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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/06/2025, n. 9538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9538 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
– S e z i o n e V I I I C i v i l e – in composizione monocratica, nella persona del dott. PAOLO D'AVINO GIUDICE ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G. 18496/2016, promossa da Par (cod. fisc. 151 40615), in persona del Curatore dr. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Boccagna del Foro di Parte_2
Santa IA UA Vetere ed elett.te domiciliato in Roma, Viale Giulio Cesare n. 78, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Orsini, e Par (cod. fisc. 950 51214), in persona dell'amministratore unico sig.ra Parte_3
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo Carcarino e Tiziana CP_1
Marone, Attori (già ricorrenti)
contro
P.IV (cod. fisc. ), in persona del legale Controparte_2 P.IV_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Europa n. 190, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppina Rosa Verardi e Dominella Agostino, giusta procura generale alle liti in autentica Notaio dr. di Roma, rep. n 49620 e racc. n. 12553, Persona_1
Convenuta (già resistente)
OGGETTO: azione di condanna alla restituzione di somme
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le proprie conclusioni all'udienza del
9.10.2023, riportandosi ai propri scritti difensivi
RAGIONI DELLA DECISIONE
§1. Con originario ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 14/03/2016
e ritualmente notificato in data 13/04/2016, il Fallimento CP_3 Parte_4
e la Società costituenti originariamente l'A.T.I. per l'esecuzione dei Parte_5
1 lavori di ristrutturazione del Centro C.M.P. di EL (CA), hanno congiuntamente evocato in giudizio la stazione appaltante, al fine di ottenere Controparte_2
la condanna, pro quota, alla restituzione della somma di € 206.787,70, oltre IV e interessi, illegittimamente trattenuta a titolo di penali.
A fondamento della domanda, hanno richiamato la sentenza del Tribunale di
Cagliari n. 1318/2013, pronunciata tra – allora in bonis – (in proprio e Parte_1
quale rappresentante dell' e e Controparte_4 Controparte_2
passata in giudicato per mancata impugnazione, che aveva accolto la domanda relativa all'an debeatur (proposta dall' su cui si fonda l'odierna – CP_4
conseguente – domanda di condanna.
Si è costituita eccependo preliminarmente il difetto di Controparte_2
legittimazione attiva della società per aver ceduto il proprio credito a Parte_3
terzi, e deducendo di non aver potuto adempiere all'obbligazione restitutoria derivante implicitamente dalla sentenza richiamata, per l'assenza di indicazione circa le quote di rispettiva spettanza tra le imprese facenti parte dell' CP_4
La causa, istruita documentalmente, è stata più volte rinviata per l'assenza di un Giudice togato titolare del ruolo, dopo di che, sulle conclusioni rassegnate all'udienza in presenza del giorno 9.10.2023 (previa conversione del rito da semplificato a ordinario) e alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., in quella sede assegnati per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, è stata, infine, trattenuta in decisione.
§2.1. La domanda è fondata in quanto proposta dal Fallimento della Società
e inammissibile in quanto proposta, invece, dalla Società Parte_1 Parte_5
È ben vero, infatti, sul piano teorico (com'è da osservarsi preliminarmente), che le imprese facenti parte dell'originaria in qualità di mandanti, sono CP_4
legittimate a chiedere anche giudizialmente in proprio l'adempimento dei crediti sorti in capo all'associazione temporanea da esse composta in virtù del principio consolidato in giurisprudenza per cui «qualora si versi in tema di appalto di opere pubbliche stipulato fra imprese riunite in associazione temporanea, il fallimento
2 [come nella fattispecie] dell'impresa capogruppo, costituita mandataria ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. lg. 19 dicembre 1991 n. 406, legittima l'impresa mandante ad agire direttamente nei confronti del committente per la riscossione della quota dei crediti nascenti dall'appalto a essa imputabile» (Cass. n. 14789/2012).
Le imprese costituenti conservano, cioè, una volta sopravvenuto lo scioglimento dell' la titolarità del credito già sorto in capo a quest'ultima, CP_4
che, pertanto, si consolida in capo alle stesse quale diritto proprio, naturalmente – per ognuna di esse – nella medesima quota di originaria partecipazione all'associazione.
§2.2. Sennonché, nel caso di specie, a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla società resistente, è effettivamente risultato che l'attrice Società ha precedentemente ceduto il credito Controparte_5
di cui essa era titolare, con atto di cessione di credito in luogo di adempimento stipulato a rogito del notaio di Pompei in data 30.12.2015 (rep. n. Persona_2
943 e racc. n. 666), alla società (cessionaria) n a.s. di . CP_6 CP_7
La documentata cessione in nome proprio e non già in nome o per conto di altri soggetti (come espressamente si legge a pag. 2 lett c) dell'atto di cessione) comporta, quindi, evidentemente, che la cedente non possa più avvalersi, in questa sede, dell'intervenuto accertamento con forza di giudicato nei confronti di
[...]
avendo già disposto degli effetti favorevoli di quell'accertamento, Controparte_2
con il successivo e definitivo trasferimento a terzi – validamente occorso tra le parti e non sottoposto a termine o a condizioni – della propria posizione creditoria risultante dall'azionata sentenza del Tribunale di Cagliari, e non possa più legittimamente chiedere, alla debitrice ceduta, il pagamento estintivo del credito di cui non è più titolare, considerato che l'effetto ordinario della cessione è quello
«immediatamente traslativo del diritto al cessionario, nel senso che il credito ceduto entra nel patrimonio del cessionario e diventa un credito proprio di quest'ultimo» (Cass. 4796/2021).
Non resta, pertanto, che dichiarare il difetto di legittimazione attiva della
3 P Società Leime a ..
§2.3. Diversamente, invece, la domanda a tutela del diritto di cui si afferma titolare il Fallimento della – come si diceva poc'anzi – è fondata CP_3 Parte_4
e merita integrale accoglimento.
Posto, infatti, che anche per il Fallimento di IMEI S.r.l. valgono le considerazioni di cui innanzi, nel senso della piena legittimazione delle singole imprese superstiti della disciolta ad agire per il recupero pro quota dei relativi CP_4
crediti, il diritto alla restituzione della somma indebitamente trattenuta è documentato e pacifico in causa, esattamente nei termini corrispondenti alle quote di originaria partecipazione all' CP_4
69% (pari a € 142.683,51 + IV € 31.390,37), il Parte_1
31% (pari a € 64.104,18 + IV € 14.102,92), Pt_3 Pt_1
Per altro, il comportamento della resistente, ora convenuta, che, sebbene abbia ammesso in giudizio il debito e dichiarato di essere pronta a pagarlo una volta conosciute le quote, non si è, però, in concreto determinata a procedere spontaneamente in tal senso, malgrado: a) l'esistenza di un giudicato sfavorevole e in questa sede richiamato a sostegno dell'avversa domanda e b) la chiara ripartizione delle quote indicata dalle società ricorrenti sin dall'originario ricorso depositato e notificato nel 2016, la espone alla condanna, oltre che al rimborso delle spese processuali avversarie (come in appresso), anche alla corresponsione degli interessi moratori sul dovuto per sorte capitale (IV inclusa), da calcolarsi nella misura legale stabilita dalle disposizioni in materia di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (l. n. 132/2014) espressamente richiamata dall'art. 1284, comma quarto, c.c., a far tempo dalla data di pubblicazione della sentenza n.
1318/2013 del Tribunale di Cagliari e fino all'effettivo pagamento.
§3. Per quanto concerne, infine, il governo delle spese processuali (da liquidarsi d'ufficio, come in dispositivo, secondo tariffa;
in applicazione dello scaglione di riferimento relativo a ciascuna delle due domande autonomamente – sia pur congiuntamente – proposte e in considerazione dell'attività difensiva
4 effettivamente svolta), lo stesso deve seguire il rispettivo esito della lite e, perciò, la soccombenza della convenuta rispetto alla domanda di Controparte_2
condanna proposta dal , e la soccombenza, invece, di Parte_1 CP_8
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da …, così decide:
a) Dichiara il difetto di legittimazione attiva dell'attrice Parte_3
b) Accoglie, invece, la domanda in quanto proposta dal e, Parte_1
per l'effetto, condanna al pagamento, in favore della Controparte_2
attrice, della somma di € 174.073,88 (di cui € 142.683,51, a titolo di Pt_6
sorte capitale e € 31.390,37, per IV), oltre interessi moratori calcolati nella misura legale, secondo i criteri indicati in parte motiva, a decorrere dal
17/04/2013 e fino all'effettivo saldo;
c) Condanna, altresì, a rimborsare integralmente al Controparte_2 [...]
le spese del presente giudizio, che liquida, d'ufficio, in Parte_7
complessivi € 11.500,00 per competenze difensive, oltre € 267,00, per l'anticipazione, pro quota, del contributo unificato, oltre oneri tutti, fiscali e previdenziali come per legge;
d) Condanna, infine, a rimborsare integralmente a CP_8 Controparte_2
le spese del presente giudizio, che liquida, d'ufficio, in complessivi € 7.052,00 per competenze difensive, oltre oneri tutti, fiscali e previdenziali, come per legge.
Così deciso in Roma, 15/06/2025, IL GIUDICE (DOTT. PAOLO D'AVINO)
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Marco Francesco Ayari, funzionario addetto all'Ufficio per il processo.
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