Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/06/2025, n. 2352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2352 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai signori:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 9 giugno 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 1432/2024 RG Lavoro vertente
TRA
c.f. : e rsa c.f.: , Parte_1 C.F._1 Controparte_1 C.F._2 nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore c.f.: tutti residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Raffaele Di Tella, C.F. , e dall'Avv. C.F._4 Francesco Di Tella C.F. tanto unitamente quanto disgiuntamente, e con questi elettivamente domiciliato C.F._5 presso il proprio studio legale in Aversa al Viale Della Libertà n. 14 bis, che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche, inerenti il presente atto ed il procedimento, a mezzo fax al n. 081.892 55 46 od a mezzo posta elettronica certificata PEC all'indirizzo , PEC;
Email_1 Email_2
- Appellante
E
in persona del Presidente legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, ai fini del presente processo rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Cuzzupoli il quale si dichiara C.F._6 disponibile a ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al numero di fax 0823 425 613 e/o all'indirizzo di PEC
[... t con procura generale alle liti rep. 37875/7313 del 23.03.2024 a rogito notaio Email_3 di Roma REP n. 37875 del 22/03/2024 in atti, Per_2
- Appellato
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 2.12.2024 l'epigrafata parte appellante ha impugnato la sentenza del
Tribunale di NAPOLI NORD in funzione di Giudice del lavoro n. 1266/2024 pubbl. il 15/3/2024 con la quale,
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L'appellante ha censurato esclusivamente il governo delle spese.
Con riguardo alla quantificazione ha denunciato la violazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 in relazione al valore della causa di €.15.000,00#, risultando la somma liquidata in sentenza inferiore ai minimi, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Ha chiesto, in riforma parziale della gravata sentenza e in applicazione dei minimi, condannare l' al CP_2 pagamento alle spese di giustizia nella misura pari ad €.1.865,00# più oneri (valori minimi) e quindi - detratti €.1000,00# più oneri liquidati in sentenza - alla residua somma di €.865,00# oltre oneri;
con vittoria di compensi e spese del presente grado di giudizio.
CP_ Notificato l'atto, l si è costituito resistendo ed invocando il rigetto del gravame.
La Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note di parte, all'esito dell'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.
Il gravame è fondato.
Si controverte nel presente grado del solo governo delle spese, secondo parte appellante ingiustamente quantificate .
Segnatamente nella fattispecie la parte ha chiesto la liquidazione dell'intero sulla base della corretta applicazione dei parametri, avendo il Giudice violato anche i valori minimi. Ha concluso per la liquidazione – già detratto l'importo di euro 1000 indicato in sentenza – della somma differenziale di €.865,00# in applicazione dei minimi, oltre oneri.
La tariffa cui far riferimento ratione temporis è quella del DM 55/2014 - 147/2022, per lo scaglione da euro
5.200,00 a 26.000,00 per le cause di previdenza in relazione all'ammontare della prestazione riconosciuta e corrisposta alla ricorrente.
Avuto riguardo alla materia del contendere, priva di profili di complessità interpretativa in fatto ed in diritto, trattandosi di una domanda di pagamento dei ratei di una prestazione riconosciuta e non ancora erogata, con cessazione della materia del contendere per effetto del pagamento in corso di causa, possono applicarsi i valori minimi con riguardo alla fase indicate nel gravame (di studio, introduttiva e decisionale), non essendo stata svolta istruttoria.
Competono pertanto, per l'intero, euro 1.865,00 da cui detrarre euro 1000,00 liquidati dal Tribunale.
Pertanto in accoglimento dell'impugnazione per quanto di ragione, va riformata la sentenza impugnata con riguardo alle spese del primo grado che vanno regolate secondo soccombenza e poste per intero a carico CP_ dell' nella misura rideterminata di complessivi € 1.865,00 secondo i parametri minimi del DM CP_ 147/2022 per le cause di previdenza;
ne consegue la condanna dell' al pagamento della somma di euro
865,00 pari alla differenza tra l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
2 Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese e, più precisamente, alla parziale compensazione ed alla sola differenza tra l'importo liquidato dal primo Giudice ed i “minimi” dovuti) e dell'assenza di istruttoria e di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità, tra loro conformi prodotte dallo stesso appellante. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, di cui al DM 147/2022, liquidandosi di CP_ conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
CP_ accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, pone a carico dell' le spese relative al giudizio di primo grado per l'intero, rideterminate in euro 1.865,00;
CP_ condanna l' al pagamento della residua somma pari ad ulteriori € 865,00 oltre IVA CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione;
condanna l'appellato al pagamento delle spese legali del presente grado che liquida in complessivi € 962,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli il 9 giugno 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Carla Catalano
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