CASS
Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/06/2024, n. 25228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25228 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ME LZ nato il [...] avverso la sentenza del 19/05/2023 del GIUDICE DI PACE di SIENA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, MARIA FRANCESCA LOY, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 25228 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 28/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione in preambolo, il Giudice di pace di Siena ha dichiarato HK HJ colpevole del reato di cui all'art. 10-bis d. Igs. n. 286 del 1998 e l'ha condannato alla pena di euro 5.000 di multa. Secondo la ricostruzione del giudice di merito, l'imputato, privo del permesso di soggiorno, si era trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato. Riteneva che, esaurita la fase istruttoria e analizzata la documentazione al fascicolo, non vi fossero dubbi della sua presenza irregolare sul territorio italiano e «l'assenza di condizioni giuridicamente rilevanti per concludere il giudizio con un'assoluzione». 2. L'imputato, per il tramite del proprio difensore, avv. Laura Franci, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo denunzia il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di mancata applicazione delle scriminanti di cui agli art. 45 cod. pen. ovvero 54 cod. pen. Il Giudice di pace non ha considerato la reale situazione in cui versava l'imputato che, fatto ingresso nel territorio dello Stato italiano il 18 dicembre 2019 e titolare di un visto turistico scaduto nel mese di marzo 2019, non aveva potuto lasciare l'Italia per cause a lui non imputabili e, segnatamente, il diffondersi della pandemia da Covid-19 e l'entrata in vigore del D.L. n. 62 del 2020 che ha previsto, tra le misure urgenti in materia di contenimento gestione dell'emergenza epidemiologica, la limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea. A fronte di tanto, il Giudice di merito ha reso una motivazione meramente apparente sull'assenza di condizioni giuridicamente rilevanti sulla base delle quali giungere a una pronuncia assolutoria. 2.2. Con il secondo motivo ha denunziato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla causa di non punibilità di cui all'art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000. Il Giudice di pace - pur in presenza di esplicita richiesta in tal senso - non ha motivato sulle regioni dell'esclusione della particolare tenuità del fatto. 2.3. Con il terzo motivo ha lamentato violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e relativo vizio di motivazione in punto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2 Il Giudice di pace ha omesso qualsiasi motivazione sul mancato riconoscimento di detto beneficio;
ciò che non consente una verifica del percorso argomentativo seguito per la concreta determinazione del trattamento sanzionatorio 3. Il Sostituto Procuratore generale, M. Franesca Loy, intervenuto con requisitoria scritta in data 8 febbraio 2024, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che si articolano di seguito. 2. Non è superfluo ricordare che la forma abbreviata che la motivazione della sentenza del giudice di pace deve assumere, in virtù dell'art. 32, comma quarto, d.lgs. n. 274 del 2000, dev'essere intesa come enunciazione sintetica dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, secondo quanto prescritto dall'art. 546, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., che richiede, altresì, l'indicazione delle prove poste a base della decisione e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie. Non può, invece, essere intesa come elusione dell'obbligo di rappresentazione esterna dei punti logico-giuridici attraverso i quali si è articolato il ragionamento del giudice, alla stregua di una valutazione critica e specifica - ancorché sintetica - delle risultanze processuali (Sez. 5, Sentenza n. 16965 del 18/02/2010, Zanetti, Rv. 246878). L'unico grado di giudizio preclude ogni ipotesi di collegamento con l'altra decisione di merito, qui insussistente, sicché - sebbene atteggiandosi diversamente dall'ipotesi del giudizio di appello nel quale è necessario fornire una risposta ai motivi specificamente devoluti - quando vengono prospettati temi decisori non ictu ()cui/ irrilevanti, il giudice dell'unico grado di merito deve trattarli per fornire una motivazione adeguata. 3. Tanto premesso, è del tutto evidente la denunciata carenza motivazionale con riferimento ad entrambi i motivi di ricorso. La parte motiva del provvedimento impugnato, che si risolve nelle sintetiche locuzioni secondo cui «esaurita la fase istruttoria, analizzata la documentazione al fascicolo, non vi è dubbio che l'imputato appare irregolare sul territorio italiano, né sussistono condizioni giuridicamente rilevanti al fine di poter concludere il giudizio con una assoluzione», non soddisfa in alcun modo l'onere motivazionale in ordine alle ragioni per le quali il Giudice di pace ha ritenuto di 3 condannare l'imputato, escludendo la ricorrenza sia della scriminante dello stato di necessità, sia della causa di esclusione della procedibilità di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000; istituto, quest'ultimo, certamente applicabile al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato dell'art. 34, assurgendo a strumento di moderazione dell'intervento sanzionatorio, in ossequio ai principi di uguaglianza e ragionevolezza (Sez. 1, n. 28077 del 15/9/2020, Ortega Reyes, Rv. 279642; Sez. 1, n. 35742 del 5/7/2013, Ochinca, Rv. 256825; Sez. 1, n. 13412 del 8/3/2011, Prisecari, Rv. 249855). 4. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. ad altro Giudice di pace appartenente al medesimo ufficio, affinché, libero nell'esito, rinnovi il giudizio nei confronti del ricorrente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Siena, in diversa persona fisica. Così deciso il 28 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr sidente
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, MARIA FRANCESCA LOY, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 25228 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 28/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione in preambolo, il Giudice di pace di Siena ha dichiarato HK HJ colpevole del reato di cui all'art. 10-bis d. Igs. n. 286 del 1998 e l'ha condannato alla pena di euro 5.000 di multa. Secondo la ricostruzione del giudice di merito, l'imputato, privo del permesso di soggiorno, si era trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato. Riteneva che, esaurita la fase istruttoria e analizzata la documentazione al fascicolo, non vi fossero dubbi della sua presenza irregolare sul territorio italiano e «l'assenza di condizioni giuridicamente rilevanti per concludere il giudizio con un'assoluzione». 2. L'imputato, per il tramite del proprio difensore, avv. Laura Franci, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo denunzia il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di mancata applicazione delle scriminanti di cui agli art. 45 cod. pen. ovvero 54 cod. pen. Il Giudice di pace non ha considerato la reale situazione in cui versava l'imputato che, fatto ingresso nel territorio dello Stato italiano il 18 dicembre 2019 e titolare di un visto turistico scaduto nel mese di marzo 2019, non aveva potuto lasciare l'Italia per cause a lui non imputabili e, segnatamente, il diffondersi della pandemia da Covid-19 e l'entrata in vigore del D.L. n. 62 del 2020 che ha previsto, tra le misure urgenti in materia di contenimento gestione dell'emergenza epidemiologica, la limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea. A fronte di tanto, il Giudice di merito ha reso una motivazione meramente apparente sull'assenza di condizioni giuridicamente rilevanti sulla base delle quali giungere a una pronuncia assolutoria. 2.2. Con il secondo motivo ha denunziato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla causa di non punibilità di cui all'art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000. Il Giudice di pace - pur in presenza di esplicita richiesta in tal senso - non ha motivato sulle regioni dell'esclusione della particolare tenuità del fatto. 2.3. Con il terzo motivo ha lamentato violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e relativo vizio di motivazione in punto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2 Il Giudice di pace ha omesso qualsiasi motivazione sul mancato riconoscimento di detto beneficio;
ciò che non consente una verifica del percorso argomentativo seguito per la concreta determinazione del trattamento sanzionatorio 3. Il Sostituto Procuratore generale, M. Franesca Loy, intervenuto con requisitoria scritta in data 8 febbraio 2024, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che si articolano di seguito. 2. Non è superfluo ricordare che la forma abbreviata che la motivazione della sentenza del giudice di pace deve assumere, in virtù dell'art. 32, comma quarto, d.lgs. n. 274 del 2000, dev'essere intesa come enunciazione sintetica dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, secondo quanto prescritto dall'art. 546, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., che richiede, altresì, l'indicazione delle prove poste a base della decisione e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie. Non può, invece, essere intesa come elusione dell'obbligo di rappresentazione esterna dei punti logico-giuridici attraverso i quali si è articolato il ragionamento del giudice, alla stregua di una valutazione critica e specifica - ancorché sintetica - delle risultanze processuali (Sez. 5, Sentenza n. 16965 del 18/02/2010, Zanetti, Rv. 246878). L'unico grado di giudizio preclude ogni ipotesi di collegamento con l'altra decisione di merito, qui insussistente, sicché - sebbene atteggiandosi diversamente dall'ipotesi del giudizio di appello nel quale è necessario fornire una risposta ai motivi specificamente devoluti - quando vengono prospettati temi decisori non ictu ()cui/ irrilevanti, il giudice dell'unico grado di merito deve trattarli per fornire una motivazione adeguata. 3. Tanto premesso, è del tutto evidente la denunciata carenza motivazionale con riferimento ad entrambi i motivi di ricorso. La parte motiva del provvedimento impugnato, che si risolve nelle sintetiche locuzioni secondo cui «esaurita la fase istruttoria, analizzata la documentazione al fascicolo, non vi è dubbio che l'imputato appare irregolare sul territorio italiano, né sussistono condizioni giuridicamente rilevanti al fine di poter concludere il giudizio con una assoluzione», non soddisfa in alcun modo l'onere motivazionale in ordine alle ragioni per le quali il Giudice di pace ha ritenuto di 3 condannare l'imputato, escludendo la ricorrenza sia della scriminante dello stato di necessità, sia della causa di esclusione della procedibilità di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000; istituto, quest'ultimo, certamente applicabile al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato dell'art. 34, assurgendo a strumento di moderazione dell'intervento sanzionatorio, in ossequio ai principi di uguaglianza e ragionevolezza (Sez. 1, n. 28077 del 15/9/2020, Ortega Reyes, Rv. 279642; Sez. 1, n. 35742 del 5/7/2013, Ochinca, Rv. 256825; Sez. 1, n. 13412 del 8/3/2011, Prisecari, Rv. 249855). 4. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. ad altro Giudice di pace appartenente al medesimo ufficio, affinché, libero nell'esito, rinnovi il giudizio nei confronti del ricorrente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Siena, in diversa persona fisica. Così deciso il 28 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr sidente