TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 02/12/2025, n. 1892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1892 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Procedimento n. 2212/2022 R.G.
Dott.ssa Teresa Cianciulli
Verbale di udienza scritta del giorno 2.12.2025
Il Giudice, letto l'art. 127 ter c.p.c., che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta, verificata con esito positivo la partecipazione delle parti alla presente udienza a trattazione scritta
P.Q.M.
decide la causa come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice,
dott.ssa Teresa Cianciulli, pronunzia e dà integrale lettura della presente
SENTENZA
nel giudizio n. 2212/2022 R.G., avente ad oggetto “azione di adempimento contrattuale”, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Basile, Parte_1 P.IVA_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, alla traversa De Amicis n. 52, giusta procura in calce all'atto di citazione;
attrice E
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato Controparte_1 P.IVA_2
e difeso dall'avv. Michele De Cicco, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Avellino, al
C.so Europa n. 109, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
convenuto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, cessionaria Parte_2
di ed conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Controparte_2 Controparte_3
Avellino, il , per sentirlo condannare al pagamento, a titolo di inadempimento Controparte_1
contrattuale, della somma di € 60.049,11, oltre interessi (moratori ed anatocistici), spese di recupero ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/2002, nonché spese di lite.
Tale credito era dovuto in forza della somministrazione di energia elettrica effettuata in favore del in un primo momento, da Hera Comm S.p.A. in regime di salvaguardia e, CP_1
successivamente, da giusto contratto intercorso tra tale società ed il Controparte_2
convenuto.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , eccependo: Controparte_1
la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, per inefficacia degli atti di cessione;
-
l'inefficacia ed inopponibilità all'ente degli atti di cessioni, espressamente rifiutati;
-in ogni caso, l'infondatezza della domanda.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e ctu. Indi, il Giudice fissava, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 2.12.2025.
La domanda attorea è fondata nei limiti che si passano ad illustrare.
La società attrice ha agito in giudizio quale cessionaria dei seguenti crediti: 1) €
55.251,63 in forza di fattura 2021 E999009809A del 29.11.2021, emessa da CP_2 -2) € 708,31, in forza di fattura 2021LAV115A del 2.11.2021, emessa da
[...] CP_2
-3) € 4.134,17, in forza di fattura n. 2201238817, emessa da Hera Comm S.p.A.
[...]
Orbene, in punto di diritto, con riguardo agli oneri assertivi e probatori gravanti sulle parti, il creditore che agisce per ottenere l'adempimento ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte del diritto vantato, sia esso negoziale o legale, allegando la circostanza dell'inadempimento. E', invece, onere del debitore dimostrare l'esistenza di un fatto estintivo dell'obbligazione o la non imputabilità dell'inadempimento.
In applicazione di tale principio, può ritenersi raggiunta la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata limitatamente ai crediti derivanti dal contratto di somministrazione stipulato da (cedente) ed il convenuto. Risulta, infatti, prodotto in giudizio Controparte_2
il contratto dell'8.7.2021, sottoscritto da soggetto indicato come legale rappresentante, ed avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica (cfr. documento allegato al n. 11 del fascicolo di parte attrice).
Risulta, poi, provata la qualità, in capo all'attrice, di cessionaria del credito in lite, attesa la produzione in giudizio dell'atto di cessione n. rep. 39670, stipulato con scrittura privata autenticata del 29.3.2022 (cfr. doc. all. al n. 2 dell'atto di citazione).
Il convenuto ha, tuttavia, eccepito l'inopponibilità di tale cessione, ai sensi degli artt. 69
e 70 R.D. 2440/1923.
Tale eccezione è priva di pregio.
Al riguardo, va richiamato, con valore assorbente rispetto ad ogni altra questione, il consolidato principio di diritto secondo cui la disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni ha natura derogatoria e speciale rispetto alla disciplina codicistica della cessione dei crediti tra privati prevista dagli artt. 1260 ss. c.c. e si applica solo nei confronti delle amministrazioni statali e non degli enti locali (cfr. Cass. civ.,
sez. III, ord. n. 26997/2023; Cass. civ., sez. III, ord. n. 32788/2019; Cass. civ., sez. III, ord. n.
30658/2017). Il convenuto ha, poi, contestato l'ammontare del credito, eccependo il malfunzionamento dei gruppi di misura relativi al punto di prelievo n. IT001E00216581 e n.
IT001E80574320.
Tale eccezione è in parte meritevole di accoglimento.
Dall'attento esame della documentazione prodotta dalle parti è, infatti, emerso che: 1) la società , nel corso del sopralluogo del 12.10.2022, rilevava il malfunzionamento Controparte_4
del punto di prelievo n. IT001E00216581; -2) tale guasto, rimosso in pari data, aveva determinato un errore di misurazione pari al +37% (cfr. all. n. 8 comparsa di costituzione e risposta nonché nota n. prot. 4429 del 5.5.2023)
Attraverso la ctu contabile espletata è stato possibile accertare, sulla base del ricalcolo effettuato dalla società proprietaria della rete e tenuto conto dei consumi reali di energia,
l'importo effettivamente dovuto dal convenuto, per il periodo indicato nella fattura n.
E999009809A, è di € 19.524,50. Pertanto, in relazione alla cessione del credito di
[...]
la cessionaria è titolare di un credito complessivo di € 20.232,81. CP_2
Il Giudice ritiene di far proprie le conclusioni del CTU, poiché fondate su motivazione immune da vizi logici, su attenta analisi contabile della documentazione istruttoria, nonché su puntuali risposte e chiarimenti alle osservazioni critiche sollevate dalle parti.
Sull'importo accertato dal CTU sono dovuti gli interessi di mora ex art. 5 del D. Lgs.
231/2022 e ss. mod., con decorrenza dalla data di scadenza delle fatture, e gli ulteriori interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., dalla data di notifica dell'atto di citazione alla data della presente decisione.
È, poi, dovuta la somma di € 40,00 quale risarcimento del danno ex art. 6, co. 2, D. Lgs.
231/2002. La norma citata non fa riferimento ad una singola fattura, ma ad un risarcimento per il credito azionato.
Passando all'esame della domanda relativa al credito oggetto della cessione intercorsa con Hera Comm S.p.A., in applicazione dei principi richiamati in premessa, non può dirsi assolto l'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa azionata, da individuarsi nell'esistenza di un contratto scritto per la fornitura di energia elettrica intercorso tra tale società cedente ed il . Controparte_1
Invero, ancora in punto di diritto, si osserva che, quando parte di un contratto è
una pubblica amministrazione, anche nelle ipotesi in cui questa agisca iure privatorum, è
richiesta la forma scritta del contratto ad substantiam ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n.
2240/192, quale requisito finalizzato a garantire il regolare svolgimento dell'attività
amministrativa. Quindi, in assenza di un valido contratto redatto per iscritto tra le parti, deve rilevarsi che la condotta posta in essere dal contraente nei confronti della P.A. non assume alcun rilievo giuridico contrattuale, mancando in radice quell'accordo tra le parti, quale presupposto dell'art. 1321 c.c. per il costituirsi di un valido contratto. È, cioè, necessaria, a pena di nullità, la redazione di un apposito documento, recante, tra l'altro, «la sottoscrizione del
titolare dell'organo assegnatario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti
dei terzi. Da ciò discende che il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di
sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non
surrogabili con comportamenti concludenti» (Cass. civ., sez. II, n. 29237/2023).
Deve, poi, precisarsi che la disciplina speciale prevista per i contratti con la P.A. è
valida anche con riguardo alle forniture in regime di salvaguardia: l'accesso a tale regime non esclude, infatti, la necessità del rispetto della disciplina dei contratti pubblici, quale normativa speciale imperativa non espressamente derogata, qualora l'utente si individui in un Comune
come nel rapporto di cui è causa.
Da tanto discende l'insufficienza probatoria della documentazione prodotta e,
segnatamente, del contratto di cessione e della comunicazione dell'attivazione del regime di salvaguardia.
Deve, poi, aggiungersi che l'atto con cui l'ente locale assume un obbligo contrattuale è
valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 91 D.Lgs. n. 267/2000 (cfr. Cass. civ., sez. III, n.
6298/2025).
Infine, non ha pregio la tesi di parte attrice, avanzata solo nella nota per l'odierna udienza e non corroborata dal deposito della sentenza, fondata sull'esistenza di una pronuncia di senso contrario rispetto a quanto esposto della Corte di Appello di Napoli. L'esistenza di singoli precedenti di merito difformi può infatti influire sulla decisione sulla regolamentazione delle spese di lite.
In definitiva, la domanda attorea va parzialmente accolta.
Le spese di lite, ivi comprese quelle di ctu, seguono la soccombenza;
la liquidazione è
fatta in dispositivo in ragione del valore della controversia secondo le tariffe di cui al D.M
147/22, valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda, condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, di € 20.232,81, oltre € 40,00 ed interessi come in parte motiva;
2) condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese e competenze di lite che liquida in € 5.077,00, € 786,00 per CU, oltre accessori di legge;
3) pone le spese di ctu definitivamente a carico del convenuto.
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
II SEZIONE CIVILE
Procedimento n. 2212/2022 R.G.
Dott.ssa Teresa Cianciulli
Verbale di udienza scritta del giorno 2.12.2025
Il Giudice, letto l'art. 127 ter c.p.c., che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta, verificata con esito positivo la partecipazione delle parti alla presente udienza a trattazione scritta
P.Q.M.
decide la causa come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice,
dott.ssa Teresa Cianciulli, pronunzia e dà integrale lettura della presente
SENTENZA
nel giudizio n. 2212/2022 R.G., avente ad oggetto “azione di adempimento contrattuale”, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Basile, Parte_1 P.IVA_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, alla traversa De Amicis n. 52, giusta procura in calce all'atto di citazione;
attrice E
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato Controparte_1 P.IVA_2
e difeso dall'avv. Michele De Cicco, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Avellino, al
C.so Europa n. 109, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
convenuto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, cessionaria Parte_2
di ed conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Controparte_2 Controparte_3
Avellino, il , per sentirlo condannare al pagamento, a titolo di inadempimento Controparte_1
contrattuale, della somma di € 60.049,11, oltre interessi (moratori ed anatocistici), spese di recupero ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/2002, nonché spese di lite.
Tale credito era dovuto in forza della somministrazione di energia elettrica effettuata in favore del in un primo momento, da Hera Comm S.p.A. in regime di salvaguardia e, CP_1
successivamente, da giusto contratto intercorso tra tale società ed il Controparte_2
convenuto.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , eccependo: Controparte_1
la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, per inefficacia degli atti di cessione;
-
l'inefficacia ed inopponibilità all'ente degli atti di cessioni, espressamente rifiutati;
-in ogni caso, l'infondatezza della domanda.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e ctu. Indi, il Giudice fissava, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 2.12.2025.
La domanda attorea è fondata nei limiti che si passano ad illustrare.
La società attrice ha agito in giudizio quale cessionaria dei seguenti crediti: 1) €
55.251,63 in forza di fattura 2021 E999009809A del 29.11.2021, emessa da CP_2 -2) € 708,31, in forza di fattura 2021LAV115A del 2.11.2021, emessa da
[...] CP_2
-3) € 4.134,17, in forza di fattura n. 2201238817, emessa da Hera Comm S.p.A.
[...]
Orbene, in punto di diritto, con riguardo agli oneri assertivi e probatori gravanti sulle parti, il creditore che agisce per ottenere l'adempimento ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte del diritto vantato, sia esso negoziale o legale, allegando la circostanza dell'inadempimento. E', invece, onere del debitore dimostrare l'esistenza di un fatto estintivo dell'obbligazione o la non imputabilità dell'inadempimento.
In applicazione di tale principio, può ritenersi raggiunta la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata limitatamente ai crediti derivanti dal contratto di somministrazione stipulato da (cedente) ed il convenuto. Risulta, infatti, prodotto in giudizio Controparte_2
il contratto dell'8.7.2021, sottoscritto da soggetto indicato come legale rappresentante, ed avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica (cfr. documento allegato al n. 11 del fascicolo di parte attrice).
Risulta, poi, provata la qualità, in capo all'attrice, di cessionaria del credito in lite, attesa la produzione in giudizio dell'atto di cessione n. rep. 39670, stipulato con scrittura privata autenticata del 29.3.2022 (cfr. doc. all. al n. 2 dell'atto di citazione).
Il convenuto ha, tuttavia, eccepito l'inopponibilità di tale cessione, ai sensi degli artt. 69
e 70 R.D. 2440/1923.
Tale eccezione è priva di pregio.
Al riguardo, va richiamato, con valore assorbente rispetto ad ogni altra questione, il consolidato principio di diritto secondo cui la disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni ha natura derogatoria e speciale rispetto alla disciplina codicistica della cessione dei crediti tra privati prevista dagli artt. 1260 ss. c.c. e si applica solo nei confronti delle amministrazioni statali e non degli enti locali (cfr. Cass. civ.,
sez. III, ord. n. 26997/2023; Cass. civ., sez. III, ord. n. 32788/2019; Cass. civ., sez. III, ord. n.
30658/2017). Il convenuto ha, poi, contestato l'ammontare del credito, eccependo il malfunzionamento dei gruppi di misura relativi al punto di prelievo n. IT001E00216581 e n.
IT001E80574320.
Tale eccezione è in parte meritevole di accoglimento.
Dall'attento esame della documentazione prodotta dalle parti è, infatti, emerso che: 1) la società , nel corso del sopralluogo del 12.10.2022, rilevava il malfunzionamento Controparte_4
del punto di prelievo n. IT001E00216581; -2) tale guasto, rimosso in pari data, aveva determinato un errore di misurazione pari al +37% (cfr. all. n. 8 comparsa di costituzione e risposta nonché nota n. prot. 4429 del 5.5.2023)
Attraverso la ctu contabile espletata è stato possibile accertare, sulla base del ricalcolo effettuato dalla società proprietaria della rete e tenuto conto dei consumi reali di energia,
l'importo effettivamente dovuto dal convenuto, per il periodo indicato nella fattura n.
E999009809A, è di € 19.524,50. Pertanto, in relazione alla cessione del credito di
[...]
la cessionaria è titolare di un credito complessivo di € 20.232,81. CP_2
Il Giudice ritiene di far proprie le conclusioni del CTU, poiché fondate su motivazione immune da vizi logici, su attenta analisi contabile della documentazione istruttoria, nonché su puntuali risposte e chiarimenti alle osservazioni critiche sollevate dalle parti.
Sull'importo accertato dal CTU sono dovuti gli interessi di mora ex art. 5 del D. Lgs.
231/2022 e ss. mod., con decorrenza dalla data di scadenza delle fatture, e gli ulteriori interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., dalla data di notifica dell'atto di citazione alla data della presente decisione.
È, poi, dovuta la somma di € 40,00 quale risarcimento del danno ex art. 6, co. 2, D. Lgs.
231/2002. La norma citata non fa riferimento ad una singola fattura, ma ad un risarcimento per il credito azionato.
Passando all'esame della domanda relativa al credito oggetto della cessione intercorsa con Hera Comm S.p.A., in applicazione dei principi richiamati in premessa, non può dirsi assolto l'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa azionata, da individuarsi nell'esistenza di un contratto scritto per la fornitura di energia elettrica intercorso tra tale società cedente ed il . Controparte_1
Invero, ancora in punto di diritto, si osserva che, quando parte di un contratto è
una pubblica amministrazione, anche nelle ipotesi in cui questa agisca iure privatorum, è
richiesta la forma scritta del contratto ad substantiam ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n.
2240/192, quale requisito finalizzato a garantire il regolare svolgimento dell'attività
amministrativa. Quindi, in assenza di un valido contratto redatto per iscritto tra le parti, deve rilevarsi che la condotta posta in essere dal contraente nei confronti della P.A. non assume alcun rilievo giuridico contrattuale, mancando in radice quell'accordo tra le parti, quale presupposto dell'art. 1321 c.c. per il costituirsi di un valido contratto. È, cioè, necessaria, a pena di nullità, la redazione di un apposito documento, recante, tra l'altro, «la sottoscrizione del
titolare dell'organo assegnatario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti
dei terzi. Da ciò discende che il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di
sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non
surrogabili con comportamenti concludenti» (Cass. civ., sez. II, n. 29237/2023).
Deve, poi, precisarsi che la disciplina speciale prevista per i contratti con la P.A. è
valida anche con riguardo alle forniture in regime di salvaguardia: l'accesso a tale regime non esclude, infatti, la necessità del rispetto della disciplina dei contratti pubblici, quale normativa speciale imperativa non espressamente derogata, qualora l'utente si individui in un Comune
come nel rapporto di cui è causa.
Da tanto discende l'insufficienza probatoria della documentazione prodotta e,
segnatamente, del contratto di cessione e della comunicazione dell'attivazione del regime di salvaguardia.
Deve, poi, aggiungersi che l'atto con cui l'ente locale assume un obbligo contrattuale è
valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 91 D.Lgs. n. 267/2000 (cfr. Cass. civ., sez. III, n.
6298/2025).
Infine, non ha pregio la tesi di parte attrice, avanzata solo nella nota per l'odierna udienza e non corroborata dal deposito della sentenza, fondata sull'esistenza di una pronuncia di senso contrario rispetto a quanto esposto della Corte di Appello di Napoli. L'esistenza di singoli precedenti di merito difformi può infatti influire sulla decisione sulla regolamentazione delle spese di lite.
In definitiva, la domanda attorea va parzialmente accolta.
Le spese di lite, ivi comprese quelle di ctu, seguono la soccombenza;
la liquidazione è
fatta in dispositivo in ragione del valore della controversia secondo le tariffe di cui al D.M
147/22, valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda, condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, di € 20.232,81, oltre € 40,00 ed interessi come in parte motiva;
2) condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese e competenze di lite che liquida in € 5.077,00, € 786,00 per CU, oltre accessori di legge;
3) pone le spese di ctu definitivamente a carico del convenuto.
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli