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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 03/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 543/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 543/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1 24.10.1984, rappresentata e difesa dall'avv.ta Benedetta Pavesi del Foro di Lodi;
- Ricorrente -
nei confronti di:
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2 23.06.1971, rappresentato e difeso dall'avv.ta Valentina Aceti del Foro di Milano;
- Resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Conclusioni di parte ricorrente
“A) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, con pronuncia di addebito della relativa responsabilità a carico del marito Signor Controparte_1
B) Dichiarar nomicamente indipendenti e che, pertanto, nulla è fra loro dovuto a qualsiasi titolo;
C) Disporre il c.d. affidamento esclusivo rafforzato della minore in capo alla madre, con collocazione abitativa presso la medesima;
D) Disporre che il padre possa vedere secondo la regolamentazione dettata dai Servizi Sociali Persona_1 territorialmente competenti, con le modalità ti maggiormente idonei compresa la facoltà di sospendere gli incontri se ritenuti pregiudizievoli per la minore;
E) Disporre a carico del Signor il pagamento, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore CP_1
, della somma 400,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da Persona_1 lla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Milano, con diritto alla riscossione del c.d. assegno unico nella misura del 100% in favore della SI;
Parte_1
pagina 1 di 10 F) I genitori saranno tenuti a dare il proprio consenso per il rilascio o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio di ciascuno di essi nonché della figlia minore. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Conclusioni di parte resistente
“Voglia l'Ill.mo Giudice così decidere:
- rigettare la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente;
- dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi;
- dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti, e che, pertanto, nulla è fra loro dovuto a qualsiasi titolo;
- confermare l'affidamento all'Ente territorialmente competente, come già disposto dal Tribunale dei Minorenni di Milano;
- confermare l'incarico al Servizio Sociale per la prosecuzione dei percorsi di supporto in atto, nonché ai fini del collocamento della minore e della regolamentazione degli incontri padre/figlia con possibilità di ampliamento se ritenuto rispondente al benessere della minore;
- disporre a carico del signor il contributo al mantenimento della minore nella minor misura di € 150,00 al mese CP_1 in considerazione dei redditi ercepiti dal resistente, oltre contributo alle spese straordinarie come da Linee Guida della Corte d'Appello di Milano da intendersi qui richiamate nella misura del 50%. Con vittoria di spese e onorari”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Oggetto.
1.1. Con ricorso depositato in data 07.02.2023 ha convenuto in giudizio Parte_1 chiedendo al Tribunale di Lodi di dichiarare la separazione personale dei coniugi Controparte_1 rito;
di disporre l'affido super-esclusivo della minore a sé con Persona_1 collocamento abitativo presso la propria abitazione;
di incaricare i Servizi s entare le visite paterne;
di onerare il sig. del pagamento di € 400,00 mensili a titolo di mantenimento CP_1 indiretto della figlia, oltre al 5 spese straordinarie;
di poter percepire l'assegno unico nella misura del 100%, quale genitore collocatario della minore.
A fondamento delle domande la ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di aver contratto matrimonio civile con in NA d'AD (LO) in Controparte_1 data 26.03.2011;
- che in data 11.05.2011 dalla relazione è nata l'unica figlia;
Persona_1
- che il matrimonio è entrato in crisi a causa delle gravi condotte del marito, imputato in un procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Lodi per il delitto di atti persecutori ex art. 612 bis co. 2 c.p. (RG n. 351/2021 – RG GIP 410/2022);
- che, a seguito della denuncia per maltrattamenti, nel 2014 è stata applicata al sig. la CP_1 misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, successivamente aggra la custodia cautelare in carcere, cui ha fatto seguito l'obbligo di dimora presso il Comune di Mediglia;
- che con sentenza n. 569/2020, emessa dal Tribunale di Lodi in data 20.07.2020, il sig. CP_1 è stato condannato alla pena di due mesi di reclusione, riconosciuta la continuazione c giudicati con sentenza n. 2106/2016 della Corte d'Appello di Milano, per il reato di cui all'art. 570 c.p. per omesso versamento del contributo mensile al mantenimento della moglie e della figlia;
- che la minore è in cura presso l'Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza di Lodi per un disturbo emotivo e del linguaggio in parte dovuto alle condotte paterne;
pagina 2 di 10 - che con decreto provvisorio del 07.01.2020 il Tribunale per i Minorenni di Milano, nel procedimento n. 2696/2016, ad oggi in fase di definizione, ha affidato la minore all'Ente, con collocazione della stessa presso la madre;
- che, nel corso del monitoraggio dei Servizi Sociali, il sig. ha frequentemente disertato CP_1 gli incontri programmati con la figlia;
- di vivere a Tribiano con la figlia e la propria madre in un alloggio del servizio abitativo pubblico e di svolgere attività di assistenza alla persona per un totale di 30 ore settimanali, percependo uno stipendio mensile di circa € 800,00.
1.2. All'udienza del 12.04.2023 è comparsa la sig.ra la quale ha reso le seguenti dichiarazioni: Parte_1
“Lavoro come assistente di una persona anziana a tempo o. Lavoro a Milano in via indipendenza n.
5. Lavoro 5 ore al giorno dalle 9 alle 13 oppure dalle 15 alle 20. L'agenzia per la quale lavoro si chiama La mia badante, agenzia di Brescia. Quando io devo lavorare vengo aiutata dalla baby-sitter per la gestione di . Mia madre vive Per_1 anche lei a Tribiano ma fa la badante giorno e notte. Mia figlia frequenta un corso di equita centro coccarda di Montanaso Lombardo. Il lunedì frequenta un corso di pittura e la domenica frequenta gli scout ogni 15 giorni. Non ho notizie con mio marito. So che lui ha incontri protetti con nostra figlia. Ho queste notizie tramite l'educatrice. Mia figlia frequenta un centro diurno a San Giuliano Milanese tre giorni la settimana dalle 14 alle 18.30. Quando frequenta il centro viene prelevata a scuola dall'educatrice. Sono orgogliosa di mia figlia. A scuola è molto brava. É' seguita dall' e ha un supporto psicologico, soffre di mutismo selettivo. A scuola è seguita dall'insegante di sostegno. Pt_2 Percepisco l'assegno unico di 170 euro mensili. Mio marito non ha dato mai nulla per la bambina. Vivo in una casa in affitto e pago 140 euro al mese, è una casa comunale. Ho contratto un finanziamento per le cure odontoiatriche della bambina. Mio marito con contribuisce a nulla. Io non so se mio marito lavori, qualche volta non si presenta agli incontri protetti per il lavoro”.
Nessuno è comparso per nonostante la regolarità della notifica. Controparte_1
1.3. Con ordinanza del 24.04.2023, la Presidente ha assunto i seguiti provvedimenti necessari ed urgenti:
“- Autorizza i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto: i coniugi sposati a NA d'AD in data 26 marzo 2011 hanno una figlia , nata l'[...]; la convivenza, come riferito dalla ricorrente, è Persona_1 cessata da tempo: già nell'anno 2014 il marito è stato raggiunto da misura interdittiva del Gip, in quanto imputato del reato di cui all'art. 612 bis c.p., cui ha fatto seguito anche una condanna per il reato di cui all'art. 570, comma 2 c.c., reati commessi in danno della ricorrente.
- Casa Coniugale.
Nulla deve essere disposto in assenza di domanda: sul punto è sufficiente chiarire che la ricorrente ha precisato, documentando, di godere in locazione un alloggio di proprietà del Comune con contratto da lei stessa stipulato.
- Affidamento della figlia minorenne.
La ricorrente ha chiesto l'affido super esclusivo della figlia: allo stato, essendo ancora in corso il procedimento innanzi al Tribunale per i minorenni e dovendosi in ogni caso acquisire informazioni aggiornate dai Servizi Sociali che stanno seguendo il nucleo familiare, si ritiene necessario mantenere l'affido della minore all'Ente con collocazione presso l'abitazione materna secondo le stesse disposizioni date dal T.M con decreto in data 7 gennaio 2020 (doc.4 ricorrente).
Il padre potrà vedere la figlia secondo le modalità ed i tempi disciplinati dai Servizi Sociali, già incarcati dal CP_2
- Assegno di mantenimento in favore della figlia.
Parte ricorrente non ha prodotto documentazione reddituale né propria né del marito;
quanto a sé stessa la ricorrente ha dichiarato di lavorare part-time come assistente ad una persona anziana con retribuzione mensile di circa € 820,00. CP_ La ricorrente ha stipulato un contratto di locazione con pagando un canone di locazione di € 60 mensili, secondo quanto risulta dal contratto prodotto. (sub doc8).
Sulla base degli elementi emersi in corso di causa, seppure non documentati, considerata l'età della figlia e la collocazione presso la madre che è integralmente onerata delle spese di mantenimento, (il padre non tiene mai con sé la figlia) l'assegno di mantenimento della minore è provvisoriamente liquidato in € 400,00 mensili.
pagina 3 di 10 Le spese straordinarie di cui al protocollo della Corte d'Appello di Milano sono poste a carico delle parti in ragione del 50% ciascuno. L'assegno dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese ed è annualmente rivalutabile.”
Con la medesima ordinanza la Presidente ha invitato i Servizi Sociali a far pervenire al Tribunale una relazione aggiornata sul nucleo familiare.
1.4. Con comparsa depositata il 14.09.2023 si è costituito in giudizio aderendo alla Controparte_1 domanda di separazione ma chiedendo il rigetto della domanda di addebito. Inoltre, il resistente ha chiesto la conferma dell'affido all'Ente della minore con prosecuzione dei percorsi attivati dai Servizi Sociali nell'interesse del nucleo familiare e ha rappresentato di essere disponibile a versare la somma mensile pari a € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento indiretto della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle proprie domande il resistente ha dedotto quanto segue:
− che con decreto definitivo del 15.05.2023 il Tribunale dei Minorenni di Milano ha confermato l'affido della minore all'Ente e la limitazione della responsabilità genitoriale quanto all'assunzione delle decisioni in ordine al collocamento, istruzione, educazione e salute della minore;
ha disposto la prosecuzione del monitoraggio e degli interventi a supporto del nucleo familiare;
ha incaricato i Servizi sociali di mantenere il collocamento della minore presso la madre e di regolamentare gli incontri tra il padre e la figlia alla presenza dell'educatore, con possibilità di un progressivo ampliamento e liberalizzazione;
ha prescritto al sig. di CP_1 proseguire i percorsi di supporto psicologico e alla sig.ra di proseguire i conta ici Pt_1 con il CPS;
− che alla figlia è stato diagnosticato un “disturbo del linguaggio espressivo associato a problemi correlati al gruppo primario di supporto, incluse le circostanze familiari” e un “disturbo emozionale dell'infanzia”;
− che con relazione del 02.08.2023 i Servizi sociali hanno evidenziato un miglioramento della relazione padre-figlia ma che le visite con si sono interrotte dal 15.06.2023 al 13.09.2023 Per_1 a causa della mancanza di collaborazio madre, la quale non ha più accompagnato agli incontri fissati;
Per_1
− che la causa della crisi matrimoniale va individuata nella condotta di entrambi i coniugi, pur non negando le difficoltà dovute alle proprie vicende giudiziarie;
− di essersi impegnato, dopo il periodo di detenzione carceraria, a reperire una stabile occupazione e di lavorare attualmente con vigilante notturno con contratti a chiamata a tempo determinato e di aver percepito nel 2022 un reddito di € 8.348,0, pari a circa € 630,00 mensili;
− di aver instaurato una stabile relazione con una nuova compagna, con la quale tuttavia non convive, e di abitare in un immobile di proprietà del padre, sito a Mediglia, per il quale sostiene solo i costi per le utenze e le spese.
1.5. All'udienza del 15.09.2023 il sig. ha dichiarato quanto segue: “Io lavoro come vigilante, il CP_1 contratto scadrà il 30.09.2023, sono stato as contratto a chiamata. Non so se mi verrà rinnovato il contratto, mi auguro di sì. Guadagno dagli 800,00 ai € 1.100,00 euro, dipende dalle ore che lavoro, lavoro di notte perché la retribuzione è più elevata. Io vivo a Mediglia, vivo da solo in un appartamento di proprietà di mio padre che mi è stato concesso in comodato d'uso gratuito, sostengo le spese per le bollette”.
All'esito, la Giudice ha assegnato un ulteriore termine all'Ente affidatario per il deposito della relazione di aggiornamento.
1.6. All'udienza del 20.10.2023 la sig.ra ha dichiarato quanto segue: “Ho chiesto di essere sentita da Pt_1 sola perché ho paura di mio marito da quanto teso l'agguato. Ogni tanto lo vedo girare in paese e ho avvertito le forze dell'ordine. Io non parlo più con mio marito, ho anche cambiato le mie abitudini per evitarlo.
Io ho lavorato per un po' in RSA, dopo la pandemia ho seguito un corso da OSS, ora lavoro a domicilio presso una signora di 90 anni che vive a Milano e poi lavoro a chiamata qualche ora presso una RSA. Guadagno circa € 940 lordi mensili se svolgo ore presso la RSA, altrimenti guadagno € 780 lordi al mese. Vivo in una casa del Comune dal 2021.
pagina 4 di 10 Il sig. a volte non si reca agli incontri con la figlia e ciò crea grande delusione in , non fa neppure le CP_1 Per_1 videochiamate”.
Il sig. ha dichiarato: “Io abito da mio padre in un immobile di sua proprietà, io contribuisco al pagamento CP_1 delle ut o un lavoro precario, vado avanti con contratti a tempo determinato rinnovati di tre mesi in tre mesi. Guadagno circa € 800/1.000 netti al mese a seconda delle ore. Preciso che mi vengono chiesti € 100,00 al mese dall'ente presso il quale si svolgono le visite con .” Per_1
All'esito, la Giudice ha incaricato i Servizi Sociali di proseguire nel monitoraggio del nucleo familiare e dei percorsi attivati nell'interesse della minore.
1.7. In data 02.08.2023, 01.12.2023 e 12.03.2024 i Servizi Sociali hanno depositato le relazioni sul nucleo familiare.
1.9. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17.05.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Com'è noto, secondo il disposto dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno od entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la convivenza.
Nel caso di specie, le allegazioni di parte ricorrente evidenziano il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio;
inoltre, il resistente nulla ha opposto in ordine alla domanda di separazione personale. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
3. Sulla domanda di addebito della separazione.
La sig.ra ha formulato domanda di addebito della separazione a carico del marito, deducendo Parte_1 che la crisi coniugale è esclusivamente imputabile alle condotte violente e persecutorie del sig. CP_1 Di contro, il sig. ha chiesto il rigetto della domanda di addebito in quanto dalle CP_1 riportate in sede penale non può farsi discendere automaticamente l'addebito della separazione in quanto la sig.ra non ha dimostrato il nesso causale tra le proprie condotte e la crisi coniugale. Pt_1
Com'è noto, la pronunzia di addebito postula l'accertamento della riferibilità colposa a un coniuge di un dato comportamento che, violando un dovere coniugale, abbia reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi ovvero che sussista un nesso di causalità tra comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (Cass. n. 40795/2021).
In una recente statuizione, alla quale questo Tribunale ritiene di aderire, la Cassazione ha poi ribadito che “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle
pagina 5 di 10 relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cass. n. 27766/2022).
Ebbene, nel presente giudizio, sono emersi elementi sufficienti ad addebitare la separazione al sig.
Infatti, risultano imputabili al resistente una serie di comportamenti volontariamente e CP_1 olmente contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, per i quali è stati condannato in sede penale.
La sig.ra ha rappresentato che nel 2014, a seguito di una denuncia per maltrattamenti, è stata Pt_1 applicata rito la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, successivamente aggravata con la custodia cautelare in carcere, cui ha fatto seguito l'obbligo di dimora nel Comune di Mediglia (MI) e che nell'ambito del giudizio RGNR. 351/2021, incardinato avanti il Tribunale di Lodi, per il reato di cui all'art. 612 bis. co. 2 c.p. il sig. è stato condannato alla pena di 1 anno e 6 CP_1 mesi di reclusione.
Il sig. non ha mai contestato di aver esercitato violenza nei confronti della moglie e, nella CP_1 memo sionale depositata il 05.09.2024, ha di fatto confermato le circostanze allegate dalla sig.ra anche con riferimento alla condanna riportata per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. (“Nel Pt_1 merito cedimenti penali menzionati dalla controparte, si sottolinea che i relativi fatti attengono a un periodo antecedente l'instaurazione del presente giudizio. Il signor sta cercando da molto tempo ormai di redimersi e di ciò CP_1 si riscontra evidenza nelle relazioni dei Servizi incaricati del caso. Da tali condanne non può discendere automaticamente l'addebito della separazione, trattandosi di istituti giuridici differenti”).
Quanto premesso è sufficiente per accogliere la domanda di addebito della separazione, dovendosi ritenere provato che nel corso del matrimonio il sig. ha tenuto condotte maltrattanti nei CP_1 confronti della moglie che integrano gravi violazioni degli obblighi nascenti del matrimonio.
4. Sul regime di affido, collocamento e visite della minore . Persona_1
Quanto al regime di affido, giova ricordare che il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
trattasi di regime che il legislatore mostra chiaramente di privilegiare, disponendo l'art. 337 ter co. 1 c.c. che il minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Conseguentemente, l'affido esclusivo o l'affido all'ente costituiscono una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno o di entrambi genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o di un sostanziale disinteresse per il minore.
È quindi necessario un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare la figlia, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascun genitore in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alle capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore.
Il Collegio ritiene di poter decidere la controversia senza disporre l'audizione della minore. Nelle relazioni dei Servizi sociali viene dato atto delle difficoltà manifestate da nell'esprimere il Per_1 proprio pensiero e nell'aprirsi verso gli educatori. Solo a seguito di un lung rso finalizzato a creare un legame di fiducia con gli operatori, la minore è riuscita ad esprimere i propri pensieri e le proprie emozioni. In tale contesto, l'ascolto della minore da parte del Collegio appare pregiudizievole per la serenità della stessa. In ogni caso, si osserva che i desideri di sono stati portati a Per_1 conoscenza del Collegio attraverso le relazioni dei Servizi sociali depositate so del giudizio.
Ciò premesso, si ritiene di dover confermare l'affido all'ente in quanto non emergono ragioni che giustificano una modifica delle statuizioni assunte dal Tribunale per i Minorenni di Milano con decreto definitivo del 10.05.2023 nel quale viene dato atto “delle persistenti difficoltà di come provate dall'ultima Per_1 valutazione di UNOPIA del 23.3.2023 (che riporta diagnosi di: “Sindrome emozionale dell'infanzia, mutismo elettivo, problemi correlati a eventi di vita negativi nell'infanzia”), delle fatiche manifestate negli incontri con il padre e della necessità di supportare anche la madre, che comunque sta proseguendo con l'aggancio al CPS” pagina 6 di 10 Il monitoraggio dei Servizi sociali ha confermato il permanere di criticità in entrambe le figure genitoriali e di difficoltà comunicative tra i coniugi.
Nella relazione del 20.07.2023 predisposta dalla comunità educativa diurna “Passaggi di tempo” viene dato atto di una progressiva apertura e miglioramento delle capacità relazionali e comunicative della minore, permanendo – tuttavia – problematiche nelle modalità relazionali con i genitori con i quali adotta comportamenti differenti “con la madre mostra dei tratti molto simbiotici e a volte controllanti, mentre con il padre appare ancora intimorita nell'esprimersi e nello stare insieme” (p. 5).
Quanto alle figure genitoriali, viene dato atto che “Se con la figura del padre c'è stato un periodo di assenza e di opposizione tra novembre e gennaio, con una successiva ripresa costante degli incontri e un maggiore ascolto e collaborazione con gli educatori, con la mamma invece si è assistito ad una involuzione nel rapporto con la comunità e i servizi, che ha comportato una frequenza incostante della figlia e l'assenza ad alcune visite con il padre”. In particolare, quanto alla sig.ra i Servizi riferiscono che la madre “è apparsa sempre più sfuggente” e che “si è assistito Pt_1 ad una maggiore dis tà dell'intervento educativo dovuta alla resistenza della signora alla progettualità in atto e, in parte, ai tanti impegni scolastici ed extrascolastici della ragazza (grest, scout), e alla difficoltà materna di organizzare gli impegni familiari” (p. 6). L'agire della sig.ra ha comportato l'interruzione delle visite paterne “in un Pt_1 momento in cui aveva iniziato a comun ggiormente con il padre attraverso il labiale o con piccole parole Per_1 sussurrate” e ciò rischia “di essere causa di malessere e fonte di criticità sia nel garantire gli incontri con la figura paterna sia nel dare continuità ad un lavoro educativo efficace e di supporto al nucleo” (p. 7 – 8).
Nella relazione depositata in data 01.12.2023 i Servizi sociali confermano le criticità evidenziate in precedenza e riferiscono che la sig.ra “Pur comprendendo la necessità che la figlia mantenga spazi di Pt_1 socializzazione e che possa continuare una relazione continuativa con il padre, sembra aderire solo formalmente al progetto proposto faticando a capirne le reali motivazioni e gli obiettivi. I richiami posti nell'ottica di un maggior rispetto del progetto vengono pertanto non accolti e la signora sembra rimanere ferma nella convinzione di essere l'unico referente Pa attento alle cure della figlia. Rispetto alla relazione con il padre la sig.ra si esprime favorevolmente in merito alla necessità che la figlia un rapporto con il genitore, dichiarandosi pro ce del diritto alla bigenitorialità Tuttavia Per_2 tale disponibilità verbalmente espressa pare comunque risentire dei sentimenti di angoscia e paura portati dalla stessa rispetto alla pericolosità dell'uomo” (p. 5).
Quanto al sig. i Servizi riferiscono che egli “non appare in grado di comprendere la complessità delle CP_1 Pa fragilità della figl ando ancora della mediazione della presenza educativa. Le vicende legali con la sig.ra paiono essere elementi ancora altamente sollecitante che non permettono di poter intraprendere un percorso di sostegno genitoriale congiunto”. Ciò è confermato anche nella relazione depositata l'11.03.2024 nella quale i Servizi sociali rappresentano che “Il padre […] è parso difficilmente contattabile e poco disposto a stare sui bisogni di
. L'uomo ha mantenuto un atteggiamento aggressivo e accusatorio verso i Servizi che in questi anni si sono occupati Per_1 lia, che secondo lo stesso non si sono attivati sufficientemente per modificare la situazione. Il sig. infatti, CP_1 lamenta come ancora oggi la figlia faccia fatica a comunicare con lui e come tale ritiro sia responsabile della madre e dei servizi che non sarebbero stati in grado di far emergere il pensiero di ” (p. 3). Per_1
Quanto al rapporto tra e i genitori, i Servizi sociali riferiscono che “la relazione con la madre sia Per_1 rappresentata con aspetti positivi e rassicuranti. […] La relazione con il padre pur rappresentando alcuni aspetti positivi, maggiormente legati al gioco e alla condivisione di attività, racchiude anche momenti di fatica riattivando nella minore ricordi passati con una connotazione negativa. Con il padre sembra accentuarsi in una postura di timidezza e Per_1 ritiro rispetto ad una difficoltà nel riuscire ad aprirsi, sia per le modalità relazionali tenute dall'uomo sia per una propria chiusura” (p. 4).
Ciò premesso, in ragione delle fragilità e delle criticità riscontrate in entrambe le figure genitoriali e nel rapporto con la figlia, il Collegio ritiene maggiormente rispondente all'interesse della minore il regime dell'affido all'ente, con limitazione della capacità genitoriale con riferimento alle decisioni concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute e le pratiche di natura amministrativa.
Si osserva, in particolare, che la sig.ra necessita ancora di essere affiancata nella relazione con la Pt_1 figlia con la quale ha instaurato un rapporto simbiotico che potrebbe costituire un rischio evolutivo per la stessa. Nel corso del monitoraggio, la madre ha infatti manifestato non poche difficoltà a comprendere le esigenze della figlia e l'importanza dei percorsi attivati dai Servizi sociali, finalizzati alla conservazione di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori e all'acquisizione da parte della minore di spazi di autonomia e di adeguate capacità comunicative, ad oggi ancora carenti. A tale proposito, pagina 7 di 10 nella relazione depositata il 12.03.2024 i Servizi rappresentano che “Per quanto riguarda i rapporti con i genitori si rileva ancora la difficoltà della ragazzina di portare il proprio pensiero, nonostante le rassicurazioni e la presenza degli educatori soprattutto in visita. Con la mamma, infatti, a causa del lavoro e per la modalità della signora, sono venuti meno i momenti condivisi di confronto, ma si sta comunque lavorando in parallelo con entrambe, spronando la figlia a portare avanti le proprie richieste e bisogni alla madre” (p. 8).
In ragione delle difficoltà personali riscontrate in entrambi genitori, è opportuno che la sig.ra e il Pt_1 sig. proseguano nei percorsi individuali di supporto alla genitorialità anche al fine di ire CP_1 un corretto canale di comunicazione che consenta, in futuro, di condividere le decisioni più importanti per la minore e di individuare un modello educativo unitario.
Dev'essere confermato il collocamento prevalente della minore presso l'abitazione materna.
In punto di visite paterne, i Servizi sociali hanno dato atto di un miglioramento dei rapporti tra il sig. e , tuttavia, quest'ultima manifesta ancora difficoltà comunicative e relazionali con il CP_1 Per_1 padre. Pertanto, in conformità a quanto richiesto da entrambe le parti, l'ente affidatario deve proseguire nella regolamentazione delle visite paterne, secondo le modalità ritenute più opportune, con possibilità di un progressivo ampliamento e liberalizzazione, tenuto conto dell'andamento dei percorsi attivati nell'interesse della minore.
5. Sul contributo al mantenimento della figlia.
La sig.ra chiede che l'assegno di mantenimento per la figlia sia fissato nella misura di € 400,00 Pt_1 mensili, il sig. chiede di contribuire al mantenimento nella misura € 150,00. CP_1
Come è noto, il dovere di mantenimento - come espressione del più generale dovere di cura - tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole. Ne consegue che “il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (Cass. sent. n. 17089/2013). Tale principio trova conferma nell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Al fine di determinare il contributo per il mantenimento della prole occorre quindi descrivere la condizione economica delle parti.
La sig.ra ha riferito di svolgere attività di assistenza alla persona e dalla documentazione Pt_1 reddituale emerge che la ricorrente ha percepito i seguenti redditi imponibili: € 7.752,00 nel 2022 e € 10.511,00 nel 2023, ai quali deve aggiungersi l'assegno unico nella misura mensile pari a € 170,00.
La ricorrente ha riferito di vivere in un alloggio del servizio abitativo pubblico del Comune di Tribiano, insieme alla madre, sig. , e alla figlia , pagando un canone mensile pari a € 60,00. CP_4 Per_1 All'udienza del 12.04.2023 la sig.ra ha riferito che anche la madre lavora come badante, pertanto, Pt_1 deve presumersi che la stessa contr alle spese familiari.
Di contro, il sig. ha rappresentato di svolgere lavori a tempo determinato e dalla CP_1 documentazione in ono i seguenti redditi imponibili: € 8.348,00 nel 2022 e € 16.216,00 nel 2023. Inoltre, il resistente ha riferito di percepire la Naspi a decorrere dal gennaio 2024 ma nulla ha documentato in ordine all'ammontare dell'assegno mensile percepito.
Infine, il sig. vive in un immobile di proprietà del padre, concessogli in comodato gratuito, per CP_1 il quale sostiene esclusivamente il costo delle utenze e delle spese condominiali.
Ciò premesso, tenuto conto della disparità reddituale esistente tra i coniugi, dei limitati tempi di permanenza di con il padre, della circostanza che il sig. nulla ha documentato in ordine Per_1 CP_1 pagina 8 di 10 ai redditi incassati nell'anno 2024, non potendosi escludere che egli abbia reperito una nuova occupazione, il Collegio ritiene di confermare in € 400,00 mensili l'importo del contributo al mantenimento della figlia.
Ciascun genitore dovrà poi contribuire al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% come da Protocollo della Corte di Appello di Milano.
In mancanza di espresso accordo tra le parti, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 230/2021, l'assegno unico spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
6. Sulle spese di lite.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio civile in Cervignan 2 stri dello Stato Civile del Comune di NA d'AD, atto n. 1, parte I, anno 2011);
2) Addebita la separazione ad Controparte_1
3) Affida all'ente territorialmente competente (ad oggi il Comune di Tribiano o comunque l'ente competente in caso di cambio di residenza) la minore nata l'[...] con limitazione Persona_1 della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alle pratiche di natura amministrativa, disponendo che le decisioni vengano assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori;
4) Conferma il collocamento prevalente della minore presso l'abitazione materna anche ai fini anagrafici;
5) Incarica l'Ente Affidatario di regolamentare la frequentazione tra il padre e la figlia con modalità osservate, con possibilità di modificare la regolamentazione della frequentazione nel modo ritenuto più rispondente all'interesse della minore e con progressivo e graduale ampliamento e liberalizzazione, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per la minore e per i genitori e della situazione psicofisica della minore;
6) Incarica l'Ente Affidatario di proseguire gli interventi di supporto per la minore e per i genitori per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse della minore;
7) Incarica l'Ente affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione della minore, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore;
8) Pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto della figlia mediante CP_1 versamento di un asseg complessivo di € 400,00 (annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT) e da corrispondersi alla madre in via anticipata entro il 5 di ogni mese;
9) Pone a carico di ciascun genitore l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
pagina 9 di 10 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
10) Dispone che l'assegno unico venga percepito nella misura del 50% da parte di ciascun genitore;
9) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
10) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NA d'AD per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lodi nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
La Giudice rel. est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 543/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1 24.10.1984, rappresentata e difesa dall'avv.ta Benedetta Pavesi del Foro di Lodi;
- Ricorrente -
nei confronti di:
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2 23.06.1971, rappresentato e difeso dall'avv.ta Valentina Aceti del Foro di Milano;
- Resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Conclusioni di parte ricorrente
“A) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, con pronuncia di addebito della relativa responsabilità a carico del marito Signor Controparte_1
B) Dichiarar nomicamente indipendenti e che, pertanto, nulla è fra loro dovuto a qualsiasi titolo;
C) Disporre il c.d. affidamento esclusivo rafforzato della minore in capo alla madre, con collocazione abitativa presso la medesima;
D) Disporre che il padre possa vedere secondo la regolamentazione dettata dai Servizi Sociali Persona_1 territorialmente competenti, con le modalità ti maggiormente idonei compresa la facoltà di sospendere gli incontri se ritenuti pregiudizievoli per la minore;
E) Disporre a carico del Signor il pagamento, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore CP_1
, della somma 400,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da Persona_1 lla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Milano, con diritto alla riscossione del c.d. assegno unico nella misura del 100% in favore della SI;
Parte_1
pagina 1 di 10 F) I genitori saranno tenuti a dare il proprio consenso per il rilascio o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio di ciascuno di essi nonché della figlia minore. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Conclusioni di parte resistente
“Voglia l'Ill.mo Giudice così decidere:
- rigettare la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente;
- dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi;
- dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti, e che, pertanto, nulla è fra loro dovuto a qualsiasi titolo;
- confermare l'affidamento all'Ente territorialmente competente, come già disposto dal Tribunale dei Minorenni di Milano;
- confermare l'incarico al Servizio Sociale per la prosecuzione dei percorsi di supporto in atto, nonché ai fini del collocamento della minore e della regolamentazione degli incontri padre/figlia con possibilità di ampliamento se ritenuto rispondente al benessere della minore;
- disporre a carico del signor il contributo al mantenimento della minore nella minor misura di € 150,00 al mese CP_1 in considerazione dei redditi ercepiti dal resistente, oltre contributo alle spese straordinarie come da Linee Guida della Corte d'Appello di Milano da intendersi qui richiamate nella misura del 50%. Con vittoria di spese e onorari”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Oggetto.
1.1. Con ricorso depositato in data 07.02.2023 ha convenuto in giudizio Parte_1 chiedendo al Tribunale di Lodi di dichiarare la separazione personale dei coniugi Controparte_1 rito;
di disporre l'affido super-esclusivo della minore a sé con Persona_1 collocamento abitativo presso la propria abitazione;
di incaricare i Servizi s entare le visite paterne;
di onerare il sig. del pagamento di € 400,00 mensili a titolo di mantenimento CP_1 indiretto della figlia, oltre al 5 spese straordinarie;
di poter percepire l'assegno unico nella misura del 100%, quale genitore collocatario della minore.
A fondamento delle domande la ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di aver contratto matrimonio civile con in NA d'AD (LO) in Controparte_1 data 26.03.2011;
- che in data 11.05.2011 dalla relazione è nata l'unica figlia;
Persona_1
- che il matrimonio è entrato in crisi a causa delle gravi condotte del marito, imputato in un procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Lodi per il delitto di atti persecutori ex art. 612 bis co. 2 c.p. (RG n. 351/2021 – RG GIP 410/2022);
- che, a seguito della denuncia per maltrattamenti, nel 2014 è stata applicata al sig. la CP_1 misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, successivamente aggra la custodia cautelare in carcere, cui ha fatto seguito l'obbligo di dimora presso il Comune di Mediglia;
- che con sentenza n. 569/2020, emessa dal Tribunale di Lodi in data 20.07.2020, il sig. CP_1 è stato condannato alla pena di due mesi di reclusione, riconosciuta la continuazione c giudicati con sentenza n. 2106/2016 della Corte d'Appello di Milano, per il reato di cui all'art. 570 c.p. per omesso versamento del contributo mensile al mantenimento della moglie e della figlia;
- che la minore è in cura presso l'Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza di Lodi per un disturbo emotivo e del linguaggio in parte dovuto alle condotte paterne;
pagina 2 di 10 - che con decreto provvisorio del 07.01.2020 il Tribunale per i Minorenni di Milano, nel procedimento n. 2696/2016, ad oggi in fase di definizione, ha affidato la minore all'Ente, con collocazione della stessa presso la madre;
- che, nel corso del monitoraggio dei Servizi Sociali, il sig. ha frequentemente disertato CP_1 gli incontri programmati con la figlia;
- di vivere a Tribiano con la figlia e la propria madre in un alloggio del servizio abitativo pubblico e di svolgere attività di assistenza alla persona per un totale di 30 ore settimanali, percependo uno stipendio mensile di circa € 800,00.
1.2. All'udienza del 12.04.2023 è comparsa la sig.ra la quale ha reso le seguenti dichiarazioni: Parte_1
“Lavoro come assistente di una persona anziana a tempo o. Lavoro a Milano in via indipendenza n.
5. Lavoro 5 ore al giorno dalle 9 alle 13 oppure dalle 15 alle 20. L'agenzia per la quale lavoro si chiama La mia badante, agenzia di Brescia. Quando io devo lavorare vengo aiutata dalla baby-sitter per la gestione di . Mia madre vive Per_1 anche lei a Tribiano ma fa la badante giorno e notte. Mia figlia frequenta un corso di equita centro coccarda di Montanaso Lombardo. Il lunedì frequenta un corso di pittura e la domenica frequenta gli scout ogni 15 giorni. Non ho notizie con mio marito. So che lui ha incontri protetti con nostra figlia. Ho queste notizie tramite l'educatrice. Mia figlia frequenta un centro diurno a San Giuliano Milanese tre giorni la settimana dalle 14 alle 18.30. Quando frequenta il centro viene prelevata a scuola dall'educatrice. Sono orgogliosa di mia figlia. A scuola è molto brava. É' seguita dall' e ha un supporto psicologico, soffre di mutismo selettivo. A scuola è seguita dall'insegante di sostegno. Pt_2 Percepisco l'assegno unico di 170 euro mensili. Mio marito non ha dato mai nulla per la bambina. Vivo in una casa in affitto e pago 140 euro al mese, è una casa comunale. Ho contratto un finanziamento per le cure odontoiatriche della bambina. Mio marito con contribuisce a nulla. Io non so se mio marito lavori, qualche volta non si presenta agli incontri protetti per il lavoro”.
Nessuno è comparso per nonostante la regolarità della notifica. Controparte_1
1.3. Con ordinanza del 24.04.2023, la Presidente ha assunto i seguiti provvedimenti necessari ed urgenti:
“- Autorizza i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto: i coniugi sposati a NA d'AD in data 26 marzo 2011 hanno una figlia , nata l'[...]; la convivenza, come riferito dalla ricorrente, è Persona_1 cessata da tempo: già nell'anno 2014 il marito è stato raggiunto da misura interdittiva del Gip, in quanto imputato del reato di cui all'art. 612 bis c.p., cui ha fatto seguito anche una condanna per il reato di cui all'art. 570, comma 2 c.c., reati commessi in danno della ricorrente.
- Casa Coniugale.
Nulla deve essere disposto in assenza di domanda: sul punto è sufficiente chiarire che la ricorrente ha precisato, documentando, di godere in locazione un alloggio di proprietà del Comune con contratto da lei stessa stipulato.
- Affidamento della figlia minorenne.
La ricorrente ha chiesto l'affido super esclusivo della figlia: allo stato, essendo ancora in corso il procedimento innanzi al Tribunale per i minorenni e dovendosi in ogni caso acquisire informazioni aggiornate dai Servizi Sociali che stanno seguendo il nucleo familiare, si ritiene necessario mantenere l'affido della minore all'Ente con collocazione presso l'abitazione materna secondo le stesse disposizioni date dal T.M con decreto in data 7 gennaio 2020 (doc.4 ricorrente).
Il padre potrà vedere la figlia secondo le modalità ed i tempi disciplinati dai Servizi Sociali, già incarcati dal CP_2
- Assegno di mantenimento in favore della figlia.
Parte ricorrente non ha prodotto documentazione reddituale né propria né del marito;
quanto a sé stessa la ricorrente ha dichiarato di lavorare part-time come assistente ad una persona anziana con retribuzione mensile di circa € 820,00. CP_ La ricorrente ha stipulato un contratto di locazione con pagando un canone di locazione di € 60 mensili, secondo quanto risulta dal contratto prodotto. (sub doc8).
Sulla base degli elementi emersi in corso di causa, seppure non documentati, considerata l'età della figlia e la collocazione presso la madre che è integralmente onerata delle spese di mantenimento, (il padre non tiene mai con sé la figlia) l'assegno di mantenimento della minore è provvisoriamente liquidato in € 400,00 mensili.
pagina 3 di 10 Le spese straordinarie di cui al protocollo della Corte d'Appello di Milano sono poste a carico delle parti in ragione del 50% ciascuno. L'assegno dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese ed è annualmente rivalutabile.”
Con la medesima ordinanza la Presidente ha invitato i Servizi Sociali a far pervenire al Tribunale una relazione aggiornata sul nucleo familiare.
1.4. Con comparsa depositata il 14.09.2023 si è costituito in giudizio aderendo alla Controparte_1 domanda di separazione ma chiedendo il rigetto della domanda di addebito. Inoltre, il resistente ha chiesto la conferma dell'affido all'Ente della minore con prosecuzione dei percorsi attivati dai Servizi Sociali nell'interesse del nucleo familiare e ha rappresentato di essere disponibile a versare la somma mensile pari a € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento indiretto della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle proprie domande il resistente ha dedotto quanto segue:
− che con decreto definitivo del 15.05.2023 il Tribunale dei Minorenni di Milano ha confermato l'affido della minore all'Ente e la limitazione della responsabilità genitoriale quanto all'assunzione delle decisioni in ordine al collocamento, istruzione, educazione e salute della minore;
ha disposto la prosecuzione del monitoraggio e degli interventi a supporto del nucleo familiare;
ha incaricato i Servizi sociali di mantenere il collocamento della minore presso la madre e di regolamentare gli incontri tra il padre e la figlia alla presenza dell'educatore, con possibilità di un progressivo ampliamento e liberalizzazione;
ha prescritto al sig. di CP_1 proseguire i percorsi di supporto psicologico e alla sig.ra di proseguire i conta ici Pt_1 con il CPS;
− che alla figlia è stato diagnosticato un “disturbo del linguaggio espressivo associato a problemi correlati al gruppo primario di supporto, incluse le circostanze familiari” e un “disturbo emozionale dell'infanzia”;
− che con relazione del 02.08.2023 i Servizi sociali hanno evidenziato un miglioramento della relazione padre-figlia ma che le visite con si sono interrotte dal 15.06.2023 al 13.09.2023 Per_1 a causa della mancanza di collaborazio madre, la quale non ha più accompagnato agli incontri fissati;
Per_1
− che la causa della crisi matrimoniale va individuata nella condotta di entrambi i coniugi, pur non negando le difficoltà dovute alle proprie vicende giudiziarie;
− di essersi impegnato, dopo il periodo di detenzione carceraria, a reperire una stabile occupazione e di lavorare attualmente con vigilante notturno con contratti a chiamata a tempo determinato e di aver percepito nel 2022 un reddito di € 8.348,0, pari a circa € 630,00 mensili;
− di aver instaurato una stabile relazione con una nuova compagna, con la quale tuttavia non convive, e di abitare in un immobile di proprietà del padre, sito a Mediglia, per il quale sostiene solo i costi per le utenze e le spese.
1.5. All'udienza del 15.09.2023 il sig. ha dichiarato quanto segue: “Io lavoro come vigilante, il CP_1 contratto scadrà il 30.09.2023, sono stato as contratto a chiamata. Non so se mi verrà rinnovato il contratto, mi auguro di sì. Guadagno dagli 800,00 ai € 1.100,00 euro, dipende dalle ore che lavoro, lavoro di notte perché la retribuzione è più elevata. Io vivo a Mediglia, vivo da solo in un appartamento di proprietà di mio padre che mi è stato concesso in comodato d'uso gratuito, sostengo le spese per le bollette”.
All'esito, la Giudice ha assegnato un ulteriore termine all'Ente affidatario per il deposito della relazione di aggiornamento.
1.6. All'udienza del 20.10.2023 la sig.ra ha dichiarato quanto segue: “Ho chiesto di essere sentita da Pt_1 sola perché ho paura di mio marito da quanto teso l'agguato. Ogni tanto lo vedo girare in paese e ho avvertito le forze dell'ordine. Io non parlo più con mio marito, ho anche cambiato le mie abitudini per evitarlo.
Io ho lavorato per un po' in RSA, dopo la pandemia ho seguito un corso da OSS, ora lavoro a domicilio presso una signora di 90 anni che vive a Milano e poi lavoro a chiamata qualche ora presso una RSA. Guadagno circa € 940 lordi mensili se svolgo ore presso la RSA, altrimenti guadagno € 780 lordi al mese. Vivo in una casa del Comune dal 2021.
pagina 4 di 10 Il sig. a volte non si reca agli incontri con la figlia e ciò crea grande delusione in , non fa neppure le CP_1 Per_1 videochiamate”.
Il sig. ha dichiarato: “Io abito da mio padre in un immobile di sua proprietà, io contribuisco al pagamento CP_1 delle ut o un lavoro precario, vado avanti con contratti a tempo determinato rinnovati di tre mesi in tre mesi. Guadagno circa € 800/1.000 netti al mese a seconda delle ore. Preciso che mi vengono chiesti € 100,00 al mese dall'ente presso il quale si svolgono le visite con .” Per_1
All'esito, la Giudice ha incaricato i Servizi Sociali di proseguire nel monitoraggio del nucleo familiare e dei percorsi attivati nell'interesse della minore.
1.7. In data 02.08.2023, 01.12.2023 e 12.03.2024 i Servizi Sociali hanno depositato le relazioni sul nucleo familiare.
1.9. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17.05.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Com'è noto, secondo il disposto dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno od entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la convivenza.
Nel caso di specie, le allegazioni di parte ricorrente evidenziano il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio;
inoltre, il resistente nulla ha opposto in ordine alla domanda di separazione personale. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
3. Sulla domanda di addebito della separazione.
La sig.ra ha formulato domanda di addebito della separazione a carico del marito, deducendo Parte_1 che la crisi coniugale è esclusivamente imputabile alle condotte violente e persecutorie del sig. CP_1 Di contro, il sig. ha chiesto il rigetto della domanda di addebito in quanto dalle CP_1 riportate in sede penale non può farsi discendere automaticamente l'addebito della separazione in quanto la sig.ra non ha dimostrato il nesso causale tra le proprie condotte e la crisi coniugale. Pt_1
Com'è noto, la pronunzia di addebito postula l'accertamento della riferibilità colposa a un coniuge di un dato comportamento che, violando un dovere coniugale, abbia reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi ovvero che sussista un nesso di causalità tra comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (Cass. n. 40795/2021).
In una recente statuizione, alla quale questo Tribunale ritiene di aderire, la Cassazione ha poi ribadito che “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle
pagina 5 di 10 relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cass. n. 27766/2022).
Ebbene, nel presente giudizio, sono emersi elementi sufficienti ad addebitare la separazione al sig.
Infatti, risultano imputabili al resistente una serie di comportamenti volontariamente e CP_1 olmente contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, per i quali è stati condannato in sede penale.
La sig.ra ha rappresentato che nel 2014, a seguito di una denuncia per maltrattamenti, è stata Pt_1 applicata rito la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, successivamente aggravata con la custodia cautelare in carcere, cui ha fatto seguito l'obbligo di dimora nel Comune di Mediglia (MI) e che nell'ambito del giudizio RGNR. 351/2021, incardinato avanti il Tribunale di Lodi, per il reato di cui all'art. 612 bis. co. 2 c.p. il sig. è stato condannato alla pena di 1 anno e 6 CP_1 mesi di reclusione.
Il sig. non ha mai contestato di aver esercitato violenza nei confronti della moglie e, nella CP_1 memo sionale depositata il 05.09.2024, ha di fatto confermato le circostanze allegate dalla sig.ra anche con riferimento alla condanna riportata per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. (“Nel Pt_1 merito cedimenti penali menzionati dalla controparte, si sottolinea che i relativi fatti attengono a un periodo antecedente l'instaurazione del presente giudizio. Il signor sta cercando da molto tempo ormai di redimersi e di ciò CP_1 si riscontra evidenza nelle relazioni dei Servizi incaricati del caso. Da tali condanne non può discendere automaticamente l'addebito della separazione, trattandosi di istituti giuridici differenti”).
Quanto premesso è sufficiente per accogliere la domanda di addebito della separazione, dovendosi ritenere provato che nel corso del matrimonio il sig. ha tenuto condotte maltrattanti nei CP_1 confronti della moglie che integrano gravi violazioni degli obblighi nascenti del matrimonio.
4. Sul regime di affido, collocamento e visite della minore . Persona_1
Quanto al regime di affido, giova ricordare che il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
trattasi di regime che il legislatore mostra chiaramente di privilegiare, disponendo l'art. 337 ter co. 1 c.c. che il minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Conseguentemente, l'affido esclusivo o l'affido all'ente costituiscono una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno o di entrambi genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o di un sostanziale disinteresse per il minore.
È quindi necessario un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare la figlia, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascun genitore in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alle capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore.
Il Collegio ritiene di poter decidere la controversia senza disporre l'audizione della minore. Nelle relazioni dei Servizi sociali viene dato atto delle difficoltà manifestate da nell'esprimere il Per_1 proprio pensiero e nell'aprirsi verso gli educatori. Solo a seguito di un lung rso finalizzato a creare un legame di fiducia con gli operatori, la minore è riuscita ad esprimere i propri pensieri e le proprie emozioni. In tale contesto, l'ascolto della minore da parte del Collegio appare pregiudizievole per la serenità della stessa. In ogni caso, si osserva che i desideri di sono stati portati a Per_1 conoscenza del Collegio attraverso le relazioni dei Servizi sociali depositate so del giudizio.
Ciò premesso, si ritiene di dover confermare l'affido all'ente in quanto non emergono ragioni che giustificano una modifica delle statuizioni assunte dal Tribunale per i Minorenni di Milano con decreto definitivo del 10.05.2023 nel quale viene dato atto “delle persistenti difficoltà di come provate dall'ultima Per_1 valutazione di UNOPIA del 23.3.2023 (che riporta diagnosi di: “Sindrome emozionale dell'infanzia, mutismo elettivo, problemi correlati a eventi di vita negativi nell'infanzia”), delle fatiche manifestate negli incontri con il padre e della necessità di supportare anche la madre, che comunque sta proseguendo con l'aggancio al CPS” pagina 6 di 10 Il monitoraggio dei Servizi sociali ha confermato il permanere di criticità in entrambe le figure genitoriali e di difficoltà comunicative tra i coniugi.
Nella relazione del 20.07.2023 predisposta dalla comunità educativa diurna “Passaggi di tempo” viene dato atto di una progressiva apertura e miglioramento delle capacità relazionali e comunicative della minore, permanendo – tuttavia – problematiche nelle modalità relazionali con i genitori con i quali adotta comportamenti differenti “con la madre mostra dei tratti molto simbiotici e a volte controllanti, mentre con il padre appare ancora intimorita nell'esprimersi e nello stare insieme” (p. 5).
Quanto alle figure genitoriali, viene dato atto che “Se con la figura del padre c'è stato un periodo di assenza e di opposizione tra novembre e gennaio, con una successiva ripresa costante degli incontri e un maggiore ascolto e collaborazione con gli educatori, con la mamma invece si è assistito ad una involuzione nel rapporto con la comunità e i servizi, che ha comportato una frequenza incostante della figlia e l'assenza ad alcune visite con il padre”. In particolare, quanto alla sig.ra i Servizi riferiscono che la madre “è apparsa sempre più sfuggente” e che “si è assistito Pt_1 ad una maggiore dis tà dell'intervento educativo dovuta alla resistenza della signora alla progettualità in atto e, in parte, ai tanti impegni scolastici ed extrascolastici della ragazza (grest, scout), e alla difficoltà materna di organizzare gli impegni familiari” (p. 6). L'agire della sig.ra ha comportato l'interruzione delle visite paterne “in un Pt_1 momento in cui aveva iniziato a comun ggiormente con il padre attraverso il labiale o con piccole parole Per_1 sussurrate” e ciò rischia “di essere causa di malessere e fonte di criticità sia nel garantire gli incontri con la figura paterna sia nel dare continuità ad un lavoro educativo efficace e di supporto al nucleo” (p. 7 – 8).
Nella relazione depositata in data 01.12.2023 i Servizi sociali confermano le criticità evidenziate in precedenza e riferiscono che la sig.ra “Pur comprendendo la necessità che la figlia mantenga spazi di Pt_1 socializzazione e che possa continuare una relazione continuativa con il padre, sembra aderire solo formalmente al progetto proposto faticando a capirne le reali motivazioni e gli obiettivi. I richiami posti nell'ottica di un maggior rispetto del progetto vengono pertanto non accolti e la signora sembra rimanere ferma nella convinzione di essere l'unico referente Pa attento alle cure della figlia. Rispetto alla relazione con il padre la sig.ra si esprime favorevolmente in merito alla necessità che la figlia un rapporto con il genitore, dichiarandosi pro ce del diritto alla bigenitorialità Tuttavia Per_2 tale disponibilità verbalmente espressa pare comunque risentire dei sentimenti di angoscia e paura portati dalla stessa rispetto alla pericolosità dell'uomo” (p. 5).
Quanto al sig. i Servizi riferiscono che egli “non appare in grado di comprendere la complessità delle CP_1 Pa fragilità della figl ando ancora della mediazione della presenza educativa. Le vicende legali con la sig.ra paiono essere elementi ancora altamente sollecitante che non permettono di poter intraprendere un percorso di sostegno genitoriale congiunto”. Ciò è confermato anche nella relazione depositata l'11.03.2024 nella quale i Servizi sociali rappresentano che “Il padre […] è parso difficilmente contattabile e poco disposto a stare sui bisogni di
. L'uomo ha mantenuto un atteggiamento aggressivo e accusatorio verso i Servizi che in questi anni si sono occupati Per_1 lia, che secondo lo stesso non si sono attivati sufficientemente per modificare la situazione. Il sig. infatti, CP_1 lamenta come ancora oggi la figlia faccia fatica a comunicare con lui e come tale ritiro sia responsabile della madre e dei servizi che non sarebbero stati in grado di far emergere il pensiero di ” (p. 3). Per_1
Quanto al rapporto tra e i genitori, i Servizi sociali riferiscono che “la relazione con la madre sia Per_1 rappresentata con aspetti positivi e rassicuranti. […] La relazione con il padre pur rappresentando alcuni aspetti positivi, maggiormente legati al gioco e alla condivisione di attività, racchiude anche momenti di fatica riattivando nella minore ricordi passati con una connotazione negativa. Con il padre sembra accentuarsi in una postura di timidezza e Per_1 ritiro rispetto ad una difficoltà nel riuscire ad aprirsi, sia per le modalità relazionali tenute dall'uomo sia per una propria chiusura” (p. 4).
Ciò premesso, in ragione delle fragilità e delle criticità riscontrate in entrambe le figure genitoriali e nel rapporto con la figlia, il Collegio ritiene maggiormente rispondente all'interesse della minore il regime dell'affido all'ente, con limitazione della capacità genitoriale con riferimento alle decisioni concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute e le pratiche di natura amministrativa.
Si osserva, in particolare, che la sig.ra necessita ancora di essere affiancata nella relazione con la Pt_1 figlia con la quale ha instaurato un rapporto simbiotico che potrebbe costituire un rischio evolutivo per la stessa. Nel corso del monitoraggio, la madre ha infatti manifestato non poche difficoltà a comprendere le esigenze della figlia e l'importanza dei percorsi attivati dai Servizi sociali, finalizzati alla conservazione di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori e all'acquisizione da parte della minore di spazi di autonomia e di adeguate capacità comunicative, ad oggi ancora carenti. A tale proposito, pagina 7 di 10 nella relazione depositata il 12.03.2024 i Servizi rappresentano che “Per quanto riguarda i rapporti con i genitori si rileva ancora la difficoltà della ragazzina di portare il proprio pensiero, nonostante le rassicurazioni e la presenza degli educatori soprattutto in visita. Con la mamma, infatti, a causa del lavoro e per la modalità della signora, sono venuti meno i momenti condivisi di confronto, ma si sta comunque lavorando in parallelo con entrambe, spronando la figlia a portare avanti le proprie richieste e bisogni alla madre” (p. 8).
In ragione delle difficoltà personali riscontrate in entrambi genitori, è opportuno che la sig.ra e il Pt_1 sig. proseguano nei percorsi individuali di supporto alla genitorialità anche al fine di ire CP_1 un corretto canale di comunicazione che consenta, in futuro, di condividere le decisioni più importanti per la minore e di individuare un modello educativo unitario.
Dev'essere confermato il collocamento prevalente della minore presso l'abitazione materna.
In punto di visite paterne, i Servizi sociali hanno dato atto di un miglioramento dei rapporti tra il sig. e , tuttavia, quest'ultima manifesta ancora difficoltà comunicative e relazionali con il CP_1 Per_1 padre. Pertanto, in conformità a quanto richiesto da entrambe le parti, l'ente affidatario deve proseguire nella regolamentazione delle visite paterne, secondo le modalità ritenute più opportune, con possibilità di un progressivo ampliamento e liberalizzazione, tenuto conto dell'andamento dei percorsi attivati nell'interesse della minore.
5. Sul contributo al mantenimento della figlia.
La sig.ra chiede che l'assegno di mantenimento per la figlia sia fissato nella misura di € 400,00 Pt_1 mensili, il sig. chiede di contribuire al mantenimento nella misura € 150,00. CP_1
Come è noto, il dovere di mantenimento - come espressione del più generale dovere di cura - tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole. Ne consegue che “il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (Cass. sent. n. 17089/2013). Tale principio trova conferma nell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Al fine di determinare il contributo per il mantenimento della prole occorre quindi descrivere la condizione economica delle parti.
La sig.ra ha riferito di svolgere attività di assistenza alla persona e dalla documentazione Pt_1 reddituale emerge che la ricorrente ha percepito i seguenti redditi imponibili: € 7.752,00 nel 2022 e € 10.511,00 nel 2023, ai quali deve aggiungersi l'assegno unico nella misura mensile pari a € 170,00.
La ricorrente ha riferito di vivere in un alloggio del servizio abitativo pubblico del Comune di Tribiano, insieme alla madre, sig. , e alla figlia , pagando un canone mensile pari a € 60,00. CP_4 Per_1 All'udienza del 12.04.2023 la sig.ra ha riferito che anche la madre lavora come badante, pertanto, Pt_1 deve presumersi che la stessa contr alle spese familiari.
Di contro, il sig. ha rappresentato di svolgere lavori a tempo determinato e dalla CP_1 documentazione in ono i seguenti redditi imponibili: € 8.348,00 nel 2022 e € 16.216,00 nel 2023. Inoltre, il resistente ha riferito di percepire la Naspi a decorrere dal gennaio 2024 ma nulla ha documentato in ordine all'ammontare dell'assegno mensile percepito.
Infine, il sig. vive in un immobile di proprietà del padre, concessogli in comodato gratuito, per CP_1 il quale sostiene esclusivamente il costo delle utenze e delle spese condominiali.
Ciò premesso, tenuto conto della disparità reddituale esistente tra i coniugi, dei limitati tempi di permanenza di con il padre, della circostanza che il sig. nulla ha documentato in ordine Per_1 CP_1 pagina 8 di 10 ai redditi incassati nell'anno 2024, non potendosi escludere che egli abbia reperito una nuova occupazione, il Collegio ritiene di confermare in € 400,00 mensili l'importo del contributo al mantenimento della figlia.
Ciascun genitore dovrà poi contribuire al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% come da Protocollo della Corte di Appello di Milano.
In mancanza di espresso accordo tra le parti, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 230/2021, l'assegno unico spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
6. Sulle spese di lite.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio civile in Cervignan 2 stri dello Stato Civile del Comune di NA d'AD, atto n. 1, parte I, anno 2011);
2) Addebita la separazione ad Controparte_1
3) Affida all'ente territorialmente competente (ad oggi il Comune di Tribiano o comunque l'ente competente in caso di cambio di residenza) la minore nata l'[...] con limitazione Persona_1 della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alle pratiche di natura amministrativa, disponendo che le decisioni vengano assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori;
4) Conferma il collocamento prevalente della minore presso l'abitazione materna anche ai fini anagrafici;
5) Incarica l'Ente Affidatario di regolamentare la frequentazione tra il padre e la figlia con modalità osservate, con possibilità di modificare la regolamentazione della frequentazione nel modo ritenuto più rispondente all'interesse della minore e con progressivo e graduale ampliamento e liberalizzazione, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per la minore e per i genitori e della situazione psicofisica della minore;
6) Incarica l'Ente Affidatario di proseguire gli interventi di supporto per la minore e per i genitori per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse della minore;
7) Incarica l'Ente affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione della minore, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore;
8) Pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto della figlia mediante CP_1 versamento di un asseg complessivo di € 400,00 (annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT) e da corrispondersi alla madre in via anticipata entro il 5 di ogni mese;
9) Pone a carico di ciascun genitore l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
pagina 9 di 10 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
10) Dispone che l'assegno unico venga percepito nella misura del 50% da parte di ciascun genitore;
9) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
10) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NA d'AD per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lodi nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
La Giudice rel. est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
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