Ordinanza cautelare 29 gennaio 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 03/06/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00618/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00029/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI OM
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 29 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Orrù, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Rimini, in persona del Ministero pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per l'annullamento
del provvedimento -OMISSIS- - Prot. -OMISSIS- del 6 settembre 2024, notificato al ricorrente in data 11 ottobre 2024, emesso dal Questore della Provincia di Rimini, con il quale è stata respinta la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- di ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso con quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Rimini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, in data 19 luglio 2023, ha presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
La Questura di Rimini ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, avvisando l’odierno lo straniero di abbandonare il territorio nazionale.
Con ricorso depositato in data 9 gennaio 2025 il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, chiedendone l’annullamento, per i seguenti motivi, in sintesi:
1. la Questura avrebbe errato nel ritenere pericoloso lo straniero, venendo in rilievo solo la condanna irrogata con sentenza -OMISSIS-emessa dal Tribunale di Rimini, con la quale, d’altronde, è stata anche concessa la sospensione condizionale della pena, ad asserita dimostrazione della non pericolosità del ricorrente; l’Amministrazione non avrebbe nemmeno tenuto conto dei legami familiari dello straniero con il fratello, del completo distacco dello stesso dalla terra natia, nonché della sua integrazione sociale ed economica in Italia;
2. l’Amministrazione avrebbe illegittimamente omesso di comunicare i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10 bis , l. n. 241 del 1990, in quanto, pur a fronte dell’asserzione, contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui l’invio del preavviso di rigetto sarebbe avvenuto, in data 5 aprile 2024, all’indirizzo di domicilio a suo tempo dichiarato dallo straniero, nessuna missiva sarebbe in concreto giunta a conoscenza del ricorrente.
Con ordinanza -OMISSIS-, pubblicata in data 29 gennaio 2025, l’intestato Tar ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame, così motivando: ‹‹ Considerato che il reato di spaccio di stupefacenti richiamato dalla Questura quale unico presupposto del provvedimento impugnato risulta esser stato derubricato dal giudice penale, in sede di condanna, alla fattispecie di lieve entità prevista dal comma 5 dell’art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, ipotesi che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 88 del 2023, ha ritenuto non automaticamente ostativa, essendo comunque necessaria in tali casi, a giudizio della Consulta, una valutazione aggiuntiva della complessiva condizione personale dello straniero, valutazione che nella fattispecie risulta essere oggettivamente carente ››.
Parte ricorrente ha poi depositato memoria difensiva.
All’esito dell’udienza del 28 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo rilievo officioso dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, in ragione dell’intervenuto rilascio del permesso di soggiorno.
Preliminarmente, il Collegio rileva la cessata materia del contendere: infatti, in data 17 aprile 2025 l’Amministrazione ha depositato documentazione dalla quale emerge che a seguito dell’intervenuta ordinanza cautelare di accoglimento dell’istanza di sospensione del provvedimento di rigetto, la Questura di Rimini ha provveduto a riesaminare la domanda dello straniero, ‹‹emettendo il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, valido fino a naturale scadenza amministrativa (19.07.2025)››.
Parte ricorrente, nella memoria depositata in data 23 aprile 2025, si è limitata a reiterare le proprie argomentazioni difensive, ma non ha dedotto alcunché in ordine alla nuova determinazione dell’Amministrazione, la quale, d’altronde, con la comunicazione che precede si è sostanzialmente vincolata al rilascio del permesso così come indicato.
Va rammentato che « la concessione della misura cautelare del rinvio a nuova determinazione dell'amministrazione resistente (remand) non solo anticipa alla sede cautelare gli effetti propri di una pronuncia di merito - come accade per ogni provvedimento cautelare c.d. anticipatorio - ma nella maggior parte dei casi comporta che gli effetti anticipatori non abbiano carattere provvisorio, come dovrebbe essere proprio delle misure cautelari, ma, per la natura delle cose, irreversibili; infatti la nuova determinazione dell'amministrazione assunta proprio in esecuzione del rinvio disposto in sede cautelare con l'ordinanza propulsiva per il principio factum infectum fieri nequit dà vita ad un nuovo assetto del rapporto amministrativo sorto dal precedente e impugnato provvedimento, quante volte l'amministrazione effettui una nuova valutazione ed adotti un atto espressione di nuova volontà di provvedere, che costituisca pertanto un nuovo giudizio, autonomo e indipendente dalla stretta esecuzione della pronuncia cautelare, con la conseguenza che il ricorso diviene improcedibile ovvero si ha cessazione della materia del contendere laddove si tratti di un atto con contenuto del tutto satisfattivo della pretesa azionata (Cons. Stato sez. VI, 09/06/2023, n. 5662 )» (Cons. Stato, sez. VI, 7 marzo 2025, n. 1928).
Pertanto, risultando integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale fatto valere dal ricorrente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese di lite, attesa la particolarità della controversia, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'LI OM (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.