Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 01/04/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 81/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 81/2025 promossa da:
( , rappresentato e difeso dall'avv. TIZIANA PAIONNI ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo, via F. Crispi, 18;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( ), rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRA Controparte_1 C.F._2
CHELI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo, Corso Italia, 205;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
– modifica delle condizioni
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 26.03.2025, da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
pagina 1 di 7
Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c., depositato in data 16.01.2025, il ricorrente ha Parte_1
chiesto la modifica del decreto emesso dal Tribunale di Arezzo iscritto al V.G. n. 2108/2022, del
15.09.2022, con il quale il Tribunale, su ricorso congiunto delle parti, aveva definito il regime di affidamento, di mantenimento e di permanenza dei genitori con il figlio minore , nato a Persona_1
Roma il 13.12.2010.
Nello specifico, nel suddetto provvedimento era stato disposto, su concorde richiesta delle parti,
l'affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre, un determinato regime di permanenza padre-figlio e un contributo al mantenimento ordinario a carico del ricorrente pari ad € 500,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie a carico del padre.
Il sig. ha chiesto la conferma del provvedimento già in essere con riferimento alle modalità di Pt_1
affidamento e tempi di permanenza del figlio presso entrambi in genitori, avanzando richieste di modifica sul piano economico. Quanto alle questioni economiche, il ricorrente ha chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio da € 500,00 mensili ad € 300,00 mensili, e che Per_1
le spese straordinarie fossero suddivise al 50% fra i genitori.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto una sopravvenuta riduzione dei redditi percepiti, allegando a sostegno della domanda: a) minori introiti derivanti dalla locazione di un immobile ad uso commerciale di proprietà del ricorrente sito in Roma, via Gregorio VII, ridotto dal mese di novembre
2024 da € 1.800,00 mensili ad € 1.600,00 mensili;
b) una condizione di crisi economica della società
di cui è amministratore, con conseguente contrazione degli utili percepiti. Controparte_2
Si è costituita in giudizio la resistente con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
24.02.2025, chiedendo il rigetto della domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento previsto in favore del figlio minore ed a carico del padre e dunque di confermare la complessiva somma di €
500,00 mensili. La resistente ha contestato, in particolare, l'asserita riduzione delle disponibilità economiche del ricorrente, allegando una serie di circostanze (quali frequenti viaggi anche all'estero e cene) indicative di un elevato tenore di vita goduto dal sig. , che sarebbe confermato anche Pt_1 dall'intervenuto acquisto da parte del ricorrente, successivamente al provvedimento oggetto della domanda di modifica, di un immobile (doc. 6 di parte convenuta), che si è aggiunto al consistente patrimonio immobiliare del ricorrente, già titolare di oltre 10 immobili (cfr. doc. 9). Con riferimento alle spese straordinarie, la parte resistente ha chiesto di modificare l'assetto attuale, che prevede che le spese straordinarie gravino al 100% sul padre, disponendo che il padre si faccia carico del 70% delle spese straordinarie, come da Protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Arezzo, mentre la madre del restante 30%, e dunque in senso per sé peggiorativo. La resistente ha giustificato tale pagina 2 di 7 richiesta, a sé sfavorevole in termini economici, evidenziando l'importanza di una espressa propria contribuzione alle spese straordinarie, al fine di rendere evidente al figlio adolescente che la madre è parte attiva del suo sostentamento. La sig.ra ha infine chiesto che per il resto venisse confermato CP_1
il decreto emesso in data 15.09.2022 emesso dal Tribunale di Arezzo.
All'udienza del 26.03.2025, stante l'impossibilità di una soluzione transattiva, la causa veniva trattenuta per la decisione collegiale.
Ciò premesso, osserva il Collegio quanto segue.
La domanda di riduzione del contributo al mantenimento gravante sul ricorrente in favore del figlio minore deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
In punto di diritto, preme sottolineare che gli artt. 156, co. 7 c.c. e 9, della L. n. 898/1970, sancendo principi applicabili anche alle coppie genitoriali non coniugate, ammettono la modificazione delle condizioni di separazione o di divorzio allorquando sopravvengono giustificati motivi, ovvero “quando sopravvengano fatti nuovi, modificativi della situazione in relazione alla quale gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo” (cfr. fra le altre Cass. civ. sez. VI, n.
18530/2020).
Per aversi modificazione di tali condizioni occorre dunque la sopravvenienza di giustificati motivi, quali sono i mutamenti delle condizioni economiche delle parti che siano significativi di una rottura del complessivo equilibrio precedentemente fissato.
Tali principi sono applicabili anche per le modifiche che vengano richieste in relazione a precedenti provvedimenti di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale relativi a coppie non coniugate, essendo sempre necessaria la dimostrazione di fatti sopravvenuti che rendano l'assetto già previsto come non più rispondente alla situazione di fatto in essere, ossia, nel caso di specie, la dimostrazione di circostanze sopravvenute al settembre 2022, ossia all'epoca in cui fu adottata la previgente regolamentazione, tali da mutare la situazione economica del richiedente.
Come precisato dalla Suprema Corte, “Il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, (…), presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunziate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le
pagina 3 di 7 circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale.” (cfr. Cass. civ. Ord. n.
18608/2021).
È necessario, dunque, che la parte richiedente la modifica, a ciò onerata, alleghi e dimostri la propria situazione economica al momento del provvedimento che si intende modificare nonché quella attuale, al fine di consentire al Tribunale di vagliare la sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione delle modifiche richieste.
Nel caso di specie, il ricorrente lamenta una maggiore difficoltà a mantenere economicamente il figlio minore, a causa della diminuzione di una posta di introiti consistente in minore canone di locazione percepito per una attività commerciale posta a Roma, ridotto di € 200,00 mensili (da € 1.800 ad € 1.600 mensili, dal mese di novembre 2024), nonché di una generica situazione di crisi economica della propria azienda, che lo porterebbe a non percepire più utili dalla propria carica di amministratore.
Quanto alla locazione dell'immobile sito in Roma, via Gregorio VII, ridotto, a dire del ricorrente, dal mese di novembre 2024 da € 1.800,00 mensili ad € 1.600,00 mensili, deve essere primariamente rilevato che negli atti non vi è prova di tale diminuzione.
In particolare, all'art. 4 del primo contratto di locazione allegato, firmato in data 16.05.2022 (ossia antecedentemente al provvedimento di questo Tribunale del 15.09.2022), si legge che, benché il canone mensile sia stabilito fra le parti in € 1.800,00 mensili (Il conduttore si obbliga a corrispondere al locatore il suddetto canone annuo di locazione in numero di 12 (dodici) rate mensili anticipate di €
1.800,00 (milleottocento/00) ciascuna, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, mediante bonifico presso la banca da questo indicata.”), al paragrafo successivo si specifica che per il primo anno
(ovvero per l'anno 2022/2023), “per venire incontro alle specifiche richieste del conduttore, il canone di locazione annuale è stabilito ed accettato dalle parti per il primo anno in € 18.000,00
(diciottomila/00), da pagarsi in numero di 12 (dodici) rate mensili anticipate di € 1.500,00
(millecinquecento/00)”, mentre per il secondo anno di locazione (ovvero il 2023/2024) il canone di locazione è stato stabilito in € 1.600,00 mensili (cfr. doc. n. 4 allegato al ricorso, art. 4: “Per il secondo anno il canone di locazione annuale è stabilito ed è accettato dalle parti in € 19.200,00
(diciannovemiladuecento/00), da pagarsi in numero 12 (dodici) rate mensili anticipate di € 1.600,00
(milleseicento/00)”).
Tuttavia, nel contratto di locazione successivo, firmato in data 28.10.2024, valido dal mese di novembre 2024, il canone di locazione è rimasto pari ad € 1.600,00, potendosi leggere in esso, all'art. 4, che “Il conduttore si obbliga a corrispondere al locatore il suddetto canone annuo di locazione in
pagina 4 di 7 numero di 12 (dodici) rate mensili anticipate di € 1.600,00 (milleseicento/00) ciascuna (…)” (cfr. doc.
n. 6 allegato al ricorso).
Emerge dunque documentalmente dalla lettura del contratto (doc. 4 di parte ricorrente) che per i primi due anni di locazione (maggio 2022/maggio 2023 e maggio 2023/maggio 2024) fosse contrattualmente previsto un canone inferiore ad € 1.800 e cioè € 1.500 mensili per il primo anno ed € 1.600 mensili per il secondo anno e, poi, in forza del nuovo contratto di locazione, dal novembre 2024, ancora un canone mensile di € 1.600,00.
Inoltre, va evidenziato che all'epoca dell'emissione del provvedimento di cui il ricorrente chiede in questa sede la modifica, ovvero in data 15.09.2022, il sig. era già a conoscenza (avendo Pt_1
precedentemente firmato il contratto di locazione prodotto quale doc. 4) del fatto che nel corso dello stesso anno avrebbe percepito un canone mensile di locazione di € 1.500,00 e che nel 2023 il canone sarebbe aumentato ad € 1.600,00 e non anche ad € 1.800,00 come invece asserito dal ricorrente a supporto della modifica richiesta.
Non trova riscontro documentale, dunque, quanto dedotto dal ricorrente in ordine all'intervenuto peggioramento delle proprie condizioni economiche derivante dalla asserita diminuzione degli introiti derivanti da locazione.
Il ricorrente, inoltre, a fondamento della richiesta di modifica, ha lamentato una generica situazione di crisi economica della propria azienda, che lo avrebbe portato a non percepire più utili dalla propria carica di amministratore.
Quanto alle circostanze sottese alla richiesta di modifica, si rileva che la situazione di crisi della società
Arezzo Camper s.r.l.s. non è stata dimostrata dal ricorrente, che non ha offerto alcun supporto oggettivo e documentale dal quale desumere l'effettiva situazione economica della società e le dedotte difficolta
(depositando unicamente una visura camerale – doc. 7) e pertanto, per gli stessi motivi sopra espressi, non è possibile avere un effettivo riscontro, rispetto all'epoca successiva al 2022, sull'effettiva diminuzione reddituale posta dal ricorrente a fondamento della richiesta di modifica dei provvedimenti in essere.
Ciò posto, deve in ogni caso essere anche rilevato che il ricorrente non ha neppure specificamente descritto quali fossero le sue condizioni economiche complessive al momento del provvedimento del
2022. Dall'esame delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta 2020, 2021 e 2022 depositate si evince che, nel periodo di imposta 2020, il ricorrente ha percepito un reddito imponibile pari ad € 14.520,00, mentre nel periodo di imposta 2021, il ricorrente ha dichiarato un reddito imponibile pari ad € 12.582,00 e nel periodo di imposta 2022, lo stesso ha dichiarato un reddito imponibile pari ad € 17.461,00.
pagina 5 di 7 Non risulta tuttavia depositata la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2023, successiva al provvedimento per cui è stata avanzata domanda di modifica, rilevante nella misura in cui, per i principi sopra espressi, devono essere tenute in considerazione le modifiche intervenute successivamente all'emanazione del provvedimento.
In assenza di prova in ordine alla diminuzione reddituale lamentata dal ricorrente e posta a fondamento della sua richiesta di modifica, non possono pertanto ritenersi sussistenti i presupposti per una riduzione dell'assegno di mantenimento posto a suo carico ed in favore del figlio minore . Deve Per_1
essere quindi confermato l'assegno di mantenimento ordinario posto a carico del ricorrente ed in favore del figlio minore , pari ad € 500,00 mensili, rivalutabili ISTAT, da versare alla madre entro il Per_1
giorno 10 di ogni mese, come da provvedimento del Tribunale di Arezzo del 15.09.2022.
Quanto alle spese straordinarie, poste integralmente a carico del sig. con il provvedimento del Pt_1
Tribunale di Arezzo del 15.09.2022, il ricorrente ha chiesto che queste venissero ripartite al 50% fra i genitori, mentre la resistente ha chiesto che la stessa potesse sostenerle nella misura del 30% e che il restante 70% fosse posto a carico del padre.
Sul punto, tenuto conto della domanda di modifica avanzata dalla resistente, si ritiene che la stessa debba essere accolta, in assenza di ragioni ostative, poiché la suddetta modifica va a solo svantaggio della parte istante medesima (che, attualmente, beneficia dell'allocazione del 100% delle spese straordinarie sull'altro genitore, pur domandando in questa sede di partecipare alle stesse nella misura del 30%, così sgravando della corrispondente quota di spese l'altro genitore). Pertanto, con decorrenza dalla data di comunicazione del presente provvedimento, le spese straordinarie sostenute in favore del figlio minore saranno sostenute in misura del 70% dal padre ed in misura del 30% a carico della Per_1
madre, come da Protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Arezzo.
Viene invece integralmente confermata ogni altra previgente statuizione relativa all'affidamento e ai tempi di permanenza del figlio con entrambe le parti, non oggetto di alcuna domanda di modifica.
Quanto al profilo delle spese di lite - tenuto conto del rigetto del ricorso e dell'accoglimento della domanda avanzata in via riconvenzionale dalla parte resistente in punto di spese straordinarie - esse seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico di parte ricorrente . Parte_1
Le spese sono determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m. n. 55/2014, n. 37/2018 e n.
147/2022, prendendo come riferimento i valori minimi, considerata la limitata complessità della causa la discussione solo orale, dello scaglione relativo a cause dal valore indeterminabile e bassa complessità, e si liquidano, in relazione alle fasi concretamente svolte, in complessivi € 2.906,00 di cui
€ 851 per la fase di studio della controversia, € 602 per la fase introduttiva del giudizio, ed € 1.453 per la fase decisoria, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta il ricorso,
- Accoglie la domanda riconvenzionale sulle spese straordinarie formulata dalla parte resistente e, in modifica parziale del decreto emesso dal Tribunale di Arezzo in data
15.09.2022, così dispone:
- pone a carico del padre il 70% delle spese straordinarie sostenute in favore del figlio minore ed il restante 30% a carico della madre, come da protocollo attualmente in Per_1
uso presso il Tribunale di Arezzo, con decorrenza dalla data della pubblicazione del presente provvedimento;
- conferma per il resto il provvedimento di questo Tribunale del 15.09.2022;
- condanna la parte ricorrente a rimborsare a parte resistente Parte_1 [...] le spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi € 2.906,00, CP_1
oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Arezzo, così deciso nella camera di consiglio del 31 marzo 2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE REL.
dott.ssa Lucia Faltoni dott.ssa Alessia Caprio
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