed altri beni mobili di proprietà della committente nel corso dell'esecuzione dei lavori. Detta voce di costo invero non è stata riportata nei SAL 8 e 9 e non è stata azionata in monitorio dalla convenuta opposta che l'ha invece richiesta con domanda riconvenzionale. Tale costo deve ritenersi non giustificato e dunque non dovuto dall'opponente Pt_1
[...]
Sul punto deve rilevarsi infatti che tale costo non risulta mai preteso dalla appaltatrice fino al termine dei lavori, essendo stato ipotizzato soltanto dopo l'inasprimento dei rapporti negoziali fra le parti. Inoltre, dalla documentazione in atti si evince che sin dall'origine i mobili furono depositati presso i magazzini dell'appaltatrice: nella e-mail del 28.10.2022 l'impresa chiede delucidazioni in ordine ai luoghi in cui spostare alcuni beni (porte e termosifoni) dando atto della disponibilità di caricarli e trasportarli, con conseguenti oneri, nei magazzini ove già erano custodito il mobilio (doc. I). Dal tenore letterale della comunicazione si trae la disponibilità di
[...]
depositare, senza oneri, salvo quelli di trasporto, anche ulteriori Controparte_1 beni oltre al mobilio da tempo già conservato nei propri magazzini. pagina 12 di 13 Anche dalla deposizione del teste arch. GIUDICI si evince che la custodia del mobilio, non oggetto di specifica trattativa, fu da tutti percepita come disponibilità offerta gratuitamente dall'impresa appaltatrice, come appare ragionevole in considerazione del non trascurabile valore economico dell'appalto dalla possibilità di utilizzare magazzini no occupati da altri materiali Deve quindi essere unicamente accolta la contestazione relativa a detti costi e, conseguentemente, rigettata la domanda riconvenzionale di
[...]
Controparte_1
In definitiva, deve essere rigettata l'opposizione e la domanda riconvenzionale, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite devono essere poste integralmente a carico dell'opponente, tenuto conto della piena soccombenza in punto di opposizione al decreto ingiuntivo;
deve infatti rilevarsi come in assenza di opposizione, l'appaltatrice non avesse insistito per la pretesa di ulteriori pagamenti in relazione alla custodia del mobilio soltanto prospettata, peraltro a seguito di proposta conciliativa per evitare il contenzioso, ma senza infine porlo a base della domanda di ingiunzione (cfr. doc. G e M); il rigetto della riconvenzionale di parte convenuta opposta giustifica peraltro il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. Le spese processuali sono liquidate in dispositivo avuto riguardo allo scaglione di riferimento ed ai valori medi del vigente D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 1255/2024 R.G.; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione svolta dalla parte opponente Parte_1
CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto.
RIGETTA la domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta opposta
Controparte_1
CONDANNA la parte opponente a pagare a parte opposta Parte_1 [...]
e spese di lite, che si liquidano in € 8.758,40 per compensi (quivi Controparte_1 già incluse le spese generali, dunque non da ricalcolare). Sui compensi, CPA e IVA.
Così deciso in Verona il giorno 14 agosto 2025. Il giudice Francesco Bartolotti
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA sezione I civile
Il Tribunale, nella persona del giudice Francesco Bartolotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1255/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BACIGA NICOLA Parte_1 C.F._1
LUIGI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOGARI Controparte_1 P.IVA_1
FABIANA
CONVENUTO
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
Conclusioni parte attrice opponente Parte_1
“Nel merito: 1) accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto da alla societ Parte_1 [...] e conseguentemente dichiararsi nullo, privo di efficacia e Controparte_1 comunque revocarsi il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Verona in data 15.12.2023, nel procedimento n. 7110/2023 R.G.; 2) condannars a corrispondere l'importo di Controparte_1 Parte_1 Euro 10.341,61, o la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, a titolo pagina 1 di 13 di differenza fra l'importo effettivamente spettante per i lavori eseguiti ed i danni subiti dalla Committente, così come descritti nel presente atto;
3) accertarsi che il deposito del mobilio di proprietà di da parte di Parte_1 è avvenuto a titolo gratuito;
Controparte_1
4) condannars a rimborsare quanto versato Controparte_1 Parte_1 in esecuzione del decreto ingiuntivo e per la precisione l'importo di Euro 56.543,82, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal versamento al rimborso, oltre al rimborso dell'imposta di registro. 5) spese, diritti ed onorari rifusi. In via istruttoria, […]”.
Conclusioni parte convenuta opposta Controparte_1
“Nel merito: rigettare l'opposizione a D.I. promossa dalla SI.ra , in Parte_1 quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, generica e dilatoria per i motivi tutti di cui alla comparsa di costituzione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto e respingersi, altresì, ogni ed altra domanda;
nell'ipotesi, che qui si esclude, di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento delle somme che risulteranno effettivamente dovute all'esito del giudizio, in ogni caso con vittoria di spese e compensi;
In via riconvenzionale: condannarsi la SI.ra al pagamento Parte_1 dell'importo risultante dalla nota pro forma a titolo di costo per il deposito del mobilio, pari ad euro 8.235,00 o a quel diverso importo che dovesse essere ritenuto di giustizia dal Giudice In via istruttoria, […]. Si chiede che il Giudice valuti il comportamento della debitrice e verificato che la stessa abbia agito con mala fede o colpa grave, emetta pronuncia di condanna ex art. 96 cpc.; In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato determinato ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Preliminarmente deve rilevarsi che ai sensi del novellato art. 132 c.p.c. il giudice è esonerato dalla redazione dello svolgimento del fatto;
inoltre, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., lo stesso non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ben potendosi limitare, valutate nel loro complesso le prove acquisite nel processo e le contrapposte tesi difensive, alla indicazione dei soli elementi posti a fondamento della decisione adottata nel caso concreto. Ancora, deve rilevarsi la legittimità della motivazione per relationem, anche mediante il riferimento ad atti delle parti, che non può essere considerato lesivo del principio di imparzialità e terzietà del giudice (cfr. sul punto Cass. civ. Sez. Un. n. 642 del 16.01.2015).
pagina 2 di 13 Deve quindi richiamarsi il contenuto dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ed alla comparsa di costituzione e risposta della parte convenuta opposta quanto alla esposizione del fatto. In breve, si è opposta all'ingiunzione di pagamento ricevuta dall'impresa Parte_1 edile in relazione ai lavori eseguiti presso gli Controparte_1 immobili di sua proprietà in Comune di del Benaco (VR), contestando la presenza di vizi e difetti costruttivi nelle opere eseguite, nonché errori di contabilità nei SAL, siccome indicate in perizia di parte prodotta in allegato all'atto introduttivo, in particolare con riferimento ai lavori extra-capitolato, seppure approvati dal Direttore Lavori da essa stessa incaricata e nei confronti della quale ha lamentato un atteggiamento di accondiscendenza alle pretese economiche dell'appaltatrice; l'opponente ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni conseguenti ai vizi indicati. Con la costituzione in giudizio, l'appaltatrice ha Controparte_1 contestato l'opposizione rilevando di non avere mai ricevuto lamentele in ordine alle lavorazioni eseguite, né in ordine ai preventivi sottoscritti ed ai rapportini di cantiere periodicamente inviati alla committente anche in relazione a lavori extra-capitolato emersi nel corso dei lavori di ristrutturazione dell'immobile; l'opposta ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione ed ha formulato domanda riconvenzionale per il pagamento delle spese di custodia degli arredi ed altri beni mobili di proprietà della committente nel corso del rapporto negoziale.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione dei mezzi di prova orali dedotti sui capitoli di prova ritenuti ammissibili e pertinenti, oltre che mediante le produzioni documentali offerte in comunicazione da entrambe le parti.
Preliminarmente, devono essere rigettate le domande svolte da entrambe le parti in via istruttoria con la pedissequa riproposizione dei medesimi mezzi di prova già dedotti in seconda memoria istruttoria ex art. 171 ter c.p.c.; deve sul punto intendersi integralmente richiamata la statuizione adottata in seno al verbale dell'udienza di trattazione del 04.07.2024 e confermarsi il giudizio di genericità del capitolato istruttorio non ammesso, avuto riguardo alla circostanza, prospettata dalla convenuta opposta sin dalla comparsa di costituzione e risposta, che i lavori contemplati nel computo metrico originario sono stati oggetto di plurime modifiche, con lavori aggiuntivi o diversi rispetto a quelli originariamente contemplati e con opere ulteriori affidate dalla committente direttamente a terzi. Parimenti, deve confermarsi l'inammissibilità della richiesta di espletamento di c.t.u. per l'accertamento dei vizi indicati in atto di citazione e della rispondenza dei SAL ai prezzi di mercato;
a tale riguardo deve osservarsi ulteriormente come risulti in via documentale (verbale sopralluogo del 22.08.2023, doc. 4 fascicolo monitorio) e costituisca circostanza non oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, che l'impresa appaltatrice abbia terminato i lavori in data 01.07.2023, lasciando il pagina 3 di 13 cantiere il 03.07.2023, mentre nessuna contestazione in ordine a vizi - né, invero a lavori da ultimare - risulta essere mai stata sollevata dalla committente, la quale ha mosso obiezioni unicamente in relazione ai prezzi applicati negli ultimi due SAL nn. 8 e 9 con e-mail del 03.08.2023 (doc. L fascicolo opposta). La prima contestazione di vizi è rinvenibile nella lettera di diffida del difensore, recante data 13.09.2023 (doc. 9 fascicolo opponente), da ritenersi tardiva poiché eseguita oltre il termine di sessanta giorni dalla fine dei lavori e successivamente alla accettazione dei lavori medesimi da parte della committente siccome Parte_1 ravvisabile nel contegno negoziale assunto laddove, dopo numerosi confronti con la odierna convenuta opposta e la nell'intero corso Controparte_2 dell'esecuzione del contratto di appalto, ha concentrato le proprie rimostranze unicamente in punto di contabilità. Deve inoltre rilevarsi come non sia oggetto di specifica contestazione che siano stati eseguiti altri lavori da parte di terze imprese, con conseguente mutamento dello stato dei luoghi, come eccepito dalla parte convenuta opposta. Dunque, una eventuale verifica delle opere eseguite da ove contestate, Controparte_1 avrebbe dovuto essere richiesta, in ipotesi mediante ricorso per accertamento tecnico preventivo, prima della esecuzione di altri lavori. Anche in relazione alla contabilità dei lavori l'istanza di c.t.u. risulta esplorativa, tenuto conto della genericità delle contestazioni, riferita complessivamente a tutti i lavori eseguiti e non soltanto a quelli di cui ai SAL 8 e 9 oggetto di ingiunzione e senza, peraltro, che la parte opponente abbia prodotto i precedenti SAL da 1 a 7, che invero risultano integralmente saldati;
inoltre, per quanto ulteriormente chiarito nel prosieguo della motivazione, le contestazioni di contabilità di cui alla relazione a firma del perito di parte opponente (doc. 7) contemplano rilievi in larga misura generici ed in parte si traducono in osservazioni non integranti contestazione dei prezzi applicati. Deve pertanto confermarsi l'ordinanza resa in calce al verbale di udienza del 04.07.2024 e rigettarsi l'istanza istruttoria di parte attrice opponente. Deve essere rigettata pure l'analoga istanza formulata da parte opposta, invero senza ulteriori rilievi in sede di comparsa conclusionale, dovendosi di nuovo confermare il giudizio di genericità del capitolato istruttorio non ammesso.
Ancora in via preliminare, deve fin da ora chiarirsi che fra il materiale probatorio utilizzabile dal giudice ai fini della presente decisione devono comprendersi pure le deposizioni rese dai testimoni assunti all'udienza del 05.12.2024. Non sussiste dunque alcuna inutilizzabilità delle deposizioni, invero neppure specificatamente invocata, in relazione alle dichiarazioni rese dal teste arch. CP_2
e dal teste in relazione ai quali, senza
[...] Testimone_1 precedente tempestiva eccezione di incapacità a testimoniare, soltanto all'esito delle relative deposizioni sono state sollevate contestazioni in punto di interesse personale pagina 4 di 13 concreto ed attuale alle sorti della causa qui in esame. Sul punto devono infatti richiamarsi i principi espressi da recente giurisprudenza di legittimità, anche a sezioni unite, secondo cui: - “l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo, essa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia ammessa ed assunta, eccezione di nullità della prova”; - “qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c., 'l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità”; - “la parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza, in quanto resa da un teste che assume essere incapace, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede di impugnazione”; - “nel caso in cui, a fronte di un'eccezione di incapacità a testimoniare, il giudice abbia ammesso la prova con riserva di provvedere sulla stessa, la successiva assunzione della testimonianza - non preceduta dallo scioglimento della riserva - presuppone un giudizio di piena ammissibilità della prova, che vizia l'atto processuale di nullità relativa, con conseguente necessità, per la parte interessata, di sollevare tempestivamente la relativa eccezione ai sensi dell'art. 157, comma 2 c.p.c.” (Cass. civ. sez. un. n. 9456 del 06/04/2023; Cass. civ. sez. un. n. 21670 del 23/09/2013; Cass. civ. sez. III ord. n. 29714 del 26/10/2023). Nel caso di specie, come già rilevato, nessuna delle parti ha sollevato tempestiva eccezione di incapacità a testimoniare in relazione ai due teste citati, né ha successivamente insistito per la nullità della relativa deposizione, dovendosi quindi ritenere le dichiarazioni rese dai testimoni pienamente utilizzabili ai fini della decisione. In ogni caso, deve pure escludersi nel merito che i due testimoni siano muniti di interesse idoneo ad escluderne la capacità a testimoniare: non la teste CP_2 la quale, in veste di DL incaricata dalla committente non ha alcun Parte_1 interesse concreto nella causa in esame nella quale non è stata convenuta in giudizio ed in relazione alla quale non è stata espressamente eccepita alcuna precisa inadempienza professionale idonea supportare, anche in un futuro giudizio, una ipotesi di responsabilità personale rispetto alle domande risarcitorie opposte nei confronti della appaltatrice nel presente giudizio;
la circostanza che alla DL sia stata in questa sede attribuito di avere approvati i SAL “… con una certa leggerezza, per non dire appiattimento, sulle posizioni dell'impresa…” (cfr. atto di citazione, p. 2, terzo capoverso), non appare sufficiente ad escluderne la capacità a testimoniare;
parimenti pagina 5 di 13 insufficiente, di per sé sola, la prospettata circostanza che nelle more del presente giudizio sia intervenuto decreto ingiuntivo richiesto dalla DL ed opposto dalla medesima odierna opponente in relazione al compenso professionale preteso in pagamento. Neppure il teste può dirsi munito di un interesse personale e Tes_1 concreto alla causa per il solo fatto di avere pagato in più occasioni stralci di lavori, non risultando comproprietario dell'immobile, né contraente del contratto di appalto sottoscritto esclusivamente da in qualità di committente e dal Parte_1 rappresentante pro tempore di in qualità di Controparte_1 appaltatrice. Dette circostanze, invero, possono incidere sulla valutazione di attendibilità di ciascun testimone, in relazione alla quale valgono le osservazioni di seguito indicate.
Nel merito, deve essere rigettata la domanda formulata dall'opponente in relazione ai vizi dell'immobile ed ai difetti costruttivi delle opere realizzate dall'appaltatrice
Controparte_1
Come già evidenziato, risulta dal verbale di sopralluogo del 22.08.2023 e non costituisce circostanza oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, che l'impresa appaltatrice abbia terminato i lavori in data 01.07.2023, lasciando il cantiere il 03.07.2023. A fronte di tale circostanza, l'opponente non risulta avere sollevato alcuna contestazione in ordine alle opere eseguite, che devono quindi ritenersi accettate senza riserve, fino alla lettera di diffida del difensore, recante data 13.09.2023. Dunque, fino all'intervento dei rispettivi legali di fiducia, le parti hanno discusso unicamente in ordine alle voci di costo contenute esclusivamente negli ultimi due SAL nn. 8 e 9, senza altre eccezioni o denunce. In relazione ai menzionati SAL - come invero in ordine ai precedenti sette, integralmente pagati senza riserva alcuna, fino alle contestazioni mosse con la richiamata lettera di diffida e con la presente opposizione - non ignora il giudice che nel contratto di appalto, “la previsione del diritto dell'appaltatore al pagamento di acconti da parte del committente e della periodica eSIibilità di essi sulla base della constatazione, misurazione e contabilizzazione dei lavori eseguita in contraddittorio delle parti o del direttore dei lavori, non è idonea ad integrare e sostituire la verifica dell'opera che, ai sensi dell'art. 1665 c.c.., il committente ha il diritto di eseguire dopo l'ultimazione dei lavori medesimi, né costituisce prova legale del diritto al corrispettivo maturato sulla base dei conteggi eseguiti” (Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 106 del 04/01/2011). Tuttavia, deve anzitutto osservarsi come la DL incaricata dalla committente, arch. abbia appunto provveduto alla attestazione dell'esecuzione a Controparte_2 regola d'erte dei lavori commissionati - nei limiti, giova precisarlo, di quanto indicato nei SAL, giacché relativi ai lavori concordati nel computo metrico iniziale pagina 6 di 13 nonché ai lavori extra-capitolato, con esclusione di quelli affidati a terzi dalla committente e di quelli non realizzati su accordo delle parti - mediante verbale del 22.08.2023, che costituisce verbale di verifica dell'ultimazione e consegna di detti lavori. A tale riguardo vale peraltro evidenziare che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del contratto di appalto, la committente ha dichiarato di riconoscere ed Parte_1 accettare “… l'operato del DL quale suo rappresentante per tutto quanto attiene all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto e per quant'altro previsto …” nel medesimo contratto, dovendosi ivi ricomprendere anche i lavori extra-capitolato conteggiati nei SAL. Dunque, con le attestazioni indicate in verbale, deve ritenersi che la committente abbia accettato le opere eseguite da come peraltro Controparte_1 risulta confermato dall'assenza di contestazioni sul punto, di cui si è già detto. Inoltre, risulta generica e non valutabile qualsivoglia contestazione di vizi - come pure di contabilità - in merito ai SAL da 1 a 7, integralmente pagati senza riserva alcuna da parte della committente ben prima di ricevere l'ingiunzione di pagamento dei SAL 8 e 9, qui opposta, tenuto conto della mancata produzione in giudizio della relativa documentazione. Gli unici SAL prodotti in atti risultano appunto quelli posti a base della domanda monitoria (SAL 8 e 9), mentre nessun altro documento è stato offerto in relazione ai lavori precedenti. Inoltre, quanto agli ultimi due SAL, pur escluso qualsiasi valore probatorio di natura confessoria, deve ritenersi, in adesione alla giurisprudenza di legittimità già citata, che “… gli stati di avanzamento approvati anche mediatamente dal committente possono essere considerati prova del diritto dell'appaltatore, se il committente non dimostri che nei fatti, per quantità di lavori eseguiti e prezzi applicati, l'opera eseguita è difforme da quella che da tali atti complessivamente risulta” (Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 106 del 04/01/2011; Cass. civ. sez. III n. 4955 del 21/05/1999). Fermo quanto ulteriormente di seguito indicato in punto di contabilità, quanto alla contestazione di vizi e difetti costruttivi, l'opponente non ha fornito una chiara e precisa allegazione fattuale di quali lavori indicati nei SAL 8 e 9 siano risultati non conformi alle regole dell'arte, posto che le contestazioni, come già evidenziato, risultano genericamente riferite a tutti i lavori, senza distinzione fra opere dei diversi SAL. Non solo. Deve pure rilevarsi come buona parte delle contestazioni si traducano in realtà nella prospettazione della mancata ultimazione di alcune opere e di rifiniture. A tale riguardo, tuttavia, la genericità delle contestazioni non permette di comprendere quali opere possano ritenersi non ultimate e quali invece non previste poiché affidate a terzi o escluse in corso di esecuzione del contratto. Invero, a seguito dell'istruttoria orale espletata, è emerso, come già evincibile dalla pagina 7 di 13 copiosa documentazione in atti sul periodico scambio di comunicazioni tra Con appaltatore, committente, e Progettista, che in effetti non fu eseguito il lavoro di intonaco a tamponamento su quello preesistente nei locali del secondo piano, oltre che le conseguenti successive tinteggiature. La circostanza è stata rappresentata sia dal teste arch. DL), sia dal teste CP_2 arch. (Progettista). Testimone_2
Tuttavia, tale mancanza non costituisce inadempimento imputabile alla impresa appaltatrice convenuta opposta, tenuto conto delle evidenze istruttorie. La DL arch. nel corso della sua audizione, ha spiegato come in CP_2 relazione a detta opera insorse discussione fra le parti, in quanto l'impresa, pur avendo sottoscritto il preventivo con indicazione dei costi dell'intonaco, fece presente che il lavoro a tamponamento richiesto non poteva tecnicamente essere realizzato a regola d'arte, proponendo una diversa soluzione ed infine rifiutando di eseguire l'opera sulla quale invece insisteva la committente. La deposizione della testimone è sul punto credibile. La circostanza infatti, oltre ad essere intrinsecamente non contraddittoria, trova supporto nella documentazione in atti, ove in diverse, plurime, comunicazioni fra impresa appaltatrice, DL, Progettista e committente risulta essere trattato il tema della rasatura delle pareti del secondo piano sulle quali era già preesistente un intonaco, con scambio di vedute sulla realizzabilità dei lavori (cfr. in particolare doc E1 p. 11 e 16 fascicolo opposta). La questione risulta ulteriormente affrontata nella e-mail della DL del 26.07.2023 (doc. N fascicolo opposta), nella parte in cui la stessa, nel rendere i chiarimenti richiesti in ordine alla contabilità dei SAL 8 e 9, precisa come il rifiuto della appaltatrice a realizzare la rasatura dei muri esistenti con gli intonaci preesistenti apparisse giustificata, pur a fronte della responsabilità che il progettista aveva dichiarato di assumersi, avuto riguardo alle verifiche eseguite in contraddittorio (mediante video inviati al progettista medesimo) ed alle valutazioni compiute con il gessista. Dunque, la circostanza della mancata rasatura (soltanto) di dette pareti, con intonaco vecchio preesistente, risulta chiarita dall'appaltatrice e non computata nei SAL 8 e 9, come si evince chiaramente dalla medesima e-mail del 26.07.2023 della DL, ove fornisce in modo distinto le spiegazioni relative al menzionato frangente e quelle inerenti alle contestazioni sui costi degli intonaci, che invece devono ritenersi essere stati realizzati. La questione relativa a detta opera risulta ulteriormente ribadita nella lettera dell'impresa appaltatrice del 20.07.2023, con la quale dà atto dell'ormai definitiva rottura del rapporto negoziale, con rifiuto ad eseguire ulteriori opere extra-capitolato (doc. G fascicolo opposta). Con riferimento a questi ultimi, infatti, la DL ha chiarito, nella documentazione relativa alle comunicazioni e-mail indicate, come i lavori di intonacatura siano stati pagina 8 di 13 realizzati (peraltro avvalendosi di maestranze esterne in subappalto) con accordo sui costi, mediante riconoscimento di uno sconto direttamente condiviso con il Progettista arch. (cfr. doc. N cit.). Tes_2
Dunque, per un verso non risulta specificatamente contestato che l'impresa abbia concesso in accordo con il Progettista, lo sconto menzionato nella mail a chiarimenti della DL del 26.07.2023, per altro verso, l'odierna contestazione di assoluta mancanza di intonaci, oltre che contrastante con il copioso scambio di comunicazioni menzionate, non è supportata da nessun elemento, nemmeno risultando dalla documentazione fotografica allegata dall'opponente (doc. 3 e 4 fascicolo opponente). Deve ulteriormente osservarsi come tale tipologia di intervento non risulti inserita nei SAL 8 e 9 sui quali si fonda la domanda di pagamento del corrispettivo residuo preteso da ove sono esclusivamente indicati i costi Controparte_1 delle intonacature effettivamente eseguite, come parimenti emerge dai chiarimenti forniti per e-mail dalla DL in relazione ai prezzi, sconti e costi di assistenze concordati dall'appaltatore direttamente con il Progettista. Pertanto, ogni ulteriore contestazione sul punto pare sovrapporre le due tipologie differenti di lavorazione di cui si è detto e finisce per rivelarsi inconferente ed ai limiti dei canoni di buona fede. Deve invece concludersi che ogni altro lavoro diverso da quello della rasatura dei muri esistenti con intonaco preesistente sia stato completato, come appunto attestato dalla DL in rappresentanza della committente e come emerge dalla insussistenza di contestazioni fin in prossimità della presente vertenza. Ulteriori lavori di mera finitura ben si spiegano con la circostanza prospettata dalla convenuta opposta e non oggetto di specifica contestazione, che il contratto di appalto e così pure i lavori extra-capitolato concordati, non contemplavano la consegna dell'immobile finito e pronto per essere abitato, essendo stati affidati ulteriori lavori, seppure di minor rilievo, ad altre maestranze direttamente dalla committente. Risulta inoltre come a seguito dell'inasprimento dei rapporti negoziali l'impresa appaltatrice si sia dichiarata indisponibile ad ulteriori incarichi per altri lavori extra- capitolato (cfr. doc. G fascicolo opposta). Anche in relazione a dette finiture o ad ulteriori interventi extra-capitolato, peraltro, non risulta alcuna contestazione o richiesta di successivo intervento. Residua un contrasto fra le deposizioni dei testi arch. (e pure da Tes_2
ed arch. ed in punto di pulizie finali, escluse dal Tes_1 CP_2 primo (oltre che dal coniuge della committente) ed invece riconosciute dalla seconda. Tale contrasto invero non appare inconciliabile, posto che le due dichiarazioni appaiono finalizzate ad evidenziare aspetti differenti, laddove il Progettista ha dichiarato che non essendo stati realizzati gli intonaci - come già rilevato, da intendersi con riferimento ai lavori di rasatura e tamponamento delle pareti con preesistete intonaco - neppure potevano essere state eseguite le pulizie finale, mentre la DL ha valorizzato l'ultimazione dei lavori concordati, con esclusione pagina 9 di 13 dell'opera suddetta. Dunque, deve ritenersi che le pulizie siano state eseguite, sebbene il livello di resa sia parametrare non ad una ristrutturazione compiutamente finita su di un immobile pronto per essere abitato, ma da ridimensionare nei limiti di un cantiere ancora non completamente finito, per la necessità di una soluzione definitiva dei menzionati lavori di rasatura e tamponamento dei muri con intonaco preesistente e per la mancanza di ulteriori opere affidate a terzi. Dunque, la domanda su tale punto di parte opponente deve essere rigettata.
Parimenti infondata risulta la domanda relativa alle contestazioni di contabilità. Sul punto l'opponente si è rimesso alle contestazioni indicate nella perizia di parte (doc. 7). Come già rilevato, dette contestazioni contemplano rilievi in larga misura generici ed in parte si traducono in osservazioni non integranti contestazione di prezzi. In particolare, ai punti ottavo, diciottesimo, ventesimo e ventunesimo, si lamentano costi elevati per alcune lavorazioni, senza alcuna indicazione, neppure generica, dei costi invece ritenuti congrui;
ai punti decimo e quindicesimo sono sollevate contestazioni di ritardo nella trasmissione dei preventivi e nella consegna dell'immobile, che non costituiscono denuncia di contabilità, peraltro senza nessuna indicazione del valore economico dei ritardi asseriti. Appare generica anche la contestazione quattordicesima, sulla esposizione sovrapprezzo di 20 euro al mq per le pietre aggiuntive, che l'opponente avrebbe potuto dimostrare allegando i SAL precedenti o indicando il prezzo diverso concordato nel capitolato originario;
inoltre dallo scambio di comunicazioni emerge come siano stati concordati lavori extra-capitolato che richiedono l'utilizzo di pietre (cfr. sul punto la e-mail di chiarimenti della DL del 26.07.2023, nonché rapportini periodici dei lavori extra-capitolato, doc. F1 – F10)); dunque l'opponente avrebbe dovuto fornire indicazioni in ordine al diverso prezzo concordato in relazione a detti lavori extra-capitolato. Generica anche la contestazione diciannovesima, relativa a costi per assistenza di falegnameria, di cui si imputa essere stato esposto quale lavoro in economia “in alcuni casi”, senza alcun preciso riferimento suscettibile di riscontro. A tale riguardo deve poi rilevarsi come dalla e-mail del 26.07.2023 della DL arch. si CP_2 evinca che i costi per le assistenze siano state oggetto di chiarimenti ed infine concordate in sconto con il Progettista arch. (doc. K cit.); sulla specifica Tes_2 questione dei lavori di falegnameria, peraltro, la parte opposta ha dichiarato di non avere applicato costi dii assistenza;
in relazione a dette circostanze non sono state fornite contestazioni specifiche da parte dell'opponente. Parimenti di assoluta genericità il punto quinto di contestazione, inerente ad una superficie asseritamente elevata di occupazione di suolo pubblico rispetto alle effettive eSIenze di cantiere;
circostanza che invero, ove ritenuta sussistente, avrebbe pagina 10 di 13 ben potuto essere rilevata in corso di esecuzione delle opere, rivelandosi ex post doglianza pretestuosa, ai limiti dei canoni di correttezza e buona fede oggettiva. Risultano inoltre in palese contrasto con la documentazione in atti le contestazioni di cui ai punti terzo (quantificazione economica quasi raddoppiata per la fornitura e posa dei lucernai Velux), settimo (variazione in aumento dei costi del pavimento Living Mapei) e tredicesimo (esposizione extra-costi per variazione di pendenza del tetto). In relazione ai lucernai la doglianza, comunque generica, non tiene in considerazione che nel corso dell'esecuzione del contratto sono state concordate luci in aggiunta, due, con proposta di finiture e accessori diversificati, nello scambio di comunicazioni e-mail del 28.10.2022 ed un altro Velux nella e-mail del 21.12.2022 (doc H1 e H2 fascicolo opposta). Quanto ai pavimenti, oltre alla genericità, deve osservarsi il contrasto della doglianza rispetto allo scambio di comunicazioni e-mail 20 e 28.10.2022 sulla necessità di rinforzi strutturali dei solai, nonché del 12.04.2023 e del 03.05.2023 (doc. E1, pp. 10 e 11, 8 e 12); risulta inoltre il preventivo firmato dalla committente per l'uso di cemento a presa rapida per la posa del massetto e per la fornitura di quello necessario per il pavimento alla veneziana (doc. D10 e D9); la parte opposta ha peraltro prospettato che il lavoro di stesura della pavimentazione in cemento Living Mapei è stata direttamente appaltata all'impresa ha eseguito il lavoro, come invero pare evincersi anche dallo scambio di e-mail menzionato, il cui preventivo risulta comunque trasmesso alla committente da Controparte_1
In riferimento alla variazione economica per la maggior pendenza del tetto, che l'opponente dichiara non dovuta poiché circostanza già contemplata nel capitolato originario, la contestazione risulta contrastare con l'evidenza documentale;
in primo luogo il capitolato originario indica una maggiorazione del 10% per la pendenza, ma con specifica indicazione che i prezzi ivi esposti per la posa dei coppi, dei comignoli e delle lamiere in relazione alle due opzioni di copertura sono indicativi;
in relazioni ai coppi è ulteriormente specificata la possibilità di eventuali integrazioni da considerare a parte (doc. 1 fascicolo parte opponente, p. 25); inoltre, risulta in atti lo scambio di comunicazioni e-mail per le integrazioni dei coppi e dei relativi lavori aggiuntivi di ancoraggio da eseguire a causa della maggiore pendenza riscontrata, concordati in economica (e-mail 10.02.2023, doc. E1 pp. 3 e 4); risultano poi documentate le difficoltà emerse per la differenza fra lo stato di fatto e quello del progetto architettonico (e-mail 9 gennaio 2023 dell'ing. doc. E2, p 2); Per_1 risultano infine inviato il preventivo firmato dalla committente in relazione ai lavori in economia extra-capitolato della copertura e delle scossaline (doc. D6 p 4 e D8); la questione risulta infine ulteriormente spiegata nella e-mail della DL del 26.07.2023 (doc. N). Risulta generica pure la contestazione di cui ai punti nove e diciassette sulla esposizione di costi per smaltimento in discarica di rifiuti ed inerti, nonché per nolo attrezzature e, poiché prive di giustificativo e non computate nel capitolato originario, pagina 11 di 13 tenuto conto che dette voci sono state previste esclusivamente per opere extra- capitolato e sono state indicate nei relativi report periodici (doc. F 1 - F10). Prive di rilievo si rivelano le contestazioni di cui ai punti 1, 6 11 e 12, tenuto conto della circostanza che nelle more del presente giudizio sono state consegnate le certificazioni di conformità e le tende e i telecomandi dei Velux, come dichiarato dalle parti all'udienza del 05.12.2024, che i prezzi per le ore in economia sono state corrette ad euro 31/h e non sono state poste in ingiunzione per euro 32/h sebbene così indicate nei SAL 8 e 9 e che pure il costo di noleggio della gru per sei mesi è stato corretto a 5 mesi, con scomputo della somma di un mese, per € 650,00 (email del 01.12.2022, doc. J fascicolo parte opposta); pretestuosa si rivela invece la pretesa di una riduzione anche dei costi di montaggio e smontaggio in via proporzionale, trattandosi evidentemente di costi fissi non riducibili per il minor utilizzo della gru di un solo mese. Quanto alla contestazione in ordine allo smaltimento dei termosifoni in ghisa, deve rilevarsi in primo luogo come l'opposta abbia negato di averli portati in discarica;
a fronte di detta specifica eccezione, l'opponente non ha replicato in alcun modo;
inoltre, la contestazione contrasta con la documentazione inerente ai rapportini dei lavori extra-capitolato, dai quali emerge il conteggio di ore di lavoro per trasporto di detti elementi in ghisa all'interno dell'immobile della committente (doc. F 1, report del 14.10.2022). Quanto alla quarta contestazione, sulle pulizie del cantiere, si è già argomentato in ordine alla prova fornita circa l'esecuzione dell'opera. Residua unicamente la contestazione (seconda) circa l'addebito di costi per il deposito degli arredi ed altri beni mobili di proprietà della committente nel corso dell'esecuzione dei lavori. Detta voce di costo invero non è stata riportata nei SAL 8 e 9 e non è stata azionata in monitorio dalla convenuta opposta che l'ha invece richiesta con domanda riconvenzionale. Tale costo deve ritenersi non giustificato e dunque non dovuto dall'opponente Pt_1
[...]
Sul punto deve rilevarsi infatti che tale costo non risulta mai preteso dalla appaltatrice fino al termine dei lavori, essendo stato ipotizzato soltanto dopo l'inasprimento dei rapporti negoziali fra le parti. Inoltre, dalla documentazione in atti si evince che sin dall'origine i mobili furono depositati presso i magazzini dell'appaltatrice: nella e-mail del 28.10.2022 l'impresa chiede delucidazioni in ordine ai luoghi in cui spostare alcuni beni (porte e termosifoni) dando atto della disponibilità di caricarli e trasportarli, con conseguenti oneri, nei magazzini ove già erano custodito il mobilio (doc. I). Dal tenore letterale della comunicazione si trae la disponibilità di
[...]
depositare, senza oneri, salvo quelli di trasporto, anche ulteriori Controparte_1 beni oltre al mobilio da tempo già conservato nei propri magazzini. pagina 12 di 13 Anche dalla deposizione del teste arch. GIUDICI si evince che la custodia del mobilio, non oggetto di specifica trattativa, fu da tutti percepita come disponibilità offerta gratuitamente dall'impresa appaltatrice, come appare ragionevole in considerazione del non trascurabile valore economico dell'appalto dalla possibilità di utilizzare magazzini no occupati da altri materiali Deve quindi essere unicamente accolta la contestazione relativa a detti costi e, conseguentemente, rigettata la domanda riconvenzionale di
[...]
Controparte_1
In definitiva, deve essere rigettata l'opposizione e la domanda riconvenzionale, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite devono essere poste integralmente a carico dell'opponente, tenuto conto della piena soccombenza in punto di opposizione al decreto ingiuntivo;
deve infatti rilevarsi come in assenza di opposizione, l'appaltatrice non avesse insistito per la pretesa di ulteriori pagamenti in relazione alla custodia del mobilio soltanto prospettata, peraltro a seguito di proposta conciliativa per evitare il contenzioso, ma senza infine porlo a base della domanda di ingiunzione (cfr. doc. G e M); il rigetto della riconvenzionale di parte convenuta opposta giustifica peraltro il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. Le spese processuali sono liquidate in dispositivo avuto riguardo allo scaglione di riferimento ed ai valori medi del vigente D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 1255/2024 R.G.; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione svolta dalla parte opponente Parte_1
CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto.
RIGETTA la domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta opposta
Controparte_1
CONDANNA la parte opponente a pagare a parte opposta Parte_1 [...]
e spese di lite, che si liquidano in € 8.758,40 per compensi (quivi Controparte_1 già incluse le spese generali, dunque non da ricalcolare). Sui compensi, CPA e IVA.
Così deciso in Verona il giorno 14 agosto 2025. Il giudice Francesco Bartolotti
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