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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/06/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere rel.
3) dott. Donatella Draetta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1245 R.G.A. 2024, promossa in sede di rinvio dalla cassazione D A
rappresentato e difeso dagli Avvocati Mariangela Acquisto e Parte_1
Salvatore Vaccaro ricorrente in riassunzione (già appellato) C O N T R O rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Controparte_1 dello Stato di Palermo resistente in riassunzione (già appellante) all'udienza del 19 giugno 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti FATTO e DIRITTO 1) Con sentenza n.1085/2022 del 14.11.2022 questa Corte, in diversa composizione, ha riformato la sentenza n.1040/2020 pronunciata dal Tribunale di Agrigento in data 24/11/2020 che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno formulata da sul presupposto della violazione dell'art. 4 del D. Ls n. Parte_1
368/2001 conseguente alla abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati con l' a far data dal 1991; riteneva la Corte che valesse ad escludere l'illegittimità CP_1 della condotta datoriale e, conseguentemente, la fondatezza dell'invocata tutela risarcitoria, l'applicabilità a tali rapporti della disciplina derogatoria di cui all'art. 5 comma 4 ter e 10 D. Lgs n. 368/2001 - oggi riprodotto dall'art. 29 D. Lgs. n. 81/2015 - giustificata dalla sussistenza di ragioni obiettive idonee a derogare al sistema delle tutele del lavoro a termine, ragioni individuate nella stagionalità e comunque nel carattere agricolo delle lavorazioni. Con ordinanza n.22413/2024 la Corte di Cassazione ha annullato la predetta sentenza, fissando i seguenti principi:
“L'Ente Sviluppo Agricolo – ESA è un ente pubblico non economico il quale non può essere considerato imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c., con la conseguenza che ai contratti di Pag.1 lavoro a tempo determinato conclusi da tale ente non è applicabile la disciplina di cui agli artt. 10, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 29, comma 1, lett. B), del d.lgs. n. 81 del 2015”;
“La deroga prevista dagli artt. 5, comma 4 ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015 al divieto di superamento del limite massimo di trentasei mesi di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato è applicabile, anche nel settore dell'agricoltura, solamente quando tali contratti riguardino attività stagionali ai sensi degli articoli citati”;
“In tema di contratti di lavoro a tempo determinato, non è, di per sé, qualificabile come attività agricola stagionale, ai sensi degli artt. 5, comma 4 ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, quella, idonea a perpetuarsi nel tempo, che non dipenda dall'ordinaria scansione temporale delle comuni incombenze attinenti alla detta attività agricola;
infatti, nell'ambito di attività imprenditoriali di carattere stagionale, esistono necessità operative, sia pure di dimensioni limitate, che proseguono per tutto il corso dell'anno, come quelle di custodia, riparazione e manutenzione degli impianti e dei macchinari e, in genere, di preparazione alla nuova stagione piena, con la conseguenza che i lavoratori addetti stabilmente (ed oltre i tempi indicati nella normativa nazionale in tema di contratti a tempo determinato) a simili attività devono essere dipendenti a tempo indeterminato e non lavoratori stagionali, anche quando l'attività produttiva come tale, considerata nel suo complesso, abbia carattere stagionale”;
“In tema di rapporti di lavoro a tempo determinato che riguardino attività stagionali ai sensi degli artt. 5, comma 4 ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, le prestazioni da eseguire e il carattere stagionale delle stesse devono risultare dalla causale dei relativi contratti e, in caso di contestazioni sollevate dal lavoratore in ordine alle mansioni in concreto svolte e alla loro stagionalità, il giudice è tenuto ad accertare queste circostanze in concreto;
l'onere di provare che il lavoratore fosse addetto esclusivamente a tali attività stagionali o ad altre ad esse strettamente complementari o accessorie grava sul datore di lavoro”. Con ricorso depositato il 6.11.2024 ha riassunto il giudizio Parte_1 ribadendo le domande proposte con il giudizio di primo grado e chiedendo, in particolare, commisurarsi il danno a 14 mensilità dell'ultima retribuzione media percepita. L' ha resistito al ricorso eccependo, anzitutto, la formazione del giudicato CP_1 interno sulla questione concernente le finalità politico-sociali di garanzia occupazionale dell'assunzione ex art. 2 comma 2 L. R. n. 4/2006, questione che non sarebbe stata fatta oggetto di censura innanzi alla Corte di legittimità e sulla quale, dunque, la Suprema Corte non si sarebbe pronunciata;
rileva, sotto tale profilo, il carattere assorbente dell'eccepito giudicato, trattandosi di ragione sufficiente al rigetto delle domande proposte con il ricorso di primo grado. Ritiene, inoltre, insussistenti le condizioni per ritenere abusiva la reiterazione del rapporto di lavoro ed invoca, al riguardo, la nota 2.4.2025 trasmessa dal Dipartimento per gli Affari Europei presso la Presidenza del Consiglio, avente ad oggetto la “procedura d'infrazione 2014/4231” nella quale si afferma che non è ravvisabile un'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato successivi ai sensi dell'Accordo quadro ove sussistenti talune condizioni ivi riportate. In via gradata, poi, reitera le difese già spiegate nei precedenti gradi del giudizio con riferimento all'individuazione delle
“ragioni oggettive” che giustificherebbero la lamentata reiterazione dei contratti a termine stipulati dal ricorrente, ravvisandole nelle finalità di politica sociale dirette a garantire una garanzia occupazionale nonché nella natura agricola e stagionale delle mansioni svolte.
Pag.2 All'udienza del 19.06.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) Per costante giurisprudenza di legittimità (Cass. n.10046/2002; Cass. n.327/2010; Cass. n.26200/2014; Cass. 29320/2008), nel giudizio di rinvio, che è un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il "thema decidendum", formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione;
con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Suprema Corte, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché la loro analisi tende a porre nel nulla o a modificare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità e degli effetti del giudicato interno. Inoltre, i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza sia stata annullata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per omessa o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, atteso che solo in quest'ultimo caso l'annullamento travolge la valutazione dei fatti compiuta in sede di appello, onde il giudice è libero di riesaminare ex novo tutte le risultanze processuali e di risolvere le questioni devolutegli senza limitazioni di sorta (Cass. 22.04.2009 n.9617; Cass. 10.08.2002 12148; Cass. sez.un. 13.09.1997 n.9095). Cont Ciò posto, va anzitutto disattesa l'eccezione di giudicato sollevata dall' . Il profilo relativo alle finalità politico sociali delle assunzioni di che trattasi è stato infatti oggetto di specifico motivo di ricorso in cassazione (il terzo), ed accogliendolo, la Suprema Corte (richiamando ex art. 118 disp. att. c.p.c. i propri numerosi precedenti in materia, ossia Cass. n.34768/2023, n.34741/2023, n.34660/2023, n.34635/2023, n.34630/2023, n.34561/2023) ha espresso con chiarezza il proprio orientamento secondo cui le ragioni di politica sociale e di tutela dei valori occupazionali sottese alla legge Regione Sicilia n. 4 del 2006 non “risultano in grado di operare una deroga alla disciplina nazionale dei contratti a termine di cui al d.lgs. n. 368 del 2001 e dal d.lgs. n. 81 del 2015”; a tale principio va, pertanto, senz'altro data attuazione. Inoltre, alla luce del perimetro interpretativo consegnato al giudice di merito dall'ordinanza di rinvio, va altresì esclusa l'applicabilità ai contratti de quibus delle deroghe previste all'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001, che prescriveva, fino al 24 giugno 2015, che “Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375” (disposizione poi confermata dall'art. 29 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 81/2015). Sul punto, la Cassazione ha ritenuto “non corretto …. il richiamo – contenuto nella decisione impugnata – all'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001, Corte di Cassazione in quanto disciplina dettata per i datori di lavoro dell'agricoltura, qualità che – come visto – non può riconoscersi all'odierno controricorrente”.
Parimenti, ha ritenuto “non condivisibili … le argomentazioni della Corte territoriale nel momento in cui questa ha escluso che la stagionalità della lavorazione fosse requisito necessario al fine di affermare la legittimità dei contratti a termine e giunge alla conclusione per cui, nel settore Pag.3 dell'agricoltura tout court, sarebbero state giustificate deroghe, fondate su ragioni di natura oggettiva, al sistema delle tutele del lavoro a termine e dei rimedi apprestati in caso di abusiva successione contrattuale. Tali conclusioni non possono trovare conforto neppure nell'affermazione per cui la naturale ciclicità temporale dell'attività agricola renderebbe il rapporto agricolo peculiare e giustificherebbe la possibilità di proroghe e/o rinnovi oltre il termine del triennio, dal momento che tale ciclicità non consente eccezioni alla disciplina dei contratti a termine, dovendosi invece ritenere che i lavoratori adibiti stabilmente a mansioni che rispondono ad esigenze permanenti dell'attività stagionale debbano essere dipendenti a tempo indeterminato. Sarebbe stato invece compito della Corte territoriale, in virtù delle contestazioni sollevate dal ricorrente in ordine all'effettiva individuazione delle mansioni da lui esercitate e alla loro natura agricola e stagionale, procedere all'accertamento in concreto delle mansioni effettivamente espletate, tenendo peraltro contro degli oneri probatori gravanti sul datore di lavoro, concernenti sia la presenza, nel contratto concluso con il ricorrente, di un chiaro riferimento alla stagionalità dell'attività in concreto da svolgere dal singolo addetto, sia il carattere delle prestazioni effettivamente svolte dal ricorrente e la riconducibilità delle medesime all'elenco individuato dal d.P.R. n. 1525 del 1963 o alla contrattazione collettiva prevista dall'art. 5, comma 4-ter, del d.lgs. n. 368 del 2001”. Calati i suddetti principi nella fattispecie in esame, si impone la verifica delle caratteristiche delle mansioni cui era stato adibito il lavoratore, pacificamente corrispondenti a quelle descritte nei contratti di lavoro in atti. Dagli stessi emerge che, allo stesso erano state affidate quelle di operaio agricolo e di conduttore di macchine semplici e complesse, di automezzi nonché l'esecuzione di lavori di officina, di manutenzione/riparazione dei mezzi e collaborazione con il servizio di Meccanizzazione agricola. Trattasi, invero, di mansioni che presentano indubbiamente tratti di complementarità rispetto alle lavorazioni tipicamente agricole, che nondimeno, per quanto s'è detto, non possono solo per questo soggiacere alle deroghe di cui all'art. 10 comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001. Di qui il necessario accertamento, richiesto dall'ordinanza di rinvio, dell'eventuale ricorrenza del carattere della stagionalità. Orbene, né le caratteristiche intrinseche delle mansioni sopra indicate né, comunque, l'esame complessivo dei contratti stipulati tra le parti, rivelano, con il necessario rigore, la natura stagionale delle attività cui il lavoratore è stato adibito, non risultando in nessun modo esplicitato il riferimento, nella loro causale, a tale stagionalità; né è stato provato aliunde il predetto connotato lavorativo, nell'ottica di legittimare la reiterazione contrattuale in contestazione. La vincolatività, per questa Corte, quale giudice del rinvio, dei principi ermeneutici consegnati dalla Suprema Corte induce, inoltre, ad affermare l'irrilevanza dell'intervenuta archiviazione del procedimento di infrazione invocata dall'Ente appellante, riguardando, peraltro, la questione ivi attenzionata, altre categorie di lavoratori e rapporti di lavoro connotati da caratteristiche diverse da quella coinvolta nel presente giudizio. Alla stregua di tali considerazioni, deve confermarsi la sentenza di primo grado, anche in ordine alla determinazione del danno ivi liquidato, non avendo sul punto l'originario ricorrente interposto gravame e non potendo qui trovare applicazione retroattiva la sopravvenuta modifica dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 (operata dall'art. Pag.4 12 del D.L. n. 131/2024 conv. in L. n. 166/2024), che assume come parametro di riferimento del danno liquidabile “l'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”.
3) Le spese del precedente grado di appello, di quello di cassazione e del presente Cont grado, seguono la soccombenza dell' e si l liquidano come in dispositivo con distrazione in favore dei procuratori antistatari rispettivamente costituiti in tali gradi, dovendosi precisare, con specifico riferimento alla richiesta di applicazione dei valori medi e al computo anche della fase “istruzione/trattazione” (cfr. verbale di causa), che l'applicazione dei minimi tariffari è qui giustificata dalla serialità del contenzioso, proposto da alcune decine di operai col patrocinio dello stesso difensore in base a difese e atti defensionali di contenuto identico in tutte le cause;
quanto alla ulteriore fase rivendicata è sufficiente rilevare che questo giudizio di rinvio è stato definito in unica udienza di discussione e decisione, senza, cioè, tappe processuali intermedie di trattazione e/o istruzione.
P.Q.M
definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio dalla cassazione, conferma la sentenza n.1040/2020 pronunciata dal Tribunale di Agrigento in data 24 novembre 2020. Condanna l' a pagare a le spese di lite che liquida per CP_1 Parte_1 compensi in €1.889,00 per il precedente grado di appello, in €1.541,00 per il giudizio di cassazione ed in €1.984,00 per il presente grado, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA;
dispone la distrazione delle spese del precedente grado di appello in favore degli avvocati Mariangela Acquisto e Salvatore Vaccaro, delle spese del giudizio di cassazione in favore dell'Avv.to Salvatore Vaccaro, e di quelle del presente grado in favore degli avvocati Mariangela Acquisto e Salvatore Vaccaro, dichiaratisi antistatari. Palermo 19 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Carmelo Ioppolo Michele De Maria
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