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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 15/12/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1741 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1741 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. VECCHIATO FRANCESCA (C.F. )) C.F._2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Controparte_1 C.F._3 patrocinio dell'Avv. SIMONCINI VANESSA (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 23/10/2024 con il quale e Parte_1 CP_1
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché,
[...] contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 8.10.2022, a Verucchio (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di scioglimento del matrimonio depositate in data 19.11.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970,
n.898 e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi nonché lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Verucchio (RN) in data 08/10/2022 e trascritto nei registri di detto Comune al nr. 36, parte II serie C, anno 2022, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute trascrizioni.
2. autorizzare i coniugi a vivere separati fermo l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di fissare la propria residenza ove lo riterranno opportuno.
3. La casa coniugale sita in Rimini (RN) al Viale Rimembranze, n. 26 int. 2, di proprietà esclusiva del Sig. rimarrà nella piena disponibilità di quest'ultimo che vi continuerà, dunque, Controparte_1
a risiedere.
4. La Sig.ra appena avrà reperito un adeguato alloggio nel comune di Rimini e/o Parte_1 nel relativo circondario da condurre in locazione, si trasferirà in detto immobile dove fisserà la propria residenza.
5. Il minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, manterrà la Persona_2 residenza presso la casa paterna e trascorrerà, durante la settimana dal lunedì al venerdì, egual tempo di permanenza presso ciascun genitore, compatibilmente con gli impegni lavorativi di questi ultimi e sempre nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del bambino. I week end saranno invece alternati.
6. Per l'effetto di quanto sopra le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relativi all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, mentre le decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione saranno assunte separatamente dal genitore presso il quale il figlio si trova.
7. Durante le vacanze estive ogni genitore potrà trascorrere con il proprio figlio due settimane anche non consecutive di vacanza, dando un preavviso di almeno trenta giorni all'altro genitore. Resta salva ogni eventuale diversa decisione concordata da entrambi i genitori.
8. Le vacanze natalizie e pasquali nonché le festività inerenti patroni e/o altre ricorrenze saranno gestite dai genitori ad anni alterni e secondo le esigenze del figlio, sempre previo preavviso all'altro genitore di almeno quindici giorni. Resta salva ogni eventuale diversa decisione concordata da entrambi i genitori.
9. Il mantenimento del minore sarà diretto, ovvero ciascun genitore contribuirà direttamente Per_1 alle esigenze ordinarie del bambino durante il periodo in cui lo avrà con sé.
Le spese straordinarie, invece, saranno ripartite al 50% fra i genitori secondo il Protocollo siglato dal
Tribunale di Bologna.
10. L'assegno familiare, di circa euro 200,00, continuerà ad essere percepito dalla Sig.ra Parte_1
.
[...]
11. Il Sig. al momento del rilascio della casa coniugale da parte della Sig.ra Controparte_1 verserà alla stessa una somma pari ad euro 150,00 a titolo di contributo economico Parte_1 per il canone di locazione che la stessa andrà a sostenere;
12. Entrambi i genitori si impegnano a collaborare al fine di far conservare al figlio rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
13. I coniugi dichiarano e si danno atto che con il presente atto e l'esatto adempimento di quanto ivi pattuito, hanno definito ogni questione patrimoniale e di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale l'uno rispetto all'altra.
14. I coniugi dichiarano altresì che non sussistono altri procedimenti e/o provvedimenti relativi al minore emessi dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente Controparte_1 trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Verucchio (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 36 Parte II Serie C Anno 2022 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 11.12.2025. Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1741 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. VECCHIATO FRANCESCA (C.F. )) C.F._2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Controparte_1 C.F._3 patrocinio dell'Avv. SIMONCINI VANESSA (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 23/10/2024 con il quale e Parte_1 CP_1
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché,
[...] contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 8.10.2022, a Verucchio (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di scioglimento del matrimonio depositate in data 19.11.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970,
n.898 e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi nonché lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Verucchio (RN) in data 08/10/2022 e trascritto nei registri di detto Comune al nr. 36, parte II serie C, anno 2022, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute trascrizioni.
2. autorizzare i coniugi a vivere separati fermo l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di fissare la propria residenza ove lo riterranno opportuno.
3. La casa coniugale sita in Rimini (RN) al Viale Rimembranze, n. 26 int. 2, di proprietà esclusiva del Sig. rimarrà nella piena disponibilità di quest'ultimo che vi continuerà, dunque, Controparte_1
a risiedere.
4. La Sig.ra appena avrà reperito un adeguato alloggio nel comune di Rimini e/o Parte_1 nel relativo circondario da condurre in locazione, si trasferirà in detto immobile dove fisserà la propria residenza.
5. Il minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, manterrà la Persona_2 residenza presso la casa paterna e trascorrerà, durante la settimana dal lunedì al venerdì, egual tempo di permanenza presso ciascun genitore, compatibilmente con gli impegni lavorativi di questi ultimi e sempre nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del bambino. I week end saranno invece alternati.
6. Per l'effetto di quanto sopra le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relativi all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, mentre le decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione saranno assunte separatamente dal genitore presso il quale il figlio si trova.
7. Durante le vacanze estive ogni genitore potrà trascorrere con il proprio figlio due settimane anche non consecutive di vacanza, dando un preavviso di almeno trenta giorni all'altro genitore. Resta salva ogni eventuale diversa decisione concordata da entrambi i genitori.
8. Le vacanze natalizie e pasquali nonché le festività inerenti patroni e/o altre ricorrenze saranno gestite dai genitori ad anni alterni e secondo le esigenze del figlio, sempre previo preavviso all'altro genitore di almeno quindici giorni. Resta salva ogni eventuale diversa decisione concordata da entrambi i genitori.
9. Il mantenimento del minore sarà diretto, ovvero ciascun genitore contribuirà direttamente Per_1 alle esigenze ordinarie del bambino durante il periodo in cui lo avrà con sé.
Le spese straordinarie, invece, saranno ripartite al 50% fra i genitori secondo il Protocollo siglato dal
Tribunale di Bologna.
10. L'assegno familiare, di circa euro 200,00, continuerà ad essere percepito dalla Sig.ra Parte_1
.
[...]
11. Il Sig. al momento del rilascio della casa coniugale da parte della Sig.ra Controparte_1 verserà alla stessa una somma pari ad euro 150,00 a titolo di contributo economico Parte_1 per il canone di locazione che la stessa andrà a sostenere;
12. Entrambi i genitori si impegnano a collaborare al fine di far conservare al figlio rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
13. I coniugi dichiarano e si danno atto che con il presente atto e l'esatto adempimento di quanto ivi pattuito, hanno definito ogni questione patrimoniale e di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale l'uno rispetto all'altra.
14. I coniugi dichiarano altresì che non sussistono altri procedimenti e/o provvedimenti relativi al minore emessi dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente Controparte_1 trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Verucchio (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 36 Parte II Serie C Anno 2022 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 11.12.2025. Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi