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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/02/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 838/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
Dott. Nicola La Mantia Presidente
Dott.ssa Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 838/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Nunzia Parte_1 P.IVA_1
Veleda Vedda, elettivamente domiciliata in via ALBERTO MARIO 23 CATANIA C/O
STUDIO AVV Guglielmo LENZO CATANIA
APPELLANTE contro
; Controparte_1
; Controparte_2
tutti organicamente patrocinati dalla Controparte_3
AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA presso i cui uffici di VIA VECCHIA
OGNINA, 149 95100 CATANIA sono per legge domiciliati
APPELLATI
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.12.2024, le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di gg.
40 per il deposito di conclusionali e di ulteriori gg. 20 per il deposito di memorie di replica.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In accoglimento del ricorso presentato da il Tribunale di Parte_1
Catania adottava in data 31.4-3.5.2010 decreto ingiuntivo con cui ingiungeva al all'ufficio del ed all'Ufficio Controparte_2 Controparte_3
Territoriale del Governo – Prefettura di Catania, di pagare in solido alla ricorrente la somma di € 101.189,00, oltre interessi al tasso contrattuale dal 2.3.2009 al soddisfo e spese del monitorio.
Esponeva in ricorso che la sua dante causa in Parte_1 Controparte_4
adempimento del contratto di appalto concluso in data 13.6.2007 con il Prefetto di
Catania nella qualità di “Commissario delegato per l'esecuzione dei lavori di regimentazione delle acque mediante collettore di gronda e consolidamento delle pareti rocciose a difesa della di Acireale”, aveva ultimato, in data 27.2.2009, i lavori ad Pt_2
essa appaltati.
Aggiungeva che era stato emesso il certificato di pagamento n. 8, relativo al corrispondente stato di avanzamento dei lavori, e che essa appaltatrice aveva conseguentemente emesso fattura in data 2.3.2009, rimasta non pagata malgrado i reiterati solleciti.
Al fine di ottenere il pagamento del dovuto veniva quindi richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo suindicato, nei confronti dei soggetti sopra specificati.
Con citazione notificata in data 21.6.2010 l' Controparte_1
pagina 2 di 8 in persona del prefetto pro tempore, il in Controparte_2
Cont persona del ministro pro tempore e l'ufficio in persona CP_3 Controparte_3
dell'ingegnere capo pro tempore proponevano opposizione avverso l'anzidetto decreto ingiuntivo mediante cui eccepivano il difetto di legitimatio ad causam dell'
[...]
e del ed il Controparte_1 Controparte_2
difetto di legitimatio ad processum dell'ufficio del . Controparte_3
Avuto riguardo a quest'ultimo, la difesa erariale eccepiva che trattavasi di “organo periferico, costituente diramazione territoriale per la provincia etnea dell'Amministrazione regionale dei Lavori Pubblici”, privo di autonoma capacità processuale, ed aggiungeva che dovendosi applicare nella Regione Siciliana, giusta quanto disposto dall'art. 1 D. Lgs. 142/1948, gli artt. 11 e 52 del RD 1611/33, siccome la Regione Siciliana, al pari dello Stato, “è priva di autonomia ed unitaria legittimazione processuale”, atteso che “ogni singola materia è devoluta alla competenza amministrativa specifica di un ramo determinato dell'amministrazione regionale”, è il corrispondente assessore (al pari di quanto avviene a livello statale con riferimento ai ministeri, giusta il disposto dell'art. 52 RD 1611/33) che possiede autonoma capacità di partecipare al giudizio quale legittimato ad processum.
Conseguiva a ciò che l'ingiunzione di pagamento avrebbe dovuto essere indirizzata all'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici da cui burocraticamente dipendeva il
[...]
impropriamente evocato in giudizio. Controparte_3
Anteriormente alla celebrazione della prima udienza di comparizione e trattazione fissata per il 14.12.2010, l'amministrazione pagava per intero la fattura per cui era stato emesso il decreto ingiuntivo.
Il processo proseguiva perché riteneva che il pagamento Parte_1
ricevuto dovesse essere prima, in parte, imputato agli interessi nelle more maturati, e conseguentemente non coprisse per intero la sorte capitale sulla quale continuavano a maturare interessi.
Con sentenza n. 3876/2020, pubblicata in data 21.11.2020, il Tribunale di Catania
pagina 3 di 8 accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opposta al pagamento delle spese processuali.
Per quanto ancora in questa sede interessa, il primo giudice, dopo avere escluso che Contr l' ed il fossero titolari, dal lato passivo, Controparte_2
dell'obbligazione azionata dall'opposta, riteneva, facendo propria la posizione della difesa erariale, che l'ufficio del Civile di fosse privo di soggettività in CP_3 CP_3
quanto mera articolazione dell'Assessorato da cui dipendeva (oggi
[...]
) e ed in capo a cui, unicamente, si intestava la Parte_3
legittimazione a stare in giudizio.
Avverso la detta sentenza proponeva appello. Parte_1
Si costituivano in giudizio le tre amministrazioni già convenute in primo grado chiedendone il rigetto.
Dopo una serie di rinvii accordati su richiesta congiunta delle parti finalizzata al bonario componimento della lite, all'udienza dell'11.12.2024, non essendo le trattative andate a buon fine, l'appellante precisava le conclusioni rinunciando alle domande proposte nei confronti dell' in persona del prefetto pro Controparte_1
tempore, e del ed insistendo, quanto al resto, Controparte_2
nell'accoglimento dell'appello.
La Corte tratteneva la causa in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che, fermo restando che sulle domande espressamente rinunciate dall'appellante non deve essere adottata pronuncia, avuto riguardo all'unica domanda – volta a far valere il suo diritto nei confronti dell'ufficio del di CP_3 CP_3
ovvero, in via subordinata, nei confronti dell Controparte_6
, già – su cui ha insistito
[...] Controparte_7 Parte_1
spiegando appositi motivi di appello, debba essere adottata sentenza di declaratoria della pagina 4 di 8 nullità di quella impugnata con rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Dei diversi motivi di gravame in cui è articolato l'atto di appello vanno esaminati, atteso il loro carattere assorbente, il terzo ed il quarto.
Con essi l'appellante ha criticato la sentenza impugnata per avere revocato tout court il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell' anziché Controparte_3
disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell
[...]
, pronunciando in tal modo una sentenza nulla ai sensi Parte_3
dell'art. 354 c.p.c.
Ritiene la Corte che, previo giuridico inquadramento dei motivi sopra indicati sub violazione dell'art. 4 della L. 25 marzo 1958, n. 260, gli stessi siano fondati e vadano accolti.
Come è noto l'art. 4 della L. 25 marzo 1958, n. 260 (recante “Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato”), stabilisce che:
“L'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello
Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale
l'atto doveva essere notificato.
Tale indicazione non è più eccepibile.
Il giudice prescrive un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato.
L'eccezione rimette in termini la parte”.
Prescindendo dall'interpretazione giurisprudenziale che ne ha in seguito ampliato significativamente l'applicazione (per tutte v. Cass., sez. un., 29 maggio 2012, n. 8516 e
Cass., sez. lav., 9 novembre 2021, n. 32938), la norma in questione è stata pacificamente intesa come volta a porre rimedio agli errori di identificazione, per così dire, “interni” alle singole soggettività dell'amministrazione statuale (che incidano, cioè, sull'organo in concreto munito di legittimazione processuale nell'ambito del medesimo soggetto di diritto pubblico;
v. Cass., sez. III, 16 febbraio 2006, n. 3434; Cass., sez. un., 14 febbraio pagina 5 di 8 2006, n. 3117; Cass., sez. I, 6 maggio 2011, n. 10010), ossia esattamente il caso a mani, in cui l'attrice ha individuato il ramo dell'amministrazione regionale che deve adempiere all'obbligo di pagamento dell'ultimo SAL del contratto di appalto a suo tempo sottoscritto dal Prefetto di Catania, quale commissario straordinario per la realizzazione dei lavori sopra specificati, visto che, come ritenuto correttamente dal primo giudice: “Con successivo d.p.c.m. 15.10.2004 lo stato di emergenza è stato prorogato sino al 31.3.2005, e con successiva o.p.c.m. 22.12.2005 n. 3483 il Prefetto di
è stato confermato nel sopra detto incarico sino al 31.12.2006; infine, con CP_3
o.p.c.m. 23.11.2007 n. 3631 il Prefetto di Catania è stato confermato nel sopra detto incarico sino al 31.3.2008, e che successivamente a tale data avrebbe dovuto provvedere al trasferimento alle Amministrazioni ordinariamente competenti della documentazione attuativa e contabile e delle residue risorse finanziarie da destinare al completamento delle iniziative poste in essere in regime straordinario, come in effetti è poi avvenuto” (sottolineato aggiunto) – ossia l'allora Assessorato ai LL.PP. – e tuttavia, sbagliando, ha evocato in giudizio una sua articolazione territoriale priva di soggettività
e capacità di rappresentarlo in giudizio, ossia l di . Controparte_3 CP_3
Detto errore è stato correttamente, con il primo atto in cui ciò era possibile (ossia, nel caso a mani, con la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), eccepito dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha espressamente evidenziato che l CP_3
non può stare in giudizio per l'Assessorato nella cui organizzazione è
[...]
burocraticamente inserito.
Ma se ciò è vero, come stabilito dall'art. 4, comma 3, L. 25 marzo 1958, n. 260, il
Tribunale avrebbe dovuto “prescrivere un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato”, e non già proseguire nell'istruzione del giudizio per poi rigettare la domanda proposta dalla ricorrente solo perché la stessa aveva errato nella individuazione della persona da evocare in giudizio.
Tanto premesso, come sopra esposto, con i due motivi di gravame in esame l'appellante, pur senza menzionare la norma violata, ha con chiarezza denunciato la nullità della pagina 6 di 8 sentenza impugnata per essere stata la stessa pronunciata senza che il Tribunale, come era suo obbligo, preso atto dell'eccezione sollevata dalla difesa erariale, provocasse l'instaurazione del contraddittorio con l'Assessorato competente, atteso che era stato citato l'ufficio del di . CP_3 CP_3
Alla stregua di quanto sopra esposto i motivi in questione risultano pertanto fondati e, in accoglimento degli stessi, va pronunciata la nullità della sentenza appellata con la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Quanto alle spese di lite del doppio grado di giudizio, ritiene la Corte che le stesse vadano compensate tra le parti nella misura dell'intero avuto riguardo alla rinuncia dell'appellante a parte delle domande intervenuta in questo grado di giudizio, all'errore in cui la è incorsa nell'individuare, nell'ufficio del Genio Civile, Parte_1
il destinatario del decreto ingiuntivo ed anche, tuttavia, avuto riguardo alla posizione espressa dalla difesa erariale che, sia in primo grado che in appello, si è sempre limitata a chiedere che la causa venisse decisa, in rito, con la dichiarazione della carenza di legitimatio ad processum dell'ufficio del Genio Civile.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 838/21 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Catania, n. 3876/2020, pubblicata in data 21.11.2020: dato atto della rinuncia dell'appellante alle domande proposte nei confronti del e dell'Ufficio Territoriale del Governo – Controparte_2
Prefettura – di Catania, dichiara la nullità della sentenza appellata ai sensi dell'art. 354
c.p.c. e rimette la causa dinanzi al Tribunale di Catania per la evocazione in giudizio dell Controparte_8
;
[...]
compensa le spese del doppio grado di giudizio tra le parti nella misura dell'intero.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 12 febbraio 2025
pagina 7 di 8 Il Consigliere est.
Dott. A. Caruso
Il Presidente
Dott. N. La Mantia
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
Dott. Nicola La Mantia Presidente
Dott.ssa Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 838/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Nunzia Parte_1 P.IVA_1
Veleda Vedda, elettivamente domiciliata in via ALBERTO MARIO 23 CATANIA C/O
STUDIO AVV Guglielmo LENZO CATANIA
APPELLANTE contro
; Controparte_1
; Controparte_2
tutti organicamente patrocinati dalla Controparte_3
AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA presso i cui uffici di VIA VECCHIA
OGNINA, 149 95100 CATANIA sono per legge domiciliati
APPELLATI
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.12.2024, le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di gg.
40 per il deposito di conclusionali e di ulteriori gg. 20 per il deposito di memorie di replica.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In accoglimento del ricorso presentato da il Tribunale di Parte_1
Catania adottava in data 31.4-3.5.2010 decreto ingiuntivo con cui ingiungeva al all'ufficio del ed all'Ufficio Controparte_2 Controparte_3
Territoriale del Governo – Prefettura di Catania, di pagare in solido alla ricorrente la somma di € 101.189,00, oltre interessi al tasso contrattuale dal 2.3.2009 al soddisfo e spese del monitorio.
Esponeva in ricorso che la sua dante causa in Parte_1 Controparte_4
adempimento del contratto di appalto concluso in data 13.6.2007 con il Prefetto di
Catania nella qualità di “Commissario delegato per l'esecuzione dei lavori di regimentazione delle acque mediante collettore di gronda e consolidamento delle pareti rocciose a difesa della di Acireale”, aveva ultimato, in data 27.2.2009, i lavori ad Pt_2
essa appaltati.
Aggiungeva che era stato emesso il certificato di pagamento n. 8, relativo al corrispondente stato di avanzamento dei lavori, e che essa appaltatrice aveva conseguentemente emesso fattura in data 2.3.2009, rimasta non pagata malgrado i reiterati solleciti.
Al fine di ottenere il pagamento del dovuto veniva quindi richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo suindicato, nei confronti dei soggetti sopra specificati.
Con citazione notificata in data 21.6.2010 l' Controparte_1
pagina 2 di 8 in persona del prefetto pro tempore, il in Controparte_2
Cont persona del ministro pro tempore e l'ufficio in persona CP_3 Controparte_3
dell'ingegnere capo pro tempore proponevano opposizione avverso l'anzidetto decreto ingiuntivo mediante cui eccepivano il difetto di legitimatio ad causam dell'
[...]
e del ed il Controparte_1 Controparte_2
difetto di legitimatio ad processum dell'ufficio del . Controparte_3
Avuto riguardo a quest'ultimo, la difesa erariale eccepiva che trattavasi di “organo periferico, costituente diramazione territoriale per la provincia etnea dell'Amministrazione regionale dei Lavori Pubblici”, privo di autonoma capacità processuale, ed aggiungeva che dovendosi applicare nella Regione Siciliana, giusta quanto disposto dall'art. 1 D. Lgs. 142/1948, gli artt. 11 e 52 del RD 1611/33, siccome la Regione Siciliana, al pari dello Stato, “è priva di autonomia ed unitaria legittimazione processuale”, atteso che “ogni singola materia è devoluta alla competenza amministrativa specifica di un ramo determinato dell'amministrazione regionale”, è il corrispondente assessore (al pari di quanto avviene a livello statale con riferimento ai ministeri, giusta il disposto dell'art. 52 RD 1611/33) che possiede autonoma capacità di partecipare al giudizio quale legittimato ad processum.
Conseguiva a ciò che l'ingiunzione di pagamento avrebbe dovuto essere indirizzata all'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici da cui burocraticamente dipendeva il
[...]
impropriamente evocato in giudizio. Controparte_3
Anteriormente alla celebrazione della prima udienza di comparizione e trattazione fissata per il 14.12.2010, l'amministrazione pagava per intero la fattura per cui era stato emesso il decreto ingiuntivo.
Il processo proseguiva perché riteneva che il pagamento Parte_1
ricevuto dovesse essere prima, in parte, imputato agli interessi nelle more maturati, e conseguentemente non coprisse per intero la sorte capitale sulla quale continuavano a maturare interessi.
Con sentenza n. 3876/2020, pubblicata in data 21.11.2020, il Tribunale di Catania
pagina 3 di 8 accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opposta al pagamento delle spese processuali.
Per quanto ancora in questa sede interessa, il primo giudice, dopo avere escluso che Contr l' ed il fossero titolari, dal lato passivo, Controparte_2
dell'obbligazione azionata dall'opposta, riteneva, facendo propria la posizione della difesa erariale, che l'ufficio del Civile di fosse privo di soggettività in CP_3 CP_3
quanto mera articolazione dell'Assessorato da cui dipendeva (oggi
[...]
) e ed in capo a cui, unicamente, si intestava la Parte_3
legittimazione a stare in giudizio.
Avverso la detta sentenza proponeva appello. Parte_1
Si costituivano in giudizio le tre amministrazioni già convenute in primo grado chiedendone il rigetto.
Dopo una serie di rinvii accordati su richiesta congiunta delle parti finalizzata al bonario componimento della lite, all'udienza dell'11.12.2024, non essendo le trattative andate a buon fine, l'appellante precisava le conclusioni rinunciando alle domande proposte nei confronti dell' in persona del prefetto pro Controparte_1
tempore, e del ed insistendo, quanto al resto, Controparte_2
nell'accoglimento dell'appello.
La Corte tratteneva la causa in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che, fermo restando che sulle domande espressamente rinunciate dall'appellante non deve essere adottata pronuncia, avuto riguardo all'unica domanda – volta a far valere il suo diritto nei confronti dell'ufficio del di CP_3 CP_3
ovvero, in via subordinata, nei confronti dell Controparte_6
, già – su cui ha insistito
[...] Controparte_7 Parte_1
spiegando appositi motivi di appello, debba essere adottata sentenza di declaratoria della pagina 4 di 8 nullità di quella impugnata con rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Dei diversi motivi di gravame in cui è articolato l'atto di appello vanno esaminati, atteso il loro carattere assorbente, il terzo ed il quarto.
Con essi l'appellante ha criticato la sentenza impugnata per avere revocato tout court il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell' anziché Controparte_3
disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell
[...]
, pronunciando in tal modo una sentenza nulla ai sensi Parte_3
dell'art. 354 c.p.c.
Ritiene la Corte che, previo giuridico inquadramento dei motivi sopra indicati sub violazione dell'art. 4 della L. 25 marzo 1958, n. 260, gli stessi siano fondati e vadano accolti.
Come è noto l'art. 4 della L. 25 marzo 1958, n. 260 (recante “Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato”), stabilisce che:
“L'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello
Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale
l'atto doveva essere notificato.
Tale indicazione non è più eccepibile.
Il giudice prescrive un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato.
L'eccezione rimette in termini la parte”.
Prescindendo dall'interpretazione giurisprudenziale che ne ha in seguito ampliato significativamente l'applicazione (per tutte v. Cass., sez. un., 29 maggio 2012, n. 8516 e
Cass., sez. lav., 9 novembre 2021, n. 32938), la norma in questione è stata pacificamente intesa come volta a porre rimedio agli errori di identificazione, per così dire, “interni” alle singole soggettività dell'amministrazione statuale (che incidano, cioè, sull'organo in concreto munito di legittimazione processuale nell'ambito del medesimo soggetto di diritto pubblico;
v. Cass., sez. III, 16 febbraio 2006, n. 3434; Cass., sez. un., 14 febbraio pagina 5 di 8 2006, n. 3117; Cass., sez. I, 6 maggio 2011, n. 10010), ossia esattamente il caso a mani, in cui l'attrice ha individuato il ramo dell'amministrazione regionale che deve adempiere all'obbligo di pagamento dell'ultimo SAL del contratto di appalto a suo tempo sottoscritto dal Prefetto di Catania, quale commissario straordinario per la realizzazione dei lavori sopra specificati, visto che, come ritenuto correttamente dal primo giudice: “Con successivo d.p.c.m. 15.10.2004 lo stato di emergenza è stato prorogato sino al 31.3.2005, e con successiva o.p.c.m. 22.12.2005 n. 3483 il Prefetto di
è stato confermato nel sopra detto incarico sino al 31.12.2006; infine, con CP_3
o.p.c.m. 23.11.2007 n. 3631 il Prefetto di Catania è stato confermato nel sopra detto incarico sino al 31.3.2008, e che successivamente a tale data avrebbe dovuto provvedere al trasferimento alle Amministrazioni ordinariamente competenti della documentazione attuativa e contabile e delle residue risorse finanziarie da destinare al completamento delle iniziative poste in essere in regime straordinario, come in effetti è poi avvenuto” (sottolineato aggiunto) – ossia l'allora Assessorato ai LL.PP. – e tuttavia, sbagliando, ha evocato in giudizio una sua articolazione territoriale priva di soggettività
e capacità di rappresentarlo in giudizio, ossia l di . Controparte_3 CP_3
Detto errore è stato correttamente, con il primo atto in cui ciò era possibile (ossia, nel caso a mani, con la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), eccepito dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha espressamente evidenziato che l CP_3
non può stare in giudizio per l'Assessorato nella cui organizzazione è
[...]
burocraticamente inserito.
Ma se ciò è vero, come stabilito dall'art. 4, comma 3, L. 25 marzo 1958, n. 260, il
Tribunale avrebbe dovuto “prescrivere un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato”, e non già proseguire nell'istruzione del giudizio per poi rigettare la domanda proposta dalla ricorrente solo perché la stessa aveva errato nella individuazione della persona da evocare in giudizio.
Tanto premesso, come sopra esposto, con i due motivi di gravame in esame l'appellante, pur senza menzionare la norma violata, ha con chiarezza denunciato la nullità della pagina 6 di 8 sentenza impugnata per essere stata la stessa pronunciata senza che il Tribunale, come era suo obbligo, preso atto dell'eccezione sollevata dalla difesa erariale, provocasse l'instaurazione del contraddittorio con l'Assessorato competente, atteso che era stato citato l'ufficio del di . CP_3 CP_3
Alla stregua di quanto sopra esposto i motivi in questione risultano pertanto fondati e, in accoglimento degli stessi, va pronunciata la nullità della sentenza appellata con la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Quanto alle spese di lite del doppio grado di giudizio, ritiene la Corte che le stesse vadano compensate tra le parti nella misura dell'intero avuto riguardo alla rinuncia dell'appellante a parte delle domande intervenuta in questo grado di giudizio, all'errore in cui la è incorsa nell'individuare, nell'ufficio del Genio Civile, Parte_1
il destinatario del decreto ingiuntivo ed anche, tuttavia, avuto riguardo alla posizione espressa dalla difesa erariale che, sia in primo grado che in appello, si è sempre limitata a chiedere che la causa venisse decisa, in rito, con la dichiarazione della carenza di legitimatio ad processum dell'ufficio del Genio Civile.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 838/21 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Catania, n. 3876/2020, pubblicata in data 21.11.2020: dato atto della rinuncia dell'appellante alle domande proposte nei confronti del e dell'Ufficio Territoriale del Governo – Controparte_2
Prefettura – di Catania, dichiara la nullità della sentenza appellata ai sensi dell'art. 354
c.p.c. e rimette la causa dinanzi al Tribunale di Catania per la evocazione in giudizio dell Controparte_8
;
[...]
compensa le spese del doppio grado di giudizio tra le parti nella misura dell'intero.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 12 febbraio 2025
pagina 7 di 8 Il Consigliere est.
Dott. A. Caruso
Il Presidente
Dott. N. La Mantia
pagina 8 di 8