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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 21/03/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2673/2021, a cui è riunita quella iscritta al R. G.
n. 2016/2022, introdotte
DA
c.f.: ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Nicola De Cicco, presso cui
è elettivamente domiciliato;
OPPONENTE
CONTRO
(c.f.: ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, dall' avv. Michelina Vitale, con cui è elettivamente domiciliato come in atti;
OPPOSTO
E CONTRO
(c.f.: , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall' avv. Giovanni
Castelluccio, presso cui è elettivamente domiciliato.
TERZO Parte_2
NONCHÉ CONTRO in persona del l. r. p. t., e Controparte_3 CP_4
in persona del l. r. p. t..
[...]
TERZI PIGNORATI CONTUMACI
CONCLUSIONI:
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare l'estinzione del credito e, per l'effetto, l'inefficacia del
1 pignoramento presso terzi, nonché dichiarare l'infondatezza dell'ordinanza del
16.2.2022 (R. G. n. 2120/2020); con vittoria di spese di lite e condanna ex art. 96 c.p.c.;
PER PARTE RESISTENTE : rigettare il ricorso;
spese vinte;
Controparte_1
PER PARTE RESISTENTE dichiarare inammissibile ovvero rigettare il CP_5 ricorso;
con vittoria delle spese di lite;
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 5.10.2018, Parte_1 promuoveva giudizio di merito in opposizione all'esecuzione, ex art. 615 co. 2 c.p.c., impugnando l'atto di pignoramento presso terzi, notificato in data 4.4.2018, ad istanza di , per la somma di € 46.667,72, in esecuzione della sentenza Controparte_1 del Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, n. 3/2017, munita di formula esecutiva in data 31.8.2017 e notificata in uno ad atto di precetto il 3.1.2018.
Precisava che la fase sommaria dell'opposizione era stata ritualmente instaurata innanzi al Tribunale Ordinario di Avellino (R.G.E. n. 573/2018) e definita in data
7.8.2018 con ordinanza di rigetto del g.e., in persona del dott. il quale, Persona_1 rilevata l'infondatezza dei motivi posti a fondamento del ricorso, aveva assegnato in pagamento a il credito vantato da Controparte_1 Parte_1 verso il terzo in esecuzione di quanto statuito Controparte_2 nella sentenza detta.
Eccepiva il difetto di procura ad litem dell'atto di pignoramento, in ragione dell'indicazione di un codice fiscale diverso rispetto a quello indicato nella procura rilasciata al legale di fiducia, lamentando, pertanto, il conferimento di incarico difensivo da persona completamente differente da . Controparte_1
Affermava che, a seguito della notifica dell'atto di precetto, aveva inoltrato a mezzo raccomandata una proposta transattiva volta ad individuare una soluzione della vertenza condivisa con la controparte.
Precisava che, per effetto di detta comunicazione, era intervenuta tra le parti una transazione novativa per facta concludentia, in forza della quale aveva provveduto al pagamento spontaneo di quanto convenuto.
Riferiva che il resistente, in maniera immotivata e del tutto infondata, aveva provveduto a restituire gli acconti ricevuti nel domicilio eletto ed aveva dato corso alla procedura esecutiva con la notificazione di atto di pignoramento presso terzi in vari istituti di credito, determinando un blocco della propria attività d'impresa.
Contestava il comportamento tenuto dal creditore in quanto contrario a buona fede, in
2 considerazione anche del legittimo affidamento generato a seguito del perfezionamento dell'accordo transattivo per comportamento concludente.
Affermava il diritto al risarcimento del danno, a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., da quantificarsi nella misura di € 35.000,00, altresì instando per la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Eccepiva l'infondatezza dell'ordinanza di assegnazione ed affermava l'interesse ad ottenere una pronuncia di merito.
Tanto premesso, evocava in giudizio il sig. innanzi al Controparte_1
Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile (R. G. n. 3977/2018), formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il sig. si costituiva Controparte_1 tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza dell'avversa domanda.
Preliminarmente, eccepiva l'incompetenza per materia del giudice adito per la trattazione della fase di merito, in favore del giudice del lavoro, in considerazione della natura dei crediti in contesa.
Rappresentava che, tra le parti, non si era perfezionata alcuna transazione novativa, in assenza di prova dell'accettazione della proposta, sia per tabulas sia per facta concludentia.
Precisava di aver contestato ed impugnato i fatti dedotti nella missiva del 2.2.2018, da cui era emerso che i tre vaglia postali, emessi su richiesta di Parte_1
(per i rispettivi importi di € 200,00, € 200,00 ed € 150,00) erano stati
[...] recapitati a mezzo raccomandata presso l'avvocato domiciliatario, il quale aveva provveduto alla immediata restituzione degli stessi.
Sosteneva, altresì, l'infondatezza della pretesa risarcitoria per la totale assenza di alcuna transazione tra le parti, di qualsiasi spontaneo adempimento delle somme indicate nell'atto di precetto e del riconoscimento di alcuna dilazione di pagamento delle somme da corrispondere.
Deduceva che non si era potuto ingenerare alcun legittimo affidamento in capo al ricorrente, stante il suo perdurante inadempimento, con conseguente infondatezza della pretesa risarcitoria.
Rappresentava che i crediti pignorati ammontavano complessivamente ad €
46.667,72, e che la procedura esecutiva era stata esperita in danno di più istituti di credito, in ragione della assenza di conoscibilità della capienza dei conti correnti.
Eccepiva la pretestuosità e l'infondatezza della condanna per responsabilità aggravata.
3 Concludeva ut supra.
Con provvedimento del 13.10.2021, il giudice civile adito, in persona della dott.ssa
Maila Casale, ritenuta la competenza funzionale del settore lavoro, rimetteva gli atti al
Presidente per l'adozione degli opportuni provvedimenti.
Con provvedimento del 21.10.2021, il Presidente del Tribunale riassegnava il giudizio al giudice del lavoro.
Con successivo atto di citazione, depositato in data 31.3.2022 (R.G. 1256/2022), la proponeva giudizio di opposizione all'esecuzione, ai Parte_1 sensi degli artt. 616 e 618 bis c.p.c., innanzi al Tribunale di Avellino, avverso l'ordinanza del 16.2.2022, resa all'esito della fase sommaria di opposizione, ex art. 617 c.p.c. (R. G.
n. 2120/2020).
Rappresentava di aver ricevuto notificazione di atto di pignoramento presso terzi in data 16.10.2019, in esecuzione della predetta sentenza n. 3/2017 del Tribunale di
Benevento.
Riferiva che il procedimento esecutivo (R. G. E. n. 1460/2019) si era concluso in data Cont 21.5.2020 con ordinanza di assegnazione della somma pignorata, presso la di al creditore sig. sino alla concorrenza dell'importo di € 179.789,77, CP_2 CP_1 nonché di assegnazione delle spese legali al procuratore del creditore per la somma di
€ 4.000,00.
Deduceva l'infondatezza di detto provvedimento e affermava di aver proposto sia opposizione all'esecuzione ex artt. 615 co. 2 e 616 c.p.c. (R. G. n. 2122/2020), sia opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co. 2 c.p.c. (R. G. n. 2121/2020).
In specie, eccepiva la nullità del provvedimento impugnato, instando per la previa sospensione dell'ordinanza di assegnazione dei crediti.
Rappresentava che il giudizio di opposizione agli atti esecutivi si era concluso con ordinanza di rigetto del 16.2.2022, in cui v'era concessione di termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito.
Eccepiva l'infondatezza di detto provvedimento e affermava l'interesse ad ottenere una pronuncia di merito.
Precisava l'abnormità del provvedimento reso dal Giudice dell'esecuzione per aver effettuato una corposa disamina delle questioni riservate alla successiva fase di merito.
Asseriva che la condotta del creditore aveva causato ingenti danni all'assetto societario ed insisteva nella necessità di accertare una responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Instava per l'accoglimento delle richieste istruttorie formulate nel ricorso in
4 opposizione.
Tanto premesso, evocava in giudizio il sig. e Controparte_1 Controparte_6 in persona del l.r.p.t., innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile, per sentir accogliere le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, gli odierni resistenti si costituivano in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Il sig. , preliminarmente, eccepiva l'incompetenza per materia Controparte_1 del giudice adito per la fase di merito, in favore del giudice del lavoro, in considerazione della natura della pretesa azionata.
Eccepiva la nullità dell'atto citazione per mancato rispetto del contenuto minino ex art. 163 c.p.c.
Affermava l'inammissibilità della domanda, in quanto il petitum e la causa petendi erano i medesimi del giudizio di opposizione all'esecuzione, promosso avverso l'ordinanza R. G. n. 1460/2019.
Precisava che il presente giudizio aveva ad oggetto l'opposizione agli atti esecutivi, in particolare l'impugnazione dell'ordinanza del 21.5.2020 del G.E., sicché la società debitrice avrebbe dovuto enucleare specifiche doglianze relative a vizi di forma dell'atto e non richiamarne i contenuti.
Rappresentava, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di impignorabilità delle somme, richiamando quanto affermato dal G.E. nell'impugnata ordinanza del 16.2.2022, in ordine alla circostanza per cui le ipotesi d'impignorabilità dei beni sono solo quelle indicate dalla legge.
Deduceva l'inammissibilità della domanda nella parte relativa all'impossibilità sopravvenuta di adempiere alla prestazione, in quanto tale motivo d'impugnazione era stato già proposto nel giudizio di opposizione a precetto R. G. n. 598/2019, definito con sentenza n. 360/2021 del giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, in persona della dott.ssa Beatrice.
Sosteneva l'inammissibilità dell'opposizione in ordine alla domanda di sospensione dell'ordinanza di assegnazione somme.
Contestava la pretestuosità e l'infondatezza della condanna per responsabilità aggravata, giacché il creditore si era limitato ad azionare la procedura esecutiva per la riscossione di quanto riconosciutogli in sentenza.
La eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione Controparte_2 azionata ai sensi dell'art. 617 c.p.c., in quanto opposizione agli atti esecutivi, da
5 proporsi con ricorso nel termine di venti giorni innanzi al giudice che ha emesso il provvedimento.
Precisava che la società debitrice avrebbe dovuto impugnare il provvedimento n.
1460/2019 del G.E., con ricorso depositato nel medesimo fascicolo, e non azionando una nuova procedura con iscrizione a ruolo innanzi al giudice ordinario (R.G. n.
2121/2020).
Deduceva che la rimessione degli atti al giudice competente non poteva avere effetto sanante.
Rappresentava di aver rivestito il ruolo di terzo, limitandosi a rendere la dovuta dichiarazione di quantità.
Affermava la propria estraneità ai fatti di causa, oltre che l'infondatezza della domanda di restituzione delle somme pignorate, già assegnate al debitore in esecuzione dell'ordinanza del 21.5.2020.
I resistenti concludevano ut supra.
Con provvedimento del 27.5.2022, il giudice designato, in persona della dott.ssa Teresa
Cianciulli, ritenuta la competenza funzionale del settore lavoro, rimetteva gli atti al
Presidente per l'adozione degli opportuni provvedimenti.
Con ordinanza dell'8.9.2022, previo mutamento del rito, veniva disposta la riunione delle due cause.
Con successivo provvedimento del 30.1.2023, il giudice del lavoro, rilevato che la riunione aveva precluso all' di accedere al fascicolo telematico dei due Controparte_7 giudizi riuniti, autorizzava la ricostituzione delle produzioni di parte.
Con ordinanza del 7.9.2023, rilevato che il secondo giudizio risultava sprovvisto di provvedimento presidenziale di assegnazione, il giudice disponeva la separazione dei giudizi e la rimessione del secondo al Presidente di sezione per gli opportuni provvedimenti.
Con provvedimento dell'11.10.2023, il Presidente di Sezione riassegnava il giudizio al giudice del lavoro, che disponeva il mutamento del rito.
Le due cause venivano poi nuovamente riunite con ordinanza del 6.12.2024.
Con ordinanza del 31.1.2025, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri due terzi pignorati che avevano reso dichiarazione di quantità positiva, in quanto litisconsorti necessari, ai sensi degli artt. 102 e 420 co. 9 e ss. c.p.c., incombente regolarmente espletato dall'ufficio.
I due terzi chiamati in causa non si costituivano in giudizio.
6 Fallito il tentativo di conciliazione ed acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., i giudizi riuniti venivano decisi come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. I ricorsi in opposizione sono infondati e vanno rigettati.
Preliminarmente, va confermata la competenza funzionale di questo giudice in considerazione della natura della pretesa creditoria opposta, trattandosi di crediti di lavoro accertati con la succitata sentenza del Tribunale di Benevento n. 3/2017.
A ciò si aggiunga che, con la summenzionata sentenza del giudice del lavoro del
Tribunale di Avellino n. 360/2021, veniva confermata la quantificazione del credito vantato dal lavoratore, pari ad € 179.324,02, comprensivo di interessi e rivalutazione, dovuto a titolo di retribuzione per il sesto livello contrattuale dalla data del licenziamento (16.9.2011) alla data della reintegra (30.11.2018).
Ancora, preliminarmente, si rileva la tempestività dell'azione di merito promossa ex art. 616 c.p.c., poiché l'atto di citazione veniva notificato all'opposto in data 4.10.2018 ed il giudizio veniva iscritto a ruolo in data 5.10.2018, entro il termine di 60 giorni successivi al deposito dell'ordinanza del 7.8.2018, emessa all'esito della fase sommaria dinanzi al g.e. (R. G. E. n. 573/2018).
Ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie in esame, è opportuno procedere alla ricostruzione della vicenda, alla luce della documentazione versata in atti.
Con atto di precetto notificato in data 3.1.2018 e con successivo atto di pignoramento presso terzi, notificato il 21 e 22.3.2018, il sig. intendeva Controparte_1 conseguire dalla società istante l'importo di € 46.667,72 oltre interessi e spese legali, in esecuzione della prefata sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n.
3/2017, confermata con sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2437/2022.
Per quanto d'interesse, nel titolo esecutivo in questione, si legge che la società ricorrente aveva incorporato datrice di lavoro di CP_8 Controparte_1 dal 27.10.2010 (a seguito di cessione di azienda ex art. 2112 c.c. da parte di Sithec s.a.s.),
e che la stessa veniva condannata al pagamento, in favore del lavoratore CP_8 detto, della somma di € 46.305,47 per differenze retributive (proprio a titolo di responsabilità solidale ex art. 2112 c.c.), nonché, accertata la ricorrenza di un licenziamento orale e dichiarato quest'ultimo inefficace, al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento stesso e sino alla reintegra.
Com'è ovvio, nella presente sede giudiziale siffatte statuizioni sono intangibili, dovendosi unicamente vagliare il diritto del lavoratore a procedere ad esecuzione
7 forzata in danno di Parte_1
Inevaso il precetto, il lavoratore notificava alla società atto di pignoramento presso terzi (iscritto al R.G.E. n. 573/2018), avverso il quale l'odierna ricorrente proponeva opposizione all'esecuzione innanzi al g.e. del Tribunale di Avellino, che, con provvedimento del 7.8.2018, ne dichiarava l'infondatezza, assegnando in pagamento al creditore il credito vantato dalla società verso la Controparte_1 [...]
sino alla concorrenza della somma di € 46.675,67, Controparte_2 comprensiva di sorta, interessi spese e compensi del precetto.
Il giudice dell'esecuzione onerava la parte interessata dell'introduzione del giudizio di merito, instaurato con il presente ricorso dalla società.
La corrispondente domanda d'opposizione va, quindi, qualificata in termini di opposizione all'esecuzione ai sensi degli artt. 615 co. 2 e 616 c.p.c., trattandosi di giudizio di merito conseguente all'opposizione a pignoramento presso terzi, promossa innanzi al Tribunale di Avellino.
Sempre ai fini della ricostruzione della vicenda, si osserva che Parte_1 aveva instaurato, innanzi al Tribunale di Avellino (R.G. 1460/2019), il
[...] giudizio di opposizione all'esecuzione, con ricorso avverso la procedura di espropriazione presso terzi esperita dal lavoratore , che si era conclusa in data CP_1
21.5.2020 con ordinanza di assegnazione della somma pignorata presso di CP_5
sino alla concorrenza dell'importo di € 179.789,77, e di assegnazione delle CP_2 spese legali al procuratore del creditore per la somma di € 4.000,00.
Successivamente, il debitore aveva impugnato detta ordinanza instaurando un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 co. 2 c.p.c., conclusosi con ordinanza di rigetto del 16.2.2022 e con concessione di termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito, tempestivamente promosso dalla società debitrice.
Orbene, la domanda avanzata, nella presente sede giudiziale, con il secondo atto di citazione sopra indicato, va qualificata in termini di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 616 c.p.c. e dell'art. 618 bis c.p.c., trattandosi di giudizio di merito conseguente all'opposizione all'ordinanza del 16.2.2022.
Si rileva, pertanto, la tempestività dell'azione promossa poiché l'atto di citazione veniva notificato alle parti opposte in data 30.3.2022 ed iscritto a ruolo in data 31.3.2022, nel rispetto del termine di giorni 60 successivi al deposito dell'ordinanza impugnata.
2. Ciò premesso, si osserva che i motivi di opposizione articolati nel primo atto di citazione si focalizzano sull'assenza di procura ad litem, sulla pretesa transazione
8 novativa intercorsa tra le parti e sulla conseguente inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi, sull'abuso del processo per i pignoramenti eseguiti presso diversi istituti di credito, oltre che sulla domanda di risarcimento del danno generato per il legittimo affidamento.
Nel secondo atto di citazione, invece, l'opposizione si incentra sulla abnormità del provvedimento reso nella precedente fase sommaria, sull'abuso del processo per i pignoramenti eseguiti presso diversi istituti di credito e sulla condanna per responsabilità aggravata, oltre che sulle conclusioni già rassegnate in atti e nel procedimento cautelare.
Trattasi di profili già esaminati dal g.e. nei provvedimenti del 7.8.2018 e del 16.2.2022, le cui statuizioni in fatto ed in diritto sono pienamente condivise da questo giudicante e vanno integralmente confermate.
Sul punto, giova rammentare che l'opposizione all'esecuzione iniziata è articolata in una struttura procedimentale bifasica: la seconda fase, tenuta dinanzi al giudice del merito, segue la prima fase endoesecutiva, che tiene luogo dinanzi al g. e., il quale provvede all'esito di una cognizione sì sommaria, ma comunque estesa a tutte le questioni poste a fondamento del ricorso in opposizione, per accertarne l'adeguato grado di fondatezza.
Ebbene, nel ricorso introduttivo del giudizio di merito, così come nel corso di quest'ultimo, la parte opponente non può sollevare motivi di contestazione nuovi o diversi rispetto a quelli proposti nel ricorso introduttivo della fase di opposizione sommaria, altrimenti venendosi a determinare un inammissibile ampliamento del thema decidendum, in linea con quanto affermato in materia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudizio di merito, qual è il presente, ha natura eterodeterminata (Cassazione civile, sez. III, 01/08/2024, n. 21684; Cassazione civile, sez. III, 10/11/2023, n. 31363; Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2011, n. 1328).
E ciò a fortiori nell'opposizione ex art. 617 c.p.c., considerato che tale norma stabilisce un termine perentorio per l'introduzione della fase sommaria e, quindi, per la proposizione dei motivi di opposizione.
Di conseguenza, deve esservi coincidenza tra quanto dedotto dalla parte opponente nel ricorso introduttivo della fase sommaria e quanto dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio di merito.
Nella fattispecie, il giudice dell'esecuzione, nelle ordinanze succiate, ha compiuto una disamina di tutte le ragioni poste a fondamento delle opposizioni dalla società,
9 disamina peraltro indispensabile ai fini della verifica di sussistenza del fumus boni iuris, e che ha condotto al vaglio d'infondatezza dei ricorsi, secondo argomentazioni che, si ribadisce, questo giudice ritiene di dover condividere sulla scorta delle osservazioni che seguono.
3. Per precedenza logica, occorre anzitutto esaminare il motivo d'opposizione basato sull'assenza di procura ad litem in capo al difensore del sig. , eccepita CP_1 dalla società opponente in considerazione dell'erronea indicazione del codice fiscale del creditore nella procura stessa.
Si rileva l'infondatezza di tale motivo di impugnazione in ragione della certificazione dell'autenticità della sottoscrizione vergata in calce dal creditore opposto, autenticazione apposta ad opera del suo difensore ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
In specie, la disposizione dell'art. 83 co. 3 c.p.c. richiede, per la procura speciale alla lite conferita in calce o a margine, la certificazione, da parte del difensore, della autografia della sottoscrizione del conferente.
Nell'esecuzione di siffatto potere, l'avvocato assume la veste di incarico di pubblico servizio, giacché egli esercita un munus pubblico direttamente conferito dalla legge, diretto a garantire, con valenza di fede pubblica, che il soggetto giuridico che firma la procura alle liti corrisponde al soggetto giuridico che gli attribuisce il potere di rappresentanza tecnica.
In ragione di ciò, l'autenticazione della sottoscrizione da parte del difensore assume valore di atto munito di fede privilegiata ex art. 2700 c.c.
Di conseguenza, l'autenticazione de qua può essere contestata esclusivamente a mezzo di proposizione di querela di falso (Cassazione civile, sez. II, 19.7.2024, n. 19965:
“L'autenticazione della firma da parte del difensore, sia essa esplicita o implicita, mediante la firma apposta sull'atto contenente la procura a margine o in calce, può essere contestata esclusivamente tramite querela di falso in entrambe le circostanze. Questo perché tale procedura riguarda un'attestazione effettuata dal difensore nel corso delle sue responsabilità sostanzialmente pubbliche assegnategli dall'art. 83, terzo comma, c.p.c.”;
Cassazione civile, sez. VI, 25.07.2018, n. 19785: “La certificazione dell'autografia della sottoscrizione della procura alle liti da parte del difensore può essere contestata soltanto con la querela di falso, poiché la dichiarazione della parte con la quale questa assume su di sé gli effetti degli atti processuali che il difensore è destinato a compiere, pur trovando fondamento in un negozio di diritto privato (mandato), è tuttavia destinata ad esplicare i propri effetti nell'ambito del processo, con la conseguenza che il difensore, con la sottoscrizione dell'atto processuale e con l'autentica della procura, compiendo un negozio di diritto pubblico, riveste la qualità di pubblico ufficiale” - Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del Giudice di pace che aveva dichiarato inammissibile, ritenendolo carente di valida procura alle liti, il ricorso avverso un decreto di espulsione, per l'asserita impossibilità di identificare con certezza il soggetto che aveva rilasciato la procura, perché
10 privo di documenti idonei;
conforme: Cassazione civile, sez. III, n. 28004/2021).
Ciò chiarito, è evidente che il preteso vizio, contenuto nella procura alle liti, è costituito da un mero errore materiale in cui è incorso il procuratore di , laddove risulta CP_1 indicata una lettera del codice fiscale diversa rispetto a quella contenuta nel codice fiscale corretto ( – ). C.F._2 C.F._1
Tale irregolarità non è idonea ad inficiare la validità della procura, né a privarla degli effetti prodotti, né a caducare l'atto giudiziario a cui essa è riferita, giacché il codice fiscale, a parere di questo giudice, non è un elemento materiale ed imprescindibile del negozio di rappresentanza in questione, che esiste e produce gli effetti giuridici che gli sono propri anche nell'ipotesi in cui il codice fiscale della parte rappresentata non sia affatto indicato.
Tale argomento esclude in radice l'eccepita inesistenza della procura.
In ogni caso, è il procuratore a provvedere alla corretta identificazione del rappresentato, e ciò proprio tramite l'autenticazione della sottoscrizione, il che, nella fattispecie, esclude qualsiasi profilo non solo di inesistenza, ma anche di nullità della procura stessa, nullità che, ai sensi dell'art. 182 co. 2 c.p.c., ha natura relativa ed è sempre sanabile ex tunc.
L'autentica, nel caso di specie, ha garantito la funzione “esterna” della procura alle liti, assolvendo correttamente all'esigenza di porre le controparti ed il giudice a conoscenza del rapporto di rappresentanza tecnica tra i soggetti che hanno stipulato la procura.
Dunque, essa è idonea ad abilitare il difensore a compiere gli atti processuali in nome e per conto del sig. . CP_1
Come si vede, la tesi della società opponente, secondo cui la procura sarebbe stata conferita da altro soggetto e, quindi, risulterebbe inesistente, non è condivisibile.
4. Del pari infondata è l'eccezione relativa al perfezionamento della transazione novativa per facta concludentia.
Giova rammentare che il tratto distintivo tra transazione semplice e transazione novativa risiede nella caratteristica propria di quest'ultima, costituita dalla produzione di un effetto integralmente estintivo del rapporto giuridico controverso, che le parti sostituiscono con la configurazione di un nuovo rapporto giuridico, i cui elementi sono tracciati nell'atto transattivo.
L'efficacia novativa della transazione postula l'oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, tale che le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti risultino oggettivamente diverse da quelle
11 preesistenti, per effetto di un'espressa manifestazione di volontà (Cassazione civile, sez. III, 09/11/2021, n. 32655: “L'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso”; Cassazione civile, sez. I, 02/03/2023, n. 6255: “Si ha transazione novativa allorquando l'accordo raggiunto dalle parti disciplini per intero il nuovo rapporto negoziale, configurandosi come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche. Di tale contratto elemento essenziale è , oltre ai soggetti e alla causa, il cd. animus novandi, che può anche risultare in modo implicito, visto che l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti debbano ritenersi sostanzialmente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà in tal senso, il suo accertamento richiede una verifica in ordine all'intento delle parti di addivenire, nella composizione del rapporto litigioso, alla costituzione di un nuovo rapporto, fonte di nuove ed autonome situazioni, destinate a sostituirsi a quelle preesistenti”).
Gli elementi rivelatori della natura novativa di una transazione sono, perciò, l'animus novandi e l'aliquid novi, operanti rispettivamente sul piano soggettivo e su quello oggettivo, elementi che consentono di accertare detta natura anche in assenza di una espressa dichiarazione delle parti.
Ancora in termini generali, va rammentato che l'art. 1967 c.c. prescrive la forma scritta ad probationem per il contratto di transazione.
Ciò premesso, nella fattispecie concreta si rileva che la stessa affermazione della società opponente, secondo cui essa avrebbe concluso una transazione novativa con il lavoratore, tale da superare l'azionato titolo esecutivo, perfezionatasi a mezzo di comportamento concludente, e segnatamente attraverso l'accettazione tacita del sig.
rispetto alle condizioni proposte, conduce ad escludere la possibilità di CP_1 provare il preteso contratto transattivo a mezzo di testimoni.
Poiché la transazione può essere provata solo per atto scritto, l'assenza di una scrittura privata che contenga l'espressione delle dichiarazioni di volontà delle parti, anche quale atto complesso risultante dalla sommatoria di proposta ed accettazione contrattuali scambiate tra le parti, preclude la prova giudiziale non solo dell'efficacia, ma dell'esistenza stessa dell'accordo e del suo contenuto.
12 Nel caso di specie, l'accettazione, da parte del sig. , delle condizioni proposte CP_1 dalla società nella comunicazione sopra indicata, datata 5.1.2018, non può essere dimostrata, e ciò quand'anche vi fosse stata accettazione tacita con efficacia novativa.
In sintesi, non è in condizioni di poter dimostrare Parte_1
l'esistenza di un contratto di transazione e, soprattutto, della sua efficacia novativa, non potendo provare per iscritto il contenuto del preteso accordo, specificamente contestato dal lavoratore opposto, e, a monte, non potendo provare per iscritto l'accettazione della proposta transattiva.
Ciò esclude le pretese ricadute sulla regolarità dell'azione esecutiva e sulla persistenza del titolo esecutivo.
Nel caso di specie, poi, a tutto voler concedere, ossia pur volendo ammettere che la missiva del 5.1.2018 contenesse una proposta transattiva (del che si dubita, piuttosto identificandosi in un atto di costituzione in mora), e che l'abbia tacitamente CP_1 accettata, essa non potrebbe assumere natura novativa in quanto priva dell'effetto, sopra descritto, di costituzione di un nuovo e diverso rapporto giuridico tra le parti.
Invero, nella succitata comunicazione, la società opponente si limita a proporre di pagare il 10% della somma indicata nell'atto di precetto e di rinunciare ad un'azione di risarcimento del danno nei confronti di , a fronte della rinuncia di CP_1 quest'ultimo ad azionare il titolo esecutivo.
Come si vede, non viene proposta una nuova regolamentazione dei rapporti tra le parti, ma una disciplina del rapporto già in essere, atta a prevenire l'insorgere di una controversia e non già ad impedirla attraverso nuove obbligazioni.
Per tuziorismo d'argomenti, si osserva altresì che, pur volendo ammettere che il termine fissato nella missiva de qua (entro 1 giorno dalla sua ricezione) possa assumere efficacia, l'effetto del suo decorso giammai può essere la stipula, anche tacita, del contratto, bensì, all'opposto, il suo mancato perfezionamento.
Non può ipotizzarsi, infatti, come pure indicato nella comunicazione in esame, che vi sia stata accettazione tacita della proposta transattiva per comportamento concludente del sig. , giacché di tale comportamento non v'è prova. CP_1
Esso non può consistere nel mero silenzio, condotta di norma inefficace in campo negoziale, ma richiede una condotta fattiva della parte che ne riveli l'inespressa volontà di accettare la proposta, come stabilito dall'art. 1327 c.c.
Come anticipato, di siffatta condotta, che esprimerebbe la volontà di di CP_1 rinunciare al titolo esecutivo, non vi è prova, né tale può essere la mera inerzia, che è
13 una condotta non univoca, ben potendo essa prestarsi ad essere interpretata come diniego della proposta.
Né può ammettersi che il proponente possa coartare l'altrui condotta negoziale imponendo egli stesso quelli che sarebbero gli effetti della condotta silente, ossia l'accettazione della transazione: nella fattispecie, la società comunicò al lavoratore che, se egli fosse restato silente, decorso 1 giorno dalla missiva contenente la proposta transattiva, questa si sarebbe intesa come accettata per comportamento concludente
(cfr. missiva del 5.1.2018 in atti, in cui, tra l'altro, si legge: “per richiedere la prestazione di cui all'impugnata sentenza e/o per rinunciarvi, ….dovendo intendersi, ad ogni effetto e conseguenza di legge, tra le parti stipulato un vero e proprio contratto di transazione stragiudiziale che si perfezionerà, per quanto richiesto ed intimato sul termine essenziale, per facta concludentia, in forza della tacita attuazione di quanto ad esso previsto. Nel contempo la ditta rinuncerà a qualsiasi richiesta di risarcimento e verserà rate fino alla concorrenza del 10% della somma precettata”).
Reputa questo giudice che, nel contesto delle trattative contrattuali, nessuna delle parti coinvolte possa arrogarsi il potere di determinare unilateralmente gli effetti giuridici dell'altrui condotta, perché, in tal modo, si frustrerebbe la libertà negoziale ex art. 1322
c.c., principio generale dell'ordinamento che si traduce nel diritto di autodeterminazione in campo contrattuale.
Peraltro, la successiva condotta della società opponente, che aveva disposto il pagamento spontaneo della somma complessiva di € 550,00 a mezzo di 3 vaglia postali, inoltrati ed intestati all'avv. Angela Stanco, presso cui il lavoratore aveva eletto domicilio, sconfessa la pretesa natura novativa della transazione, trattandosi di esecuzione parziale dell'obbligazione di pagamento sancita nella sentenza azionata dal lavoratore, il che esclude l'instaurazione di un nuovo rapporto negoziale, estintivo del precedente e costitutivo di nuove ed autonome situazioni giuridiche.
Inoltre, la condotta tenuta dal lavoratore è incompatibile con la pretesa accettazione tacita, considerato che, con missiva del 2.2.2018, il sig. ha impugnato il CP_1 contenuto della comunicazione predetta, provvedendo alla restituzione delle somme ed evidenziando l'assenza di una sua volontà ai fini del perfezionamento della proposta transazione stragiudiziale.
Per tali ragioni, il motivo di opposizione in esame va disatteso.
5. Stessa sorte segue la domanda risarcitoria proposta dalla società.
In assenza di accordo transattivo tra le parti, non si ravvisa alcun legittimo affidamento, qualificato e tutelabile, in capo alla società debitrice.
Il rapporto giuridico tra le parti resta retto dalla sentenza del Tribunale di Benevento
14 sopra menzionata, sicché l'azione esecutiva introdotta dal lavoratore si presenta legittima, senza che possa riscontrarsi alcuna violazione del principio di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c.
Difatti, non è dato ravvisare, nella condotta dell'opposto, alcun abuso del diritto, né sul piano sostanziale (ossia sotto il profilo del credito accordato dalla prefata sentenza), né sul piano processuale, avendo il medesimo opposto perseguito i mezzi di tutela esecutiva contemplati dall'ordinamento senza incorrere in specifiche devianze.
In specie, non si ravvisa un abuso del diritto, da parte del creditore odierno opposto, nell'aver sottoposto a pignoramento presso terzi le somme della società giacenti presso una pluralità di istituti di credito, con cui la società stessa intrattiene o avrebbe potuto intrattenere rapporti di conto corrente.
Del resto, il c.d. pignoramento “eccessivo” non è illegittimo di per sé, tanto che, allo scopo di contemperare il diritto del creditore di agire per la realizzazione del credito e quello del debitore di non subire un ingiustificato pregiudizio dall'esecuzione, la legge attribuisce al debitore esecutato la facoltà di chiedere al giudice dell'esecuzione la riduzione del pignoramento nelle forme di cui agli artt. 483, 496 e 546 co. 2 c.p.c.
Sul punto, si osserva che la giurisprudenza richiamata dalla difesa di parte ricorrente non può trovare applicazione alla fattispecie in esame.
Anzitutto, nel caso di specie viene in rilievo la condotta dello stesso debitore esecutato, da improntare al criterio dell'ordinaria diligenza e che gli avrebbe imposto di comunicare senza indugio all'ufficiale giudiziario quale fosse l'istituto bancario, terzo pignorato, presso il quale era depositata una somma sufficiente a soddisfare le ragioni del credito.
Di contro, la società opponente ha lasciato decorrere quattordici giorni, il che ha costretto il creditore procedente a precostituire ogni condizione necessaria ad ottenere l'esecuzione della sentenza predetta, e ciò anche attraverso la notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi a diciannove istituti bancari, com'era in sua facoltà a fronte di una oggettiva condizione di incertezza in ordine all'esistenza o meno di rapporti di credito tra l'odierna opponente ed i terzi stessi.
Sotto tale profilo, rammentato che, all'epoca dei fatti, l'ufficiale giudiziario non era ancora abilitato all'accesso all'anagrafe tributaria, deve ammettersi e consentirsi la natura e la finalità “esplorative” del pignoramento presso terzi, giacché il creditore non
è titolato a conoscere, se non per vie di fatto, la pendenza di rapporti tra il proprio debitore ed il debitor debitoris.
15 Di conseguenza, un'iniziativa d'espropriazione come quella intrapresa da non CP_1 può dirsi aprioristicamente illegittima, in quanto egli si è limitato a cumulare in un unico atto una pluralità di tentativi d'individuazione dei terzi debitori della società.
D'altra parte, quest'ultima avrebbe potuto invocare la limitazione del pignoramento eccessivo, ma ciò esclusivamente in sede endoesecutiva e non già in via d'opposizione.
A riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in ipotesi di pignoramento eccessivo, il debitore esecutato può dolersene non già attraverso una domanda di opposizione all'esecuzione, da proporsi al giudice della cognizione, bensì con una domanda da presentare al giudice dell'esecuzione, in base agli artt. 483 e 496 c.p.c., per ottenere la liberazione dei beni dal pignoramento o la sua riduzione, effetto che, però, non può dirsi ordinariamente diretto a sanzionare una condotta abusiva poiché
l'eventuale proliferazione dei mezzi d'espropriazione, a fronte dell'effettiva esistenza di un credito, non configura né il dolo né la colpa grave del creditore, il cui accertamento giudiziale richiede una prova specifica ed ulteriore, da offrire in sede d'opposizione
(Cassazione civile, sez. III, 3 settembre 2007, n. 18533: “In materia esecutiva, nell'ipotesi di pignoramento eseguito in modo da sottoporvi beni di valore eccedente il credito per cui si procede, non si ha un caso di esercizio dell'azione esecutiva per un credito inesistente e, quindi, il mezzo per dolersi di tale eccesso non è una domanda di opposizione all'esecuzione, da proporsi al giudice della cognizione, ma una domanda da presentare al giudice dell'esecuzione, in base agli artt. 483 e 496 cod. proc. civ., per ottenere la liberazione dei beni dal pignoramento o la sua riduzione. Conseguentemente, non essendosi in presenza di un esercizio di azione esecutiva in assenza di credito, non è configurabile una responsabilità processuale aggravata per colpa in base all'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ.. Tuttavia, in presenza di un eccesso nell'impiego del mezzo esecutivo connotato da dolo o colpa grave, è giustificata non solo l'esclusione dall'esecuzione dei beni sottopostivi in eccesso, ma anche la condanna del creditore procedente per responsabilità processuale aggravata, la quale può essere pronunciata dallo stesso giudice con il provvedimento che, riguardo ai beni liberati dal pignoramento, chiude il processo esecutivo, restando la difesa del creditore affidata all'opposizione agli atti esecutivi”).
Più in dettaglio, la Suprema Corte ha ribadito che il creditore pignorante è legittimato ad espropriare più di quanto sarebbe necessario per soddisfare il suo credito ed il giudice, a cui sia richiesta la riduzione del pignoramento, deve tener conto di questa eventualità nell'esercizio del potere discrezionale di cui all'art. 496 cod. proc. civ., senza che possa ritenersi sussistente l'illegittimità del procedimento per il solo fatto del pignoramento di beni in eccesso (Cassazione civile, sez. III, 22 febbraio 2006, n. 3952;
Cassazione civile, sez. III, 14 luglio 2003, n. 10998), principio peraltro esteso anche alla fattispecie ipotecaria (Cassazione civile, sez. I, 30 luglio 2010, n. 17902: “Il creditore che abbia iscritto ipoteca per una somma esorbitante o su beni eccedenti l'importo del credito vantato non può essere chiamato, per ciò solo, a risponderne a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma secondo, c.p.c., restando possibile, peraltro, configurare a carico del medesimo una responsabilità processuale a
16 norma dell'art. 96, comma primo, c.p.c., qualora egli abbia resistito alla domanda di riduzione dell'ipoteca, con dolo o colpa grave”; nello stesso senso, Cassazione civile, sez. III, 5 aprile 2016, n. 6533).
In sintesi, dunque, il mero cumulo di iniziative d'espropriazione, rimediabile attraverso l'ordinario correttivo della riduzione del pignoramento, non è fonte di responsabilità del creditore procedente, a meno che non si accerti che il credito preteso in pagamento è in tutto o in parte inesistente oppure a meno che il debitore esecutato non dimostri elementi ulteriori e specifici che ne rivelino il dolo o la colpa grave.
A tal fine, nella presente sede giudiziale, avrebbe Parte_1 dovuto allegare, prima ancora che provare, che aveva piena conoscenza dei CP_1 rapporti bancari effettivamente esistenti, della loro natura, entità e consistenza e dell'inesistenza di reciproche ragioni di credito e debito tra la società stessa e gli istituti bancari, elementi idonei ad integrarne la responsabilità nel cumulo del pignoramento e che, però, sono rimasti indimostrati.
Inoltre, le sentenze summenzionate hanno rilevato la responsabilità aggravata del creditore procedente solo allorquando egli si era opposto all'accoglimento della domanda di riduzione del mezzo di espropriazione, domanda che non risulta essere stata proposta dalla società odierna opponente in sede endoesecutiva.
Invero, il ricorso ex art. 546 co. 2 c.p.c. è il rimedio speciale accordato al debitore esecutato per limitare gli effetti di un pignoramento presso terzi avente ad oggetto somme eccessive rispetto al credito.
Attraverso l'opposizione agli atti esecutivi, invece, l'esecutato può far valere la responsabilità aggravata del creditore che si sia opposto alla riduzione del pignoramento eccessivo ovvero che sia aliunde incorso in azioni esecutive spropositate per dolo o per colpa grave.
Tuttavia, nessuna delle due ipotesi è ravvisabile nella fattispecie concreta in esame.
Tanto meno possono venire in rilievo altre iniziative giudiziarie del creditore, estranee all'oggetto del presente giudizio.
Per di più, rileva questo giudice che nessuno dei succitati indirizzi giurisprudenziali riguarda fattispecie di pignoramento presso terzi, invero trattandosi dell'unica ipotesi in cui il creditore procedente non è in condizione di conoscere, neppure in via approssimativa, l'entità dei crediti verso terzi che possono essere sottoposti a vincolo.
Pertanto, il creditore procedente, che non può conoscere ex ante l'ammontare dei crediti presenti presso i singoli istituti bancari, è ammesso a richiedere il pignoramento presso una pluralità di terzi, senza per ciò solo incorrere in alcuna responsabilità e salva
17 la riduzione ex art. 546 co. 2 citato.
6. Parimenti infondata è l'eccezione di impignorabilità delle somme.
Infatti, non vi è prova della natura delle somme di denaro rinvenute nei conti correnti, né la società opponente ha precisato la fonte normativa che, per ciascuna di esse, disporrebbe tale limitazione.
Sul punto, la giurisprudenza ha in più occasioni affermato che le disposizioni che stabiliscono l'impignorabilità di determinati tipi di beni, in quanto introduttive di una limitazione alla responsabilità patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., sono tassative e di stretta interpretazione (Cassazione civile, sez. III, 10 settembre 1998, n. 8966).
Dunque, tra i beni impignorabili indicati dalla legge non possono ricondursi gli importi indicati dalla società debitrice, in quanto non vi è prova di un eventuale vincolo di destinazione.
A riguardo, nemmeno gli Istituti di credito presso cui essi sono stati rinvenuti hanno rappresentato alcunché.
Inoltre, la deduzione di parte opponente, secondo cui le somme sarebbero impignorabili poiché destinate a fondi pensione dei propri lavoratori dipendenti, si rivela infondata.
Il presupposto del vincolo di impignorabilità parziale, stabilito dall'art. 11 co. 10 D. Lgs.
252/2005, è, infatti, riferito alle prestazioni pensionistiche erogati ai lavoratori iscritti ai fondi pensione da parte degli istituti a ciò preposti e costituiti in conformità a quanto disposto dai precedenti artt. 3 e 4.
La norma prevede altresì l'impignorabilità totale delle provviste monetarie destinate all'alimentazione dei fondi di previdenza complementare in questione, ma solo nella fase di loro accumulo presso i soggetti giuridici di cui all'art. 4 ed i gestori di cui all'art. 6, cioè dopo che sia stato eseguito il versamento da parte del datore di lavoro.
Tale previsione non può, invece, estendersi a quelle somme che residuano ancora nella disponibilità del datore di lavoro e che sono ancora presenti su depositi bancari o conti correnti bancari del datore stesso, come avvenuto nel caso di specie.
Pertanto, l'impignorabilità assoluta in fase di accumulo del fondo pensione postula che gli importi vengano conferiti e versati al fondo stesso e che non siano più a disposizione del datore di lavoro, giacché è solo in tale momento che si produce l'effetto della loro destinazione funzionale a prestazione di previdenza integrativa e che sorge lo stigma d'intangibilità previsto dalla legge.
In assenza di versamento, il citato art. 10 co. 11 non può operare.
18 A parere del giudicante, la norma succitata va interpretata esclusivamente in tal senso, il che conduce al rilievo d'infondatezza del corrispondente motivo d'opposizione.
Sul punto, quanto osservato nell'ordinanza esecutiva impugnata deve essere perciò condiviso e ribadito.
7. Alla luce di tutto quanto sinora argomentato, la domanda risarcitoria va disattesa, così come quella ex art. 96 c.p.c.
In termini generali, si osserva che la disposizione di cui al co. 3 di tale norma attribuisce al giudice il potere discrezionale di condanna della parte soccombente, anche d'ufficio, al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della parte vittoriosa.
Tale potere, lungi dal potersi esercitare in via arbitraria, postula la sussistenza di precise condizioni, quali la stessa natura temeraria della condotta processuale della parte soccombente, oppure, in assenza di mala fede o colpa grave, la pretestuosità della condotta stessa ovvero la sua abusività, in termini di sviamento del mezzo processuale rispetto alle finalità a cui è preposto (Cassazione civile sez. un., 13/09/2018, n.22405:
“La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”).
Più di recente, la Suprema Corte ha delineato i confini di tale fattispecie, affermando che essa si risolve in un abuso del processo generato da mala fede o colpa grave
(Cassazione civile, sez. II, 03/05/2022, n. 13859: “La responsabilità aggravata ai sensi dell' art.
96 c.p.c. , comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Inoltre, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese infondatezza dei motivi
19 di impugnazione”).
In altri termini, detto potere può essere esercitato indipendentemente dalla temerarietà, ma purché si ravvisi una condotta processuale della parte soccombente non conforme ai criteri di buona fede e correttezza, nella loro dimensione giudiziale.
Ebbene, a fronte dell'infondatezza delle pretese di parte opponente e della soccombenza di quest'ultima, difetta il requisito della soccombenza della controparte ai fini di cui all'art. 96 c.p.c., sicché la correlata istanza va disattesa.
8. A questo punto, vanno esaminati i motivi di opposizione sollevati nel secondo atto di opposizione.
A ben vedere, essi coincidono in gran parte con quelli sopra già esaminati, sicché anche di tali motivi va rilevata l'infondatezza e va disposto il rigetto.
Resta da scrutinare il solo profilo della pretesa abnormità del provvedimento sommario reso dal giudice dell'esecuzione.
Sul punto, va ricordato che il giudice dell'opposizione, ai fini dell'adozione di un provvedimento cautelare, deve procedere ad una rigorosa verifica di tutte le questioni poste a fondamento del ricorso per individuare l'adeguato grado di fondatezza del diritto preteso.
In sintesi, la tutela invocata dal debitore con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento delle irregolarità formali del titolo esecutivo, del precetto e di qualsiasi atto del processo esecutivo, nonché dei vizi di notificazione di tali atti.
Il provvedimento che definisce tale ricorso ha natura cautelare, trattandosi, in sostanza, di disporre l'accoglimento o il rigetto di un'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Difatti, l'opposizione demanda al giudice dell'esecuzione l'emanazione di un provvedimento a cognizione sommaria, sulla base della valutazione del fumus boni iuris, cioè della probabile esistenza del diritto che costituirà oggetto del processo a cognizione piena, e del periculum in mora, cioè della probabile sussistenza di un danno irreparabile, che può derivare all'opponente a causa della durata del processo a cognizione piena.
A ciò si aggiunga che la cognizione piena, a seguito della fase sommaria dell'opposizione dinanzi al g.e., è meramente eventuale, in quanto, secondo la disposizione dell'art. 616 c.p.c., essa è rimessa alla facoltà della parte che abbia interesse a darvi corso.
Da tutto ciò si ricava che, nonostante l'accertamento sommario, proprio della
20 giurisdizione cautelare, il giudice dell'esecuzione, investito di un ricorso in opposizione, è tenuto a statuire sul merito, sia pure sommariamente.
Non a caso, nella fattispecie de qua, il giudice dell'opposizione agli atti esecutivi ha correttamente compiuto una disamina di tutte le ragioni poste a fondamento del giudizio di opposizione, indispensabile per la verifica di sussistenza del fumus boni iuris, con conseguente infondatezza di tale segmento di domanda.
In conclusione, le domande di merito proposte nei giudizi riuniti si rivelano infondate e vanno rigettate.
Assorbito o irrilevante ogni altro profilo.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con individuazione dello scaglione di valore secondo il criterio del disputatum e con cumulo ex art. 10
c.p.c., nonché con la maggiorazione di cui all'art. 4 co. 2 in favore del debitore opposto, per la difesa prestata nei giudizi riuniti.
Non v'è luogo a provvedere alla regolamentazione delle spese di lite nei confronti delle parti contumaci, per l'assenza di attività difensiva.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta i ricorsi riuniti;
2) condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore di che liquida in € 6.150,00, Controparte_1 oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore di in persona Controparte_2 del l.r.p.t., che liquida in € 1.350,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Avellino, 21.3.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2673/2021, a cui è riunita quella iscritta al R. G.
n. 2016/2022, introdotte
DA
c.f.: ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Nicola De Cicco, presso cui
è elettivamente domiciliato;
OPPONENTE
CONTRO
(c.f.: ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, dall' avv. Michelina Vitale, con cui è elettivamente domiciliato come in atti;
OPPOSTO
E CONTRO
(c.f.: , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall' avv. Giovanni
Castelluccio, presso cui è elettivamente domiciliato.
TERZO Parte_2
NONCHÉ CONTRO in persona del l. r. p. t., e Controparte_3 CP_4
in persona del l. r. p. t..
[...]
TERZI PIGNORATI CONTUMACI
CONCLUSIONI:
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare l'estinzione del credito e, per l'effetto, l'inefficacia del
1 pignoramento presso terzi, nonché dichiarare l'infondatezza dell'ordinanza del
16.2.2022 (R. G. n. 2120/2020); con vittoria di spese di lite e condanna ex art. 96 c.p.c.;
PER PARTE RESISTENTE : rigettare il ricorso;
spese vinte;
Controparte_1
PER PARTE RESISTENTE dichiarare inammissibile ovvero rigettare il CP_5 ricorso;
con vittoria delle spese di lite;
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 5.10.2018, Parte_1 promuoveva giudizio di merito in opposizione all'esecuzione, ex art. 615 co. 2 c.p.c., impugnando l'atto di pignoramento presso terzi, notificato in data 4.4.2018, ad istanza di , per la somma di € 46.667,72, in esecuzione della sentenza Controparte_1 del Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, n. 3/2017, munita di formula esecutiva in data 31.8.2017 e notificata in uno ad atto di precetto il 3.1.2018.
Precisava che la fase sommaria dell'opposizione era stata ritualmente instaurata innanzi al Tribunale Ordinario di Avellino (R.G.E. n. 573/2018) e definita in data
7.8.2018 con ordinanza di rigetto del g.e., in persona del dott. il quale, Persona_1 rilevata l'infondatezza dei motivi posti a fondamento del ricorso, aveva assegnato in pagamento a il credito vantato da Controparte_1 Parte_1 verso il terzo in esecuzione di quanto statuito Controparte_2 nella sentenza detta.
Eccepiva il difetto di procura ad litem dell'atto di pignoramento, in ragione dell'indicazione di un codice fiscale diverso rispetto a quello indicato nella procura rilasciata al legale di fiducia, lamentando, pertanto, il conferimento di incarico difensivo da persona completamente differente da . Controparte_1
Affermava che, a seguito della notifica dell'atto di precetto, aveva inoltrato a mezzo raccomandata una proposta transattiva volta ad individuare una soluzione della vertenza condivisa con la controparte.
Precisava che, per effetto di detta comunicazione, era intervenuta tra le parti una transazione novativa per facta concludentia, in forza della quale aveva provveduto al pagamento spontaneo di quanto convenuto.
Riferiva che il resistente, in maniera immotivata e del tutto infondata, aveva provveduto a restituire gli acconti ricevuti nel domicilio eletto ed aveva dato corso alla procedura esecutiva con la notificazione di atto di pignoramento presso terzi in vari istituti di credito, determinando un blocco della propria attività d'impresa.
Contestava il comportamento tenuto dal creditore in quanto contrario a buona fede, in
2 considerazione anche del legittimo affidamento generato a seguito del perfezionamento dell'accordo transattivo per comportamento concludente.
Affermava il diritto al risarcimento del danno, a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., da quantificarsi nella misura di € 35.000,00, altresì instando per la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Eccepiva l'infondatezza dell'ordinanza di assegnazione ed affermava l'interesse ad ottenere una pronuncia di merito.
Tanto premesso, evocava in giudizio il sig. innanzi al Controparte_1
Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile (R. G. n. 3977/2018), formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il sig. si costituiva Controparte_1 tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza dell'avversa domanda.
Preliminarmente, eccepiva l'incompetenza per materia del giudice adito per la trattazione della fase di merito, in favore del giudice del lavoro, in considerazione della natura dei crediti in contesa.
Rappresentava che, tra le parti, non si era perfezionata alcuna transazione novativa, in assenza di prova dell'accettazione della proposta, sia per tabulas sia per facta concludentia.
Precisava di aver contestato ed impugnato i fatti dedotti nella missiva del 2.2.2018, da cui era emerso che i tre vaglia postali, emessi su richiesta di Parte_1
(per i rispettivi importi di € 200,00, € 200,00 ed € 150,00) erano stati
[...] recapitati a mezzo raccomandata presso l'avvocato domiciliatario, il quale aveva provveduto alla immediata restituzione degli stessi.
Sosteneva, altresì, l'infondatezza della pretesa risarcitoria per la totale assenza di alcuna transazione tra le parti, di qualsiasi spontaneo adempimento delle somme indicate nell'atto di precetto e del riconoscimento di alcuna dilazione di pagamento delle somme da corrispondere.
Deduceva che non si era potuto ingenerare alcun legittimo affidamento in capo al ricorrente, stante il suo perdurante inadempimento, con conseguente infondatezza della pretesa risarcitoria.
Rappresentava che i crediti pignorati ammontavano complessivamente ad €
46.667,72, e che la procedura esecutiva era stata esperita in danno di più istituti di credito, in ragione della assenza di conoscibilità della capienza dei conti correnti.
Eccepiva la pretestuosità e l'infondatezza della condanna per responsabilità aggravata.
3 Concludeva ut supra.
Con provvedimento del 13.10.2021, il giudice civile adito, in persona della dott.ssa
Maila Casale, ritenuta la competenza funzionale del settore lavoro, rimetteva gli atti al
Presidente per l'adozione degli opportuni provvedimenti.
Con provvedimento del 21.10.2021, il Presidente del Tribunale riassegnava il giudizio al giudice del lavoro.
Con successivo atto di citazione, depositato in data 31.3.2022 (R.G. 1256/2022), la proponeva giudizio di opposizione all'esecuzione, ai Parte_1 sensi degli artt. 616 e 618 bis c.p.c., innanzi al Tribunale di Avellino, avverso l'ordinanza del 16.2.2022, resa all'esito della fase sommaria di opposizione, ex art. 617 c.p.c. (R. G.
n. 2120/2020).
Rappresentava di aver ricevuto notificazione di atto di pignoramento presso terzi in data 16.10.2019, in esecuzione della predetta sentenza n. 3/2017 del Tribunale di
Benevento.
Riferiva che il procedimento esecutivo (R. G. E. n. 1460/2019) si era concluso in data Cont 21.5.2020 con ordinanza di assegnazione della somma pignorata, presso la di al creditore sig. sino alla concorrenza dell'importo di € 179.789,77, CP_2 CP_1 nonché di assegnazione delle spese legali al procuratore del creditore per la somma di
€ 4.000,00.
Deduceva l'infondatezza di detto provvedimento e affermava di aver proposto sia opposizione all'esecuzione ex artt. 615 co. 2 e 616 c.p.c. (R. G. n. 2122/2020), sia opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co. 2 c.p.c. (R. G. n. 2121/2020).
In specie, eccepiva la nullità del provvedimento impugnato, instando per la previa sospensione dell'ordinanza di assegnazione dei crediti.
Rappresentava che il giudizio di opposizione agli atti esecutivi si era concluso con ordinanza di rigetto del 16.2.2022, in cui v'era concessione di termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito.
Eccepiva l'infondatezza di detto provvedimento e affermava l'interesse ad ottenere una pronuncia di merito.
Precisava l'abnormità del provvedimento reso dal Giudice dell'esecuzione per aver effettuato una corposa disamina delle questioni riservate alla successiva fase di merito.
Asseriva che la condotta del creditore aveva causato ingenti danni all'assetto societario ed insisteva nella necessità di accertare una responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Instava per l'accoglimento delle richieste istruttorie formulate nel ricorso in
4 opposizione.
Tanto premesso, evocava in giudizio il sig. e Controparte_1 Controparte_6 in persona del l.r.p.t., innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile, per sentir accogliere le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, gli odierni resistenti si costituivano in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Il sig. , preliminarmente, eccepiva l'incompetenza per materia Controparte_1 del giudice adito per la fase di merito, in favore del giudice del lavoro, in considerazione della natura della pretesa azionata.
Eccepiva la nullità dell'atto citazione per mancato rispetto del contenuto minino ex art. 163 c.p.c.
Affermava l'inammissibilità della domanda, in quanto il petitum e la causa petendi erano i medesimi del giudizio di opposizione all'esecuzione, promosso avverso l'ordinanza R. G. n. 1460/2019.
Precisava che il presente giudizio aveva ad oggetto l'opposizione agli atti esecutivi, in particolare l'impugnazione dell'ordinanza del 21.5.2020 del G.E., sicché la società debitrice avrebbe dovuto enucleare specifiche doglianze relative a vizi di forma dell'atto e non richiamarne i contenuti.
Rappresentava, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di impignorabilità delle somme, richiamando quanto affermato dal G.E. nell'impugnata ordinanza del 16.2.2022, in ordine alla circostanza per cui le ipotesi d'impignorabilità dei beni sono solo quelle indicate dalla legge.
Deduceva l'inammissibilità della domanda nella parte relativa all'impossibilità sopravvenuta di adempiere alla prestazione, in quanto tale motivo d'impugnazione era stato già proposto nel giudizio di opposizione a precetto R. G. n. 598/2019, definito con sentenza n. 360/2021 del giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, in persona della dott.ssa Beatrice.
Sosteneva l'inammissibilità dell'opposizione in ordine alla domanda di sospensione dell'ordinanza di assegnazione somme.
Contestava la pretestuosità e l'infondatezza della condanna per responsabilità aggravata, giacché il creditore si era limitato ad azionare la procedura esecutiva per la riscossione di quanto riconosciutogli in sentenza.
La eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione Controparte_2 azionata ai sensi dell'art. 617 c.p.c., in quanto opposizione agli atti esecutivi, da
5 proporsi con ricorso nel termine di venti giorni innanzi al giudice che ha emesso il provvedimento.
Precisava che la società debitrice avrebbe dovuto impugnare il provvedimento n.
1460/2019 del G.E., con ricorso depositato nel medesimo fascicolo, e non azionando una nuova procedura con iscrizione a ruolo innanzi al giudice ordinario (R.G. n.
2121/2020).
Deduceva che la rimessione degli atti al giudice competente non poteva avere effetto sanante.
Rappresentava di aver rivestito il ruolo di terzo, limitandosi a rendere la dovuta dichiarazione di quantità.
Affermava la propria estraneità ai fatti di causa, oltre che l'infondatezza della domanda di restituzione delle somme pignorate, già assegnate al debitore in esecuzione dell'ordinanza del 21.5.2020.
I resistenti concludevano ut supra.
Con provvedimento del 27.5.2022, il giudice designato, in persona della dott.ssa Teresa
Cianciulli, ritenuta la competenza funzionale del settore lavoro, rimetteva gli atti al
Presidente per l'adozione degli opportuni provvedimenti.
Con ordinanza dell'8.9.2022, previo mutamento del rito, veniva disposta la riunione delle due cause.
Con successivo provvedimento del 30.1.2023, il giudice del lavoro, rilevato che la riunione aveva precluso all' di accedere al fascicolo telematico dei due Controparte_7 giudizi riuniti, autorizzava la ricostituzione delle produzioni di parte.
Con ordinanza del 7.9.2023, rilevato che il secondo giudizio risultava sprovvisto di provvedimento presidenziale di assegnazione, il giudice disponeva la separazione dei giudizi e la rimessione del secondo al Presidente di sezione per gli opportuni provvedimenti.
Con provvedimento dell'11.10.2023, il Presidente di Sezione riassegnava il giudizio al giudice del lavoro, che disponeva il mutamento del rito.
Le due cause venivano poi nuovamente riunite con ordinanza del 6.12.2024.
Con ordinanza del 31.1.2025, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri due terzi pignorati che avevano reso dichiarazione di quantità positiva, in quanto litisconsorti necessari, ai sensi degli artt. 102 e 420 co. 9 e ss. c.p.c., incombente regolarmente espletato dall'ufficio.
I due terzi chiamati in causa non si costituivano in giudizio.
6 Fallito il tentativo di conciliazione ed acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., i giudizi riuniti venivano decisi come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. I ricorsi in opposizione sono infondati e vanno rigettati.
Preliminarmente, va confermata la competenza funzionale di questo giudice in considerazione della natura della pretesa creditoria opposta, trattandosi di crediti di lavoro accertati con la succitata sentenza del Tribunale di Benevento n. 3/2017.
A ciò si aggiunga che, con la summenzionata sentenza del giudice del lavoro del
Tribunale di Avellino n. 360/2021, veniva confermata la quantificazione del credito vantato dal lavoratore, pari ad € 179.324,02, comprensivo di interessi e rivalutazione, dovuto a titolo di retribuzione per il sesto livello contrattuale dalla data del licenziamento (16.9.2011) alla data della reintegra (30.11.2018).
Ancora, preliminarmente, si rileva la tempestività dell'azione di merito promossa ex art. 616 c.p.c., poiché l'atto di citazione veniva notificato all'opposto in data 4.10.2018 ed il giudizio veniva iscritto a ruolo in data 5.10.2018, entro il termine di 60 giorni successivi al deposito dell'ordinanza del 7.8.2018, emessa all'esito della fase sommaria dinanzi al g.e. (R. G. E. n. 573/2018).
Ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie in esame, è opportuno procedere alla ricostruzione della vicenda, alla luce della documentazione versata in atti.
Con atto di precetto notificato in data 3.1.2018 e con successivo atto di pignoramento presso terzi, notificato il 21 e 22.3.2018, il sig. intendeva Controparte_1 conseguire dalla società istante l'importo di € 46.667,72 oltre interessi e spese legali, in esecuzione della prefata sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n.
3/2017, confermata con sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2437/2022.
Per quanto d'interesse, nel titolo esecutivo in questione, si legge che la società ricorrente aveva incorporato datrice di lavoro di CP_8 Controparte_1 dal 27.10.2010 (a seguito di cessione di azienda ex art. 2112 c.c. da parte di Sithec s.a.s.),
e che la stessa veniva condannata al pagamento, in favore del lavoratore CP_8 detto, della somma di € 46.305,47 per differenze retributive (proprio a titolo di responsabilità solidale ex art. 2112 c.c.), nonché, accertata la ricorrenza di un licenziamento orale e dichiarato quest'ultimo inefficace, al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento stesso e sino alla reintegra.
Com'è ovvio, nella presente sede giudiziale siffatte statuizioni sono intangibili, dovendosi unicamente vagliare il diritto del lavoratore a procedere ad esecuzione
7 forzata in danno di Parte_1
Inevaso il precetto, il lavoratore notificava alla società atto di pignoramento presso terzi (iscritto al R.G.E. n. 573/2018), avverso il quale l'odierna ricorrente proponeva opposizione all'esecuzione innanzi al g.e. del Tribunale di Avellino, che, con provvedimento del 7.8.2018, ne dichiarava l'infondatezza, assegnando in pagamento al creditore il credito vantato dalla società verso la Controparte_1 [...]
sino alla concorrenza della somma di € 46.675,67, Controparte_2 comprensiva di sorta, interessi spese e compensi del precetto.
Il giudice dell'esecuzione onerava la parte interessata dell'introduzione del giudizio di merito, instaurato con il presente ricorso dalla società.
La corrispondente domanda d'opposizione va, quindi, qualificata in termini di opposizione all'esecuzione ai sensi degli artt. 615 co. 2 e 616 c.p.c., trattandosi di giudizio di merito conseguente all'opposizione a pignoramento presso terzi, promossa innanzi al Tribunale di Avellino.
Sempre ai fini della ricostruzione della vicenda, si osserva che Parte_1 aveva instaurato, innanzi al Tribunale di Avellino (R.G. 1460/2019), il
[...] giudizio di opposizione all'esecuzione, con ricorso avverso la procedura di espropriazione presso terzi esperita dal lavoratore , che si era conclusa in data CP_1
21.5.2020 con ordinanza di assegnazione della somma pignorata presso di CP_5
sino alla concorrenza dell'importo di € 179.789,77, e di assegnazione delle CP_2 spese legali al procuratore del creditore per la somma di € 4.000,00.
Successivamente, il debitore aveva impugnato detta ordinanza instaurando un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 co. 2 c.p.c., conclusosi con ordinanza di rigetto del 16.2.2022 e con concessione di termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito, tempestivamente promosso dalla società debitrice.
Orbene, la domanda avanzata, nella presente sede giudiziale, con il secondo atto di citazione sopra indicato, va qualificata in termini di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 616 c.p.c. e dell'art. 618 bis c.p.c., trattandosi di giudizio di merito conseguente all'opposizione all'ordinanza del 16.2.2022.
Si rileva, pertanto, la tempestività dell'azione promossa poiché l'atto di citazione veniva notificato alle parti opposte in data 30.3.2022 ed iscritto a ruolo in data 31.3.2022, nel rispetto del termine di giorni 60 successivi al deposito dell'ordinanza impugnata.
2. Ciò premesso, si osserva che i motivi di opposizione articolati nel primo atto di citazione si focalizzano sull'assenza di procura ad litem, sulla pretesa transazione
8 novativa intercorsa tra le parti e sulla conseguente inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi, sull'abuso del processo per i pignoramenti eseguiti presso diversi istituti di credito, oltre che sulla domanda di risarcimento del danno generato per il legittimo affidamento.
Nel secondo atto di citazione, invece, l'opposizione si incentra sulla abnormità del provvedimento reso nella precedente fase sommaria, sull'abuso del processo per i pignoramenti eseguiti presso diversi istituti di credito e sulla condanna per responsabilità aggravata, oltre che sulle conclusioni già rassegnate in atti e nel procedimento cautelare.
Trattasi di profili già esaminati dal g.e. nei provvedimenti del 7.8.2018 e del 16.2.2022, le cui statuizioni in fatto ed in diritto sono pienamente condivise da questo giudicante e vanno integralmente confermate.
Sul punto, giova rammentare che l'opposizione all'esecuzione iniziata è articolata in una struttura procedimentale bifasica: la seconda fase, tenuta dinanzi al giudice del merito, segue la prima fase endoesecutiva, che tiene luogo dinanzi al g. e., il quale provvede all'esito di una cognizione sì sommaria, ma comunque estesa a tutte le questioni poste a fondamento del ricorso in opposizione, per accertarne l'adeguato grado di fondatezza.
Ebbene, nel ricorso introduttivo del giudizio di merito, così come nel corso di quest'ultimo, la parte opponente non può sollevare motivi di contestazione nuovi o diversi rispetto a quelli proposti nel ricorso introduttivo della fase di opposizione sommaria, altrimenti venendosi a determinare un inammissibile ampliamento del thema decidendum, in linea con quanto affermato in materia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudizio di merito, qual è il presente, ha natura eterodeterminata (Cassazione civile, sez. III, 01/08/2024, n. 21684; Cassazione civile, sez. III, 10/11/2023, n. 31363; Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2011, n. 1328).
E ciò a fortiori nell'opposizione ex art. 617 c.p.c., considerato che tale norma stabilisce un termine perentorio per l'introduzione della fase sommaria e, quindi, per la proposizione dei motivi di opposizione.
Di conseguenza, deve esservi coincidenza tra quanto dedotto dalla parte opponente nel ricorso introduttivo della fase sommaria e quanto dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio di merito.
Nella fattispecie, il giudice dell'esecuzione, nelle ordinanze succiate, ha compiuto una disamina di tutte le ragioni poste a fondamento delle opposizioni dalla società,
9 disamina peraltro indispensabile ai fini della verifica di sussistenza del fumus boni iuris, e che ha condotto al vaglio d'infondatezza dei ricorsi, secondo argomentazioni che, si ribadisce, questo giudice ritiene di dover condividere sulla scorta delle osservazioni che seguono.
3. Per precedenza logica, occorre anzitutto esaminare il motivo d'opposizione basato sull'assenza di procura ad litem in capo al difensore del sig. , eccepita CP_1 dalla società opponente in considerazione dell'erronea indicazione del codice fiscale del creditore nella procura stessa.
Si rileva l'infondatezza di tale motivo di impugnazione in ragione della certificazione dell'autenticità della sottoscrizione vergata in calce dal creditore opposto, autenticazione apposta ad opera del suo difensore ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
In specie, la disposizione dell'art. 83 co. 3 c.p.c. richiede, per la procura speciale alla lite conferita in calce o a margine, la certificazione, da parte del difensore, della autografia della sottoscrizione del conferente.
Nell'esecuzione di siffatto potere, l'avvocato assume la veste di incarico di pubblico servizio, giacché egli esercita un munus pubblico direttamente conferito dalla legge, diretto a garantire, con valenza di fede pubblica, che il soggetto giuridico che firma la procura alle liti corrisponde al soggetto giuridico che gli attribuisce il potere di rappresentanza tecnica.
In ragione di ciò, l'autenticazione della sottoscrizione da parte del difensore assume valore di atto munito di fede privilegiata ex art. 2700 c.c.
Di conseguenza, l'autenticazione de qua può essere contestata esclusivamente a mezzo di proposizione di querela di falso (Cassazione civile, sez. II, 19.7.2024, n. 19965:
“L'autenticazione della firma da parte del difensore, sia essa esplicita o implicita, mediante la firma apposta sull'atto contenente la procura a margine o in calce, può essere contestata esclusivamente tramite querela di falso in entrambe le circostanze. Questo perché tale procedura riguarda un'attestazione effettuata dal difensore nel corso delle sue responsabilità sostanzialmente pubbliche assegnategli dall'art. 83, terzo comma, c.p.c.”;
Cassazione civile, sez. VI, 25.07.2018, n. 19785: “La certificazione dell'autografia della sottoscrizione della procura alle liti da parte del difensore può essere contestata soltanto con la querela di falso, poiché la dichiarazione della parte con la quale questa assume su di sé gli effetti degli atti processuali che il difensore è destinato a compiere, pur trovando fondamento in un negozio di diritto privato (mandato), è tuttavia destinata ad esplicare i propri effetti nell'ambito del processo, con la conseguenza che il difensore, con la sottoscrizione dell'atto processuale e con l'autentica della procura, compiendo un negozio di diritto pubblico, riveste la qualità di pubblico ufficiale” - Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del Giudice di pace che aveva dichiarato inammissibile, ritenendolo carente di valida procura alle liti, il ricorso avverso un decreto di espulsione, per l'asserita impossibilità di identificare con certezza il soggetto che aveva rilasciato la procura, perché
10 privo di documenti idonei;
conforme: Cassazione civile, sez. III, n. 28004/2021).
Ciò chiarito, è evidente che il preteso vizio, contenuto nella procura alle liti, è costituito da un mero errore materiale in cui è incorso il procuratore di , laddove risulta CP_1 indicata una lettera del codice fiscale diversa rispetto a quella contenuta nel codice fiscale corretto ( – ). C.F._2 C.F._1
Tale irregolarità non è idonea ad inficiare la validità della procura, né a privarla degli effetti prodotti, né a caducare l'atto giudiziario a cui essa è riferita, giacché il codice fiscale, a parere di questo giudice, non è un elemento materiale ed imprescindibile del negozio di rappresentanza in questione, che esiste e produce gli effetti giuridici che gli sono propri anche nell'ipotesi in cui il codice fiscale della parte rappresentata non sia affatto indicato.
Tale argomento esclude in radice l'eccepita inesistenza della procura.
In ogni caso, è il procuratore a provvedere alla corretta identificazione del rappresentato, e ciò proprio tramite l'autenticazione della sottoscrizione, il che, nella fattispecie, esclude qualsiasi profilo non solo di inesistenza, ma anche di nullità della procura stessa, nullità che, ai sensi dell'art. 182 co. 2 c.p.c., ha natura relativa ed è sempre sanabile ex tunc.
L'autentica, nel caso di specie, ha garantito la funzione “esterna” della procura alle liti, assolvendo correttamente all'esigenza di porre le controparti ed il giudice a conoscenza del rapporto di rappresentanza tecnica tra i soggetti che hanno stipulato la procura.
Dunque, essa è idonea ad abilitare il difensore a compiere gli atti processuali in nome e per conto del sig. . CP_1
Come si vede, la tesi della società opponente, secondo cui la procura sarebbe stata conferita da altro soggetto e, quindi, risulterebbe inesistente, non è condivisibile.
4. Del pari infondata è l'eccezione relativa al perfezionamento della transazione novativa per facta concludentia.
Giova rammentare che il tratto distintivo tra transazione semplice e transazione novativa risiede nella caratteristica propria di quest'ultima, costituita dalla produzione di un effetto integralmente estintivo del rapporto giuridico controverso, che le parti sostituiscono con la configurazione di un nuovo rapporto giuridico, i cui elementi sono tracciati nell'atto transattivo.
L'efficacia novativa della transazione postula l'oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, tale che le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti risultino oggettivamente diverse da quelle
11 preesistenti, per effetto di un'espressa manifestazione di volontà (Cassazione civile, sez. III, 09/11/2021, n. 32655: “L'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso”; Cassazione civile, sez. I, 02/03/2023, n. 6255: “Si ha transazione novativa allorquando l'accordo raggiunto dalle parti disciplini per intero il nuovo rapporto negoziale, configurandosi come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche. Di tale contratto elemento essenziale è , oltre ai soggetti e alla causa, il cd. animus novandi, che può anche risultare in modo implicito, visto che l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti debbano ritenersi sostanzialmente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà in tal senso, il suo accertamento richiede una verifica in ordine all'intento delle parti di addivenire, nella composizione del rapporto litigioso, alla costituzione di un nuovo rapporto, fonte di nuove ed autonome situazioni, destinate a sostituirsi a quelle preesistenti”).
Gli elementi rivelatori della natura novativa di una transazione sono, perciò, l'animus novandi e l'aliquid novi, operanti rispettivamente sul piano soggettivo e su quello oggettivo, elementi che consentono di accertare detta natura anche in assenza di una espressa dichiarazione delle parti.
Ancora in termini generali, va rammentato che l'art. 1967 c.c. prescrive la forma scritta ad probationem per il contratto di transazione.
Ciò premesso, nella fattispecie concreta si rileva che la stessa affermazione della società opponente, secondo cui essa avrebbe concluso una transazione novativa con il lavoratore, tale da superare l'azionato titolo esecutivo, perfezionatasi a mezzo di comportamento concludente, e segnatamente attraverso l'accettazione tacita del sig.
rispetto alle condizioni proposte, conduce ad escludere la possibilità di CP_1 provare il preteso contratto transattivo a mezzo di testimoni.
Poiché la transazione può essere provata solo per atto scritto, l'assenza di una scrittura privata che contenga l'espressione delle dichiarazioni di volontà delle parti, anche quale atto complesso risultante dalla sommatoria di proposta ed accettazione contrattuali scambiate tra le parti, preclude la prova giudiziale non solo dell'efficacia, ma dell'esistenza stessa dell'accordo e del suo contenuto.
12 Nel caso di specie, l'accettazione, da parte del sig. , delle condizioni proposte CP_1 dalla società nella comunicazione sopra indicata, datata 5.1.2018, non può essere dimostrata, e ciò quand'anche vi fosse stata accettazione tacita con efficacia novativa.
In sintesi, non è in condizioni di poter dimostrare Parte_1
l'esistenza di un contratto di transazione e, soprattutto, della sua efficacia novativa, non potendo provare per iscritto il contenuto del preteso accordo, specificamente contestato dal lavoratore opposto, e, a monte, non potendo provare per iscritto l'accettazione della proposta transattiva.
Ciò esclude le pretese ricadute sulla regolarità dell'azione esecutiva e sulla persistenza del titolo esecutivo.
Nel caso di specie, poi, a tutto voler concedere, ossia pur volendo ammettere che la missiva del 5.1.2018 contenesse una proposta transattiva (del che si dubita, piuttosto identificandosi in un atto di costituzione in mora), e che l'abbia tacitamente CP_1 accettata, essa non potrebbe assumere natura novativa in quanto priva dell'effetto, sopra descritto, di costituzione di un nuovo e diverso rapporto giuridico tra le parti.
Invero, nella succitata comunicazione, la società opponente si limita a proporre di pagare il 10% della somma indicata nell'atto di precetto e di rinunciare ad un'azione di risarcimento del danno nei confronti di , a fronte della rinuncia di CP_1 quest'ultimo ad azionare il titolo esecutivo.
Come si vede, non viene proposta una nuova regolamentazione dei rapporti tra le parti, ma una disciplina del rapporto già in essere, atta a prevenire l'insorgere di una controversia e non già ad impedirla attraverso nuove obbligazioni.
Per tuziorismo d'argomenti, si osserva altresì che, pur volendo ammettere che il termine fissato nella missiva de qua (entro 1 giorno dalla sua ricezione) possa assumere efficacia, l'effetto del suo decorso giammai può essere la stipula, anche tacita, del contratto, bensì, all'opposto, il suo mancato perfezionamento.
Non può ipotizzarsi, infatti, come pure indicato nella comunicazione in esame, che vi sia stata accettazione tacita della proposta transattiva per comportamento concludente del sig. , giacché di tale comportamento non v'è prova. CP_1
Esso non può consistere nel mero silenzio, condotta di norma inefficace in campo negoziale, ma richiede una condotta fattiva della parte che ne riveli l'inespressa volontà di accettare la proposta, come stabilito dall'art. 1327 c.c.
Come anticipato, di siffatta condotta, che esprimerebbe la volontà di di CP_1 rinunciare al titolo esecutivo, non vi è prova, né tale può essere la mera inerzia, che è
13 una condotta non univoca, ben potendo essa prestarsi ad essere interpretata come diniego della proposta.
Né può ammettersi che il proponente possa coartare l'altrui condotta negoziale imponendo egli stesso quelli che sarebbero gli effetti della condotta silente, ossia l'accettazione della transazione: nella fattispecie, la società comunicò al lavoratore che, se egli fosse restato silente, decorso 1 giorno dalla missiva contenente la proposta transattiva, questa si sarebbe intesa come accettata per comportamento concludente
(cfr. missiva del 5.1.2018 in atti, in cui, tra l'altro, si legge: “per richiedere la prestazione di cui all'impugnata sentenza e/o per rinunciarvi, ….dovendo intendersi, ad ogni effetto e conseguenza di legge, tra le parti stipulato un vero e proprio contratto di transazione stragiudiziale che si perfezionerà, per quanto richiesto ed intimato sul termine essenziale, per facta concludentia, in forza della tacita attuazione di quanto ad esso previsto. Nel contempo la ditta rinuncerà a qualsiasi richiesta di risarcimento e verserà rate fino alla concorrenza del 10% della somma precettata”).
Reputa questo giudice che, nel contesto delle trattative contrattuali, nessuna delle parti coinvolte possa arrogarsi il potere di determinare unilateralmente gli effetti giuridici dell'altrui condotta, perché, in tal modo, si frustrerebbe la libertà negoziale ex art. 1322
c.c., principio generale dell'ordinamento che si traduce nel diritto di autodeterminazione in campo contrattuale.
Peraltro, la successiva condotta della società opponente, che aveva disposto il pagamento spontaneo della somma complessiva di € 550,00 a mezzo di 3 vaglia postali, inoltrati ed intestati all'avv. Angela Stanco, presso cui il lavoratore aveva eletto domicilio, sconfessa la pretesa natura novativa della transazione, trattandosi di esecuzione parziale dell'obbligazione di pagamento sancita nella sentenza azionata dal lavoratore, il che esclude l'instaurazione di un nuovo rapporto negoziale, estintivo del precedente e costitutivo di nuove ed autonome situazioni giuridiche.
Inoltre, la condotta tenuta dal lavoratore è incompatibile con la pretesa accettazione tacita, considerato che, con missiva del 2.2.2018, il sig. ha impugnato il CP_1 contenuto della comunicazione predetta, provvedendo alla restituzione delle somme ed evidenziando l'assenza di una sua volontà ai fini del perfezionamento della proposta transazione stragiudiziale.
Per tali ragioni, il motivo di opposizione in esame va disatteso.
5. Stessa sorte segue la domanda risarcitoria proposta dalla società.
In assenza di accordo transattivo tra le parti, non si ravvisa alcun legittimo affidamento, qualificato e tutelabile, in capo alla società debitrice.
Il rapporto giuridico tra le parti resta retto dalla sentenza del Tribunale di Benevento
14 sopra menzionata, sicché l'azione esecutiva introdotta dal lavoratore si presenta legittima, senza che possa riscontrarsi alcuna violazione del principio di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c.
Difatti, non è dato ravvisare, nella condotta dell'opposto, alcun abuso del diritto, né sul piano sostanziale (ossia sotto il profilo del credito accordato dalla prefata sentenza), né sul piano processuale, avendo il medesimo opposto perseguito i mezzi di tutela esecutiva contemplati dall'ordinamento senza incorrere in specifiche devianze.
In specie, non si ravvisa un abuso del diritto, da parte del creditore odierno opposto, nell'aver sottoposto a pignoramento presso terzi le somme della società giacenti presso una pluralità di istituti di credito, con cui la società stessa intrattiene o avrebbe potuto intrattenere rapporti di conto corrente.
Del resto, il c.d. pignoramento “eccessivo” non è illegittimo di per sé, tanto che, allo scopo di contemperare il diritto del creditore di agire per la realizzazione del credito e quello del debitore di non subire un ingiustificato pregiudizio dall'esecuzione, la legge attribuisce al debitore esecutato la facoltà di chiedere al giudice dell'esecuzione la riduzione del pignoramento nelle forme di cui agli artt. 483, 496 e 546 co. 2 c.p.c.
Sul punto, si osserva che la giurisprudenza richiamata dalla difesa di parte ricorrente non può trovare applicazione alla fattispecie in esame.
Anzitutto, nel caso di specie viene in rilievo la condotta dello stesso debitore esecutato, da improntare al criterio dell'ordinaria diligenza e che gli avrebbe imposto di comunicare senza indugio all'ufficiale giudiziario quale fosse l'istituto bancario, terzo pignorato, presso il quale era depositata una somma sufficiente a soddisfare le ragioni del credito.
Di contro, la società opponente ha lasciato decorrere quattordici giorni, il che ha costretto il creditore procedente a precostituire ogni condizione necessaria ad ottenere l'esecuzione della sentenza predetta, e ciò anche attraverso la notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi a diciannove istituti bancari, com'era in sua facoltà a fronte di una oggettiva condizione di incertezza in ordine all'esistenza o meno di rapporti di credito tra l'odierna opponente ed i terzi stessi.
Sotto tale profilo, rammentato che, all'epoca dei fatti, l'ufficiale giudiziario non era ancora abilitato all'accesso all'anagrafe tributaria, deve ammettersi e consentirsi la natura e la finalità “esplorative” del pignoramento presso terzi, giacché il creditore non
è titolato a conoscere, se non per vie di fatto, la pendenza di rapporti tra il proprio debitore ed il debitor debitoris.
15 Di conseguenza, un'iniziativa d'espropriazione come quella intrapresa da non CP_1 può dirsi aprioristicamente illegittima, in quanto egli si è limitato a cumulare in un unico atto una pluralità di tentativi d'individuazione dei terzi debitori della società.
D'altra parte, quest'ultima avrebbe potuto invocare la limitazione del pignoramento eccessivo, ma ciò esclusivamente in sede endoesecutiva e non già in via d'opposizione.
A riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in ipotesi di pignoramento eccessivo, il debitore esecutato può dolersene non già attraverso una domanda di opposizione all'esecuzione, da proporsi al giudice della cognizione, bensì con una domanda da presentare al giudice dell'esecuzione, in base agli artt. 483 e 496 c.p.c., per ottenere la liberazione dei beni dal pignoramento o la sua riduzione, effetto che, però, non può dirsi ordinariamente diretto a sanzionare una condotta abusiva poiché
l'eventuale proliferazione dei mezzi d'espropriazione, a fronte dell'effettiva esistenza di un credito, non configura né il dolo né la colpa grave del creditore, il cui accertamento giudiziale richiede una prova specifica ed ulteriore, da offrire in sede d'opposizione
(Cassazione civile, sez. III, 3 settembre 2007, n. 18533: “In materia esecutiva, nell'ipotesi di pignoramento eseguito in modo da sottoporvi beni di valore eccedente il credito per cui si procede, non si ha un caso di esercizio dell'azione esecutiva per un credito inesistente e, quindi, il mezzo per dolersi di tale eccesso non è una domanda di opposizione all'esecuzione, da proporsi al giudice della cognizione, ma una domanda da presentare al giudice dell'esecuzione, in base agli artt. 483 e 496 cod. proc. civ., per ottenere la liberazione dei beni dal pignoramento o la sua riduzione. Conseguentemente, non essendosi in presenza di un esercizio di azione esecutiva in assenza di credito, non è configurabile una responsabilità processuale aggravata per colpa in base all'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ.. Tuttavia, in presenza di un eccesso nell'impiego del mezzo esecutivo connotato da dolo o colpa grave, è giustificata non solo l'esclusione dall'esecuzione dei beni sottopostivi in eccesso, ma anche la condanna del creditore procedente per responsabilità processuale aggravata, la quale può essere pronunciata dallo stesso giudice con il provvedimento che, riguardo ai beni liberati dal pignoramento, chiude il processo esecutivo, restando la difesa del creditore affidata all'opposizione agli atti esecutivi”).
Più in dettaglio, la Suprema Corte ha ribadito che il creditore pignorante è legittimato ad espropriare più di quanto sarebbe necessario per soddisfare il suo credito ed il giudice, a cui sia richiesta la riduzione del pignoramento, deve tener conto di questa eventualità nell'esercizio del potere discrezionale di cui all'art. 496 cod. proc. civ., senza che possa ritenersi sussistente l'illegittimità del procedimento per il solo fatto del pignoramento di beni in eccesso (Cassazione civile, sez. III, 22 febbraio 2006, n. 3952;
Cassazione civile, sez. III, 14 luglio 2003, n. 10998), principio peraltro esteso anche alla fattispecie ipotecaria (Cassazione civile, sez. I, 30 luglio 2010, n. 17902: “Il creditore che abbia iscritto ipoteca per una somma esorbitante o su beni eccedenti l'importo del credito vantato non può essere chiamato, per ciò solo, a risponderne a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma secondo, c.p.c., restando possibile, peraltro, configurare a carico del medesimo una responsabilità processuale a
16 norma dell'art. 96, comma primo, c.p.c., qualora egli abbia resistito alla domanda di riduzione dell'ipoteca, con dolo o colpa grave”; nello stesso senso, Cassazione civile, sez. III, 5 aprile 2016, n. 6533).
In sintesi, dunque, il mero cumulo di iniziative d'espropriazione, rimediabile attraverso l'ordinario correttivo della riduzione del pignoramento, non è fonte di responsabilità del creditore procedente, a meno che non si accerti che il credito preteso in pagamento è in tutto o in parte inesistente oppure a meno che il debitore esecutato non dimostri elementi ulteriori e specifici che ne rivelino il dolo o la colpa grave.
A tal fine, nella presente sede giudiziale, avrebbe Parte_1 dovuto allegare, prima ancora che provare, che aveva piena conoscenza dei CP_1 rapporti bancari effettivamente esistenti, della loro natura, entità e consistenza e dell'inesistenza di reciproche ragioni di credito e debito tra la società stessa e gli istituti bancari, elementi idonei ad integrarne la responsabilità nel cumulo del pignoramento e che, però, sono rimasti indimostrati.
Inoltre, le sentenze summenzionate hanno rilevato la responsabilità aggravata del creditore procedente solo allorquando egli si era opposto all'accoglimento della domanda di riduzione del mezzo di espropriazione, domanda che non risulta essere stata proposta dalla società odierna opponente in sede endoesecutiva.
Invero, il ricorso ex art. 546 co. 2 c.p.c. è il rimedio speciale accordato al debitore esecutato per limitare gli effetti di un pignoramento presso terzi avente ad oggetto somme eccessive rispetto al credito.
Attraverso l'opposizione agli atti esecutivi, invece, l'esecutato può far valere la responsabilità aggravata del creditore che si sia opposto alla riduzione del pignoramento eccessivo ovvero che sia aliunde incorso in azioni esecutive spropositate per dolo o per colpa grave.
Tuttavia, nessuna delle due ipotesi è ravvisabile nella fattispecie concreta in esame.
Tanto meno possono venire in rilievo altre iniziative giudiziarie del creditore, estranee all'oggetto del presente giudizio.
Per di più, rileva questo giudice che nessuno dei succitati indirizzi giurisprudenziali riguarda fattispecie di pignoramento presso terzi, invero trattandosi dell'unica ipotesi in cui il creditore procedente non è in condizione di conoscere, neppure in via approssimativa, l'entità dei crediti verso terzi che possono essere sottoposti a vincolo.
Pertanto, il creditore procedente, che non può conoscere ex ante l'ammontare dei crediti presenti presso i singoli istituti bancari, è ammesso a richiedere il pignoramento presso una pluralità di terzi, senza per ciò solo incorrere in alcuna responsabilità e salva
17 la riduzione ex art. 546 co. 2 citato.
6. Parimenti infondata è l'eccezione di impignorabilità delle somme.
Infatti, non vi è prova della natura delle somme di denaro rinvenute nei conti correnti, né la società opponente ha precisato la fonte normativa che, per ciascuna di esse, disporrebbe tale limitazione.
Sul punto, la giurisprudenza ha in più occasioni affermato che le disposizioni che stabiliscono l'impignorabilità di determinati tipi di beni, in quanto introduttive di una limitazione alla responsabilità patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., sono tassative e di stretta interpretazione (Cassazione civile, sez. III, 10 settembre 1998, n. 8966).
Dunque, tra i beni impignorabili indicati dalla legge non possono ricondursi gli importi indicati dalla società debitrice, in quanto non vi è prova di un eventuale vincolo di destinazione.
A riguardo, nemmeno gli Istituti di credito presso cui essi sono stati rinvenuti hanno rappresentato alcunché.
Inoltre, la deduzione di parte opponente, secondo cui le somme sarebbero impignorabili poiché destinate a fondi pensione dei propri lavoratori dipendenti, si rivela infondata.
Il presupposto del vincolo di impignorabilità parziale, stabilito dall'art. 11 co. 10 D. Lgs.
252/2005, è, infatti, riferito alle prestazioni pensionistiche erogati ai lavoratori iscritti ai fondi pensione da parte degli istituti a ciò preposti e costituiti in conformità a quanto disposto dai precedenti artt. 3 e 4.
La norma prevede altresì l'impignorabilità totale delle provviste monetarie destinate all'alimentazione dei fondi di previdenza complementare in questione, ma solo nella fase di loro accumulo presso i soggetti giuridici di cui all'art. 4 ed i gestori di cui all'art. 6, cioè dopo che sia stato eseguito il versamento da parte del datore di lavoro.
Tale previsione non può, invece, estendersi a quelle somme che residuano ancora nella disponibilità del datore di lavoro e che sono ancora presenti su depositi bancari o conti correnti bancari del datore stesso, come avvenuto nel caso di specie.
Pertanto, l'impignorabilità assoluta in fase di accumulo del fondo pensione postula che gli importi vengano conferiti e versati al fondo stesso e che non siano più a disposizione del datore di lavoro, giacché è solo in tale momento che si produce l'effetto della loro destinazione funzionale a prestazione di previdenza integrativa e che sorge lo stigma d'intangibilità previsto dalla legge.
In assenza di versamento, il citato art. 10 co. 11 non può operare.
18 A parere del giudicante, la norma succitata va interpretata esclusivamente in tal senso, il che conduce al rilievo d'infondatezza del corrispondente motivo d'opposizione.
Sul punto, quanto osservato nell'ordinanza esecutiva impugnata deve essere perciò condiviso e ribadito.
7. Alla luce di tutto quanto sinora argomentato, la domanda risarcitoria va disattesa, così come quella ex art. 96 c.p.c.
In termini generali, si osserva che la disposizione di cui al co. 3 di tale norma attribuisce al giudice il potere discrezionale di condanna della parte soccombente, anche d'ufficio, al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della parte vittoriosa.
Tale potere, lungi dal potersi esercitare in via arbitraria, postula la sussistenza di precise condizioni, quali la stessa natura temeraria della condotta processuale della parte soccombente, oppure, in assenza di mala fede o colpa grave, la pretestuosità della condotta stessa ovvero la sua abusività, in termini di sviamento del mezzo processuale rispetto alle finalità a cui è preposto (Cassazione civile sez. un., 13/09/2018, n.22405:
“La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”).
Più di recente, la Suprema Corte ha delineato i confini di tale fattispecie, affermando che essa si risolve in un abuso del processo generato da mala fede o colpa grave
(Cassazione civile, sez. II, 03/05/2022, n. 13859: “La responsabilità aggravata ai sensi dell' art.
96 c.p.c. , comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Inoltre, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese infondatezza dei motivi
19 di impugnazione”).
In altri termini, detto potere può essere esercitato indipendentemente dalla temerarietà, ma purché si ravvisi una condotta processuale della parte soccombente non conforme ai criteri di buona fede e correttezza, nella loro dimensione giudiziale.
Ebbene, a fronte dell'infondatezza delle pretese di parte opponente e della soccombenza di quest'ultima, difetta il requisito della soccombenza della controparte ai fini di cui all'art. 96 c.p.c., sicché la correlata istanza va disattesa.
8. A questo punto, vanno esaminati i motivi di opposizione sollevati nel secondo atto di opposizione.
A ben vedere, essi coincidono in gran parte con quelli sopra già esaminati, sicché anche di tali motivi va rilevata l'infondatezza e va disposto il rigetto.
Resta da scrutinare il solo profilo della pretesa abnormità del provvedimento sommario reso dal giudice dell'esecuzione.
Sul punto, va ricordato che il giudice dell'opposizione, ai fini dell'adozione di un provvedimento cautelare, deve procedere ad una rigorosa verifica di tutte le questioni poste a fondamento del ricorso per individuare l'adeguato grado di fondatezza del diritto preteso.
In sintesi, la tutela invocata dal debitore con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento delle irregolarità formali del titolo esecutivo, del precetto e di qualsiasi atto del processo esecutivo, nonché dei vizi di notificazione di tali atti.
Il provvedimento che definisce tale ricorso ha natura cautelare, trattandosi, in sostanza, di disporre l'accoglimento o il rigetto di un'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Difatti, l'opposizione demanda al giudice dell'esecuzione l'emanazione di un provvedimento a cognizione sommaria, sulla base della valutazione del fumus boni iuris, cioè della probabile esistenza del diritto che costituirà oggetto del processo a cognizione piena, e del periculum in mora, cioè della probabile sussistenza di un danno irreparabile, che può derivare all'opponente a causa della durata del processo a cognizione piena.
A ciò si aggiunga che la cognizione piena, a seguito della fase sommaria dell'opposizione dinanzi al g.e., è meramente eventuale, in quanto, secondo la disposizione dell'art. 616 c.p.c., essa è rimessa alla facoltà della parte che abbia interesse a darvi corso.
Da tutto ciò si ricava che, nonostante l'accertamento sommario, proprio della
20 giurisdizione cautelare, il giudice dell'esecuzione, investito di un ricorso in opposizione, è tenuto a statuire sul merito, sia pure sommariamente.
Non a caso, nella fattispecie de qua, il giudice dell'opposizione agli atti esecutivi ha correttamente compiuto una disamina di tutte le ragioni poste a fondamento del giudizio di opposizione, indispensabile per la verifica di sussistenza del fumus boni iuris, con conseguente infondatezza di tale segmento di domanda.
In conclusione, le domande di merito proposte nei giudizi riuniti si rivelano infondate e vanno rigettate.
Assorbito o irrilevante ogni altro profilo.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con individuazione dello scaglione di valore secondo il criterio del disputatum e con cumulo ex art. 10
c.p.c., nonché con la maggiorazione di cui all'art. 4 co. 2 in favore del debitore opposto, per la difesa prestata nei giudizi riuniti.
Non v'è luogo a provvedere alla regolamentazione delle spese di lite nei confronti delle parti contumaci, per l'assenza di attività difensiva.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta i ricorsi riuniti;
2) condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore di che liquida in € 6.150,00, Controparte_1 oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore di in persona Controparte_2 del l.r.p.t., che liquida in € 1.350,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Avellino, 21.3.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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