Rigetto
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 18/03/2025, n. 2210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2210 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02210/2025REG.PROV.COLL.
N. 05701/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5701 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa, Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. I- bis , -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025 il consigliere Luca Emanuele Ricci e udito per parte appellante l’avvocato Angelo Fiore Tartaglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è il provvedimento del Ministero della Difesa (decreto prot. 2443 del 28 ottobre 2019), che ha negato la dipendenza da causa di servizio dell’infermità « esiti di emicolectomia sinistra in -OMISSIS- in trattamento chemioterapico », su conforme parere (prot. 23633/2018) del Comitato di verifica, reso nell’adunanza n. 2069 del 14 ottobre 2019.
2. I fatti rilevanti per la vicenda, come emergono dagli atti di causa, possono essere così sintetizzati:
- l’appellante è un militare dell’Esercito italiano, arruolatosi nel 2007, che nel corso del servizio ha svolto – tra gli altri – incarichi di radiofonista, missilista e ha prestato servizio presso i poligoni di tiro di Capo Teulada e Perdasdefogu;
- l’appellante ha partecipato, inoltre, a due missioni in Afghanistan, prestando servizio come “mitragliere” presso la base di Shouz, dall’ottobre 2009 all’aprile 2010 e presso la base di Bala Balouk, dal settembre 2011 al marzo 2012;
- in tali occasioni, riferisce di aver svolto mansioni di pattugliamento e perlustrazione, di aver alloggiato in condizioni igienico sanitarie precarie, in zone particolarmente ventilate, utilizzando l’acqua del posto ed essendo sprovvisto di adeguati dispositivi di protezione;
- In data 23 luglio 2013 gli è stato diagnosticato un “ -OMISSIS- ”, che lo costringeva a subire un intervento di emicolectomia sinistra ”;
- in data 8 gennaio 2014, l’appellante ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della predetta infermità e la concessione del beneficio dell’equo indennizzo;
- a seguito dell’accertamento dell’infermità, l’appellante è stato escluso dalla procedura di immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente delle Forze Armate e posto in congedo assoluto. I provvedimenti sono stati poi annullati dalla sentenza T.a.r. Lazio, sez. I- bis, 6 ottobre 2015, n. 11485, che ha disposto l’ammissione con riserva dell’appellante, fino alla conclusione della procedura di accertamento della dipendenza da causa di servizio;
- con parere prot. 31810/2014, reso nell’adunanza n. 43 del 9 febbraio 2015, il Comitato di verifica ha negato la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ -OMISSIS- ” e, conseguentemente, il Ministero della Difesa (con decreto nr. 927/N del 5 marzo 2015) ha respinto la domanda presentata dell’appellante;
- i provvedimenti sono stati impugnati davanti al T.a.r. del Lazio, che con sentenza della sez. I- bis , -OMISSIS-ha accolto il ricorso, riscontrando la genericità delle motivazioni addotte dal Comitato di verifica nel proprio parere;
- in sede di riedizione del procedimento, con parere (n. 2921/2016) reso nell’adunanza n. 400/2017, il Comitato di verifica ha nuovamente escluso la dipendenza da causa di servizio dell’infermità dell’appellante. L’atto è stato quindi recepito dal decreto del Ministero prot. 1642/N, che ha negato i benefici richiesti;
- anche questi provvedimenti sono stati impugnati davanti al T.a.r. del Lazio, con ricorso iscritto al numero di r.g. 11728/2017;
- con successivo e consequenziale provvedimento prot. 663468 13 dicembre 2017, l’appellante è stato escluso dalla graduatoria di merito approvata con il decreto dirigenziale n. 236 del 18 ottobre 2013 (cui era stato ammesso con riserva, dell’esito del giudizio di dipendenza) e lo ha dichiarato decaduto dal ruolo dei volontari in servizio permanente. L’atto è stato impugnato con motivi aggiunti;
- con ordinanza cautelare n. 2733, del 7 maggio 2018 il T.a.r. Lazio ha ordinato all’amministrazione di operare un riesame della posizione del militare, « alla luce di tutti i fattori di rischio evidenziati … in base alla ricostruzione della sua carriera e dei suoi incarichi »;
- il Ministero, con decreto del 30 agosto 2018 adottato in esecuzione dell’ordinanza del T.a.r., ha annullato il precedente decreto prot. 1642/N e invitato il Comitato all’espressione di un nuovo parere;
- anche il nuovo parere del Comitato (prot. 23633/2018) reso nell’adunanza n. 2069 del 14 ottobre 2019, ha negato la dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta dall’appellante. Il parere è stato quindi recepito dal decreto prot. 2443 del 28 ottobre 2019, entrambi impugnati con motivi aggiunti;
- con ordinanza collegiale n. 1264 del 13 gennaio 2020 2020 il T.a.r. del Lazio ha disposto una verificazione, volta a «chiarire se in base alle attuali conoscenze scientifiche si possa ritenere verosimile, o altamente probabile, che la specifica patologia sofferta dal ricorrente, tenuto conto anche dei tempi di insorgenza e delle modalità di evoluzione, sia riconducibile all’effetto derivante dall’esposizione a polveri dell’uranio impoverito e, in ogni caso, all’attività di servizio svolta dal ricorrente o, al contrario, se detto rapporto di causalità possa essere ragionevolmente escluso; dovrà altresì quantificare l’effettiva percentuale di invalidità e la categoria dell’eventuale equo indennizzo ». Per lo svolgimento di tali attività è stata incaricata la Direzione centrale di Sanità del Ministero dell’interno;
- la relazione di verificazione è stata depositata il 24 novembre 2020 e successivamente integrata – in ottemperanza all’ordinanza del T.a.r. n. 3391 del 12 marzo 2021, alla luce delle indagini nanodiagnostiche svolte sull’appellante e alla relazione del perito di parte. Anche all’esito dell’integrazione è stata confermata la valutazione negativa sul nesso di dipendenza, precedentemente espressa.
2.1. Con la sentenza appellata, il T.a.r. ha dichiarato improcedibili i ricorsi (ricorso introduttivo e primi motivi aggiunti) proposti contro il decreto prot. 1642/N e contro il decreto prot. 663468/2017, rispetto ai quali era venuto meno l’interesse, per effetto degli atti sopravvenuti (decreto prot. 2443/2019 e parere prot. 23663/2018), che hanno nuovamente escluso la dipendenza da causa di servizio.
2.2. I secondi motivi aggiunti, proposti avverso gli atti da ultimo menzionati, sono stati invece respinti. Secondo la motivazione della pronuncia:
- il Comitato di verifica, competente all’accertamento del nesso di dipendenza da causa di servizio, esprime « valutazioni di carattere tecnico, fondate su accertamenti condotti assumendo a base le cognizioni della scienza medica e specialistica», il cui sindacato giurisdizionale è « limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabili, non essendo consentito in alcun caso al giudicante di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall'organo tecnico nell'esercizio di una attività tipicamente discrezionale e giustificata dal possesso di un patrimonio di conoscenze specialistiche del tutto estranee al patrimonio culturale di detto giudice »;
- l’amministrazione è tenuta a conformarsi al parere del Comitato, cui la normativa vigente attribuisce una competenza esclusiva in materia di accertamento della dipendenza da causa di servizio (art. 11, d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461);
- l’amministrazione può dunque limitarsi a motivare le proprie determinazioni attraverso il richiamo al contenuto del parere reso dal Comitato, mentre non sussiste alcun obbligo di «motivare le ragioni per cui non recepisce il parere della Commissione medico ospedaliera» , competente a pronunciarsi solo sull’esistenza dell'infermità;
- nel caso di specie, « il Comitato di verifica ha negato la dipendenza dal servizio prestato della patologia dalla quale è risultato affetto il ricorrente non ravvisando la sussistenza del nesso causale tra l’esposizione ai fattori di rischio e l’insorgenza della malattia, con valutazioni che si palesano immuni da vizi logici e incongruenze »;
- il nesso di causalità tra la patologia diagnosticata al militare e l’attività di servizio dallo stesso svolta non risulta provato alla luce della documentazione versata in atti, mentre « le mere asserzioni non sono idonee a sovvertire le puntuali valutazioni che hanno indotto il Comitato di verifica a denegare la sussistenza della dipendenza da causa di servizio della predetta patologia »;
- inoltre, il parere negativo espresso dal Comitato è stato confermato all’esito della verificazione, anche integrativa, disposta dal Collegio che « ha svolto un’analisi ad ampio raggio del quesito posto, senza trascurare aspetto alcuno delle possibili conseguenze della esposizione a una sostanza radioattiva, approfondendo i profili legati alla tossicità chimica e alle nanoparticelle, con apposita verificazione integrativa, e richiamando copiosa e accreditata dottrina medica internazionale; il Collegio pertanto non ha ragione di disattenderne il risultato ».
3. Attraverso un unico, articolato, motivo, l’appellante contesta la decisione di prime cure, per aver acriticamente aderito alle relazioni del verificatore, senza considerare i numerosi elementi di segno opposto valorizzati nel corso del giudizio. Ritiene che la sentenza di prime cure abbia eluso il contenuto motivazionale della sentenza n. 11609/2015 del T.A.R. del Lazio, ignorato il dato storico costituito dall’utilizzo dell’uranio impoverito in Afghanistan, non considerato la fattispecie di rischio tipizzato configurata dal legislatore, non adeguatamente valutato gli altri fattori di rischio allegati. Cita numerosi precedenti di questo Consiglio secondo cui secondo cui, nei casi come quello in esame, spetterebbe al Comitato di verifica l’individuazione di un fattore causale alternativo al servizio. Richiama il contenuto della relazione del perito di parte e l’esito degli esami clinici che hanno rilevato la presenza di nanoparticelle di metalli pesanti nei campioni bioptici e nel sangue del militare, in quantità notevolmente superiore a quella della media della popolazione. Evidenzia la possibile rilevanza concausale della somministrazione di numerosi vaccini, effettuata a breve distanza dalla missione, senza il rispetto dei prescritti protocolli.
4. Il resistente Ministero si è costituito con atto del 27 gennaio 2025, senza articolare difese.
5. All’udienza pubblica del 18 febbraio 2025, il giudizio è stato trattenuto in decisione.
6. L’appello è infondato.
6.1. Secondo l’art. 11 del regolamento approvato con d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, il Comitato di verifica “ accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione ”.
Anche l’art. 1079 del T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90), condiziona l’attribuzione delle elargizioni economiche previste a beneficio dei soggetti di cui all’art. 603 C.O.M, d.lgs. 66 del 2010 – ovvero, per quanto qui rileva, il personale militare italiano che, “ in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali” o dell’impiego “nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti”, “abbia contratto infermità o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative” - alla circostanza che “l 'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico ” abbiano “ costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante ” delle infermità o patologie.
6.2. Le disposizioni richiedono, dunque, l’esistenza di un nesso di derivazione eziologica tra specifici “ fatti di servizio” – che l’interessato è tenuto a rappresentare con sufficiente caratterizzazione – e l’insorgenza della patologia.
L’accertamento di tale nesso spetta, in via esclusiva, al Comitato di verifica (cfr. anche art. 1081, comma 1, T.U.O.M.), la cui espressione « rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, quale la Commissione medica ospedaliera, e costituisce un parere di carattere più articolato e complesso, sia per la sua composizione, nella quale sono presenti sia professionalità mediche che giuridiche ed amministrative, sia per la più completa istruttoria esperita, non limitata soltanto agli aspetti medico-legali». La valutazione del Comitato «si impone all’amministrazione, che deve limitarsi ad eseguire soltanto una verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo e non può attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico, essendo tenuta ad esprimere una specifica motivazione solamente nei casi in cui, in base agli elementi a sua disposizione che non siano stati vagliati dal Comitato, ovvero in presenza di evidenti omissioni o violazioni delle regole procedimentali, ritenga di non poter aderire al parere del Comitato stesso, con conseguente richiesta di nuovo parere ». Inoltre, la valutazione del comitato è caratterizzata da discrezionalità tecnica, quindi « non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale, ameno che non emergano vizi del procedimento o vizi di manifesta irragionevolezza della motivazione per l’inattendibilità metodologica delle conclusioni ovvero per il travisamento dei fatti o, ancora, per la mancata considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale » (tra le tante, Cons. Stato, sez. I, parere 21 febbraio 2024, n. 184, sez. II, 26 gennaio 2024, n. 845; 20 luglio 2022, n. 6456; sez. IV, 27 giugno 2017, n. 5357).
7. Il Collegio non ignora l’esistenza di un orientamento giurisprudenziale a più riprese affermato dal Giudice ordinario ( ex aliis Cass. civ., sez. lav. 8 maggio 2024, n.12595), fatto proprio dal C.g.a. (C.g.a., sez. giur., 5 novembre 2024, n. 872) e talvolta applicato anche dalla giurisprudenza amministrativa di questo Consiglio di Stato, secondo cui, « in presenza di elementi statistici rilevanti (come accade allorché il militare abbia prestato servizio in un teatro operativo caratterizzato, come nel caso di specie, da potenziale contaminazione da agenti inquinanti patogeni, le cui vie di diffusione sono molteplici e non si arrestano alla sola via aerea), la dipendenza da causa di servizio deve considerarsi accertata, salvo che l’amministrazione non riesca a dimostrare la sussistenza di fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l’insorgere dell’infermità » (cfr. Cons. Stato, sez. II, 29 aprile 2024, n. 3886; sez. II, 7 ottobre 2021, n. 6684) « ovvero fornisca un principio di prova circa l’intervento di un fattore oncogenetico alternativo e diverso rispetto all’esposizione all’uranio impoverito e ai metalli pesanti » (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 novembre 2020, nn. 7557, 7560 e 7564).
7.1. Il menzionato orientamento – a prescindere dalla sua condivisibilità – non conduce però ad affermare che la dipendenza da causa di servizio di un’infermità oncologica costituisca la necessaria e indefettibile conseguenza dello svolgimento di una missione in teatri operativi esteri o di un periodo di servizio presso poligoni di tiro. Un simile automatismo (tale da configurare una sorta di presunzione assoluta di dipendenza, vincibile solo con la prova del caso fortuito), rispetto ad esperienze che connotano, con una certa ordinarietà, la carriera dei militari, stravolgerebbe la funzione dell’istituto e il significato delle categorie logico-giuridiche ad esso sottese ( in primis la causalità), oltre a porsi in contrasto con l’inequivoco tenore letterale delle disposizioni normative applicabili (art. 11 d.P.R. 461/2001 e artt. 1079 e 1081 d.P.R- 90/2010). L’inversione dell’onere della prova circa il nesso causale, anche ove si ritenga ammissibile, non può dunque prescindere da un vaglio delle circostanze concrete e delle specificità che connotano ogni singola vicenda umana e professionale, poiché un rapporto di casualità – pur affievolito – deve necessariamente radicarsi sui fatti e su una solida evidenza scientifica, non potendosi dare spazio ad assunzioni indimostrate, elevate a fatti notori, o a verità scientifiche “alternative”.
7.2. Ciò premesso, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, anche laddove si volesse esaminare la questione alla luce dell’orientamento in ultimo citato, e non invece di quello “tradizionale” più restrittivo, ugualmente non potrebbe pervenirsi all’accoglimento dell’appello per una serie di concorrenti ragioni.
7.3. In primo luogo, il parere del Comitato (si fa riferimento all’ultimo espresso in data 14 ottobre 2019) ha escluso che nei precedenti di servizio dell'interessato vi siano stati «fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo alla genesi di questa forma neoplastica », che rappresenta il « terzo tumore maligno per incidenza nel sesso maschile » ed è correlato ad una serie di fattori di rischio comuni e diffusi, come il tipo di alimentazione o le malattie croniche intestinali. A tale proposito, rileva che « nel caso specifico, l’esame strumentale che ha condotto alla diagnosi aveva evidenziato ulcere del cieco e della valvola ileo-ciecale, e il relativo esame istologico la presenza di un vivace quadro infiammatorio a livello di cieco, colon ascendente e trasverso, sigma »). Non risulta, invece, che vi sia stata, durante l’emissione all’estero « l'esposizione a uranio impoverito o a nanoparticelle », mentre la disamina della scheda vaccinale « non evidenzia alcuna reazione post-inoculazione/assunzione, né altri elementi di rilievo ».
7.4. Tali argomentazioni non si arrestano al piano generale, ma riguardano la specifica vicenda dell’appellante e non possono quindi dirsi elusive dell’onere di motivazione puntuale imposto dalla sentenza n.11609/2015 del T.a.r. Lazio, precedentemente intervenuta sul caso, che aveva imposto al Comitato una valutazione individualizzata, estesa « al potenziale effetto patogeno dei fattori di rischio menzionati dall’interessato ».
A fronte del puntuale contenuto del parere negativo del Comitato, l’appellante non ha fornito alcuna sufficiente dimostrazione in senso opposto. In particolare, non sono state provate quelle “ particolari condizioni ambientali e operative ” che avrebbero reso possibile una sua esposizione, in misura significativa, alle radiazioni derivanti dall’uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti disperse nell’ambiente e quindi giustificato, anche solo in termini probabilistici, l’insorgere della patologia. A tale proposito, egli si limita a valorizzare i periodi trascorsi in missione in Afghanistan e presso i poligoni di Capo Teulada e Perdasdefogu, allegando una serie di concorrenti circostanze (la mancata dotazione di protezioni, la carente informazione, la costante esposizione a “esalazioni e residui tossici”, la sottoposizione ad una profilassi vaccinale che ne avrebbe indebolito il sistema immunitario) generiche e indimostrate.
7.5. Nella enorme mole di documenti prodotti – la gran parte dei quali costituiti da precedenti giurisprudenziali o altri atti oggetto di pubblicazione, già direttamente accessibili al Collegio – non vi sono atti specificamente riferiti alla vicenda professionale dell’appellante, che siano idonei a rappresentare le condizioni operative dei periodi di servizio posti in correlazione con la patologia insorta e una significativa esposizione ai fattori potenzialmente patogeni (uranio impoverito e nanoparticelle) specificamente considerati dall’art. 1079 T.U.O.M.
7.6. Non possono, invece, assumere rilievo i richiami, contenuti nell’atto di appello, al dibattito internazionale, alle Commissioni parlamentari di inchiesta, alla giurisprudenza amministrativa e alle risoluzioni ONU – asseritamente trascurati o non adeguatamente valutati dal giudice di primo grado – trattandosi di elementi « che si arrestano alla dimensione astratta del fatto notorio, con riguardo alla natura contaminata dell’intera area balcanica e del potenziale effetto oncologico dell’esposizione a uranio impoverito e a metalli pesanti ». Manca, invece « l’ulteriore e necessaria fase di verifica dell’applicabilità alla vicenda per cui è causa delle astratte conclusioni a cui sono pervenuti i rapporti, gli studi, le relazioni e le sentenze richiamate, verifica che avrebbe richiesto la prova o anche solo l’allegazione di circostanze di fatto da cui emerga l’effettiva contaminazione della zona di missione e la conseguente esposizione a fattori di rischio specifici» (Cons. Stato, sez. II, 2 luglio 2024, n. 5866) .
8. Per altro profilo, assume decisiva rilevanza la relazione tecnica e la successiva integrazione formate dal collegio dei verificatori della Direzione centrale di sanità del Ministero dell’Interno, previo esame di tutti gli atti e i documenti di causa (compresi due rapporti informativi sul servizio in Afghanistan, che non sono agli atti del giudizio, nonché gli esiti delle indagini e delle perizie di parte).
8.1. I verificatori hanno ritenuto, infatti, che « che sulla base degli studi statistico-epidemiologici e delle attuali conoscenze scientifiche, non sia possibile accertare il nesso causale tra la supposta esposizione e la neoplasia intestinale diagnosticata al ricorrente, ma che al contrario il rapporto di causalità possa essere ragionevolmente escluso ». Infatti:
- non risulta che i siti frequentati dall’appellante nel corso del servizio siano effettivamente contaminati da uranio impoverito: l’utilizzo di munizionamento all’uranio impoverito non è infatti documentato né nelle aree del territorio nazionale interessate dall’attività addestrativa, come i poligoni di tiro, né in Afghanistan;
- i fattori di rischio della neoplasia diagnosticata all’appellante (tumore del colon-retto) sono molto comuni e perlopiù « legati alla dieta, ai geni e ad altre cause di tipo non ereditario ». La patologia è inoltre correlata a « malattie infiammatorie croniche intestinali »;
- tra la popolazione afghana non è dato riscontrare una particolare incidenza di tale patologia, come sarebbe stato logico attendersi se il paese fosse stato effettivamente inquinato da contaminanti ambientali con potenziale effetto cancerogeno;
- dalla documentazione di servizio del militare, non si evince il suo impiego « in mansioni che abbiano comportato il contatto, sia pure eccezionalmente, con munizionamento, mezzi e/o altri residui di esplosioni connesse a combattimenti avvenuti, ivi compreso il munizionamento all'uranio impoverito », il che porta ad escludere « un'esposizione dirett a», mentre un eventuale « esposizione indiretta », per ingestione di cibi o inalazione, « risulterebbe trascurabile ».
8.2. In sede di integrazione della verificazione, nel replicare alla relazione del perito di parte e all’ulteriore documentazione prodotta, è stato ribadito che « nessun articolo scientifico, che possa definirsi tale, né alcun testo di medicina interna e/o oncologica annovera tra le cause dell’adenocarcinoma l'esposizione all’uranio impoverito », mentre « non è plausibile l'ipotesi prospettata dal CTP, di un'assunzione dello stesso per via alimentare e/o ambientale », stante la scarsa solubilità dell’elemento.
8.3. Si tratta di considerazioni logiche, coerenti e fondate sulle più accreditate evidenze scientifiche, oltre che specificamente riferite alla vicenda dell’appellante, ai luoghi dal medesimo frequentati, alla sua patologia. Da tali conclusioni non vi è dunque ragione per discostarsi, né alla luce della copiosa giurisprudenza citata nel ricorso in appello (relativa ad una molteplicità di situazioni disomogenee in fatto e in diritto, ciascuna con le proprie peculiarità), né delle contrastanti evidenze ivi valorizzate, che hanno già costituito oggetto di valutazione da parte del collegio dei verificatori.
8.4. Quanto, in particolare, al rinvenimento di nanoparticelle di metalli pesanti nel sangue e nei tessuti, anche ammettendo che ciò costituisca una condizione anomala non riscontrabile nella media della popolazione, non vi sono elementi per stabilire un’associazione con le esperienze di servizio dell’appellante, esse potendo dipendere da innumerevoli altri fattori di contaminazione. Nemmeno risulta dimostrata, inoltre, una qualche correlazione tra gli specifici elementi chimici rilevati e un aumentato rischio di insorgenza dell’adenocarcinoma. Anche con riferimento ai vaccini inoculati all’appellante – fermo il fatto che, dall’esame del libretto vaccinale prodotto sub doc. 31 del giudizio di primo grado, non risulta una loro somministrazione contestuale o in stretta successione – non vi è prova di una loro, anche solo possibile, rilevanza eziologica rispetto allo sviluppo di patologie di tipo neoplastico. La doglianza si risolve, quindi, in una mera affermazione di principio, sfornita di sostrato probatorio sia dal punto di vista fattuale che tecnico-scientifico.
8.5. Quanto, poi, agli atti delle Commissioni parlamentari intervenute sul tema, trattasi di documenti caratterizzati – come la sottostante attività – da una fondamentale dimensione politica, che influenza l’interpretazione e la valutazione dei dati raccolti, nonché la formulazione delle relative conclusioni (non a caso spesso divergenti tra le forze politiche). Non è possibile, quindi, trasporre le risultanze di tali attività all’interno di questa sede processuale, luogo di accertamento dei fatti secondo criteri tecnico-giuridici e scientifici, immune da condizionamenti di natura politica o ideologica.
9. Per tali ragioni, il Collegio ritiene che non emergano profili sintomatici di irragionevolezza, illogicità e/o errori fattuali tali da tali da legittimare il sindacato di questo giudice su valutazioni connotate da elevata discrezionalità tecnica e interamente confermate dalla verificazione disposta in prime cure
10. Per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto.
10.1. La natura delle situazioni giuridiche coinvolte e l’esistenza di un quadro giurisprudenziale non sempre omogeneo giustificano l’integrale compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.