Sentenza 25 ottobre 1982
Massime • 2
Il termine di sessanta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, che l'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604 fissa per l'impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore, con un qualunque atto scritto idoneo a render nota la sua volontà, è dichiaratamente ed inequivocabilmente un termine di decadenza, come tale insuscettibile, a norma dell'art. 2964 cod. civ., sia di interruzioni, sia, in Mancanza di Disposizioni contrarie, di sospensione.*
La validità o l'efficacia degli Atti recettizi (fra i quali rientra il licenziamento) prescinde dall'eventuale stato di incapacità naturale del soggetto cui sono rivolti, atteso che la disciplina di tali Atti - in ordine ai quali il legislatore si è dato cura di dettare regole (art. 1335 cod. civ.) che consentono di stabilire la certezza giuridica della loro conoscenza da parte dei destinatari indipendentemente dalla capacità degli stessi di apprezzarne il valore e di determinarsi in conseguenza - è informata al principio dell'affidamento e che l'art. 428 cod. civ. prevede l'annullabilità soltanto degli Atti unilaterali posti in essere dallo stesso incapace naturale. ( V 5813/80, mass n 409637; ( V 5710/80, mass n 409550; ( V 352/79, mass n 396447).*
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 5 settembre 2024, iscritta al n. 202 del registro ordinanze 2024, la Corte di cassazione, sezioni unite civili, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 24, primo comma, 32, primo comma, 35, primo comma, 11 e 117 (recte: 117, primo comma) della Costituzione, questi ultimi due in relazione all'art. 27, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/10/1982, n. 5563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5563 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 1982 |
Testo completo
Il termine di sessanta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, che l'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604 fissa per l'impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore, con un qualunque atto scritto idoneo a render nota la sua volontà, è dichiaratamente ed inequivocabilmente un termine di decadenza, come tale insuscettibile, a norma dell'art. 2964 cod. civ., sia di interruzioni, sia, in Mancanza di Disposizioni contrarie, di sospensione.*