Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 05/12/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 298/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico, Consigliere Dott. Luigi GILI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in materia di pensioni, iscritto al n. 24363 del registro di segreteria, su ricorso promosso da:
- E.V. (c.f. omissis), nato a omissis
il omissis, residente in omissis, Corso omissis,
rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dagli Avv.ti Giorgio Seminara (c.f. [...]) e Elisabetta Castilletti (c.f. [...]), con studio in Siracusa, V.le S. Panagia n. 90, PEC:
avv.seminaragiorgio@pec.serviziposta.it; elisabetta.castilletti@avvocatisiracusa.legalmail.it;
avverso
- l’I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA 02121151001, c.f. 80078750587, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, e con sede in Torino, via F. Millio n. 41, per l’accertamento del diritto del ricorrente alla rivalutazione della pensione per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, con conseguente declaratoria di illegittimità della riduzione dei coefficienti di rivalutazione della pensione, introdotta, prima dall’art. 1, co. 478, L. n. 160/2019, e, poi, con Legge finanziaria n. 197/2022 art. 1, cc. 309 e 310, nonché con l’art. 1, co. 135, L. n. 213/2023, attuata con le determinazioni-decurtazioni assunte dall’INPS con gli accrediti delle somme pensionistiche a far data dal 1° gennaio 2022, con vittoria di onorari e spese, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari;
Uditi, nella pubblica Udienza del 3 dicembre 2025, il relatore Consigliere Dr. Luigi GILI, l’Avvocato Andrea ALLOATI, giusta delega per l’INPS, il quale ha concluso come da verbale, nessuno comparso per il ricorrente;
Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;
Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214;
Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;
Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;
Vista la Legge 21 luglio 2000 nr. 205;
Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;
Considerato in
FATTO
Il ricorrente, dopo aver, previamente, formalmente diffidato l’Inps presso la Direzione Regionale di appartenenza a porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla rideterminazione ed aggiornamento della pensione (v., ricorso pag. 2), ha chiesto, con il ricorso giurisdizionale in discussione, il riconoscimento del diritto all’integrale rivalutazione del trattamento pensionistico nel periodo 2022-2025, nella misura pari al 100% dell’inflazione, con condanna dell’ente previdenziale al pagamento della differenza tra le somme percepite e gli importi integralmente rivalutati, ed alla restituzione degli arretrati non corrisposti, oltre al risarcimento del danno.
A fondamento di tali pretese, viene prospettata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) e, nel contempo, quella dell’art. 1, comma 478, Legge n. 160/2019 e dell’art. 1, comma 135, Legge n. 213/2023, normativa con la quale è stato realizzato il meccanismo di raffreddamento della perequazione in danno, segnatamente, di una sola categoria di cittadini.
In particolare, il richiamato comma 309 prevede, per il periodo 2023-2024, una riduzione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, complessivamente, superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, in misura crescente, per scaglioni.
In buona sostanza, secondo tale disposizione normativa, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta, integralmente, solo per quelli complessivamente pari o inferiori a quattro volte il minimo Inps.
Secondo tale previsione, infatti, le pensioni più basse, fino a quattro volte il trattamento minimo, ricevono una rivalutazione integrale, mentre le pensioni di importo, complessivamente, più elevato, quale quella di cui è titolare il ricorrente, sono suddivise in ulteriori 5 scaglioni e ricevono una rivalutazione decrescente, pari all’85% per lo scaglione più basso, riferito alle pensioni di importo complessivo pari o inferiore a cinque volte il trattamento minimo, sino al 32% per lo scaglione più elevato, comprensivo delle pensioni superiori a dieci volte il suddetto trattamento minimo.
Il comma 310 prevede, per l’appunto, per il periodo compreso tra gennaio 2023 e dicembre 2024, in via transitoria, allo scopo dichiarato di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche, registrate ed attese per gli anni 2022 e 2023, un incremento percentuale per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS.
Tale incremento viene attribuito nella misura di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024.
Ciò premesso, il ricorrente, atteso che le menzionate riduzioni annullano proporzionalmente la rivalutazione della propria pensione, determinando una significativa perdita economica, la quale va a sommarsi alla perdita del potere di acquisto causato dall’inflazione, ritiene che tali disposizioni contrastino con il disposto di cui agli articoli 3, 23, 36, 38 e 53 della Costituzione, in quanto la riduzione dei coefficienti di rivalutazione delle pensioni – c.d. raffreddamento della perequazione - configurerebbe una irragionevole limitazione del diritto alla pensione, costituzionalmente tutelato dalla Costituzione.
Tale sacrificio economico, disposto, ope legis,per gli anni 2023-2024-2025, segue ad una analoga limitazione della rivalutazione, disposta dal legislatore anche in precedenza per il periodo 2019-2021, con legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 260 legge n. 145/2018), seguita da analoga previsione con Legge n. 213/2023, e, per tale motivo, risulterebbe, secondo la prospettazione attorea, non conforme ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, sanciti dagli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione.
La difesa del ricorrente evidenzia, a tal riguardo, che la limitazione temporanea della rivalutazione annuale determina, in ogni caso, effetti permanenti, in quanto le successive rivalutazioni vengono calcolate sull’importo del trattamento pensionistico dell’anno precedente, comprensivo delle precedenti rivalutazioni (cd. effetto di trascinamento).
Una riduzione temporanea dei coefficienti di rivalutazione determina, per tale motivo, la riduzione dell’importo complessivo del trattamento pensionistico non solo durante il periodo di vigenza di tale limitazione, ma anche per tutti gli anni successivi.
Secondo il ricorrente, quindi, la previsione di un nuovo raffreddamento della perequazione, ad opera della censurata legge di bilancio 2023, sarebbe inammissibile anche in considerazione della giurisprudenza costituzionale in materia (viene citata, in particolare, la sentenza n. 70/2015 della Corte costituzionale, con la quale venne dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25 del decreto legge n. 201/2011, con cui era stato disposto il blocco della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il trattamento minimo I.N.P.S. per gli anni 2012/2013).
Ad avviso del ricorrente, con la sentenza n. 70/2015, la Corte costituzionale ha ritenuto che i profili di proporzionalità e adeguatezza del trattamento pensionistico fossero stati valicati, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento stesso, nonché con irrimediabile vanificazione delle aspettative, legittimamente nutrite, dai lavoratori per il tempo successivo alla cessazione della propria attività.
Ѐ stato, altresì, sottolineato come non fosse stato ascoltato il monito, indirizzato al Legislatore con la precedente sentenza n. 316/2010, con la quale era stato segnalato che la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, avrebbe esposto il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità, incrinando la principale finalità di tutela, insita nel meccanismo di perequazione, vale a dire, il fatto di prevedere una difesa modulare del potere d'acquisto delle pensioni.
Ritiene il ricorrente, inoltre, che il Legislatore non avrebbe osservato il dovere di bilanciare gli interessi dei pensionati con le esigenze finanziarie, di modo che il Legislatore, tenuto verso i pensionati a giustificare le proprie scelte ed a motivarle in maniera esaustiva, avrebbe irragionevolmente sacrificato il diritto dei pensionati, non garantendo loro una prestazione previdenziale adeguata.
Sarebbero violati, infine, anche il principio generale del diritto dell’Unione europea, che vieta discriminazioni basate sull’età ed il protocollo n. 1 sulla proprietà della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Tutto ciò precisato, il ricorrente ha chiesto, preliminarmente, la sospensione della decisione del ricorso, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale nell’ambito del procedimento, già pendente, relativo alla ulteriore questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 309-310, della legge n. 197/2022, in riferimento al disposto dell’art. 53 della Costituzione (v., ordinanza 25 marzo 2025, Corte conti Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna).
Si è costituito in giudizio l’INPS, con memoria depositata in data 21 novembre 2025, con la quale è stata contestata l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso, e, nel contempo, è stata formulata richiesta di declaratoria di manifesta infondatezza di tutti i profili di legittimità costituzionale prospettati, in via gradata, dal ricorrente.
In particolare, secondo l’ente previdenziale l’intervento legislativo sulla perequazione non avrebbe l’effetto di paralizzare o di sospendere a tempo indeterminato la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, neanche quelli di importo più elevato, operando un raffreddamento con indici graduali e proporzionati, che non si scontrano con il principio di ragionevolezza, tali anche da non configurare alcun prelievo tributario con possibile violazione dell’art. 3 Cost.
In definitiva, l’INPS concludeva per il rigetto integrale del ricorso.
Con ulteriore memoria difensiva, depositata in data 19 novembre 2025, il ricorrente, rilevato che risulta ancora pendente la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Trento con ordinanza 30 giugno 2025, dopo aver, comunque, insistito per l’accoglimento del ricorso, in via incidentale, ha chiesto la rimessione degli atti alla Corte costituzionale e, in via di ulteriore subordine, di differire il giudizio in attesa dei provvedimenti adottandi in materia dalla Corte costituzionale.
Con il detto atto scritto viene, quindi, chiesto al giudicante di valutare simile profilo, rimettendo, se del caso, la questione, nuovamente, alla Corte costituzionale, proprio in relazione all’asserita violazione del principio di progressività fiscale.
All’udienza odierna, mentre nessuno è comparso per il ricorrente, la difesa dell’ente previdenziale ha concluso come da verbale.
In particolare, l’Inps, riportatasi alle osservazioni di cui alla memoria difensiva, insisteva per il rigetto del ricorso, anche alla luce di recentissima giurisprudenza contabile in materia e, in particolare, richiamando sia le ampie argomentazioni, di cui alla sentenza n. 19/2025 della Corte costituzionale, depositata in data 14 febbraio 2025 e pubblicata sulla G.U. del 19 febbraio 2025 (G.U. 1 Serie Speciale – Corte costituzionale n. 8 del 19/02/2025), sia le osservazioni e motivazioni a fondamento dell’ulteriore recentissima sentenza n. 167/2025 della Corte costituzionale, depositata in data 13 novembre 2025, pubblicata sulla G.U. del 19 novembre 2025 (G.U. 1 Serie Speciale – Corte costituzionale n. 47 del 19.11.2025), contestando, nel contempo, l’ulteriore prospettazione di legittimità costituzionale della normativa per cui è causa, così come richiesto dal ricorrente con la menzionata memoria difensiva da ultimo depositata, e, in definitiva, opponendosi al differimento dell’udienza di decisione.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
Ritenuto in
DIRITTO
1. Thema decidendum dell’odierno giudizio è la valutazione della legittimità delle misure c.d. di “raffreddamento” della rivalutazione automatica delle pensioni, superiori a quattro volte il minimo Inps, introdotte dalla normativa di cui in premessa.
1.1 Ciò precisato, il ricorso non merita accoglimento nel merito in quanto tutti i profili di illegittimità costituzionale, prospettati dal ricorrente, risultano manifestamente infondati, alla luce delle ampie argomentazioni della giurisprudenza contabile (ex multis, Sezione giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia, sent. n. 11/2024, nonché Sezione giurisd. Lombardia, sent. n. 64/2024), cui si fa riferimento, pienamente condivise dal giudicante.
1.2 Con le stesse è stato precisato che, con la legge di bilancio in esame, non viene messo in discussione né l’istituto della perequazione automatica delle pensioni, istituto che costituisce un meccanismo volto a garantire nel tempo il rispetto del criterio di adeguatezza, sancito dall’art. 38, secondo comma, della Costituzione, né il principio di sufficienza della retribuzione, di cui all’art. 36 della Costituzione, principio applicato, per costante giurisprudenza, anche ai trattamenti di quiescenza, intesi quale retribuzione differita (v., ex plurimis, Corte cost., sent. n. 70/2015, par. 8).
2. La stessa giurisprudenza costituzionale ha esplicitato, nelle molteplici occasioni in cui è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle diverse ipotesi di blocco della perequazione, susseguitesi nel tempo, che i principi costituzionali, sopra richiamati, non impongono né assicurano il riconoscimento integrale della rivalutazione a tutti i lavoratori in quiescenza, in quanto il legislatore dispone di un ampio margine di discrezionalità nella definizione delle modalità di attuazione e nella quantificazione dei coefficienti di perequazione, “alla stregua delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona” (ex plurimis, Corte cost. sent. n. 316/2010, par. 3.1-3.2; sent. n. 234/2020 par. 15.2.1).
3. Ma, soprattutto, irrefutabile conferma dell’indirizzo sopra richiamato è rappresentata dalla recente sentenza n. 19/2025, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato, tra l’altro, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), sollevate, nel giudizio di legittimità in via principale, in riferimento, complessivamente, agli artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.
3.1 Secondo la Corte costituzionale, con riferimento ai suddetti profili di legittimità costituzionale, infatti, la legge di bilancio per il 2023 – pur costituendo “l’ultimo anello di una catena di interventi analoghi che ha registrato poche soluzioni di continuità nel tempo” - nell’introdurre misure di “raffreddamento” della rivalutazione automatica delle pensioni superiori a quattro volte il minimo Inps, non ha leso i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, posti a garanzia dei trattamenti pensionistici.
Ciò a ribadire quanto da tempo affermato dalla stessa giurisprudenza costituzionale in ordine ai parametri di ragionevolezza, alla stregua dei quali risulta possibile valutare la legittimità costituzionale delle scelte operate dal legislatore in materia di perequazione pensionistica.
3.2 A tale riguardo, il vincolo della ragionevolezza risulta, secondo il Giudice delle Leggi, rispettato.
Infatti, secondo la Corte, “Il congegno normativo in discorso salvaguarda l’integrale rivalutazione delle pensioni di più modesta entità, di cui anzi allarga l’ambito, ricomprendendo in esso quelle di importo pari a quattro volte (e non più a tre) il trattamento minimo INPS. Inoltre, nel disporre un rallentamento della dinamica perequativa dei trattamenti di importo superiore, segue la tecnica della progressione inversa rispetto all’entità degli assegni, senza escluderne nessuno dalla rivalutazione. Quest’ultima, infatti, viene prevista – sebbene in percentuali ridotte, ma non certo simboliche – anche per i trattamenti di più elevata entità, in ossequio a un criterio di razionalità che trova riscontro nei maggiori margini di resistenza delle pensioni di importo più elevato rispetto agli effetti dell’inflazione”.
3.3 Sotto altro profilo, atteso che gli interventi limitativi della perequazione annuale devono essere sorretti da un’esplicita motivazione economico-finanziaria, basata su dati oggettivi, emergenti, ad esempio, dalle relazioni tecniche di accompagnamento delle misure legislative (Corte cost., sentenze n. 234/2020 e n. 250/2017), con la citata sentenza n. 19/2025 è stato statuito che “le ragioni delle scelte legislative in rapporto alla situazione generale della finanza pubblica emergono chiaramente dalle relazioni, sia illustrativa sia tecnica, che accompagnano il disegno di legge di bilancio per il 2023 (A.C. n. 643). In particolare, la relazione illustrativa del Governo evidenzia che l’iniziativa legislativa si colloca in uno scenario macroeconomico di incertezza che risente delle tensioni geopolitiche e dell’aumento dell’inflazione, dovuto principalmente all’incremento dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime. A fronte di ciò, si chiarisce che l’impostazione della politica di bilancio è diretta a limitare quanto più possibile l’impatto del caro energia sui bilanci delle famiglie, specialmente quelle più fragili.
Il documento conferma che la manovra di finanza pubblica comporta un peggioramento del saldo tendenziale del bilancio dello Stato di circa 23,7 miliardi di euro nel 2023 e che, quindi, le misure adottate per raggiungere gli obiettivi indicati sono assunte in deficit (ossia con il ricorso ad ulteriore indebitamento), come consentito dalla temporanea sospensione delle regole europee del patto di stabilità. In questo complessivo contesto – di cui pure i rimettenti paiono pienamente consapevoli – si collocano anche gli interventi nel settore della previdenza.
La stessa relazione, inoltre, illustra in dettaglio la distribuzione del monte pensioni in relazione alle soglie introdotte dalla normativa in esame.
Da tali dati emerge che le pensioni che subiscono un trattamento peggiorativo rispetto al modulo perequativo positivamente scrutinato dalla sentenza n. 234 del 2020– ossia quelle di importo pari o superiore a otto volte il trattamento minimo – rappresentano l’11,7 per cento del totale complessivo, mentre le restanti vedono invariato o addirittura migliorato il tasso di elasticità rispetto alle spinte inflazionistiche, a conferma della precisa scelta legislativa di redistribuire il complesso delle risorse disponibili a vantaggio dei trattamenti di importo più basso”.
3.4 Peraltro, nel solco di quanto già in precedenza osservato nella sentenza n. 234 del 2020, allorché venne precisato che la perequazione automatica è uno strumento di natura tecnica, volto a garantire nel tempo l’adeguatezza dei trattamenti pensionistici a fronte delle spinte inflazionistiche (come già chiarito dalle precedenti sentenze n. 250 del 2017 e n. 70 del 2015), nel rispetto dei principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione, è stato ora ribadito (v., sent. n. 19/2025) che detti principi “…però non implicano un rigido parallelismo tra la garanzia di cui all’art. 38, secondo comma, Cost. e quella di cui all’art. 36, primo comma, Cost. …La garanzia della perequazione non annulla la discrezionalità del legislatore nella determinazione in concreto del quantum di tutela di volta in volta necessario (come già affermato dalla sentenza n. 70 del 2015), alla luce delle risorse effettivamente disponibili (sentenza n. 316 del 2010 e ordinanza n. 256 del 2001). Non sussiste, del resto, un imperativo costituzionale che imponga l’adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici (sentenze n. 250 del 2017 e n. 316 del 2010), purché la scelta contraria superi uno scrutinio di non irragionevolezza (sentenza n. 70 del 2015), calato nel contesto giuridico e fattuale nel quale la misura si inserisce (ordinanza n. 96 del 2018).
La sentenza n. 234 del 2020 ha, poi, ribadito che il principale indicatore della non irragionevolezza dell’opzione legislativa è costituito dalla considerazione differenziata dei trattamenti di quiescenza in base al loro importo, atteso che le pensioni più elevate presentano margini più ampi di resistenza all’erosione inflattiva (come affermato sin dalla sentenza n. 316 del 2010 e ribadito dalla sentenza n. 250 del 2017).
È sempre indispensabile, tuttavia, da un lato, che sia adeguatamente e dettagliatamente illustrato il quadro economico-finanziario che giustifica la scelta del legislatore, in base a dati oggettivi (sentenze n. 250 del 2017 e n. 70 del 2015) e, dall’altro, che le misure di sospensione e di blocco del meccanismo perequativo siano limitate nel tempo (secondo un monito risalente alla sentenza n. 316 del 2010), ferma restando la necessità di scrutinare ciascun provvedimento nella sua singolarità e in relazione al quadro storico in cui esso si inserisce (sentenza n. 250 del 2017)”.
Se ne deduce, pertanto, che il riferito meccanismo di raffreddamento, introdotto dal legislatore, sia “non manifestamente irragionevole” e, come tale, espressione della legittima discrezionalità del legislatore.
3.5 Quanto alle censure, rivolte ai ripetuti meccanismi limitativi della rivalutazione delle pensioni, imposti, come lamentato dal ricorrente, negli ultimi quindici anni, secondo cui la misura avrebbe determinato la sostanziale definitività della perdita connessa alla pur temporanea riduzione degli indici di recupero del potere di acquisto, con un conseguente effetto di "trascinamento”, intollerabilmente lesivo dei margini di resistenza all’inflazione anche dei trattamenti medio-alti e ciò in contrasto con le garanzie di proporzionalità e adeguatezza di cui gli evocati parametri circondano l’assegno pensionistico, per la sua natura di retribuzione differita, la Corte costituzionale si è dichiarata dell’avviso che il modulo di "raffreddamento” in esame sia, in realtà, meno severo della maggior parte di quelli oggetto degli interventi legislativi, che pure hanno già superato, in precedenza, il vaglio di legittimità costituzionale.
3.6 In particolare, “rispetto a quello relativo al triennio 2019-2021, ritenuto dalla sentenza n. 234 del 2020 compatibile con lo statuto costituzionale dei diritti previdenziali, l’odierno meccanismo risulta: più favorevole per le pensioni di importo da quattro a sei volte il trattamento minimo; invariato per le pensioni di ammontare superiore a sei volte e fino a otto volte tale soglia; certamente meno favorevole per le pensioni di consistenza economica superiore alle quali, tuttavia, non è stato applicato (come invece avvenuto nella precedente occasione, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018) alcun contributo di solidarietà aggiuntivo” (v., sent. n. 19/2025).
3.7 Del resto, secondo la Corte costituzionale, “Con particolare riguardo all’effetto di trascinamento, normalmente conseguente ad ogni limitazione dell’indicizzazione, questa Corte ha già affermato che il principio di adeguatezza enunciato nell’art. 38, secondo comma, Cost. non determina la necessità costituzionale dell’adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici, né d’altronde la mancata perequazione per un solo anno incide, di per sé, sull’adeguatezza della pensione (sentenze n. 250 del 2017 e n. 316 del 2010, nonché sentenza n. 234 del 2020).
A maggior ragione i parametri evocati risultano rispettati allorquando anche i trattamenti più elevati beneficiano di una sia pur ridotta perequazione.
Nulla esclude, peraltro, che il legislatore possa tener conto della perdita subita, nel calibrare la portata di eventuali successive misure incidenti sull’indicizzazione dei trattamenti pensionistici” (v., sent. n. 19/2025).
4. In definitiva, ogni prospettata censura di illegittimità costituzionale, sotto il profilo dei parametri, di cui ai menzionati artt. 3, 23, 36 e 38 Cost., è stata giudicata infondata dal Giudice delle Leggi ed il giudicante ne prende doverosamente atto.
5. Ne consegue che, tenuto conto delle argomentazioni che precedono, più volte ribadite dalla giurisprudenza costituzionale, da ultimo, con la sentenza n. 19/2025, supra ampiamente richiamata, ogni censura di incostituzionalità delle disposizioni contenute nei commi 309 e 310 dell’art. 1 della legge 197/2022, con riguardo, secondo tesi di parte, ai parametri di cui agli artt. 3, 23, 36 e 38 Cost., risulta non fondata.
6. Quanto all’ulteriore censura di illegittimità costituzionale, relativa al parametro normativo di cui all’art. 53 della Costituzione, il giudicante prende atto di quanto statuito dalla Corte costituzionale con la recentissima sentenza n. 167/2025, depositata in data 13 novembre 2025, pubblicata sulla G.U. del 19 novembre 2025 (1 serie speciale – Corte costituzionale n. 47 del 19.11.2025), con la quale sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, in composizione monocratica.
6.1 Con la richiamata pronuncia, infatti, la Corte costituzionale ha precisato di aver già “dichiarato non fondate questioni analoghe a quelle odierne, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., escludendo la natura tributaria delle fattispecie esaminate. …”, posto che anche allora “… a fronte della previsione dell’azzeramento della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo INPS, uno dei giudici rimettenti aveva sostenuto che le misure legislative (allora sospettate d’illegittimità costituzionale in riferimento, tra gli altri, ai medesimi parametri odierni), oltre ad essere destinate a sovvenire pubbliche spese e a non modificare un rapporto di tipo sinallagmatico, procuravano una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo, dato l’effetto di trascinamento che le caratterizzava”.
La Corte costituzionale, ricordando come già le sentenze n. 173 del 2016 e n. 70 del 2015 avessero escluso la natura tributaria delle “misure di blocco della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici”, ha affermato che “le argomentazioni del rimettente non erano tali da indurla a modificare l’orientamento espresso con le due sentenze menzionate”.
Ciò in quanto “È stato sufficiente osservare che l’effetto di trascinamento proprio delle censurate misure di blocco della perequazione non ne muta la natura di misure di mero risparmio di spesa e non di decurtazione del patrimonio del soggetto passivo”.
Si è ribadita, quindi, “la natura non tributaria delle misure di blocco della perequazione”, dichiarando non fondate le questioni sollevate, che tale natura, viceversa, presupponevano.
In buona sostanza, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 167/2025, ha ribadito quanto già in precedenza affermato (v., sentenza n. 70 del 2015), allorché venne statuito che “l’azzeramento della perequazione automatica […] sfugge ai canoni della prestazione patrimoniale di natura tributaria, atteso che esso non dà luogo ad una prestazione patrimoniale imposta, realizzata attraverso un atto autoritativo di carattere ablatorio, destinato a reperire risorse per l’erario, non fosse altro perché il blocco del meccanismo di rivalutazione […] non prevede una decurtazione o un prelievo a carico del titolare di un trattamento pensionistico”.
Peraltro, secondo la Corte costituzionale, l’intervento legislativo aveva determinato, esclusivamente, un risparmio di spesa, e non un incremento di risorse destinato a finanziare direttamente pubbliche spese.
Inoltre, il congegno normativo in esame “In primo luogo, in nessun modo incide sul quantum di pensione già percepita, il quale viene, comunque, incrementato, seppure in percentuale più bassa rispetto al regime ordinario. In maniera ancora più evidente rispetto ai precedenti citati, quindi, viene a mancare il primo degli elementi indefettibili della fattispecie tributaria, ossia la decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo.
Inoltre, la sentenza n. 19 del 2025 ha già rilevato che lo scopo della disposizione censurata, in base ai documenti che hanno accompagnato i lavori parlamentari di approvazione della legge di bilancio per il 2023, è essenzialmente quello di raggiungere economie in termini di minore spesa pensionistica, previste fino all’anno 2032 e ammontanti, al lordo degli effetti fiscali, a circa 54 miliardi di euro e non di reperire risorse per finanziare in via diretta altre spese pubbliche.
L’esclusione ….della natura tributaria della fattispecie si riverbera sulla censura di lesione del principio di eguaglianza tributaria, decretandone parimenti la non fondatezza, a nulla valendo gli argomenti utilizzati dal rimettente per sostenere il contrario.
Non sussiste, innanzitutto, alcuna ingiustificata disparità di trattamento tra categorie di lavoratori autonomi. È sufficiente osservare che l’art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022 richiama l’art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, e quest’ultimo prevede che il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applichi per ogni singolo beneficiario in funzione dell’importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, dizione, quest’ultima, idonea a ricomprendere anche i lavoratori autonomi iscritti alla cosiddetta gestione separata.
Ancora, ….le situazioni dei pensionati e dei lavoratori attivi – questi ultimi, asseritamente, risparmiati dal legislatore – non sarebbero comunque comparabili, essendo previsti sistemi del tutto diversi di adeguamento alla dinamica inflazionistica degli emolumenti percepiti.
In definitiva, le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. devono essere dichiarate non fondate, per erroneità del presupposto – la natura tributaria della fattispecie scrutinata – sul quale esse poggiano” (v., Corte cost., sent. n. 167/2025).
6.2 In conclusione, in conformità all’assunto sostenuto dall’ente previdenziale anche all’odierna udienza, deve ritenersi, confermata l’assenza, nel vigente ordinamento giuridico previdenziale, di una norma da cui poter evincere un principio che imponga di adeguare, in modo automatico e continuativo, le pensioni alle retribuzioni dei pari grado in servizio attivo, non risultando compatibili le rispettive situazioni giuridiche (v., ex multis, Sez. giurisd. Lazio, sent. n. 238/2024).
6.2.1 In altre parole, alla stregua delle osservazioni della Corte costituzionale, non appare riconoscibile alcuna forma di riliquidazione automatica generalizzata, istituto non presente, in termini cogenti, né nell’ordinamento costituzionale né in quello ordinario.
6.2.2 Peraltro, anche le censure proposte, nell’occasione, dal ricorrente, ed oggetto di ulteriore sollecitazione con la nota del 20 novembre 2025, con particolare riferimento al fatto che le modalità di rivalutazione, applicate secondo la normativa in esame, all’intera pensione e non ai vari scaglioni, penalizzano i pensionati con rendite oltre quattro volte superiori al minimo – di tal che, come evidenziato dal ricorrente, più la pensione è alta, minore è la percentuale di rivalutazione; la rivalutazione relativa al valore della rendita è applicata all’intero importo della pensione - non persuadono il Giudicante sotto il profilo della fondatezza e non appaiono, quindi, meritevoli di accoglimento, con conseguente rigetto di ogni censura di illegittimità costituzionale, a tale ultimo riguardo, prospettata.
In effetti, atteso che la giurisprudenza costituzionale, ancora di recente, ha precisato, a proposito delle situazioni di raffreddamento della perequazione, susseguitesi nel tempo, che i principi costituzionali non impongono il riconoscimento integrale della rivalutazione a tutti i pensionati, disponendo il legislatore di un ampio margine di discrezionalità nella definizione delle modalità di attuazione e nella quantificazione dei coefficienti di perequazione, appare non più revocabile in dubbio la sussistenza di una discrezionalità del legislatore nell’individuare le modalità di attuazione ed i coefficienti di perequazione, discrezionalità finalizzata all’esigenza di valutare le risorse finanziarie attingibili, con il solo limite di garantire le esigenze minime di protezione della persona.
Il Giudicante, sul punto, per corroborare la suddetta tesi, non può che richiamare l’indirizzo, già assunto, in materia, dalla giurisprudenza contabile, secondo cui “secondo gli insegnamenti del giudice costituzionale, sono da considerarsi ragionevoli le scelte operate dal legislatore che, disponendo una disciplina differenziata dei coefficienti di perequazione in base all’importo delle pensioni, perseguano un progetto di eguaglianza sostanziale, conforme al dettato dell’art. 3, co. 2, Cost…..Ciò avviene, come nel caso della legge di bilancio 2023… attraverso una limitazione graduale e proporzionata della perequazione automatica annuale che tenga conto del cd. dato quantitativo che permette di differenziare le limitazioni in base all’importo dei trattamenti di quiescenza dal quale dipende, altresì, un diverso margine di resistenza al fenomeno inflazionistico di erosione della capacità di acquisto…. solo il blocco integrale della perequazione automatica può comportare profili di irragionevolezza della misura tali da cozzare con il principio di adeguatezza enunciato nell’art. 38, comma secondo della Costituzione, sicché i lamentati profili di illegittimità costituzionali del comma 309 in discorso appaiono infondati, poiché la disposizione assicura quale fascia (secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23.12.1998 n. 448) una quota perequativa del 37% per la quarta fascia e del 32% per la quinta – ridotta ma non meramente simbolica – che induce a ritenere che essa non violi i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza. La norma censurata di illegittimità costituzionale appare, ad avviso di questa Corte, rispettare anche il cd. dato economico finanziario, ovvero la considerazione delle esigenze finanziarie sottese alla scelta discrezionale del legislatore, che devono essere illustrate nel dettaglio con motivazione riferita a dati oggettivi emergenti dalla relazione tecnica di accompagnamento, nonché della finalità endoprevidenziale del risparmio di spesa perseguito dal legislatore che ne esclude l’asserita natura tributaria della misura e, conseguentemente, i lamentati profili di violazione dell’art. 53 Cost. Va, infatti, ricordato che il sistema previdenziale per sua natura dipende da fattori di natura economico-finanziari contingenti, i cui riferimenti statistico-attuariali – a differenza di quanto avviene per le rendite di capitale – sono riferiti alla sostenibilità dell’intero sistema previdenziale, in relazione alla situazione occupazionale ed economica generale, che per il soddisfacimento delle necessità previdenziali impiega direttamente nell’anno corrente i contributi incassati nell’anno solare, integrati dai trasferimenti dello Stato operati a carico della fiscalità generale” (v., Sez. giurisd. Lombardia, sent. n. 6/2025).
Se ne trae la conclusione che le esigenze di bilancio, espressamente enunciate, affiancate dal dovere di solidarietà, di cui all’art. 2 della Costituzione, principio declinato, oltre che sul piano politico anche sul versante economico-sociale, forniscono ragionevole giustificazione alla modulazione percentuale della perequazione in proporzione all’ammontare del trattamento pensionistico percepito a partire da quelli pari e superiori a cinque volte la pensione minima.
Il lamentato ulteriore vizio di illegittimità costituzionale, rappresentato dal ricorrente, dunque, non appare meritevole di accoglimento in quanto non fondato, soprattutto alla luce delle molteplici osservazioni – che nella presente sede si richiamano nella loro ampiezza - rese e confermate dal Giudice delle leggi.
6.3 Deve, in definitiva, trarsi la conclusione sia della carenza, nell’ordinamento giuridico vigente, di un principio che renda cogente la riliquidazione automatica delle pensioni, con aggancio alla dinamica salariale dei dipendenti di pari grado in attività di servizio, sia della non incompatibilità di simile assetto con i principi costituzionali affermati in Costituzione.
Ne può ipotizzarsi una sorta di “consumazione” del potere legislativo, dovuta all’effettuazione di più interventi riduttivi della perequazione, risultando questi ultimi legittimi, ove conforme ai principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza, sulla base di un giudizio non limitato al solo profilo della reiterazione, bensì inclusivo di tutti gli elementi rilevanti.
Appare, pertanto, ragionevole la scelta del legislatore, il quale, disponendo una disciplina differenziata dei coefficienti di perequazione in base all’importo delle pensioni, persegua un “progetto di eguaglianza sostanziale, conforme al dettato dell’art. 3 co. 2 Cost.”.
Ciò è quello che si riscontra, come nel caso della normativa censurata all’ esame, attraverso una limitazione graduale e proporzionata della perequazione automatica annuale che tenga conto del cd. “Dato quantitativo”, che permette di differenziare le limitazioni in base all’importo dei trattamenti di quiescenza dal quale dipende, altresì, un diverso margine di resistenza al fenomeno inflazionistico di erosione della capacità di acquisto (v., memoria difensiva Inps del 21 novembre 2025).
In conclusione, l’intervento sulla perequazione attuato con il comma 309 cit. non ha “l’effetto di paralizzare, o sospendere a tempo indeterminato, la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, neanche di quelli di importo più elevato, risolvendosi viceversa in un mero raffreddamento della dinamica perequativa, attuato con indici graduali e proporzionati» (v., ex multis, Corte conti, sez. giur. Lombardia, sentenza n. 64/24, cit.).
7. Le medesime ragioni, sopra esposte, inducono ad escludere anche i profili di illegittimità prospettati dal ricorrente, peraltro, in forma del tutto generica, sul piano sovranazionale, con riferimento al principio generale del diritto dell’Unione europea che vieta discriminazioni basate sull’età (art. 21, Carta dei diritti di Nizza; viene richiamato, a tal riguardo, anche l’art. 59 del Regolamento n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004) e, con riferimento al protocollo n. 1, sulla proprietà di cui alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
7.1 Con riferimento a tale ultimo parametro, infatti, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte ribadito che l’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU, pur non ammettendo la soppressione integrale del trattamento pensionistico, non impedisce una “sua riduzione ragionevole e proporzionata, che rifletta un corretto bilanciamento tra interesse generale della comunità ed i diritti fondamentali dell’individuo” (ex plurimis, sentenze 1° settembre 2015, Da IL HO RI contro Portogallo, 15 aprile 2014, NE e altri contro Italia, 8 ottobre 2013, Da ÃO EU e NT NU contro Portogallo, 31 maggio 2011, Maggio e altri contro Italia).
8. Ne consegue, in definitiva, il rigetto di tutte le questioni prospettate con il ricorso dal ricorrente, in via gradata, unitamente alla pronuncia conclusiva di rigetto integrale del ricorso per infondatezza del medesimo.
9. Tenuto conto della novità e della peculiarità delle innumerevoli questioni trattate, le spese legali possono essere integralmente compensate tra le parti.
10. Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.
P Q M
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Piemonte, in composizione monocratica, ai sensi del disposto dell’art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in materia di pensioni civili, iscritto al n. 24363 del registro di segreteria,
RIGETTA
il ricorso e compensa integralmente le spese.
Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO
Consigliere dott. Luigi GILI
F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 05/12/2025 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina SCRUGLI
F.to digitalmente
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Torino, data della firma digitale
IL GIUDICE
Consigliere Dott. Luigi GILI
F.to digitalmente
In esecuzione del provvedimento giudiziale ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Torino, 05/12/2025 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina SCRUGLI
F.to digitalmente
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