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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Antonietta Savino -Presidente dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. dr. Gabriella Gentile -Congliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 21 febbraio 2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2402/23 r. g. l., vertente
TRA
Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Naccarato, presso il quale elettivamente domicilia, in
Napoli, via San Tommaso d'Aquino n. 36.
APPELLANTE
E
Lido Varca d'Oro S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.
APPELLATA
nel contraddittorio anche dell':
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello, elettivamente domiciliato presso gli uffici di Napoli, via De Gasperi n. 55
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti l'Agenzia delle Entrate – Riscossione proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. 4676 del 2023 del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, che, accogliendo parzialmente l'opposizione della Lido Varca d'Oro S.r.l. ad intimazione di pagamento, per contributi previdenziali, notificata in data 3 marzo 2022, aveva ritenuto non dovuti, perché estinti per intervenuta prescrizione, i crediti rinvenienti dagli avvisi di addebito nn. 37120160000374566000 e 37120160000410453000.
Censurava detta pronuncia, che non aveva considerato, in relazione a detti due avvisi, la precedente intimazione di pagamento n. 07120189045213370/000, notificata il 5 settembre
2018, regolarmente a mezzo pec, nonché la sospensione covid, dall'8.3.2020 al 31 agosto 2021.
Rilevava, altresì, che per gli avvisi in discorso la controparte, in data 30 aprile 2019, aveva presentato istanza di definizione agevolata (c.d. “rottamazione ter”), atto anch'esso idoneo a interrompere la prescrizione.
Concludeva, pertanto, affinchè, in parziale riforma della sentenza impugnata, venisse rigettata l'opposizione ad intimazione di pagamento formulata dal Lido Varco d'Oro S.r.l. con il ricorso di primo grado, anche in relazione ai crediti di cui agli avvisi nn. 37120160000374566000 e
37120160000410453000;
Non si è costituita, nella presente fase, la Varca d'oro s.r.l., nonostante la regolare notifica.
Si è costituito l'Inps, che ha concluso per l'accoglimento dell'appello.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
L'appello è fondato nei termini che si vanno ad esporre.
E' assorbente considerare, tralasciando ogni più complessa argomentazione sulla sospensione covid oltre i 311 giorni, secondo l'articolato calcolo del primo Giudice, e sul concreto avvenuto utilizzo della pec del 5 settembre 2018, quale ulteriore atto interruttivo, che, come già documentato in primo grado, allorchè l'Agenzia si costituiva tempestivamente, la Lido Varca
d'Oro S.r.l., in data 30 aprile 2019, chiedeva di essere ammessa alla definizione agevolata ai sensi della c.d. “rottmazione ter”, con relativa richiesta di rateizzazione.
Orbene, non solo ai sensi ai sensi dell'art. 3, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 1
n. 138 del 2018, l'istanza sospendeva la prescrizione, ma la medesima ha prodotto anche un sicuro effetto interruttivo.
E', infatti, ormai consolidato l'indirizzo della S.C. (cfr., da ultimo, Cass., 12 dicembre 2024
n.32030), cui questa Corte intende adeguarsi, per il quale la domanda di rateizzazione, anche con specifico riferimento alle rottamazioni previste per la definizione agevolata di debiti tributari e contributivi, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti, configura un riconoscimento del debito, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass., 6 febbraio 2024, n. 3414; Cass., 2 maggio 2023, n. 11338; Cass., 15 luglio 2021, n. 20260; Cass., 3 dicembre 2020, n. 27672;
Cass., 26 aprile 2017, n. 10327; Cass., 29 dicembre 2015, n. 26013). La relativa domanda, dunque, pur non costituendo acquiescenza da parte del debitore in ordine all'an della pretesa, tuttavia integra un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., ed è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (Cass., 2 maggio 2023, n. 11338 e, più di recente,
Cass., 6 febbraio 2024, n. 3414).
Ne discende che essendo tale atto interruttivo, del 30 aprile 2019, intervenuto entro il quinquennio dalla formazione degli avvisi di addebito presupposti, la successiva intimazione opposta in questa sede, notificata in data 3 marzo 2022, ha preservato i crediti per cui è ancora causa da ogni estinzione per prescrizione.
Ne discende che l'appello va accolto, per cui, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto va confermata, va rigettata l'opposizione formulata dalla Lido Varco d'Oro S.r.l. con il ricorso di primo grado in relazione ai crediti di cui agli avvisi nn. 37120160000374566000 e
37120160000410453000.
In considerazione della peculiarità delle questioni trattate appare al Collegio equo, anche nel vigente contesto ordinamentale espresso dall'art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte
Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate (come già avvenuto in primo grado), le spese di lite nel rapporto processuale tra appellante e società intimata. Le spese vanno altresì opportunamente compensate nel rimanente rapporto processale, ove l'Istituto previdenziale, che ha concluso per l'accoglimento dell'appello, non è propriamente una controparte dell'appellante
Agenzia.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, rigetta l'opposizione formulata dal Lido Varco d'Oro S.r.l. con il ricorso di primo grado in relazione ai crediti di cui agli avvisi nn. 37120160000374566000 e
37120160000410453000; nulla per le spese nel rapporto tra l'Agenzia appellante e la Lido Varca d'Oro S.r.l.; dichiara integralmente compensate le spese di lite nel rimanente rapporto processuale.
Napoli, 21 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Antonietta Savino -Presidente dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. dr. Gabriella Gentile -Congliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 21 febbraio 2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2402/23 r. g. l., vertente
TRA
Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Naccarato, presso il quale elettivamente domicilia, in
Napoli, via San Tommaso d'Aquino n. 36.
APPELLANTE
E
Lido Varca d'Oro S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.
APPELLATA
nel contraddittorio anche dell':
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello, elettivamente domiciliato presso gli uffici di Napoli, via De Gasperi n. 55
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti l'Agenzia delle Entrate – Riscossione proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. 4676 del 2023 del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, che, accogliendo parzialmente l'opposizione della Lido Varca d'Oro S.r.l. ad intimazione di pagamento, per contributi previdenziali, notificata in data 3 marzo 2022, aveva ritenuto non dovuti, perché estinti per intervenuta prescrizione, i crediti rinvenienti dagli avvisi di addebito nn. 37120160000374566000 e 37120160000410453000.
Censurava detta pronuncia, che non aveva considerato, in relazione a detti due avvisi, la precedente intimazione di pagamento n. 07120189045213370/000, notificata il 5 settembre
2018, regolarmente a mezzo pec, nonché la sospensione covid, dall'8.3.2020 al 31 agosto 2021.
Rilevava, altresì, che per gli avvisi in discorso la controparte, in data 30 aprile 2019, aveva presentato istanza di definizione agevolata (c.d. “rottamazione ter”), atto anch'esso idoneo a interrompere la prescrizione.
Concludeva, pertanto, affinchè, in parziale riforma della sentenza impugnata, venisse rigettata l'opposizione ad intimazione di pagamento formulata dal Lido Varco d'Oro S.r.l. con il ricorso di primo grado, anche in relazione ai crediti di cui agli avvisi nn. 37120160000374566000 e
37120160000410453000;
Non si è costituita, nella presente fase, la Varca d'oro s.r.l., nonostante la regolare notifica.
Si è costituito l'Inps, che ha concluso per l'accoglimento dell'appello.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
L'appello è fondato nei termini che si vanno ad esporre.
E' assorbente considerare, tralasciando ogni più complessa argomentazione sulla sospensione covid oltre i 311 giorni, secondo l'articolato calcolo del primo Giudice, e sul concreto avvenuto utilizzo della pec del 5 settembre 2018, quale ulteriore atto interruttivo, che, come già documentato in primo grado, allorchè l'Agenzia si costituiva tempestivamente, la Lido Varca
d'Oro S.r.l., in data 30 aprile 2019, chiedeva di essere ammessa alla definizione agevolata ai sensi della c.d. “rottmazione ter”, con relativa richiesta di rateizzazione.
Orbene, non solo ai sensi ai sensi dell'art. 3, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 1
n. 138 del 2018, l'istanza sospendeva la prescrizione, ma la medesima ha prodotto anche un sicuro effetto interruttivo.
E', infatti, ormai consolidato l'indirizzo della S.C. (cfr., da ultimo, Cass., 12 dicembre 2024
n.32030), cui questa Corte intende adeguarsi, per il quale la domanda di rateizzazione, anche con specifico riferimento alle rottamazioni previste per la definizione agevolata di debiti tributari e contributivi, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti, configura un riconoscimento del debito, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass., 6 febbraio 2024, n. 3414; Cass., 2 maggio 2023, n. 11338; Cass., 15 luglio 2021, n. 20260; Cass., 3 dicembre 2020, n. 27672;
Cass., 26 aprile 2017, n. 10327; Cass., 29 dicembre 2015, n. 26013). La relativa domanda, dunque, pur non costituendo acquiescenza da parte del debitore in ordine all'an della pretesa, tuttavia integra un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., ed è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (Cass., 2 maggio 2023, n. 11338 e, più di recente,
Cass., 6 febbraio 2024, n. 3414).
Ne discende che essendo tale atto interruttivo, del 30 aprile 2019, intervenuto entro il quinquennio dalla formazione degli avvisi di addebito presupposti, la successiva intimazione opposta in questa sede, notificata in data 3 marzo 2022, ha preservato i crediti per cui è ancora causa da ogni estinzione per prescrizione.
Ne discende che l'appello va accolto, per cui, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto va confermata, va rigettata l'opposizione formulata dalla Lido Varco d'Oro S.r.l. con il ricorso di primo grado in relazione ai crediti di cui agli avvisi nn. 37120160000374566000 e
37120160000410453000.
In considerazione della peculiarità delle questioni trattate appare al Collegio equo, anche nel vigente contesto ordinamentale espresso dall'art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte
Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate (come già avvenuto in primo grado), le spese di lite nel rapporto processuale tra appellante e società intimata. Le spese vanno altresì opportunamente compensate nel rimanente rapporto processale, ove l'Istituto previdenziale, che ha concluso per l'accoglimento dell'appello, non è propriamente una controparte dell'appellante
Agenzia.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, rigetta l'opposizione formulata dal Lido Varco d'Oro S.r.l. con il ricorso di primo grado in relazione ai crediti di cui agli avvisi nn. 37120160000374566000 e
37120160000410453000; nulla per le spese nel rapporto tra l'Agenzia appellante e la Lido Varca d'Oro S.r.l.; dichiara integralmente compensate le spese di lite nel rimanente rapporto processuale.
Napoli, 21 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)