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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/09/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI in composizione monocratica, nella persona del giudice Floriana Lupo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 181/2025 P.U., promosso
DA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19.05.1981, rappresentato e difeso dall'avv. Elvira La Rosa
( Email_1
PROPONENTE
OGGETTO: concordato minore
❖❖❖
Letta la proposta di concordato minore ex artt. 74 e ss. CCII depositata da in data 6 giugno 2025; Parte_1
visto il provvedimento di assegnazione del procedimento emesso in data
10 giugno 2025; ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27, commi
2 e 3, CCII, posto che il centro degli interessi principali del debitore si trova a Palermo;
rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 75, comma 1, CCII;
letta la relazione del professionista nominato dall'OCC dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo, quale gestore della crisi, dott.ssa contenente le indicazioni e i giudizi di cui Persona_1
all'art. 76, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 75, comma 2, CCII;
considerato che appare dimostrata la sussistenza, in capo al proponente, sia della qualifica di professionista (agente di commercio) sia dello stato di sovraindebitamento (cfr. art. 2, comma 1, lett. c, CCII); rilevato che la proposta consente al ricorrente di proseguire la propria attività professionale;
osservato che, con decreto del 27 giugno 2025, rilevata l'assenza (allo stato) di alcuna delle ipotesi di inammissibilità della domanda previste dall'art. 77 CCII, è stata dichiarata l'apertura della procedura di concordato minore, disponendo:
a) la pubblicazione del decreto medesimo (eliminati i dati sensibili), a cura del professionista con funzione di OCC, sul sito www.tribunale.palermo.it;
b) la comunicazione del decreto, a cura del professionista con funzioni di
OCC, a tutti i creditori, con assegnazione a questi ultimi del termine di trenta giorni per trasmettere al professionista con funzioni di OCC
– a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter, D.Lgs. 82/2005
(Codice dell'amministrazione digitale) – la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
c) l'onere per il professionista con funzioni di OCC, di redigere, all'esito della votazione, una relazione (inserendovi i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti nonché l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti) e di depositarla in cancelleria il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto, allegando – su supporto informatico – la documentazione relativa all'espressione dei voti;
rilevato che, in data 4 settembre 2025, il professionista con funzioni di
OCC ha trasmesso la documentazione relativa all'effettuazione dei prescritti
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adempimenti, unitamente alla relazione sull'esito del voto (con i relativi allegati), evidenziando che:
• “in data 01.08.2025 è stato inviato il Decreto di apertura del Concordato
Minore unitamente alla proposta a tutti i creditori a mezzo Pec con l'invito ad effettuare eventuali osservazioni e a manifestare il proprio voto entro 30 giorni dalla ricezione come previsto dal decreto;
• allo scadere dei 30 giorni sono pervenute alla sottoscritta le osservazioni dettagliate nel documento “risposta osservazioni piano e dichiarazioni di voto”;
• Si è provveduto a rettificare il piano a seguito della precisazione del credito aggiornata al 11.08.2025 da parte di e ad espungere dalla proposta il credito CP_1
nei confronti di CA AN oggi Ca in quanto non presente nelle banche CP_2
dati finanziarie (Banca Italia, Crif e Ctc) e non avendo lo stesso creditore la Pec del
01.08.2025 in cui si richiedeva la documentazione probante; esaminata la Proposta del piano di Concordato Minore inviata in data
1°agosto 2025 con in calce le modifiche effettuate a seguito delle osservazioni
(pagg. 22-27); evidenziato che – come emerge dalla relazione del professionista con funzioni di OCC del 28 maggio 2025 [cfr. all. al ricorso introduttivo] – le cause dell'indebitamento sono da ricondurre, in via esclusiva, alle difficoltà finanziarie affrontate dalla società in nome collettivo di cui il ricorrente era socio - amministratore al 50%, costituita nel 2008 e ufficialmente sciolta e cancellata il 4.06.2015 e, in particolare, al danno causato dal commercialista della NC, nonché dai sopraggiunti sintomi della sindrome di RR
(sopraggiunta nel 2022) da cui è affetto il ricorrente, che ha causato una contrazione delle entrate familiari e che non gli ha consentito di provvedere nei tempi previsti alle obbligazioni a suo carico;
rilevato che il proponente è proprietario per il 50% dell'immobile sito a
Carini in via Agnelleria SNC (al catasto via Turchia n. 19) Piano 1 T-1 categoria A/7, foglio 1, mq 177, vani 8, di cui il restante 50% è di proprietà della compagna e che costituisce la casa di abitazione del nucleo familiare;
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considerato che, per l'acquisto del suddetto immobile, è stato acceso un mutuo ipotecario con la dell'importo Controparte_3
complessivo di € 160.000,00, con iscrizione di Ipoteca per € 320.000,00, che prevede il pagamento di n. 300 rate (25 anni) di € 641,00 ciascuna, oggi in regolare ammortamento, con riferimento al quale, al fine di non ledere i diritti degli altri creditori di rango inferiore, il debitore ha chiesto di escludere il debito ipotecario dal concordato minore così come previsto dall'art. 67, comma 5, CCII;
rilevato che il proponente, a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di € 145.230,12 - al netto del debito nei confronti del creditore ipotecario, pari al mese di marzo 2025 ad € 140.001 - ha offerto il pagamento di € 54.675,62 che, ai sensi dell'art. 74, comma 3, CCII prevede la soddisfazione totale dei crediti con privilegio speciale, la soddisfazione parziale dei crediti con privilegio generale e dei crediti chirografi, con un piano di pagamento in n. 106 rate mensili di € 520,00 ciascuna, condizionatamente all'omologa del concordato e, dunque, in un arco temporale di 8 anni e 10 mesi, nella seguente misura:
PREDEDUZIONE: i compensi previsti per l'OCC sono quantificati in euro
6.100,00 in prededuzione, come da preventivo accettato.
CREDITORI PRIVILEGIATI (privilegio speciale): i Crediti con privilegio speciale per complessivi euro 5.860,16 così ripartiti:
- Advisor dott.ssa euro 3.800 pari ad una percentuale Persona_2
di soddisfazione del 100%;
- Assistenza legale avv. Elvira La Rosa euro 2.060,16 pari ad una percentuale di soddisfazione del 100%;
CREDITORI PRIVILEGIATI (privilegio generale): Crediti con privilegio generale nei confronti di per complessivi euro 36.968,17 con una CP_1
soddisfazione del 30%;
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CREDITORI CHIROGRAFARI SORTE: Crediti chirografari e quelli degradati in chirografo per euro 4.647,17 con una percentuale di soddisfazione del 10% così ripartiti:
- Banca Sella euro 1.081,96;
- euro 140,00; CP_4
- cessionario euro 945,19; CP_5 Controparte_6
- CA AN euro 1.500;
- cessionario euro 980,00; CP_7 CP_8
CREDITORI CHIROGRAFARI ACCESSORI: Per gli oneri accessori in chirografo nei confronti di è prevista, infine, una soddisfazione del 5% CP_1
pari a € 1.100,14; rammentato che l'art. 79, comma 1, CCII dispone: “Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi”; precisato che, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 79, “in mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa”; rilevato che il gestore della crisi, ha rappresentato che, allo scadere dei 30 giorni, sono pervenute le seguenti osservazioni [cfr. Documento “Risposta alle osservazioni”, all. alla Relazione depositata il 4 settembre 2025]:
• In data 05.08.2025 la Direzione Provinciale di Palermo dell'Agenzia delle
Entrate ha inviato le Sue osservazioni, manifestando la mancata adesione al piano per i seguenti motivi:
1. Comportamento fiscale negativo desumibile dall'anno di imposta 2009 e fino al 2022. 2. La percentuale di soddisfo esigua se rapportata alla totalità del debito fiscale dovuto;
3. Difetto del requisito di
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meritevolezza per la mancanza dei versamenti, perché i soci della NC (il cui era socio al 50%) non avrebbero vigilato sull'operato del Consulente Pt_1
fiscale di allora e mancanza di adesione alle misure di definizione agevolata disposte dal Legislatore;
4. La proposta non riporta un'attestazione circa una eventuale procedura liquidatoria;
• In data 11.08.2025 l' ha inviato la Controparte_9
precisazione del credito, con interessi e sanzioni aggiornate, invitando gli
Enti Creditori a predisporre eventuali osservazioni in quanto diretti legittimata. CP_1
• In data 14.08.2025 la Direzione provinciale di Palermo dell' ha manifestato il dissenso all'adesione al piano in quanto non concorda né con la percentuale di soddisfo del proprio credito né con la modalità di pagamento che avverrebbe a partire dalla 24ma rata;
osservato che il gestore della crisi ha provveduto ad aggiornare il piano in ragione dell'aggiornamento del credito di e dell'esclusione del CP_1
debito nei confronti di CA AN che non ha fornito, neanche per il tramite della società Ca Auto AN, la documentazione attestante il proprio credito destinando, per l'effetto, gli importi destinati al creditore CA AN (pari ad
€ 1.500,00) agli altri creditori chirografari, che sono passati da una percentuale del 10% di soddisfazione al 15%, come risulta in maniera dettagliata dalla relazione aggiornata depositata in data 4 settembre 2025 [cfr. pagine da 22 a 26 della Relazione Particolareggiata: “MODIFICA DEL PIANO A SEGUITO
DELLE OSSERVAZIONI”]; vista, pertanto, la tabella aggiornata degli importi iscritti a ruolo e i relativi crediti dei singoli Enti [cfr. pagine 22 e 23 della tabella aggiornata]; rilevato che la situazione debitoria complessiva del Sig. , Pt_1
aggiornando la posizione di ed espungendo il debito, di € 15.000, nei CP_1
confronti di CA AN oggi Ca Auto AN, è pari a € 190.359,82 come esplicitato nella prima tabella di pagina 24 della citata ultima Relazione;
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preso atto, pertanto, che in ragione dell'esclusione del credito chirografario nei confronti di CA AN, che prevedeva una soddisfazione del
10% pari a € 1.500,00, il gestore della crisi ha ritenuto opportuno assegnare la suddetta somma a tutti i creditori della stessa categoria per non inficiare la par condicio creditorum e, per l'effetto, la percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari è passata dal 10% al 15% e che, come già previsto nella precedente proposta, la rata mensile sarà pari € 520,00 per n. 106 rate complessive, la cui ultima sarà pari a € 106,00 e i crediti soddisfatti per complessivi € 54.834,10, sulla base di un piano rateale analiticamente illustrato nella seconda tabella di cui alle pagine 24, 25 e 25 della Relazione cit.; evidenziato che la votazione ha dato il seguente esito, sintetizzata dal gestore della crisi nella relazione del 4 settembre 2025, come segue:
“Entro la scadenza del 02.09.2025 sono pervenute alla scrivente le seguenti manifestazioni di voto:
- In data 05.08.2025 la Direzione Provinciale di Palermo dell'Agenzia delle
Entrate ha comunicato la sua mancata adesione;
CP_
- In data 14.08.2025 la Direzione Provinciale di Palermo dell' ha manifestato la mancata adesione;
- Non hanno dato riscontro nel termine di trenta giorni i seguenti creditori che quindi ai sensi dell'art.79 c3 CCII risultano essere consenzienti al piano come loro trasmesso: - Camera di Commercio Palermo – Enna;
- ; - Controparte_11 [...]
; - Banca Sella;
- - cessionarie di CP_12 CP_4 Controparte_13 [...]
- cessionaria di CP_14 CP_7 CP_8
Nella classe Privilegio Generale i votanti sono 5 che hanno manifestato il seguente voto: - Agenzia delle Entrate che rappresenta il 75,444% della classe ha CP_ manifestato il Diniego;
- che rappresenta il 23,073% della classe ha manifestato il Diniego;
- Gli altri 3 Creditori rappresentanti l'1,483% della classe hanno
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manifestato il silenzio assenso. Nella classe Chirografari votano sia i creditori chirografari per la natura del proprio credito sia, come previsto dall'art. 79 c1 CCII ultimo capoverso, i creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell'art. 74 c3 per la parte residua del credito. Tutti i 5 votanti per la natura del credito hanno manifestato il silenzio assenso. Gli altri 2 votanti parzialmente soddisfatti hanno manifestato il seguente voto: - Agenzia delle Entrate che rappresenta il 71,529% della classe ha CP_ manifestato il Diniego;
- che rappresenta il 21,876% della classe ha manifestato il Diniego;
Gli altri 3 Creditori rappresentanti l'1,406% della classe hanno manifestato il silenzio assenso. In virtù di ciò entrambe le classi di creditori
(Privilegio generale e Chirografo) hanno espresso voto negativo all'approvazione del piano”;
considerato, pertanto, che la proposta concordataria non ha ottenuto la maggioranza complessiva dei crediti ammessi al voto, in conseguenza del diniego espresso dall'Agenzia delle Entrate, che da sola risulta creditrice per un importo ben superiore al 50% del totale;
osservato, a questo punto, che l'art. 80, comma 3, CCII dispone: “Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata” (cd. “cram down fiscale e contributivo”);
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rilevato che, nel caso in esame, la norma in questione è certamente suscettibile di applicazione, atteso che una eventuale adesione dell'amministrazione finanziaria dissenziente sarebbe stata decisiva per il raggiungimento della maggioranza di cui all'art. 79, comma 1, CCII;
considerato che, in ordine al requisito della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, appaiono senz'altro condivisibili le seguenti considerazioni svolte nella Relazione particolareggiata del 3 settembre 2025 dalla dott.ssa n.q. di OCC, secondo cui Persona_1
“Il patrimonio liquidabile, infatti, è composto esclusivamente dal delta del reddito rispetto alle spese familiari pari a € 28.260,00 in quanto il mutuo, regolarmente pagato, resta fuori dal concordato e la metà valore dell'immobile non coprirebbe il debito ipotecario in capo al Sig. L'importo offerto dal Sig. con Pt_1 Pt_1
l'omologa del concordato sarebbe pari a € 54.834,10 superiore al patrimonio liquidabile, in 36 mesi, di € 28.260,00”; considerato che, alla luce delle argomentazioni che precedono, va ravvisata la sussistenza delle condizioni per procedere all'omologazione del concordato minore proposto da ; Parte_1
evidenziato, da ultimo, che la somma prevista a titolo di compenso spettante al professionista nominato dall'OCC dovrà essere versata sul conto corrente aperto da quest'ultimo e rimanervi accantonata fino alla completa esecuzione del piano (ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione di eventuali acconti); atteso che l'art. 81, comma 4, CCII dispone: “Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”;
P.Q.M.
visti gli artt. 74-81 CCII;
OMOLOGA
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il concordato minore proposto da (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso C.F._1
dall'avv. Elvira La Rosa ( ; Email_1
DISPONE che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
DISPONE la somma prevista nel piano a titolo di compenso spettante al professionista nominato dall'OCC venga versata sul conto corrente che quest'ultimo provvederà ad aprire e vi rimanga accantonata fino alla completa esecuzione del piano (ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione di eventuali acconti);
DISPONE che il gestore della crisi vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
DISPONE che il gestore della crisi:
a) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
c) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;
DISPONE che il gestore della crisi curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del gestore della crisi;
PONE le spese del procedimento a carico del debitore;
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DICHIARA la chiusura della procedura;
MANDA la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al debitore e al professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, dott.ssa
Persona_1
Palermo, 28 settembre 2025
IL GIUDICE Floriana Lupo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Floriana Lupo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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