Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 29/04/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 540/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice Vincenza Bennici, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 540/2021 degli affari civili contenziosi
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. Parte_1 P.IVA_1
(Avv. MACALUSO LIDIA)
Parte attrice
E
, in persona del legale rappresentante p.t.,C.F. (Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Sergio Airò Farulla)
Parte convenuta
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 11.3.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, il ha convenuto Parte_1 in giudizio il e -dopo aver premesso 1) di avere proposto, con ricorso in Controparte_1 opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c., depositato il 26.10.2021, opposizione avverso l' ordinanza di assegnazione emessa dal g. e nel proc Rg. Es n. 198/20, con la quale veniva assegnata al “ la somma di € 149.000,00, oltre interessi maturati e Controparte_1 maturandi, spese di notifica precetto e successive occorrende, nonché quelle relative alla
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12.01.21, accoglieva l'istanza di sospensione e fissava il termine per l'introduzione del giudizio di merito - introduceva questo giudizio adducendo che l'ordinanza di assegnazione era erronea perché fondata sull'assunto che il non avesse reso alcuna dichiarazione Parte_1 nei termini previsti. Assumeva, in particolare, che esso opponente, in data 27.01.20, aveva regolarmente inviato dichiarazione negativa all'indirizzo pec dell'Avv. Giovanni Barrafato:
Tuttavia, la predetta dichiarazione non è Email_1 giunta a destinazione per mero errore materiale, in quanto l' indirizzo pec presso il quale è stata inviata era stato digitato erroneamente: è stato indicato il dominio errato leglmail, anziché quello corretto legalmail e di conseguenza, l'errore non era stato rilevato dal sistema, tant'è che
è stata rilasciata la ricevuta di accettazione e inoltro. Ciò ha comportato l'impossibilità di porvi rimedio, con il reinvio all'indirizzo corretto, data l'inconsapevolezza di quanto avvenuto, cagionata dal ricevimento delle ricevute pec di accettazione e inoltro.
Assumeva inoltre che, nonostante la mancata dichiarazione, non era stata fissata ulteriore udienza, ai sensi dell'art. 548 cpc secondo comma.
Si costituiva in giudizio il contestando i motivi di opposizione e Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda.
Così brevemente delineata la res litigiosa, l'opposizione è fondata.
L'art 548 c..p.c. come sostituito dal D.L. 12.9.2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L.
10.11.2014, n. 162 prevede: “Quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo (2) e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.
2 Con la novella legislativa, l'intento è stato quello di semplificare la procedura, eliminando l'udienza che era prima necessaria affinché il terzo rendesse la propria dichiarazione. Nel mutato sistema, quindi, soltanto se la dichiarazione non avviene con queste modalità (ossia il terzo ometta di inviare la raccomandata, ad es.) il terzo dovrà renderla comparendo in un'apposita udienza, previa segnalazione del creditore di non aver ricevuto la dichiarazione stessa;
e solo in tale evenienza, ossia nel caso di fissazione di apposita udienza per la dichiarazione del terzo, a cui segua una situazione di assenza ingiustificata del terzo, ovvero il suo silenzio, detti avvenimenti sono parificati dalla legge ad una conferma implicita del credito da parte del terzo, che quindi viene dato per non contestato. Il principio di fondo, a ben vedere, è il medesimo che sta alla base del principio di non contestazione previsto per le parti costituite dall' art. 115, ovviamente qui rapportato cum grano salis al terzo, tenuto conto del fatto che egli non è parte. Ad ogni modo, l'idea è che il terzo, pur se ritualmente notificato, non compare o se, comparendo, rifiuta di rendere la dichiarazione, è perché non ha motivo di porre in contestazione l'esistenza del credito. Per tale motivo, il credito si dà per riconosciuto;
ma ciò - si badi bene - solo se il creditore abbia a sua volta provveduto ad individuare con precisione il credito o i beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo.
Inoltre, sempre in tale ottica di protezione del terzo, la disposizione in commento quale norma di chiusura prevede che il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all' art. 617, 1° co.,
l'ordinanza di assegnazione dei crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. Si vogliono, cioè, fare salvi quei casi in cui vi sia il dubbio che il meccanismo di rituale informazione del terzo della necessità di presentarsi a rendere la dichiarazione in udienza non abbia funzionato adeguatamente, consentendo al terzo di difendersi provando di non essere stato tempestivamente informato.
Ebbene, nel caso in esame, si ritiene che ricorra una di quelle ipotesi eccezionali che integrano il caso fortuito.
Risulta infatti dagli atti che il terzo ha inviato la mail a un indirizzo errato verosimilmente per un errore di digitazione, essendo stata inviata la mail all'indirizzo con dominio “ leglmail” anziché quello corretto legalmail.
A seguito dell'invio della mail, il sistema ha generato la ricevuta di accettazione e ciò ha indotto lo stesso a ritenere che la dichiarazione fosse stata regolarmente inviata.
3 Tale errore, siccome scusabile, ha impedito al terzo di effettuare una nuova dichiarazione.
In questi casi di errore incolpevole, sebbene la norma non lo dica espressamente, è possibile ritenere che con il provvedimento emesso all'esito dell'opposizione di cui all' art. 617 sia rimossa solo l'ordinanza con la quale sia stata nel frattempo disposta l'assegnazione: ne segue che al terzo dovrebbe essere data la possibilità di effettuare una nuova dichiarazione, come se operasse una sorta di rimessione in termini per causa a costui non imputabile.
Dalle considerazioni che precedono discende l'accoglimento dell'opposizione
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei valori minimi tabellari di cui al dm 55/2014, avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara nulla l'ordinanza di assegnazione del
6.10.2020;
condanna parte opposta al rimborso in favore di parte opponente delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di € 4.411,50, di cui € 4.216,50 per compenso di avvocato e
€ 195,00 per spese, oltre accessori di legge.
Agrigento, 28.4.2025
Il Giudice
Vincenza Bennici
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